XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2960
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, è sostituito dal seguente:
"43. L'assegno ordinario di invalidità a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti non viene erogato, in caso di
concorrenza con redditi da lavoro, qualora l'invalidità sia
conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale,
fermo restando il diritto al risarcimento dovuto ai sensi del
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124. Le pensioni di inabilità e l'assegno ordinario di
invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in
conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale
sono cumulabili con la rendita liquidata a norma del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, in caso di cessazione del rapporto di
lavoro. Gli importi delle pensioni di inabilità o dell'assegno
di invalidità sono calcolati sulla base dei contributi versati
dal lavoratore all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti al momento della
cessazione del rapporto di lavoro. Sono fatti salvi i
trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla
data di entrata in vigore della presente disposizione".
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.