XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2959
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La salvaguardia fisica ed ambientale nonché il recupero
socio-economico dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino e
della laguna veneta sono considerati di preminente interesse
nazionale e rientrano nelle attività di cui all'articolo 87,
paragrafo 3, lettere b), c) e d), del Trattato
istitutivo della Comunità europea, come modificato dal
Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n.
209.
2. La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente
paesistico, storico, archeologico ed artistico dei comuni di
Venezia, Chioggia e Cavallino e della laguna veneta, ne tutela
l'equilibrio idraulico, ne preserva l'ambiente
dall'inquinamento atmosferico e delle sue acque e ne assicura
la vitalità socio-economica sostenibile nel quadro dello
sviluppo generale e dell'assetto territoriale della regione.
Le attività di salvaguardia e di valorizzazione devono essere
improntate al princìpio di ripristino dell'equilibrio tra
società umana ed ecosistema naturale che ha permesso
l'evoluzione dei comuni di Venezia e di Chioggia nel contesto
dell'intera gronda e della sua laguna, come un unicum
riconosciuto quale patrimonio dell'umanità.
3. Alla realizzazione dei programmi volti al perseguimento
degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 concorrono, ciascuno
nell'ambito del riparto delle competenze di cui agli articoli
117 e 118 della Costituzione, lo Stato, la regione Veneto, la
provincia di Venezia, i comuni di Venezia, Chioggia e
Cavallino in via prioritaria ed i soggetti pubblici e privati
operanti nell'ambito della laguna veneta e dei territori di
gronda.
4. La laguna veneta è costituita dagli ambiti territoriali
definiti dalla conterminazione lagunare di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 9 febbraio 1990 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1990, ed in
particolare dal bacino demaniale marittimo di acqua salsa che
si estende dalla foce del Sile, conca del Cavallino, alla foce
del Brenta, conca di Brondolo, ed è compreso fra il mare e la
terraferma. Essa è separata dal mare da una lingua naturale di
terra fortificata per lunghi tratti artificialmente, in cui
sono aperte tre bocche o porti, ed è limitata verso la
terraferma da una linea di confine marcata da appositi cippi o
pilastri di muro segnati con numeri progressivi. Tale linea
delimita il territorio lagunare nel quale sono osservate le
norme e le prescrizioni e possono essere utilizzati i supporti
finanziari e strutturali stabiliti dalla presente legge a
salvaguardia della laguna, tranne che per gli interventi
relativi al disinquinamento il cui ambito di operatività si
estende all'intero bacino scolante individuato ai sensi
dell'articolo 3.
Art. 2.
1. Alla salvaguardia fisica dei comuni di Venezia,
Chioggia, Cavallino, della gronda lagunare e della laguna
veneta provvedono lo Stato attraverso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle acque di
Venezia, sulla base del piano generale degli interventi
approvato dal Comitato di cui all'articolo l2, nonché la
regione Veneto, la provincia di Venezia, ed i medesimi comuni
di Venezia, Chioggia, Cavallino e della gronda lagunare. Il
piano deve considerare preventivamente gli effetti cumulativi
e sinergici sul territorio e valutarne la compatibilità
ambientale.
2. La salvaguardia fisica di cui al comma 1 è
finalizzata:
a) all'abbattimento delle acque alte mediante la
realizzazione delle opere di regolazione delle maree da
eseguire alle tre bocche di porto con sbarramenti manovrabili
per la regolazione delle maree, nel rispetto delle
caratteristiche di sperimentalità, reversibilità e gradualità
stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri, con
proprio decreto;
b) alla difesa dei centri abitati dalle acque
medio-alte anche attraverso interventi localizzati per
insulae;
c) al riequilibrio idrogeologico nonché
all'arresto e all'inversione del processo di degrado fisico e
morfologico dell'ambiente lagunare, con particolare
riferimento al fenomeno dell'erosione e all'abbattimento
dell'inquinamento;
d) alla ricostruzione dei marginamenti
lagunari;
e) alla tutela, al mantenimento e alla
valorizzazione dell'ambiente naturale e storico considerato
nella sua unitarietà, al recupero delle parti alterate, alla
conservazione dell'equilibrio tra la presenza e l'attività
dell'uomo e i naturali processi del sistema lagunare,
favorendo la tutela ed il ripristino della biodiversità ed il
mantenimento di un equilibrio dinamico in ambito lagunare;
f) alla realizzazione delle opere portuali e
marittime con particolare riguardo alle opere di difesa dei
litorali e allo scavo dei canali navigabili;
g) alla progressiva sostituzione del traffico
petrolifero presente in laguna tramite la creazione di una
piattaforma collegata con la terraferma mediante una
pipeline in galleria ispezionabile nelle acque al largo
della bocca di porto di Malamocco e alla promozione di natanti
alimentati con ecodiesel o con le migliori tecnologie che
saranno disponibili promuovendo la contemporanea installazione
a bordo di dispositivi per la rilevazione e la registrazione
della velocità;
h) al restauro degli edifici demaniali e di quelli
di carattere storico e artistico, pubblici e privati,
destinati all'uso pubblico, favorendo l'adozione di
metodologie di restauro architettonico e con l'impiego di
materiali tradizionali e bio-compatibili anche attraverso la
predisposizione di uno o più capitolati in cui siano
riepilogati i materiali tradizionali e i materiali
ecocompatibili;
i) all'esecuzione di opere di consolidamento e di
sistemazione di ponti, di canali e di fondamenta sui
canali;
l) alla sistemazione di corsi d'acqua naturali e
artificiali interessanti la salvaguardia dei comuni di
Venezia, Chioggia, Cavallino, dei territori di gronda e della
laguna veneta;
m) all'esportazione e al recapito dei fanghi
dragati dai canali lagunari e portuali;
n) alla promozione della ricerca scientifica,
delle attività didattiche di educazione ambientale e, in
genere, delle attività volte alla migliore conoscenza,
fruizione e controllo dell'ambiente naturale e storico;
o) alla sperimentazione e alla promozione,
mediante la predisposizione di sostegni tecnici e finanziari,
degli interventi atti a garantire, dove possibile, il
riequilibrio idraulico e biologico, nonché la riqualificazione
vegetale e faunistica sulla base di criteri scientifici che
garantiscano, per tutti i biotopi e tutte le componenti
originarie, almeno le superfici vitali minime;
p) al mantenimento, ove possibile, degli elementi
naturali e storici che costituiscono l'attuale assetto
lagunare, delle attività produttive compatibili e di un
turismo calibrato sulla capacità di carico e sui servizi;
q) al riconoscimento della laguna veneta come area
d'importanza internazionale in conformità a quanto stabilito
dalla Convenzione relativa alle zone umide d'importanza
internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli
acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, resa esecutiva
dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
448, mediante apposito decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio.
3. La realizzazione delle opere di regolazione delle
maree, da eseguire alle tre bocche di porto, può essere
avviata, previa valutazione da parte del Comitato di cui
all'articolo 12, di un adeguato avanzamento degli interventi
di riequilibrio e di risanamento ambientale di cui al comma 2
dell'intero ecosistema lagunare.
4. Gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d),
e), f), g), h) e m) del comma 2 sono attribuiti alla
competenza del Magistrato alle acque di Venezia che attiva,
altresì, con la massima tempestività ed urgenza, la
progettazione e l'esecuzione degli interventi di bonifica, di
messa in sicurezza e di recupero delle aree inquinate presenti
nell'area lagunare, preferibilmente con l'adozione di
tecnologie e di metodologie proprie della bioarchitettura e
dell'ingegneria naturalistica certificate dagli istituti
nazionali ed internazionali competenti; gli interventi di cui
alle lettere l), n), o) e p) del medesimo comma 2
sono attribuiti alla regione Veneto; gli interventi di cui
alle lettere b), limitatamente a quelli oggetto di
accordi di programma con il Magistrato alle acque di Venezia,
ed i) del citato comma 2 sono attribuiti alla competenza
dei comuni di Venezia, Chioggia e della gronda lagunare.
5. Per il reimpiego dei fanghi dragati si applicano i
princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla legge 21 dicembre
2001, n. 443. In deroga alla disciplina vigente, la competenza
ad autorizzare il recapito finale, nonché il trasporto, lo
stoccaggio e lo smaltimento dei fanghi dragati in laguna è del
Magistrato alle acque di Venezia cui spetta, altresì,
individuare i relativi siti di collocazione dei materiali,
all'interno del contermine lagunare. Nella fase di
individuazione dei siti il Magistrato delle acque deve
rispettare i criteri di sicurezza ambientale, individuati
dall'accordo di programma del 3 agosto 1993, stipulato ai
sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139,
fermo restando che i materiali definiti di tipo B possono
essere utilizzati, con le opportune cautele, per gli
interventi di recupero morfologico della laguna.
6. Resta ferma la validità della concessione assentita al
Consorzio Venezia nuova nei limiti dell'attuazione del piano
generale degli interventi di cui al comma 1. Gli interventi
affidati in concessione al Consorzio Venezia nuova sono
eseguiti secondo il piano generale degli interventi approvato
dal Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 139.
7. Il Magistrato alle acque di Venezia provvede, anche
avvalendosi dei dati del servizio informativo e del Centro
sperimentale di Voltabarozzo, istituito nell'ambito del
rapporto concessorio di cui al comma 6, nonché del Centro
maree del comune di Venezia e degli altri enti e istituti
statali di ricerca e di previsione delle maree, alla
costituzione di un unico centro di previsione delle maree
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
8. Al Magistrato alle acque di Venezia spettano la
sorveglianza sull'intera laguna e la disciplina delle opere e
degli interventi relativi al mantenimento del regime lagunare.
Gli enti pubblici e privati richiedono, prima di eseguire
scavi od opere di qualsiasi natura entro il perimetro
lagunare, il nullaosta del Magistrato alle acque di
Venezia.
9. Al recupero del patrimonio immobiliare demaniale e di
quello privato ad uso e per finalità pubbliche o d'interesse
sociale del comune di Venezia e delle isole della laguna
provvede lo Stato. A tale scopo è redatto dal Magistrato alle
acque di Venezia, d'intesa con la soprintendenza competente
per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico
di Venezia, di seguito denominata "soprintendenza di Venezia",
un piano di interventi per la ristrutturazione ed il recupero
degli edifici pubblici di proprietà dello Stato.
10. Agli interventi da realizzare per la ristrutturazione,
il risanamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria
degli immobili di interesse storico-artistico provvede
direttamente la soprintendenza di Venezia.
11. Gli altri interventi sui beni di soggetti privati di
cui alla lettera h) del comma 2 sono realizzati
direttamente dai soggetti proprietari, previo bando pubblico
di ammissione al finanziamento emesso dal Magistrato alle
acque di Venezia che nella compilazione della graduatoria
tiene prioritariamente conto dei progetti che contengono
aspetti tecnici propri della bioarchitettura certificati da
parte di un tecnico iscritto agli specifici ordini.
12. Agli altri interventi di cui alla lettera h) del
comma 2 sui beni di proprietà di altri soggetti pubblici
provvedono direttamente i soggetti interessati.
13. Il patrimonio immobiliare rappresentato dagli edifici
di culto è ristrutturato, e comunque oggetto di interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di messa in
regime di sicurezza e di prevenzione, ad opera delle diocesi
di Venezia e di Chioggia, che redigono, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
apposito piano di interventi che è approvato dal Comitato di
cui all'articolo 12.
Art. 3.
1. Alla salvaguardia ambientale della laguna di Venezia
provvede la regione Veneto.
2. La salvaguardia ambientale di cui al comma 1 è
finalizzata:
a) al disinquinamento dai carichi inquinanti di
origine industriale, civile e agricola dell'intero bacino
scolante in laguna anche mediante il risanamento delle acque
sversanti in laguna ed interventi strutturali rivolti a
contenere gli apporti inquinanti, con la previsione anche di
incentivi per la riconversione delle colture agricole;
b) alla realizzazione del sistema fognario delle
isole e del centro storico del comune di Venezia;
c) alla bonifica, al recupero e alla messa in
sicurezza delle aree inquinate individuate con decreto del
Ministro dell'ambiente 23 febbraio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000, ferma
restando la competenza del Magistrato alle acque di Venezia
per gli interventi di perimetrazione dei siti a contatto con i
canali lagunari;
d) alla realizzazione di un unico sistema di
monitoraggio della laguna di Venezia e dell'intero bacino
scolante rivolto alla puntuale e complessiva verifica e
valutazione dello stato dell'ecosistema lagunare nonché a
fornire informazioni ai cittadini con apposito atto di
convenzione con la fondazione di cui al comma 4;
e) alla sistemazione dei corsi d'acqua naturali ed
artificiali interessanti la salvaguardia dei comuni di
Venezia, Chioggia, Cavallino, dei territori di gronda e della
laguna veneta;
f) a promuovere il progressivo abbandono di
pesticidi, diserbanti e fertilizzanti chimici e la loro
sostituzione con tecniche tradizionali e con la lotta
biologica;
g) a promuovere l'uso di pratiche non intensive in
agricoltura;
h) a promuovere la formazione di corridoi
biologici, nelle zone lungo i corsi d'acqua e gli stagni, per
proteggere l'habitat e i corpi idrici, ed in siti atti a
riconnettere biotopi disaggregati;
i) a promuovere la fitodepurazione per il
trattamento delle acque di scarico di origine domestica ed
agricola zootecnica;
l) a promuovere la progressiva sostituzione delle
specie alloctone, di immissione artificiale, con specie
autoctone;
m) a promuovere la formazione di siti acquei di
tutela assoluta dei fondali quali aree di riproduzione;
n) a promuovere una pesca compatibile anche con la
riscoperta delle pratiche tradizionali e con l'adozione di
strumenti tecnologici innovativi che possano contribuire a
ridurre l'impatto sull'ambiente lagunare mediante l'adozione
di un piano generale della pesca e della molluschicoltura, in
considerazione della specialità rappresentata dalla laguna
veneta anche per quanto riguarda le risorse marine
prospicienti le coste dei limiti comunali di Venezia, Chioggia
e Cavallino. Tale piano è integrato con il piano di gestione
delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di
Venezia e prevede idonee risorse finanziarie nell'ambito della
legislazione speciale e di quella ordinaria al fine di
sostenere concretamente le politiche adottate.
3. La regione Veneto adotta i provvedimenti necessari ad
assicurare la tutela ambientale e il disinquinamento della
laguna di Venezia. Ai fini di cui alla lettera a) del
comma 2 la regione approva un piano relativo al territorio dei
comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino ed al relativo bacino
scolante. La regione delimita l'ambito territoriale del bacino
scolante e stabilisce la partecipazione dei comuni interessati
alla formazione ed all'adozione del piano. Fino
all'approvazione del piano si applica quanto previsto dalla
deliberazione del consiglio regionale del Veneto n. 24 del 1^
marzo 2000, recante "Piano per la prevenzione
dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino
idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia -
Piano direttore 2000".
4. Gli interventi di competenza della regione Veneto in
materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e
prevenzione dell'inquinamento sono eseguiti, in applicazione
del piano di cui al comma 3, in un quadro programmatico
unitario all'interno del bacino scolante in laguna e sono
coordinati con gli interventi di competenza dello Stato. Per
l'implementazione concreta di misure di salvaguardia e per
l'adozione di tecniche innovative di restauro conservativo e
di nuove edificazioni, finalizzate alla crescita e alla
promozione delle conoscenze e all'applicazione di tecniche e
di tecnologie anche a beneficio della comunità nazionale, sono
previste la realizzazione di un progetto sperimentale pilota,
rivolto al recupero di un'isola minore della laguna di Venezia
di proprietà demaniale o privata, e l'istituzione
dell'"Osservatorio euro-Mediterraneo-Mar Nero su informazione
e partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di
sviluppo economico sostenibile locale", di seguito denominato
"Osservatorio", anche a proseguimento, potenziamento ed
integrazione della rete SEAM. L'intervento di recupero e di
gestione di un'isola minore della laguna di Venezia è affidato
ad un'apposita fondazione, disciplinata dagli articoli 12 e
seguenti del codice civile, istituita entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, e alla quale
partecipano il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
la regione Veneto, la provincia di Venezia, il comune di
Venezia, i comuni di Chioggia e di Cavallino, il soggetto
coordinatore internazionale della rete SEAM che realizza e
gestisce le attività dell'Osservatorio ed altri enti o imprese
pubbliche e privati. Per l'istituzione e la gestione
dell'Osservatorio è autorizzata una spesa pari a 250.000 euro
per l'esercizio finanziario 2002 e a 300.000 euro a decorrere
dall'esercizio finanziario 2003.
5. Gli obiettivi di qualità da perseguire nella laguna di
Venezia e nei corpi idrici del bacino scolante per assicurare
la protezione della vita acquatica e la possibilità di
esercitare nella laguna le attività compatibili quali la
pesca, la molluschicoltura e la balneazione, sono fissati nei
valori stabiliti alla tabella 1 allegata alla presente
legge.
6. I carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti
nella laguna veneta sono fissati nei valori stabiliti alla
tabella 2 allegata alla presente legge.
7. I valori limite di emissione degli scarichi di acque
reflue urbane e di acque reflue industriali che versano nella
laguna veneta e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ad
eccezione degli scarichi di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive
modificazioni, e di quelli di cui all'articolo 1, comma 5, del
decreto del Ministro dell'ambiente 23 aprile 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 1998, sono
fissati nella tabella 3 allegata alla presente legge. Per gli
scarichi nel mare si applicano i limiti previsti dal decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modificazioni.
8. I valori indicati nelle tabelle 1 e 3 allegate alla
presente legge possono essere modificati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
intesa con la regione Veneto.
9. I valori di cui alla tabella 2 allegata alla presente
legge sono sottoposti a revisione sulla base delle ulteriori
conoscenze che si rendano disponibili in merito alla
idrodinamica lagunare, alle trasformazioni biotiche e
abiotiche degli inquinanti in laguna e nei corsi d'acqua del
bacino scolante ed ai carichi inquinanti che pervengono
direttamente in laguna dalle fonti diffuse.
10. Negli scarichi di acque reflue industriali, prodotte
da attività artigianali, da cantieri navali e da cantieri di
restauro sversanti nella laguna di Venezia e nei corpi idrici
del suo bacino scolante è vietata la presenza di idrocarburi
policiclici, pesticidi organoclorurati, diossina,
policlorodifenili, tributilstagno, arsenico, cadmio, cianuri,
mercurio e piombo. Ai fini della verifica del rispetto del
divieto di rilascio non si tiene conto delle quantità di
inquinanti residue all'adozione delle migliori tecnologie di
processo e di depurazione disponibili.
11. E' vietato l'utilizzo del cloro gas e dell'ipoclorito
di sodio sia per la disinfettazione degli scarichi che come
agente anticontaminazione nei circuiti di raffreddamento.
12. La regione Veneto individua gli enti competenti ad
autorizzare lo scarico di acque reflue nella laguna veneta e
nei corpi idrici del suo bacino scolante, la realizzazione
degli impianti di depurazione e l'effettuazione dei relativi
controlli sulle caratteristiche degli scarichi. Fino
all'individuazione degli enti competenti si applica quanto
previsto dalla disciplina vigente regionale. Le autorizzazioni
allo scarico di acque reflue nella laguna e nei canali di
navigazione marittima sono rilasciate sentito il parere,
rispettivamente, del Magistrato alle acque di Venezia e
dell'autorità marittima.
13. Al fine di rendere effettivo il rispetto dei valori
limite di cui al comma 7 da parte degli scarichi che
recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo
bacino scolante e nelle more della definizione dei metodi
ufficiali da parte dell'Istituto di ricerca sulle acque del
Consiglio nazionale delle ricerche, le amministrazioni
competenti applicano i metodi analitici indicati nella tabella
4 allegata alla presente legge.
14. Per il controllo degli scarichi di acque reflue urbane
e industriali, si applicano le modalità previste dal decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modificazioni. Per gli scarichi industriali i campioni
istantanei che concorrono a formare il campione medio non
devono superare il doppio dei valori limite riportati nella
tabella 3 allegata alla presente legge.
15. La regione Veneto definisce il sistema di controllo
del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla
tabella 1 e dei carichi massimi ammissibili di cui alla
tabella 2 allegata alla presente legge.
16. Nelle zone non dotate di fognature dinamiche, è
consentito lo scarico delle acque reflue provenienti dagli
insediamenti civili di cui ai commi undicesimo, dodicesimo e
tredicesimo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, dalle aziende artigiane
produttive, ancorché non rientranti nella tipologia prevista
dal piano regionale del Veneto di risanamento delle acque,
dagli stabilimenti ospedalieri, dagli enti assistenziali e
dalle aziende turistiche ricettive e della ristorazione,
purché sottoposte a trattamenti individuali secondo i progetti
approvati dai comuni. I privati e gli altri soggetti non
compresi nell'elenco di cui al periodo precedente e coloro che
utilizzano scarichi di natura civile provvedono a dotarsi di
sistemi di trattamento in esecuzione dei progetti di massima e
con le modalità e i tempi indicati dal sindaco del comune di
Venezia. I trattamenti degli scarichi di cui al presente comma
superiori a cento abitanti equivalenti sono basati
sull'impiego delle migliori tecnologie applicabili e
gestibili, a costi sostenibili e tenendo conto della
situazione urbanistica ed edilizia specifica. Le tipologie
degli impianti individuali o le relative prestazioni
depurative sono identificate dalla regione Veneto nell'ambito
del piano regionale di cui al comma 3, di concerto con gli
enti territoriali competenti; fino alla loro individuazione si
applica quanto previsto dal piano direttivo 2000 di cui al
medesimo comma 3.
17. I sindaci dei comuni di Venezia, Chioggia, Cavallino e
della gronda lagunare possono concedere contributi ai privati
per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti
igienico-sanitari delle unità edilizie interessate dai
progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 139.
18. I siti destinati unicamente al recapito finale, ivi
compreso il seppellimento, dei fanghi non tossici e nocivi
estratti dai canali di Venezia, purché sia garantita la
sicurezza ambientale secondo i criteri stabiliti dalle
autorità competenti, possono essere ubicati in qualunque area
ritenuta idonea dai sindaci degli enti territoriali
competenti, sentito il Magistrato alle acque di Venezia, anche
all'interno del contermine lagunare, compresi isole, barene e
terreni di gronda.
19. Per l'esercizio degli impianti termici ed industriali
situati nella Venezia insulare, nelle altre isole della
laguna, fatta eccezione per le case sparse non servite da
metanodotto, e nel centro storico di Chioggia è consentito
soltanto l'uso di combustibili gassosi, nonché di energia
elettrica, anche per impianti di potenzialità inferiore a
30.000 Kcal/h o superiore a 500.000 Kcal/h. E' altresì
favorito, anche con appositi finanziamenti, l'uso di nuove
tecnologie a basso impatto ambientale.
20. La regione Veneto procede alla realizzazione di un
sistema metropolitano ferroviario lagunare e sublagunare ai
sensi di quanto previsto all'articolo 7, comma 7.
21. La regione Veneto elabora un progetto per la bonifica
delle aree inquinate di Porto Marghera di cui alla lettera
c) del comma 2 e provvede all'approvazione dei progetti
di messa in sicurezza, bonifica e recupero nonché di quelli di
seppellimento dei fanghi non tossici e nocivi.
Art. 4.
1. Al recupero socio-economico dei comuni di Venezia,
Chioggia e Cavallino provvede la regione Veneto, di intesa con
i medesimi comuni.
2. Il recupero socio-economico di cui al comma 1 è
finalizzato:
a) al mantenimento ed allo sviluppo delle attività
imprenditoriali, commerciali e artigianali;
b) ad incentivare la residenza nel centro
storico;
c) al recupero ed alla valorizzazione del
patrimonio pubblico ai fini residenziali e produttivi;
d) all'esecuzione di opere di consolidamento e di
sistemazione di ponti, di canali interni e di fondamenta sui
canali;
e) al recupero del patrimonio immobiliare
privato;
f) al recupero ed alla valorizzazione del
patrimonio storico, artistico, naturalistico e museale;
g) alla manutenzione urbana;
h) all'acquisizione, al restauro e al risanamento
conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché
ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e
commerciali essenziali per il mantenimento delle
caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani
lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di
sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi
di restauro e di risanamento;
i) all'acquisizione di aree da destinare ad
insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e
secondaria delle stesse nell'ambito dell'intero territorio
comunale.
3. Al comune di Chioggia è assegnato non meno del 15 per
cento delle risorse assegnate al finanziamento delle opere
previste dal presente articolo.
4. Gli stanziamenti previsti a favore dei comuni di
Venezia e Chioggia sono da destinare anche al comune di
Cavallino nella misura stabilita dal Comitato di cui
all'articolo 12.
5. Le opere che possono essere eseguite nell'ambito di
quanto indicato al comma 2, lettera a), sono le
seguenti:
a) interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo sul
patrimonio dei comuni;
b) apprestamento o costruzione di unità edilizie
da destinare alla residenza ed alle attività sociali e
culturali, produttive, artigianali e commerciali necessarie
per la sistemazione temporanea o definitiva degli abitanti
nonché alle attività da trasferire a causa degli interventi di
risanamento o comunque in attuazione degli strumenti
urbanistici. Tra gli interventi di cui alla presente lettera
sono comprese anche le opere da realizzare nell'ambito del
territorio comunale, necessarie al trasferimento della
residenza del personale dipendente dal Ministero della difesa
dell'Arsenale di Venezia, nonché quelle necessarie ai sensi
dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica
20 settembre 1973, n. 791;
c) costruzione di edifici, di impianti e di opere
necessari per l'urbanizzazione generale di Venezia insulare,
delle isole della laguna e del territorio comunale di Chioggia
e di Cavallino nonché per le relative urbanizzazioni primarie
e secondarie, anche a completamento degli interventi di
edilizia sovvenzionata finanziati con leggi ordinarie dello
Stato.
6. Gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e
Chioggia finalizzati alla manutenzione dei rii, alla tutela e
alla conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii,
realizzati anche attraverso l'erogazione di contributi ai
privati, nonché gli interventi di competenza della regione
Veneto volti alla realizzazione di opere igienico-sanitarie
nel centro storico di Venezia e Chioggia, sono eseguiti in
forma unitaria allo scopo di garantire l'omogeneità
tecnico-progettuale, il coordinamento nella fase esecutiva e
la necessaria integrazione delle risorse finanziarie. A tale
fine la regione Veneto, il comune di Venezia, il comune di
Chioggia nonché le amministrazioni statali competenti
all'esecuzione degli interventi per insulae, provvedono
a perfezionare un apposito accordo di programma ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 34 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. All'atto dell'esecuzione dell'escavo dei rii,
l'autorità comunale verifica lo stato di consistenza e di
manutenzione delle fondazioni degli immobili prospicienti i
rii individuando gli eventuali lavori da realizzare. Il
sindaco, identificate le opere da eseguire, invita i
proprietari degli immobili ad intraprenderne la realizzazione
entro un termine non superiore a tre mesi, indicando il limite
del contributo concesso ed assegnando, altresì, il termine
entro cui i lavori devono essere ultimati. Scaduto il termine
di tre mesi senza che i proprietari abbiano intrapreso le
opere, il comune è autorizzato ad eseguire i lavori di
manutenzione delle fondazioni, anche avvalendosi della società
di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, e successive
modificazioni, addebitando ai privati il costo dei lavori
stessi, detratto il contributo ad essi spettante. Di tali
facoltà il sindaco dà notizia ai privati proprietari nell'atto
con il quale rivolge agli stessi l'invito di cui al secondo
periodo.
8. Il comune di Venezia, di intesa con il Magistrato alle
acque di Venezia e con i comuni di Chioggia e Cavallino,
definisce provvedimenti idonei a prevenire il moto ondoso
nell'intero bacino lagunare e a incentivare l'uso di natanti e
di tecnologie a basso impatto ambientale.
9. Le importazioni di materiale e di apparecchiature
tecniche, cedute gratuitamente per essere destinate alla
salvaguardia ambientale e al restauro di opere monumentali e
d'arte nel territorio dei comuni di Venezia, Chioggia, della
gronda e della laguna veneta, sono esenti dai diritti
doganali. Le donazioni di materiali e di apparecchiature
tecniche destinate alle attività di salvaguardia ambientale e
al restauro di opere monumentali e d'arte nel medesimo
territorio di cui al periodo precedente sono esenti
dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).
10. Ai fini di incentivare la salvaguardia ambientale e la
prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria ed
assicurare la vitalità socio-economica del territorio
veneziano, per la conversione e la diversificazione produttive
di aziende manifatturiere, comprese nei gruppi IV e XVI della
tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31
dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e
successive modificazioni, esistenti nell'ambito territoriale
di cui all'articolo 2 della legge regionale del Veneto 27
febbraio 1990, n. 17, nonché per la creazione di attività
sostitutive non inquinanti, comprese nei gruppi di cui al
presente comma e nel settore dei servizi alla produzione
tecnologicamente avanzati, può essere richiesta la concessione
di speciali finanziamenti. Tali incentivi sono concessi, su
richiesta, direttamente alle imprese, separando la procedura
di agevolazione da quella di finanziamento. L'agevolazione è
concessa con decreto del Ministro delle attività produttive, e
le modalità di erogazione del finanziamento sono stabilite,
con regolamento, dalla regione Veneto.
11. Allo scopo di sostenere la produzione vetraria
muranese e di concorrere alla permanenza nell'isola della
tradizionale attività, il prezzo base del metano e
dell'energia elettrica per forniture industriali destinate ad
unità produttive ed industriali vetrarie, site nell'isola di
Murano, è determinato dal Ministro dell'economia e delle
finanze, di intesa con il Ministro delle attività produttive,
in misura non superiore al 60 per cento di quello fissato
sulla base nazionale. Tali aziende devono essere in regola con
1a legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia
ambientale e in particolare deve essere promossa l'adozione
del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno
1993, e della certificazione ambientale ISO 14000.
12. In deroga al disposto degli articoli 6, 15 e 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, i termini per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera
degli impianti di produzione di vetro artistico situati
sull'isola di Murano previsti dall'articolo 1 del decreto del
Ministro dell'ambiente 18 aprile 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, si
applicano anche ai nuovi impianti ed a quelli conseguenti a
modifica sostanziale o a trasferimento di impianti esistenti,
a condizione che ne sia comprovata l'esistenza alla data del
15 novembre 1999 e che abbiano aderito all'accordo di
programma nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a), del citato decreto del Ministro dell'ambiente 18
aprile 2000. L'esercizio degli impianti di cui al periodo
precedente è consentito fino al rilascio da parte
dell'autorità competente dell'autorizzazione alla
continuazione delle emissioni di cui all'articolo 2, comma 2,
del citato decreto del Ministro dell'ambiente 18 aprile
2000.
13. Il Comitato di cui all'articolo 12, su richiesta dei
soggetti pubblici e privati interessati, nell'ambito di un
piano pluriennale redatto dai comuni di Venezia, Chioggia e
Cavallino volto al miglioramento delle condizioni
socio-economiche degli stessi comuni mediante la realizzazione
di opere di infrastrutturazione generale e di opere edilizie
per i settori della cultura, dello sport, ospedaliero e
giudiziario da localizzare nell'ambito dell'intero territorio
comunale, può finanziare specifici interventi con le modalità
di cui all'articolo 16.
14. La regione Veneto, di concerto con i sindaci dei
comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino, può concedere
contributi ai privati per l'adeguamento e la messa a norma
degli scarichi delle attività produttive.
15. La regione Veneto, di intesa con i sindaci dei comuni
di Venezia, Chioggia e Cavallino, può concedere contributi per
l'acquisto di aree e di immobili nell'ambito dei rispettivi
territori comunali da adibire ad insediamenti produttivi e
commerciali. Tali contributi sono assegnati agli insediamenti
che prevedono, nei relativi piani aziendali, progetti
finalizzati a nuova occupazione.
16. Per la realizzazione delle iniziative volte al
recupero socio-economico i comuni di Venezia, Chioggia e
Cavallino possono provvedere alla redazione di un regolamento
idoneo a fissare i criteri attraverso i quali concedere
contributi in conto capitale o interessi per l'attivazione di
iniziative economiche nell'ambito del rispettivo territorio
comunale.
17. I contributi di cui al comma 16 ammontano fino al 75
per cento degli investimenti necessari per l'intrapresa delle
attività. A tale fine le società, le cooperative e le imprese,
anche artigiane e del terziario, che intendano stabilire la
propria sede legale e la propria sede produttiva nel
territorio dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino,
presentano un piano aziendale recante, in particolare, le
previsioni produttive e di nuova occupazione per i primi tre
esercizi finanziari.
18. I comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino, nella
definizione dei criteri volti alla concessione dei contributi
di cui ai commi 16 e 17, possono stabilire criteri volti a
privilegiare le cooperative, le società e le imprese
costituite in maggioranza tra giovani fino ai trentacinque
anni di età nonché le società e le imprese già operanti che
propongono dei piani d'investimento idonei a garantire lo
sviluppo di tecnologie ambientali o, comunque, idonee a
ridurre l'impatto inquinante dei processi produttivi nei
settori industriali e agricoli nonché dei trasporti. Tali
contributi possono essere concessi anche a quelle imprese ove
nell'ambito del ricambio generazionale sia assunta la
titolarità da parte dei figli. Nella definizione dei criteri
di cui al presente comma si tiene conto ed è incentivata la
costituzione o il sostegno di aziende produttrici nei settori
tradizionali della cultura veneziana e lagunare.
19. Alle imprese che intendono stabilire nei comuni di
Venezia, Chioggia e Cavallino la loro sede legale e le loro
sedi operative sono garantite, per il primo triennio di
attività decorrente dalla data del trasferimento, agevolazioni
fiscali mediante riduzione, sino al 50 per cento, delle
aliquote di tassazione degli utili.
20. Gli utili delle imprese di cui al comma 19 reinvestiti
nell'attività produttiva sono comunque detassati sino al 90
per cento.
21. Le imprese che hanno sede nel centro storico e
nell'estuario del comune di Venezia e nel centro storico del
comune di Chioggia da almeno un triennio a decorrere alla data
di entrata in vigore della presente legge usufruiscono dei
benefici di cui al presente articolo.
22. Per assicurare l'obiettivo di cui alla lettera
b) del comma 2, i comuni di Venezia, Chioggia e
Cavallino possono erogare, avvalendosi dei fondi ad essi
assegnati per il perseguimento delle finalità della presente
legge, contributi per l'acquisto della prima casa nella misura
non inferiore al 65 per cento del valore accertato
dell'immobile.
23. I comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino possono
disporre che tutti gli atti di acquisto relativi alla prima
casa, adibita a residenza, anche se assistiti da contributo,
sono esenti dall'IVA, e dalle imposte di registro e di
bollo.
24. I comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino possono
procedere al censimento del proprio patrimonio edilizio
insistente nel centro storico e nell'estuario da poter adibire
a residenza anche attraverso la modifica della destinazione
d'uso, indicando lo stato delle singole unità immobiliari e
gli interventi di massima da realizzare, con l'indicazione dei
relativi costi e tempi per provvedere al restauro ovvero alla
manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per
garantire gli standard abitativi stabiliti dalla
legislazione vigente in materia.
25. I comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino per
assicurare il recupero del patrimonio immobiliare, possono
provvedere ad erogare contributi ai privati, per l'esecuzione
dei lavori di restauro, di risanamento e di manutenzione
ordinaria e straordinaria delle unità residenziali.
26. I contributi di cui al comma 25 sono eventualmente
assegnati ai privati previa pubblicazione, da parte degli
stessi comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino, di apposito
bando che indichi i requisiti minimi per la concessione.
27. Per garantire l'obiettivo di cui alla lettera f)
del comma 2, i comuni di Venezia, Chioggia, Cavallino e di
gronda possono destinare parte dei finanziamenti di cui alla
presente legge per la realizzazione di un sistema museale
integrato e per la creazione di un sistema sperimentale ed
innovativo di ecomuseo diffuso della laguna veneta affidato
alla gestione diretta della fondazione di cui all'articolo 3,
comma 4, al fine di assicurare l'ottimizzazione della
valorizzazione delle risorse culturali.
Art. 5.
1. Per garantire il recupero socio-economico dell'intero
compendio edilizio e dell'area dell'Arsenale di Venezia, le
aree e i relativi fabbricati possono essere concessi, per un
periodo non superiore a venticinque anni, ai soggetti che ne
fanno domanda e ai soggetti che alla data di entrata in vigore
della presente legge occupano in concessione o a qualsiasi
altro titolo le citate aree e i relativi fabbricati.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a presentare
un piano di utilizzo corredato dalla compatibilità della
destinazione d'uso, dal piano economico-finanziario
dell'attività e dalla sottoscrizione di convenzione per il
recupero architettonico dei fabbricati e del relativo piano di
manutenzione edilizia per tutta la durata dell'occupazione.
3. Gli eventuali canoni concessori sono fissati tenendo
conto degli impegni economici assunti dai soggetti beneficiari
per l'utilizzo, la manutenzione straordinaria, il restauro ed
il recupero dei beni.
4. I piani di cui al comma 2 devono essere presentati
entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, salvo che non siano già stati redatti e
consegnati all'amministrazione del demanio al fine di ottenere
la concessione ovvero l'uso dei beni già occupati ed
utilizzati.
5. L'amministrazione del demanio garantisce che siano
rispettati gli impegni assunti sulla base dei piani di cui al
comma 2. L'eventuale mancato rispetto di quanto indicato nei
piani comporta la revoca della concessione.
6. I comuni di Venezia e di Chioggia possono presentare,
relativamente ai compendi di Idroscalo G. Miraglia - Venezia;
Forte Sant'Andrea - Venezia, Caserma Pepe - Lido di Venezia;
aree demaniali degli Alberini e Forte Cà Bianca - Lido di
Venezia; Forte Cà Roman - Pellestrina - Venezia; Forte Penzo -
Chioggia; Forte di San Felice - Chioggia; Isola del Lazzaretto
Nuovo - Venezia, progetti di utilizzo a fini produttivi,
culturali o del tempo libero, nel rispetto dei vincoli
archeologici ed ambientali. I progetti possono essere
presentati anche in collaborazione con soggetti di diritto
pubblico o privato scelti attraverso gara ad evidenza
pubblica. I progetti devono essere corredati dal piano
finanziario e adeguati alla strumentazione urbanistica. Il
Comitato di cui all'articolo 12 approva i progetti e le
amministrazioni competenti provvedono, conseguentemente, a
concedere il bene al soggetto aggiudicatario della gara, in
regime di concessione, per un tempo non inferiore a
venticinque anni.
Art. 6.
1. Per la realizzazione degli interventi affidati alla
propria competenza il Magistrato alle acque di Venezia
procede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, all'aggiornamento del piano generale di cui
all'articolo 2, comma 1, adeguando gli elementi economici e
temporali relativi alla realizzazione di ogni singolo
intervento.
2. Il piano generale, aggiornato ai sensi di quanto
previsto dal comma 1 è sottoposto al Comitato di cui
all'articolo 12 affinché sia possibile programmare lo sviluppo
delle attività, sulla base dei costi e dei tempi di
realizzazione.
Art. 7.
1. Il piano direttore approvato dalla regione Veneto per
la realizzazione di interventi affidati alla sua competenza, è
integrato dalla regione stessa con le attività idonee ad
individuare i singoli interventi di disinquinamento, anche a
carattere sperimentale, necessari per l'attuazione degli
obiettivi stabiliti dalla presente legge.
2. Il piano direttore è, altresì, integrato dalle opere
necessarie a garantire l'escavo dei rii; l'indicazione di tale
categoria di interventi è di competenza del comune di
Venezia.
3. Il piano direttore degli interventi di disinquinamento
di cui al comma 1 indica i termini di esecuzione nonché gli
impegni economici di massima necessari per ultimare le
opere.
4. Nell'ambito del piano direttore, la regione Veneto
individua, altresì, gli interventi di bonifica, di recupero e
di messa in sicurezza delle aree, che sono accompagnati da una
valutazione recante, in particolare, le ragioni della
programmazione delle diverse tipologie di intervento e
l'indicazione delle priorità.
5. Nel piano direttore deve comunque essere indicata,
sulla base di un apposito studio, la fattibilità di una
soluzione che preveda l'isolamento delle zone inquinate idoneo
a garantire la stabilizzazione dei sedimenti inquinati.
6. Il piano di cui al presente articolo è approvato dal
Comitato di cui all'articolo 12.
7. Per la realizzazione del sistema metropolitano
ferroviario lagunare e sublagunare la regione Veneto procede
alla redazione di un piano-programma con l'indicazione di
massima dei costi, eventualmente indicando le possibilità di
ricorrere alla concessione di costruzione e di gestione ovvero
alla finanza di progetto. Ai fini di cui al presente comma, la
regione Veneto opera anche in deroga all'articolo 14 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
8. Il piano-programma di cui al comma 7 è sottoposto al
Comitato di cui all'articolo 12 al fine di verificare la
prevedibile quota di risorse pubbliche necessarie per la
realizzazione dei relativi interventi. In caso di valutazione
positiva si procede all'esecuzione degli interventi.
Art. 8.
1. Per la realizzazione degli interventi affidati alla
loro competenza, i comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino
possono presentare un piano generale degli interventi da
realizzare per garantire il raggiungimento degli obiettivi di
cui all'articolo 7.
2. I piani di cui al comma 1 indicano tutti gli interventi
che le amministrazioni comunali intendono realizzare con i
relativi tempi di attuazione e i costi di massima.
Art. 9.
1. I piani redatti ai sensi della presente legge dal
Magistrato alle acque di Venezia, dalla regione Veneto, dai
comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino sono approvati dal
Comitato di cui all'articolo 12.
Art. 10.
1. Gli interventi di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e del Magistrato alle acque di
Venezia finalizzati alla difesa dei centri abitati per
insulae, gli interventi di disinquinamento di competenza
della regione Veneto e del comune di Venezia, nonché gli
interventi di competenza dei comuni di Chioggia e Cavallino
che rappresentano altrettanti progetti integrati, sono
realizzati, mediante accordi di programma, dalle
amministrazioni interessate.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono
stipulati, in particolare, con le seguenti modalità:
a) il Magistrato alle acque di Venezia, la regione
Veneto ed il comune di Venezia stipulano accordi di programma
volti a garantire la realizzazione, in modo coordinato, degli
interventi per insulae e degli interventi di
sistemazione e di realizzazione del sistema fognario
cittadino, nonché quelli per la bonifica e la messa in
sicurezza dei siti inquinati;
b) il Magistrato alle acque di Venezia e la
regione Veneto stipulano accordi di programma volti a
garantire, in modo coordinato, la realizzazione degli
interventi finalizzati all'arresto e all'inversione del
processo di degrado dell'ambiente lagunare e di interventi di
fito-bio-depurazione;
c) la regione Veneto ed il comune di Venezia
stipulano accordi di programma volti a garantire la
realizzazione, in modo coordinato, degli interventi di cui
all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139;
d) il Magistrato alle acque di Venezia, il comune
di Chioggia e il comune di Cavallino stipulano accordi di
programma volti a garantire la realizzazione, in modo
coordinato, degli interventi di sistemazione urbana
interconnessi con gli interventi volti alla salvaguardia
fisica della laguna e all'arresto e all'inversione del
processo di degrado;
e) il Magistrato alle acque di Venezia e la
regione Veneto stipulano accordi di programma e di
cooperazione volti a garantire la compatibilità, il
coordinamento e l'adeguata attuazione degli interventi di
competenza regionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera
a), connessi con quelli di salvaguardia fisica.
Art. 11.
1. Il Ministero delle attività produttive, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Veneto, la
provincia di Venezia, il comune di Venezia e l'autorità
portuale di Venezia costituiscono, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, una Commissione
formata da non più di sette membri, individuati tra esperti e
professionisti anche stranieri, che redige un piano di
interventi, anche infrastrutturali, idonei a garantire entro
un arco temporale di cinque anni la piena valorizzazione dello
scalo commerciale e della zona franca del porto di Venezia,
anche al fine di poter avviare gli interventi in parallelo con
quelli di competenza del Magistrato alle acque di Venezia
volti al progressivo allontanamento del traffico petrolifero.
In tale piano è altresì individuata l'area idonea a realizzare
la nuova stazione marittima, scelta sulla base della
valutazione dei costi e dei benefici. Il piano è approvato dal
Comitato di cui all'articolo 12.
2. L'approvazione del piano per realizzare la nuova
stazione marittima determina il vincolo di destinazione
dell'area ivi prescelta.
3. Al fine di cui al comma 2 la regione Veneto e il comune
di Venezia esprimono il proprio parere sul piano.
4. Nell'ambito del piano sono, altresì, indicate le
modalità di incentivazione per lo sviluppo delle attività
portuali e marittime.
5. L'autorità portuale di Venezia, il Magistrato alle
acque di Venezia e la regione Veneto definiscono un programma
per la realizzazione di un sistema regionale di trasporto
integrato acqua, gomma e ferrovia.
Art. 12.
1. Per le finalità della presente legge e della legge 18
maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, per il bacino
della laguna di Venezia e del territorio in esso scolante è
istituita, presso la regione Veneto, l'autorità di bacino di
rilievo nazionale denominata "Autorità della laguna di
Venezia".
2. Organo dell'Autorità della laguna di Venezia, è il
Comitato di indirizzo, di coordinamento e di controllo degli
interventi per la salvaguardia dei comuni di Venezia, Chioggia
e Cavallino e della laguna veneta, di seguito denominato
"Comitato", che è composto da:
a) il Presidente del Consiglio dei ministri;
b) il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
c) il Ministro delle attività produttive;
d) il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio;
e) il Ministro per i beni e le attività
culturali;
f) il Ministro dell'economia e delle finanze;
g) il presidente della giunta regionale del
Veneto;
h) i sindaci dei comuni di Venezia, Chioggia e
Cavallino.
3. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio
dei ministri o, per sua delega, dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, presiede alle attività di cui
alla presente legge, nonché al controllo ed al coordinamento
delle iniziative avviate e delle attività di cui al comma 4
dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e
successive modificazioni. Il Comitato è convocato almeno due
volte l'anno dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 13.
1. Nel caso in cui le amministrazioni competenti non
provvedano nei termini indicati dalla presente legge alla
redazione dei piani di programmazione delle relative attività,
specificatamente indicati dalla medesima legge, i rispettivi
termini sono prorogati di due mesi. Decorso tale ulteriore
termine, il Comitato assume le necessarie iniziative,
invitando, tra l'altro, la regione Veneto o i competenti
organi statali a predisporre i citati piani, in surroga agli
enti locali inadempienti.
Art. 14.
1. Il Comitato si avvale, quale segretario, del presidente
del Magistrato alle acque di Venezia.
2. E' istituita una segreteria che garantisce il
necessario supporto tecnico al Comitato e svolge le funzioni
tecniche di coordinamento delle azioni delle diverse
amministrazioni interessate, con espresso riferimento alla
fase di programmazione degli accordi di programma e di
coordinamento al fine di garantire il contenuto degli accordi
sottoscritti e della pianificazione di bacino.
3. La segreteria tecnica è costituita da funzionari
tecnici, ovvero da consulenti liberi professionisti incaricati
da:
a) il presidente del Magistrato alle acque di
Venezia;
b) il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio;
c) il presidente della giunta regionale del
Veneto;
d) il sindaco del comune di Venezia;
e) il sindaco del comune di Chioggia;
f) il sindaco del comune di Cavallino.
4. La segreteria tecnica può avvalersi di strutture
consultive e, in particolare, della fondazione di cui
all'articolo 3, comma 4, delle università degli studi di
Venezia e di Padova e delle strutture territoriali del
Consiglio nazionale delle ricerche.
Art. 15.
1. Al fine di favorire la sostenibilità e l'efficienza
energetica ed ecologica delle attività economiche nel
territorio disciplinato dalla presente legge è istituito un
apposito fondo, anche con la partecipazione di soggetti di
credito internazionali, per finanziare progetti ed opere,
anche d'iniziativa privata, indirizzati a ridurre l'impatto
delle emissioni nell'atmosfera, nell'acqua e nel suolo e a
sviluppare l'adozione di tecnologie innovative dotate di
caratteristiche tali da poter essere applicate e diffuse in
altri contesti territoriali. Tali progetti possono riguardare
anche l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche,
produttive e di trasporto.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, con
proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni di
cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità
alla legislazione vigente in materia di incentivi e di
agevolazioni alle attività produttive e alle norme stabilite
dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle
imprese.
Art. 16.
1. Per garantire il costante sviluppo degli interventi di
cui alla presente legge, sono previsti nella legge
finanziaria, a decorrere dall'anno 2003, appositi
finanziamenti in conto capitale, in misura non inferiore a 6
milioni di euro annui per le attività di competenza del
Magistrato alle acque di Venezia da eseguire in
amministrazione diretta e finanziamenti, quali limiti di
impegno in misura non inferiore a euro 77.468.835 annui, da
utilizzare quali rate per ammortamento per capitale ad
interesse di mutui quindicinali che i soggetti competenti
all'attuazione degli interventi sono autorizzati a contrarre.
La ripartizione dei limiti di impegno tra i soggetti
destinatari è di competenza del Comitato, sulla base delle
effettive necessità risultanti dalla verifica di cui
all'articolo 17, comma 2. I soggetti destinatari dei
finanziamenti sono autorizzati a perfezionare contratti di
mutuo con istituti di credito.
2. Con cadenza biennale le amministrazioni interessate
presentano al Comitato una apposita relazione sullo stato di
realizzazione delle attività, nonché sull'eventuale
aggiornamento e sui relativi termini temporali, dei piani
redatti ed approvati.
Art. 17.
1. I finanziamenti stanziati ai sensi dell'articolo 16
sono ripartiti con deliberazione del Comitato ed erogati con
apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
2. Con cadenza biennale il Comitato verifica lo stato
degli impegni e delle erogazioni delle singole
amministrazioni, intendendosi per impegno l'assunzione di
un'obbligazione contrattuale e per erogazione l'effettivo
pagamento delle somme dovute, provvedendo alle successive
ripartizioni in ragione degli effettivi utilizzi.
Art. 18.
1. Gli interventi di trasformazione e di modifica del
territorio per la realizzazione di opere private e pubbliche,
da eseguire nella conterminazione lagunare, nel territorio dei
centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nell'estuario di
Venezia, che richiedono l'acquisizione di intese, di concerti,
di nulla osta o di assensi comunque denominati di competenza
di amministrazioni pubbliche, sono approvati previa
indicazione, da parte dell'amministrazione competente
all'approvazione dell'opera, di una conferenza di servizi ai
sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni. Il provvedimento finale,
conforme alla determinazione conclusiva favorevole della
conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso,
comunque denominato, di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o invitate, alla predetta conferenza, previsto
dalla legislazione vigente in materia urbanistico-edilizia,
ambientale e di tutela del territorio.
Art. 19.
1. Il Governo è delegato a adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge ed ai sensi dei
princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente comma, uno
o più decreti legislativi recanti:
a) la sospensione del rilascio degli immobili ad
uso abitazione nei comuni di Venezia e Chioggia, tenuto conto
della persistenza della situazione di alta tensione abitativa
riconosciuta con decreto del Ministro dell'infrastrutture e
dei trasporti;
b) la cessione di immobili e di aree demaniali
ubicati all'interno della conterminazione lagunare ed, in
particolare, di alcune isole minori della laguna di Venezia,
di intesa con la regione Veneto, anche per favorire piani di
recupero e di valorizzazione a fruizione pubblica e a finalità
sociale.
2. La regione Veneto provvede ad emanare uno o più
provvedimenti legislativi recanti:
a) norme per la regolazione degli interventi
edilizi nonché di trasformazione e di modifica del territorio
all'interno della conterminazione lagunare, che alterano
l'aspetto esteriore degli edifici e lo stato dei luoghi in
maniera permanente;
b) un regolamento unico per la disciplina della
circolazione acquea e del traffico, nonché delle relative
autorizzazioni nell'ambito della laguna di Venezia, nel
rispetto delle competenze delle autorità cui è affidato il
singolo tratto acqueo.
Art. 20.
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n.
9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché nelle
acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il
parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il
parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume
Po".
Art. 21.
1. Per la istituzione e la gestione dell'Osservatorio di
cui all'articolo 3, comma 4, è autorizzata una spesa pari a
250.000 euro per l'anno 2002 e a 300.000 euro a decorrere
dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'onere di cui all'articolo 16, comma 1, valutato in
83.468.835 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 22.
1. Sono abrogati:
a) la legge 16 aprile 1973, n. 171;
b) la legge 29 novembre 1984, n. 798;
c) la legge 8 novembre 1991, n. 360;
d) il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n.
206;
e) il decreto legislativo 13 gennaio 1994, n.
62;
f) gli articoli 1, 2, 3, commi 2, 3 e 4, 4, 6, 7 e
8 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.
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