XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2959
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha
come obiettivi la difesa e lo sviluppo socio-economico ed
ambientale dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino, dei
territori di gronda e della laguna veneta. La prima legge
speciale per Venezia (legge 16 aprile 1973, n. 171), che ha
affrontato il problema della salvaguardia della città e della
sua laguna in forme unitarie e coordinate, necessita - infatti
- di aggiornamento e semplificazione.
Alla luce della recente riforma del titolo V della parte
seconda della Costituzione, introdotta dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, tra le materie trattate
nella presente proposta di legge solo la tutela dell'ambiente
rientra fra quelle di competenza esclusiva dello Stato, mentre
lo sviluppo socio-economico si colloca fra le materie di
competenza concorrente, per le quali spetta alle regioni la
potestà legislativa ed allo Stato la determinazione dei
princìpi fondamentali.
La riforma costituzionale configura, infatti, un nuovo
assetto del sistema delle autonomie territoriali, collocando
gli enti territoriali al fianco dello Stato come elementi
costitutivi della Repubblica e, pertanto, comuni, province,
città metropolitane, regioni e Stato hanno pari dignità, pur
nella diversità delle rispettive competenze, riconoscendosi a
comuni, province e città metropolitane la natura di enti
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo quanto
previsto dall'articolo 114 della Costituzione.
In quest'ottica la presente proposta di legge ha tenuto
conto del fatto che per quanto riguarda l'esercizio delle
funzioni statutarie, regolamentari e amministrative spettanti
alle istituzioni locali, occorre dare piena attuazione alle
disposizioni dettate dagli articoli 114, 117 e 118 della
Costituzione; in questa fase, infatti, andranno determinate le
funzioni fondamentali di comuni, province e città
metropolitane ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione, e sarà fondamentale
osservare i princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza nell'attribuzione delle funzioni amministrative,
il cui esercizio compete ai comuni - singoli o associati anche
nelle forme delle unioni dei comuni e delle comunità montane -
e qualora lo richiedano esigenze di unitarietà, alle province,
alle città metropolitane, alle regioni ed allo Stato.
Il nuovo modello di pluralismo istituzionale rende,
dunque, necessario un comune impegno che consenta di
realizzare, contemperando le ragioni dell'unità con quelle
delle autonomie, una consapevole direzione
politico-istituzionale sulla base della valorizzazione del
principio della leale collaborazione fra gli enti che
compongono la Repubblica e finalizzata alla ricerca della più
ampia convergenza: a tale fine si è puntato sul coordinamento
fra Stato, regioni ed enti locali, e gli strumenti scelti
nella presente proposta di legge sono stati il Comitato di
indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi per la
salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 12, comma 2,
nonché la realizzazione di accordi di programma tra le
amministrazioni interessate. Dal punto di vista strettamente
operativo, le attività di salvaguardia e di valorizzazione
dovranno essere improntate al princìpio del ripristino
dell'equilibrio tra società umana ed ecosistema naturale che,
nell'arco del secoli, ha permesso l'evoluzione dei comuni di
Venezia e di Chioggia nel contesto dell'intera gronda e della
sua laguna, come un unicum riconosciuto oggi quale
patrimonio dell'intera umanità.
E' necessario ed urgente riaffermare il riconoscimento del
preminente interesse nazionale per la tutela e lo sviluppo di
questo territorio unico ed irripetibile, così come è
necessario ottenere dall'Unione europea il riconoscimento di
area di interesse europeo, per la quale è possibile adottare
quanto stabilito dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere b),
c) e d), del Trattato istitutivo della Comunità
europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla
legge n. 209 del 1998 (titolo VI, capo I, sezione II "Aiuti
concessi dagli Stati"). E' opportuno sottolineare altresì che
l'UNESCO ha già riconosciuto questo territorio nell'ambito
della lista del patrimonio dell'umanità. E' infatti
indispensabile che la salvaguardia fisica e lo sviluppo
socio-economico sostenibile siano pianificati in parallelo
perché i due aspetti si compenetrano e non ci può essere
salvaguardia fisica dei comuni di Venezia e di Chioggia senza
tutela e sviluppo degli insediamenti umani e delle attività
economiche.
Il ripristino dell'equilibrio dinamico tra società umana
ed ecosistema lagunare esige un progetto legislativo che abbia
come obiettivi la tutela e la riaffermazione della
biodiversità e dei suoi rapporti tradizionali con l'attività
umana, la promozione della ricerca scientifica e della
educazione ambientale, il riequilibrio idraulico, biologico ed
idrobiologico, lo sviluppo sociale, culturale ed economico
delle popolazioni.
Gli ambienti lagunari sono da considerare ambienti
conservativi aperti alle novità, che ben si adattano alle
trasformazioni se sono gestiti in maniera corretta. La
conservazione dell'ambiente nel suo equilibrio millenario con
la cultura e l'attività umane è il riferimento centrale per
una corretta ed adeguata tutela.