XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2959




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha come obiettivi la difesa e lo sviluppo socio-economico ed ambientale dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino, dei territori di gronda e della laguna veneta. La prima legge speciale per Venezia (legge 16 aprile 1973, n. 171), che ha affrontato il problema della salvaguardia della città e della sua laguna in forme unitarie e coordinate, necessita - infatti - di aggiornamento e semplificazione.
        Alla luce della recente riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, tra le materie trattate nella presente proposta di legge solo la tutela dell'ambiente rientra fra quelle di competenza esclusiva dello Stato, mentre lo sviluppo socio-economico si colloca fra le materie di competenza concorrente, per le quali spetta alle regioni la potestà legislativa ed allo Stato la determinazione dei princìpi fondamentali.
        La riforma costituzionale configura, infatti, un nuovo assetto del sistema delle autonomie territoriali, collocando gli enti territoriali al fianco dello Stato come elementi costitutivi della Repubblica e, pertanto, comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato hanno pari dignità, pur nella diversità delle rispettive competenze, riconoscendosi a comuni, province e città metropolitane la natura di enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 114 della Costituzione.
        In quest'ottica la presente proposta di legge ha tenuto conto del fatto che per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni statutarie, regolamentari e amministrative spettanti alle istituzioni locali, occorre dare piena attuazione alle disposizioni dettate dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione; in questa fase, infatti, andranno determinate le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, e sarà fondamentale osservare i princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nell'attribuzione delle funzioni amministrative, il cui esercizio compete ai comuni - singoli o associati anche nelle forme delle unioni dei comuni e delle comunità montane - e qualora lo richiedano esigenze di unitarietà, alle province, alle città metropolitane, alle regioni ed allo Stato.
        Il nuovo modello di pluralismo istituzionale rende, dunque, necessario un comune impegno che consenta di realizzare, contemperando le ragioni dell'unità con quelle delle autonomie, una consapevole direzione politico-istituzionale sulla base della valorizzazione del principio della leale collaborazione fra gli enti che compongono la Repubblica e finalizzata alla ricerca della più ampia convergenza: a tale fine si è puntato sul coordinamento fra Stato, regioni ed enti locali, e gli strumenti scelti nella presente proposta di legge sono stati il Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 12, comma 2, nonché la realizzazione di accordi di programma tra le amministrazioni interessate. Dal punto di vista strettamente operativo, le attività di salvaguardia e di valorizzazione dovranno essere improntate al princìpio del ripristino dell'equilibrio tra società umana ed ecosistema naturale che, nell'arco del secoli, ha permesso l'evoluzione dei comuni di Venezia e di Chioggia nel contesto dell'intera gronda e della sua laguna, come un unicum riconosciuto oggi quale patrimonio dell'intera umanità.
        E' necessario ed urgente riaffermare il riconoscimento del preminente interesse nazionale per la tutela e lo sviluppo di questo territorio unico ed irripetibile, così come è necessario ottenere dall'Unione europea il riconoscimento di area di interesse europeo, per la quale è possibile adottare quanto stabilito dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere b), c) e d), del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge n. 209 del 1998 (titolo VI, capo I, sezione II "Aiuti concessi dagli Stati"). E' opportuno sottolineare altresì che l'UNESCO ha già riconosciuto questo territorio nell'ambito della lista del patrimonio dell'umanità. E' infatti indispensabile che la salvaguardia fisica e lo sviluppo socio-economico sostenibile siano pianificati in parallelo perché i due aspetti si compenetrano e non ci può essere salvaguardia fisica dei comuni di Venezia e di Chioggia senza tutela e sviluppo degli insediamenti umani e delle attività economiche.
        Il ripristino dell'equilibrio dinamico tra società umana ed ecosistema lagunare esige un progetto legislativo che abbia come obiettivi la tutela e la riaffermazione della biodiversità e dei suoi rapporti tradizionali con l'attività umana, la promozione della ricerca scientifica e della educazione ambientale, il riequilibrio idraulico, biologico ed idrobiologico, lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle popolazioni.
        Gli ambienti lagunari sono da considerare ambienti conservativi aperti alle novità, che ben si adattano alle trasformazioni se sono gestiti in maniera corretta. La conservazione dell'ambiente nel suo equilibrio millenario con la cultura e l'attività umane è il riferimento centrale per una corretta ed adeguata tutela.




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