XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2960




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dal seguente:

        "43. L'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti non viene erogato, in caso di concorrenza con redditi da lavoro, qualora l'invalidità sia conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, fermo restando il diritto al risarcimento dovuto ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le pensioni di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono cumulabili con la rendita liquidata a norma del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Gli importi delle pensioni di inabilità o dell'assegno di invalidità sono calcolati sulla base dei contributi versati dal lavoratore all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione".


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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