XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2959




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La salvaguardia fisica ed ambientale nonché il recupero socio-economico dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino e della laguna veneta sono considerati di preminente interesse nazionale e rientrano nelle attività di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b), c) e d), del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.
        2. La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino e della laguna veneta, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle sue acque e ne assicura la vitalità socio-economica sostenibile nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della regione. Le attività di salvaguardia e di valorizzazione devono essere improntate al princìpio di ripristino dell'equilibrio tra società umana ed ecosistema naturale che ha permesso l'evoluzione dei comuni di Venezia e di Chioggia nel contesto dell'intera gronda e della sua laguna, come un unicum riconosciuto quale patrimonio dell'umanità.
        3. Alla realizzazione dei programmi volti al perseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 concorrono, ciascuno nell'ambito del riparto delle competenze di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, lo Stato, la regione Veneto, la provincia di Venezia, i comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino in via prioritaria ed i soggetti pubblici e privati operanti nell'ambito della laguna veneta e dei territori di gronda.
        4. La laguna veneta è costituita dagli ambiti territoriali definiti dalla conterminazione lagunare di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 febbraio 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1990, ed in particolare dal bacino demaniale marittimo di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile, conca del Cavallino, alla foce del Brenta, conca di Brondolo, ed è compreso fra il mare e la terraferma. Essa è separata dal mare da una lingua naturale di terra fortificata per lunghi tratti artificialmente, in cui sono aperte tre bocche o porti, ed è limitata verso la terraferma da una linea di confine marcata da appositi cippi o pilastri di muro segnati con numeri progressivi. Tale linea delimita il territorio lagunare nel quale sono osservate le norme e le prescrizioni e possono essere utilizzati i supporti finanziari e strutturali stabiliti dalla presente legge a salvaguardia della laguna, tranne che per gli interventi relativi al disinquinamento il cui ambito di operatività si estende all'intero bacino scolante individuato ai sensi dell'articolo 3.


Art. 2.

        1. Alla salvaguardia fisica dei comuni di Venezia, Chioggia, Cavallino, della gronda lagunare e della laguna veneta provvedono lo Stato attraverso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle acque di Venezia, sulla base del piano generale degli interventi approvato dal Comitato di cui all'articolo l2, nonché la regione Veneto, la provincia di Venezia, ed i medesimi comuni di Venezia, Chioggia, Cavallino e della gronda lagunare. Il piano deve considerare preventivamente gli effetti cumulativi e sinergici sul territorio e valutarne la compatibilità ambientale.
        2. La salvaguardia fisica di cui al comma 1 è finalizzata:

                a) all'abbattimento delle acque alte mediante la realizzazione delle opere di regolazione delle maree da eseguire alle tre bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentalità, reversibilità e gradualità stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto;

                b) alla difesa dei centri abitati dalle acque medio-alte anche attraverso interventi localizzati per insulae;

                c) al riequilibrio idrogeologico nonché all'arresto e all'inversione del processo di degrado fisico e morfologico dell'ambiente lagunare, con particolare riferimento al fenomeno dell'erosione e all'abbattimento dell'inquinamento;

                d) alla ricostruzione dei marginamenti lagunari;

                e) alla tutela, al mantenimento e alla valorizzazione dell'ambiente naturale e storico considerato nella sua unitarietà, al recupero delle parti alterate, alla conservazione dell'equilibrio tra la presenza e l'attività dell'uomo e i naturali processi del sistema lagunare, favorendo la tutela ed il ripristino della biodiversità ed il mantenimento di un equilibrio dinamico in ambito lagunare;

                f) alla realizzazione delle opere portuali e marittime con particolare riguardo alle opere di difesa dei litorali e allo scavo dei canali navigabili;

                g) alla progressiva sostituzione del traffico petrolifero presente in laguna tramite la creazione di una piattaforma collegata con la terraferma mediante una pipeline in galleria ispezionabile nelle acque al largo della bocca di porto di Malamocco e alla promozione di natanti alimentati con ecodiesel o con le migliori tecnologie che saranno disponibili promuovendo la contemporanea installazione a bordo di dispositivi per la rilevazione e la registrazione della velocità;

                h) al restauro degli edifici demaniali e di quelli di carattere storico e artistico, pubblici e privati, destinati all'uso pubblico, favorendo l'adozione di metodologie di restauro architettonico e con l'impiego di materiali tradizionali e bio-compatibili anche attraverso la predisposizione di uno o più capitolati in cui siano riepilogati i materiali tradizionali e i materiali ecocompatibili;

                i) all'esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, di canali e di fondamenta sui canali;

                l) alla sistemazione di corsi d'acqua naturali e artificiali interessanti la salvaguardia dei comuni di Venezia, Chioggia, Cavallino, dei territori di gronda e della laguna veneta;

                m) all'esportazione e al recapito dei fanghi dragati dai canali lagunari e portuali;

                n) alla promozione della ricerca scientifica, delle attività didattiche di educazione ambientale e, in genere, delle attività volte alla migliore conoscenza, fruizione e controllo dell'ambiente naturale e storico;

                o) alla sperimentazione e alla promozione, mediante la predisposizione di sostegni tecnici e finanziari, degli interventi atti a garantire, dove possibile, il riequilibrio idraulico e biologico, nonché la riqualificazione vegetale e faunistica sulla base di criteri scientifici che garantiscano, per tutti i biotopi e tutte le componenti originarie, almeno le superfici vitali minime;

                p) al mantenimento, ove possibile, degli elementi naturali e storici che costituiscono l'attuale assetto lagunare, delle attività produttive compatibili e di un turismo calibrato sulla capacità di carico e sui servizi;

                q) al riconoscimento della laguna veneta come area d'importanza internazionale in conformità a quanto stabilito dalla Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, mediante apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
        3. La realizzazione delle opere di regolazione delle maree, da eseguire alle tre bocche di porto, può essere avviata, previa valutazione da parte del Comitato di cui all'articolo 12, di un adeguato avanzamento degli interventi di riequilibrio e di risanamento ambientale di cui al comma 2 dell'intero ecosistema lagunare.
        4. Gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e m) del comma 2 sono attribuiti alla competenza del Magistrato alle acque di Venezia che attiva, altresì, con la massima tempestività ed urgenza, la progettazione e l'esecuzione degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di recupero delle aree inquinate presenti nell'area lagunare, preferibilmente con l'adozione di tecnologie e di metodologie proprie della bioarchitettura e dell'ingegneria naturalistica certificate dagli istituti nazionali ed internazionali competenti; gli interventi di cui alle lettere l), n), o) e p) del medesimo comma 2 sono attribuiti alla regione Veneto; gli interventi di cui alle lettere b), limitatamente a quelli oggetto di accordi di programma con il Magistrato alle acque di Venezia, ed i) del citato comma 2 sono attribuiti alla competenza dei comuni di Venezia, Chioggia e della gronda lagunare.
        5. Per il reimpiego dei fanghi dragati si applicano i princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443. In deroga alla disciplina vigente, la competenza ad autorizzare il recapito finale, nonché il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento dei fanghi dragati in laguna è del Magistrato alle acque di Venezia cui spetta, altresì, individuare i relativi siti di collocazione dei materiali, all'interno del contermine lagunare. Nella fase di individuazione dei siti il Magistrato delle acque deve rispettare i criteri di sicurezza ambientale, individuati dall'accordo di programma del 3 agosto 1993, stipulato ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, fermo restando che i materiali definiti di tipo B possono essere utilizzati, con le opportune cautele, per gli interventi di recupero morfologico della laguna.
        6. Resta ferma la validità della concessione assentita al Consorzio Venezia nuova nei limiti dell'attuazione del piano generale degli interventi di cui al comma 1. Gli interventi affidati in concessione al Consorzio Venezia nuova sono eseguiti secondo il piano generale degli interventi approvato dal Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 139.
        7. Il Magistrato alle acque di Venezia provvede, anche avvalendosi dei dati del servizio informativo e del Centro sperimentale di Voltabarozzo, istituito nell'ambito del rapporto concessorio di cui al comma 6, nonché del Centro maree del comune di Venezia e degli altri enti e istituti statali di ricerca e di previsione delle maree, alla costituzione di un unico centro di previsione delle maree entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        8. Al Magistrato alle acque di Venezia spettano la sorveglianza sull'intera laguna e la disciplina delle opere e degli interventi relativi al mantenimento del regime lagunare. Gli enti pubblici e privati richiedono, prima di eseguire scavi od opere di qualsiasi natura entro il perimetro lagunare, il nullaosta del Magistrato alle acque di Venezia.
        9. Al recupero del patrimonio immobiliare demaniale e di quello privato ad uso e per finalità pubbliche o d'interesse sociale del comune di Venezia e delle isole della laguna provvede lo Stato. A tale scopo è redatto dal Magistrato alle acque di Venezia, d'intesa con la soprintendenza competente per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Venezia, di seguito denominata "soprintendenza di Venezia", un piano di interventi per la ristrutturazione ed il recupero degli edifici pubblici di proprietà dello Stato.
        10. Agli interventi da realizzare per la ristrutturazione, il risanamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di interesse storico-artistico provvede direttamente la soprintendenza di Venezia.
        11. Gli altri interventi sui beni di soggetti privati di cui alla lettera h) del comma 2 sono realizzati direttamente dai soggetti proprietari, previo bando pubblico di ammissione al finanziamento emesso dal Magistrato alle acque di Venezia che nella compilazione della graduatoria tiene prioritariamente conto dei progetti che contengono aspetti tecnici propri della bioarchitettura certificati da parte di un tecnico iscritto agli specifici ordini.
        12. Agli altri interventi di cui alla lettera h) del comma 2 sui beni di proprietà di altri soggetti pubblici provvedono direttamente i soggetti interessati.
        13. Il patrimonio immobiliare rappresentato dagli edifici di culto è ristrutturato, e comunque oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di messa in regime di sicurezza e di prevenzione, ad opera delle diocesi di Venezia e di Chioggia, che redigono, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito piano di interventi che è approvato dal Comitato di cui all'articolo 12.


Art. 3.

        1. Alla salvaguardia ambientale della laguna di Venezia provvede la regione Veneto.
        2. La salvaguardia ambientale di cui al comma 1 è finalizzata:

                a) al disinquinamento dai carichi inquinanti di origine industriale, civile e agricola dell'intero bacino scolante in laguna anche mediante il risanamento delle acque sversanti in laguna ed interventi strutturali rivolti a contenere gli apporti inquinanti, con la previsione anche di incentivi per la riconversione delle colture agricole;

                b) alla realizzazione del sistema fognario delle isole e del centro storico del comune di Venezia;

                c) alla bonifica, al recupero e alla messa in sicurezza delle aree inquinate individuate con decreto del Ministro dell'ambiente 23 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000, ferma restando la competenza del Magistrato alle acque di Venezia per gli interventi di perimetrazione dei siti a contatto con i canali lagunari;

                d) alla realizzazione di un unico sistema di monitoraggio della laguna di Venezia e dell'intero bacino scolante rivolto alla puntuale e complessiva verifica e valutazione dello stato dell'ecosistema lagunare nonché a fornire informazioni ai cittadini con apposito atto di convenzione con la fondazione di cui al comma 4;

                e) alla sistemazione dei corsi d'acqua naturali ed artificiali interessanti la salvaguardia dei comuni di Venezia, Chioggia, Cavallino, dei territori di gronda e della laguna veneta;

                f) a promuovere il progressivo abbandono di pesticidi, diserbanti e fertilizzanti chimici e la loro sostituzione con tecniche tradizionali e con la lotta biologica;

                g) a promuovere l'uso di pratiche non intensive in agricoltura;

                h) a promuovere la formazione di corridoi biologici, nelle zone lungo i corsi d'acqua e gli stagni, per proteggere l'habitat e i corpi idrici, ed in siti atti a riconnettere biotopi disaggregati;

                i) a promuovere la fitodepurazione per il trattamento delle acque di scarico di origine domestica ed agricola zootecnica;

                l) a promuovere la progressiva sostituzione delle specie alloctone, di immissione artificiale, con specie autoctone;

                m) a promuovere la formazione di siti acquei di tutela assoluta dei fondali quali aree di riproduzione;

                n) a promuovere una pesca compatibile anche con la riscoperta delle pratiche tradizionali e con l'adozione di strumenti tecnologici innovativi che possano contribuire a ridurre l'impatto sull'ambiente lagunare mediante l'adozione di un piano generale della pesca e della molluschicoltura, in considerazione della specialità rappresentata dalla laguna veneta anche per quanto riguarda le risorse marine prospicienti le coste dei limiti comunali di Venezia, Chioggia e Cavallino. Tale piano è integrato con il piano di gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia e prevede idonee risorse finanziarie nell'ambito della legislazione speciale e di quella ordinaria al fine di sostenere concretamente le politiche adottate.

        3. La regione Veneto adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela ambientale e il disinquinamento della laguna di Venezia. Ai fini di cui alla lettera a) del comma 2 la regione approva un piano relativo al territorio dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino ed al relativo bacino scolante. La regione delimita l'ambito territoriale del bacino scolante e stabilisce la partecipazione dei comuni interessati alla formazione ed all'adozione del piano. Fino all'approvazione del piano si applica quanto previsto dalla deliberazione del consiglio regionale del Veneto n. 24 del 1^ marzo 2000, recante "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia - Piano direttore 2000".
        4. Gli interventi di competenza della regione Veneto in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento sono eseguiti, in applicazione del piano di cui al comma 3, in un quadro programmatico unitario all'interno del bacino scolante in laguna e sono coordinati con gli interventi di competenza dello Stato. Per l'implementazione concreta di misure di salvaguardia e per l'adozione di tecniche innovative di restauro conservativo e di nuove edificazioni, finalizzate alla crescita e alla promozione delle conoscenze e all'applicazione di tecniche e di tecnologie anche a beneficio della comunità nazionale, sono previste la realizzazione di un progetto sperimentale pilota, rivolto al recupero di un'isola minore della laguna di Venezia di proprietà demaniale o privata, e l'istituzione dell'"Osservatorio euro-Mediterraneo-Mar Nero su informazione e partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale", di seguito denominato "Osservatorio", anche a proseguimento, potenziamento ed integrazione della rete SEAM. L'intervento di recupero e di gestione di un'isola minore della laguna di Venezia è affidato ad un'apposita fondazione, disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del codice civile, istituita entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e alla quale partecipano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Veneto, la provincia di Venezia, il comune di Venezia, i comuni di Chioggia e di Cavallino, il soggetto coordinatore internazionale della rete SEAM che realizza e gestisce le attività dell'Osservatorio ed altri enti o imprese pubbliche e privati. Per l'istituzione e la gestione dell'Osservatorio è autorizzata una spesa pari a 250.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e a 300.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003.
        5. Gli obiettivi di qualità da perseguire nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del bacino scolante per assicurare la protezione della vita acquatica e la possibilità di esercitare nella laguna le attività compatibili quali la pesca, la molluschicoltura e la balneazione, sono fissati nei valori stabiliti alla tabella 1 allegata alla presente legge.
        6. I carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna veneta sono fissati nei valori stabiliti alla tabella 2 allegata alla presente legge.
        7. I valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue urbane e di acque reflue industriali che versano nella laguna veneta e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ad eccezione degli scarichi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, e di quelli di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 1998, sono fissati nella tabella 3 allegata alla presente legge. Per gli scarichi nel mare si applicano i limiti previsti dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.
        8. I valori indicati nelle tabelle 1 e 3 allegate alla presente legge possono essere modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di intesa con la regione Veneto.
        9. I valori di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge sono sottoposti a revisione sulla base delle ulteriori conoscenze che si rendano disponibili in merito alla idrodinamica lagunare, alle trasformazioni biotiche e abiotiche degli inquinanti in laguna e nei corsi d'acqua del bacino scolante ed ai carichi inquinanti che pervengono direttamente in laguna dalle fonti diffuse.
        10. Negli scarichi di acque reflue industriali, prodotte da attività artigianali, da cantieri navali e da cantieri di restauro sversanti nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante è vietata la presenza di idrocarburi policiclici, pesticidi organoclorurati, diossina, policlorodifenili, tributilstagno, arsenico, cadmio, cianuri, mercurio e piombo. Ai fini della verifica del rispetto del divieto di rilascio non si tiene conto delle quantità di inquinanti residue all'adozione delle migliori tecnologie di processo e di depurazione disponibili.
        11. E' vietato l'utilizzo del cloro gas e dell'ipoclorito di sodio sia per la disinfettazione degli scarichi che come agente anticontaminazione nei circuiti di raffreddamento.
        12. La regione Veneto individua gli enti competenti ad autorizzare lo scarico di acque reflue nella laguna veneta e nei corpi idrici del suo bacino scolante, la realizzazione degli impianti di depurazione e l'effettuazione dei relativi controlli sulle caratteristiche degli scarichi. Fino all'individuazione degli enti competenti si applica quanto previsto dalla disciplina vigente regionale. Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue nella laguna e nei canali di navigazione marittima sono rilasciate sentito il parere, rispettivamente, del Magistrato alle acque di Venezia e dell'autorità marittima.
        13. Al fine di rendere effettivo il rispetto dei valori limite di cui al comma 7 da parte degli scarichi che recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante e nelle more della definizione dei metodi ufficiali da parte dell'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche, le amministrazioni competenti applicano i metodi analitici indicati nella tabella 4 allegata alla presente legge.
        14. Per il controllo degli scarichi di acque reflue urbane e industriali, si applicano le modalità previste dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni. Per gli scarichi industriali i campioni istantanei che concorrono a formare il campione medio non devono superare il doppio dei valori limite riportati nella tabella 3 allegata alla presente legge.
        15. La regione Veneto definisce il sistema di controllo del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla tabella 1 e dei carichi massimi ammissibili di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge.
        16. Nelle zone non dotate di fognature dinamiche, è consentito lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili di cui ai commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, dalle aziende artigiane produttive, ancorché non rientranti nella tipologia prevista dal piano regionale del Veneto di risanamento delle acque, dagli stabilimenti ospedalieri, dagli enti assistenziali e dalle aziende turistiche ricettive e della ristorazione, purché sottoposte a trattamenti individuali secondo i progetti approvati dai comuni. I privati e gli altri soggetti non compresi nell'elenco di cui al periodo precedente e coloro che utilizzano scarichi di natura civile provvedono a dotarsi di sistemi di trattamento in esecuzione dei progetti di massima e con le modalità e i tempi indicati dal sindaco del comune di Venezia. I trattamenti degli scarichi di cui al presente comma superiori a cento abitanti equivalenti sono basati sull'impiego delle migliori tecnologie applicabili e gestibili, a costi sostenibili e tenendo conto della situazione urbanistica ed edilizia specifica. Le tipologie degli impianti individuali o le relative prestazioni depurative sono identificate dalla regione Veneto nell'ambito del piano regionale di cui al comma 3, di concerto con gli enti territoriali competenti; fino alla loro individuazione si applica quanto previsto dal piano direttivo 2000 di cui al medesimo comma 3.
        17. I sindaci dei comuni di Venezia, Chioggia, Cavallino e della gronda lagunare possono concedere contributi ai privati per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari delle unità edilizie interessate dai progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 139.
        18. I siti destinati unicamente al recapito finale, ivi compreso il seppellimento, dei fanghi non tossici e nocivi estratti dai canali di Venezia, purché sia garantita la sicurezza ambientale secondo i criteri stabiliti dalle autorità competenti, possono essere ubicati in qualunque area ritenuta idonea dai sindaci degli enti territoriali competenti, sentito il Magistrato alle acque di Venezia, anche all'interno del contermine lagunare, compresi isole, barene e terreni di gronda.
        19. Per l'esercizio degli impianti termici ed industriali situati nella Venezia insulare, nelle altre isole della laguna, fatta eccezione per le case sparse non servite da metanodotto, e nel centro storico di Chioggia è consentito soltanto l'uso di combustibili gassosi, nonché di energia elettrica, anche per impianti di potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h o superiore a 500.000 Kcal/h. E' altresì favorito, anche con appositi finanziamenti, l'uso di nuove tecnologie a basso impatto ambientale.
        20. La regione Veneto procede alla realizzazione di un sistema metropolitano ferroviario lagunare e sublagunare ai sensi di quanto previsto all'articolo 7, comma 7.
        21. La regione Veneto elabora un progetto per la bonifica delle aree inquinate di Porto Marghera di cui alla lettera c) del comma 2 e provvede all'approvazione dei progetti di messa in sicurezza, bonifica e recupero nonché di quelli di seppellimento dei fanghi non tossici e nocivi.


Art. 4.

        1. Al recupero socio-economico dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino provvede la regione Veneto, di intesa con i medesimi comuni.
        2. Il recupero socio-economico di cui al comma 1 è finalizzato:

                a) al mantenimento ed allo sviluppo delle attività imprenditoriali, commerciali e artigianali;

                b) ad incentivare la residenza nel centro storico;

                c) al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio pubblico ai fini residenziali e produttivi;

                d) all'esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, di canali interni e di fondamenta sui canali;

                e) al recupero del patrimonio immobiliare privato;

                f) al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, naturalistico e museale;

                g) alla manutenzione urbana;

                h) all'acquisizione, al restauro e al risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e di risanamento;

                i) all'acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse nell'ambito dell'intero territorio comunale.
        3. Al comune di Chioggia è assegnato non meno del 15 per cento delle risorse assegnate al finanziamento delle opere previste dal presente articolo.
        4. Gli stanziamenti previsti a favore dei comuni di Venezia e Chioggia sono da destinare anche al comune di Cavallino nella misura stabilita dal Comitato di cui all'articolo 12.
        5. Le opere che possono essere eseguite nell'ambito di quanto indicato al comma 2, lettera a), sono le seguenti:

                a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo sul patrimonio dei comuni;

                b) apprestamento o costruzione di unità edilizie da destinare alla residenza ed alle attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali necessarie per la sistemazione temporanea o definitiva degli abitanti nonché alle attività da trasferire a causa degli interventi di risanamento o comunque in attuazione degli strumenti urbanistici. Tra gli interventi di cui alla presente lettera sono comprese anche le opere da realizzare nell'ambito del territorio comunale, necessarie al trasferimento della residenza del personale dipendente dal Ministero della difesa dell'Arsenale di Venezia, nonché quelle necessarie ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791;

                c) costruzione di edifici, di impianti e di opere necessari per l'urbanizzazione generale di Venezia insulare, delle isole della laguna e del territorio comunale di Chioggia e di Cavallino nonché per le relative urbanizzazioni primarie e secondarie, anche a completamento degli interventi di edilizia sovvenzionata finanziati con leggi ordinarie dello Stato.

        6. Gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia finalizzati alla manutenzione dei rii, alla tutela e alla conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii, realizzati anche attraverso l'erogazione di contributi ai privati, nonché gli interventi di competenza della regione Veneto volti alla realizzazione di opere igienico-sanitarie nel centro storico di Venezia e Chioggia, sono eseguiti in forma unitaria allo scopo di garantire l'omogeneità tecnico-progettuale, il coordinamento nella fase esecutiva e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie. A tale fine la regione Veneto, il comune di Venezia, il comune di Chioggia nonché le amministrazioni statali competenti all'esecuzione degli interventi per insulae, provvedono a perfezionare un apposito accordo di programma ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
        7. All'atto dell'esecuzione dell'escavo dei rii, l'autorità comunale verifica lo stato di consistenza e di manutenzione delle fondazioni degli immobili prospicienti i rii individuando gli eventuali lavori da realizzare. Il sindaco, identificate le opere da eseguire, invita i proprietari degli immobili ad intraprenderne la realizzazione entro un termine non superiore a tre mesi, indicando il limite del contributo concesso ed assegnando, altresì, il termine entro cui i lavori devono essere ultimati. Scaduto il termine di tre mesi senza che i proprietari abbiano intrapreso le opere, il comune è autorizzato ad eseguire i lavori di manutenzione delle fondazioni, anche avvalendosi della società di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, e successive modificazioni, addebitando ai privati il costo dei lavori stessi, detratto il contributo ad essi spettante. Di tali facoltà il sindaco dà notizia ai privati proprietari nell'atto con il quale rivolge agli stessi l'invito di cui al secondo periodo.
        8. Il comune di Venezia, di intesa con il Magistrato alle acque di Venezia e con i comuni di Chioggia e Cavallino, definisce provvedimenti idonei a prevenire il moto ondoso nell'intero bacino lagunare e a incentivare l'uso di natanti e di tecnologie a basso impatto ambientale.
        9. Le importazioni di materiale e di apparecchiature tecniche, cedute gratuitamente per essere destinate alla salvaguardia ambientale e al restauro di opere monumentali e d'arte nel territorio dei comuni di Venezia, Chioggia, della gronda e della laguna veneta, sono esenti dai diritti doganali. Le donazioni di materiali e di apparecchiature tecniche destinate alle attività di salvaguardia ambientale e al restauro di opere monumentali e d'arte nel medesimo territorio di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).
        10. Ai fini di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria ed assicurare la vitalità socio-economica del territorio veneziano, per la conversione e la diversificazione produttive di aziende manifatturiere, comprese nei gruppi IV e XVI della tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e successive modificazioni, esistenti nell'ambito territoriale di cui all'articolo 2 della legge regionale del Veneto 27 febbraio 1990, n. 17, nonché per la creazione di attività sostitutive non inquinanti, comprese nei gruppi di cui al presente comma e nel settore dei servizi alla produzione tecnologicamente avanzati, può essere richiesta la concessione di speciali finanziamenti. Tali incentivi sono concessi, su richiesta, direttamente alle imprese, separando la procedura di agevolazione da quella di finanziamento. L'agevolazione è concessa con decreto del Ministro delle attività produttive, e le modalità di erogazione del finanziamento sono stabilite, con regolamento, dalla regione Veneto.
        11. Allo scopo di sostenere la produzione vetraria muranese e di concorrere alla permanenza nell'isola della tradizionale attività, il prezzo base del metano e dell'energia elettrica per forniture industriali destinate ad unità produttive ed industriali vetrarie, site nell'isola di Murano, è determinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro delle attività produttive, in misura non superiore al 60 per cento di quello fissato sulla base nazionale. Tali aziende devono essere in regola con 1a legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia ambientale e in particolare deve essere promossa l'adozione del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e della certificazione ambientale ISO 14000.
        12. In deroga al disposto degli articoli 6, 15 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i termini per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, si applicano anche ai nuovi impianti ed a quelli conseguenti a modifica sostanziale o a trasferimento di impianti esistenti, a condizione che ne sia comprovata l'esistenza alla data del 15 novembre 1999 e che abbiano aderito all'accordo di programma nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato decreto del Ministro dell'ambiente 18 aprile 2000. L'esercizio degli impianti di cui al periodo precedente è consentito fino al rilascio da parte dell'autorità competente dell'autorizzazione alla continuazione delle emissioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'ambiente 18 aprile 2000.
        13. Il Comitato di cui all'articolo 12, su richiesta dei soggetti pubblici e privati interessati, nell'ambito di un piano pluriennale redatto dai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino volto al miglioramento delle condizioni socio-economiche degli stessi comuni mediante la realizzazione di opere di infrastrutturazione generale e di opere edilizie per i settori della cultura, dello sport, ospedaliero e giudiziario da localizzare nell'ambito dell'intero territorio comunale, può finanziare specifici interventi con le modalità di cui all'articolo 16.
        14. La regione Veneto, di concerto con i sindaci dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino, può concedere contributi ai privati per l'adeguamento e la messa a norma degli scarichi delle attività produttive.
        15. La regione Veneto, di intesa con i sindaci dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino, può concedere contributi per l'acquisto di aree e di immobili nell'ambito dei rispettivi territori comunali da adibire ad insediamenti produttivi e commerciali. Tali contributi sono assegnati agli insediamenti che prevedono, nei relativi piani aziendali, progetti finalizzati a nuova occupazione.
        16. Per la realizzazione delle iniziative volte al recupero socio-economico i comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino possono provvedere alla redazione di un regolamento idoneo a fissare i criteri attraverso i quali concedere contributi in conto capitale o interessi per l'attivazione di iniziative economiche nell'ambito del rispettivo territorio comunale.
        17. I contributi di cui al comma 16 ammontano fino al 75 per cento degli investimenti necessari per l'intrapresa delle attività. A tale fine le società, le cooperative e le imprese, anche artigiane e del terziario, che intendano stabilire la propria sede legale e la propria sede produttiva nel territorio dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino, presentano un piano aziendale recante, in particolare, le previsioni produttive e di nuova occupazione per i primi tre esercizi finanziari.
        18. I comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino, nella definizione dei criteri volti alla concessione dei contributi di cui ai commi 16 e 17, possono stabilire criteri volti a privilegiare le cooperative, le società e le imprese costituite in maggioranza tra giovani fino ai trentacinque anni di età nonché le società e le imprese già operanti che propongono dei piani d'investimento idonei a garantire lo sviluppo di tecnologie ambientali o, comunque, idonee a ridurre l'impatto inquinante dei processi produttivi nei settori industriali e agricoli nonché dei trasporti. Tali contributi possono essere concessi anche a quelle imprese ove nell'ambito del ricambio generazionale sia assunta la titolarità da parte dei figli. Nella definizione dei criteri di cui al presente comma si tiene conto ed è incentivata la costituzione o il sostegno di aziende produttrici nei settori tradizionali della cultura veneziana e lagunare.
        19. Alle imprese che intendono stabilire nei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino la loro sede legale e le loro sedi operative sono garantite, per il primo triennio di attività decorrente dalla data del trasferimento, agevolazioni fiscali mediante riduzione, sino al 50 per cento, delle aliquote di tassazione degli utili.
        20. Gli utili delle imprese di cui al comma 19 reinvestiti nell'attività produttiva sono comunque detassati sino al 90 per cento.
        21. Le imprese che hanno sede nel centro storico e nell'estuario del comune di Venezia e nel centro storico del comune di Chioggia da almeno un triennio a decorrere alla data di entrata in vigore della presente legge usufruiscono dei benefici di cui al presente articolo.
        22. Per assicurare l'obiettivo di cui alla lettera b) del comma 2, i comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino possono erogare, avvalendosi dei fondi ad essi assegnati per il perseguimento delle finalità della presente legge, contributi per l'acquisto della prima casa nella misura non inferiore al 65 per cento del valore accertato dell'immobile.
        23. I comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino possono disporre che tutti gli atti di acquisto relativi alla prima casa, adibita a residenza, anche se assistiti da contributo, sono esenti dall'IVA, e dalle imposte di registro e di bollo.
        24. I comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino possono procedere al censimento del proprio patrimonio edilizio insistente nel centro storico e nell'estuario da poter adibire a residenza anche attraverso la modifica della destinazione d'uso, indicando lo stato delle singole unità immobiliari e gli interventi di massima da realizzare, con l'indicazione dei relativi costi e tempi per provvedere al restauro ovvero alla manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per garantire gli standard abitativi stabiliti dalla legislazione vigente in materia.
        25. I comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino per assicurare il recupero del patrimonio immobiliare, possono provvedere ad erogare contributi ai privati, per l'esecuzione dei lavori di restauro, di risanamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle unità residenziali.
        26. I contributi di cui al comma 25 sono eventualmente assegnati ai privati previa pubblicazione, da parte degli stessi comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino, di apposito bando che indichi i requisiti minimi per la concessione.
        27. Per garantire l'obiettivo di cui alla lettera f) del comma 2, i comuni di Venezia, Chioggia, Cavallino e di gronda possono destinare parte dei finanziamenti di cui alla presente legge per la realizzazione di un sistema museale integrato e per la creazione di un sistema sperimentale ed innovativo di ecomuseo diffuso della laguna veneta affidato alla gestione diretta della fondazione di cui all'articolo 3, comma 4, al fine di assicurare l'ottimizzazione della valorizzazione delle risorse culturali.


Art. 5.

        1. Per garantire il recupero socio-economico dell'intero compendio edilizio e dell'area dell'Arsenale di Venezia, le aree e i relativi fabbricati possono essere concessi, per un periodo non superiore a venticinque anni, ai soggetti che ne fanno domanda e ai soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge occupano in concessione o a qualsiasi altro titolo le citate aree e i relativi fabbricati.
        2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a presentare un piano di utilizzo corredato dalla compatibilità della destinazione d'uso, dal piano economico-finanziario dell'attività e dalla sottoscrizione di convenzione per il recupero architettonico dei fabbricati e del relativo piano di manutenzione edilizia per tutta la durata dell'occupazione.
        3. Gli eventuali canoni concessori sono fissati tenendo conto degli impegni economici assunti dai soggetti beneficiari per l'utilizzo, la manutenzione straordinaria, il restauro ed il recupero dei beni.
        4. I piani di cui al comma 2 devono essere presentati entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che non siano già stati redatti e consegnati all'amministrazione del demanio al fine di ottenere la concessione ovvero l'uso dei beni già occupati ed utilizzati.
        5. L'amministrazione del demanio garantisce che siano rispettati gli impegni assunti sulla base dei piani di cui al comma 2. L'eventuale mancato rispetto di quanto indicato nei piani comporta la revoca della concessione.
        6. I comuni di Venezia e di Chioggia possono presentare, relativamente ai compendi di Idroscalo G. Miraglia - Venezia; Forte Sant'Andrea - Venezia, Caserma Pepe - Lido di Venezia; aree demaniali degli Alberini e Forte Cà Bianca - Lido di Venezia; Forte Cà Roman - Pellestrina - Venezia; Forte Penzo - Chioggia; Forte di San Felice - Chioggia; Isola del Lazzaretto Nuovo - Venezia, progetti di utilizzo a fini produttivi, culturali o del tempo libero, nel rispetto dei vincoli archeologici ed ambientali. I progetti possono essere presentati anche in collaborazione con soggetti di diritto pubblico o privato scelti attraverso gara ad evidenza pubblica. I progetti devono essere corredati dal piano finanziario e adeguati alla strumentazione urbanistica. Il Comitato di cui all'articolo 12 approva i progetti e le amministrazioni competenti provvedono, conseguentemente, a concedere il bene al soggetto aggiudicatario della gara, in regime di concessione, per un tempo non inferiore a venticinque anni.


Art. 6.

        1. Per la realizzazione degli interventi affidati alla propria competenza il Magistrato alle acque di Venezia procede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del piano generale di cui all'articolo 2, comma 1, adeguando gli elementi economici e temporali relativi alla realizzazione di ogni singolo intervento.
        2. Il piano generale, aggiornato ai sensi di quanto previsto dal comma 1 è sottoposto al Comitato di cui all'articolo 12 affinché sia possibile programmare lo sviluppo delle attività, sulla base dei costi e dei tempi di realizzazione.


Art. 7.

        1. Il piano direttore approvato dalla regione Veneto per la realizzazione di interventi affidati alla sua competenza, è integrato dalla regione stessa con le attività idonee ad individuare i singoli interventi di disinquinamento, anche a carattere sperimentale, necessari per l'attuazione degli obiettivi stabiliti dalla presente legge.
        2. Il piano direttore è, altresì, integrato dalle opere necessarie a garantire l'escavo dei rii; l'indicazione di tale categoria di interventi è di competenza del comune di Venezia.
        3. Il piano direttore degli interventi di disinquinamento di cui al comma 1 indica i termini di esecuzione nonché gli impegni economici di massima necessari per ultimare le opere.
        4. Nell'ambito del piano direttore, la regione Veneto individua, altresì, gli interventi di bonifica, di recupero e di messa in sicurezza delle aree, che sono accompagnati da una valutazione recante, in particolare, le ragioni della programmazione delle diverse tipologie di intervento e l'indicazione delle priorità.
        5. Nel piano direttore deve comunque essere indicata, sulla base di un apposito studio, la fattibilità di una soluzione che preveda l'isolamento delle zone inquinate idoneo a garantire la stabilizzazione dei sedimenti inquinati.
        6. Il piano di cui al presente articolo è approvato dal Comitato di cui all'articolo 12.
        7. Per la realizzazione del sistema metropolitano ferroviario lagunare e sublagunare la regione Veneto procede alla redazione di un piano-programma con l'indicazione di massima dei costi, eventualmente indicando le possibilità di ricorrere alla concessione di costruzione e di gestione ovvero alla finanza di progetto. Ai fini di cui al presente comma, la regione Veneto opera anche in deroga all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
        8. Il piano-programma di cui al comma 7 è sottoposto al Comitato di cui all'articolo 12 al fine di verificare la prevedibile quota di risorse pubbliche necessarie per la realizzazione dei relativi interventi. In caso di valutazione positiva si procede all'esecuzione degli interventi.


Art. 8.

        1. Per la realizzazione degli interventi affidati alla loro competenza, i comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino possono presentare un piano generale degli interventi da realizzare per garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 7.
        2. I piani di cui al comma 1 indicano tutti gli interventi che le amministrazioni comunali intendono realizzare con i relativi tempi di attuazione e i costi di massima.


Art. 9.

        1. I piani redatti ai sensi della presente legge dal Magistrato alle acque di Venezia, dalla regione Veneto, dai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino sono approvati dal Comitato di cui all'articolo 12.


Art. 10.

        1. Gli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Magistrato alle acque di Venezia finalizzati alla difesa dei centri abitati per insulae, gli interventi di disinquinamento di competenza della regione Veneto e del comune di Venezia, nonché gli interventi di competenza dei comuni di Chioggia e Cavallino che rappresentano altrettanti progetti integrati, sono realizzati, mediante accordi di programma, dalle amministrazioni interessate.
        2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono stipulati, in particolare, con le seguenti modalità:

                a) il Magistrato alle acque di Venezia, la regione Veneto ed il comune di Venezia stipulano accordi di programma volti a garantire la realizzazione, in modo coordinato, degli interventi per insulae e degli interventi di sistemazione e di realizzazione del sistema fognario cittadino, nonché quelli per la bonifica e la messa in sicurezza dei siti inquinati;

                b) il Magistrato alle acque di Venezia e la regione Veneto stipulano accordi di programma volti a garantire, in modo coordinato, la realizzazione degli interventi finalizzati all'arresto e all'inversione del processo di degrado dell'ambiente lagunare e di interventi di fito-bio-depurazione;

                c) la regione Veneto ed il comune di Venezia stipulano accordi di programma volti a garantire la realizzazione, in modo coordinato, degli interventi di cui all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139;

                d) il Magistrato alle acque di Venezia, il comune di Chioggia e il comune di Cavallino stipulano accordi di programma volti a garantire la realizzazione, in modo coordinato, degli interventi di sistemazione urbana interconnessi con gli interventi volti alla salvaguardia fisica della laguna e all'arresto e all'inversione del processo di degrado;

                e) il Magistrato alle acque di Venezia e la regione Veneto stipulano accordi di programma e di cooperazione volti a garantire la compatibilità, il coordinamento e l'adeguata attuazione degli interventi di competenza regionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), connessi con quelli di salvaguardia fisica.


Art. 11.

        1. Il Ministero delle attività produttive, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Veneto, la provincia di Venezia, il comune di Venezia e l'autorità portuale di Venezia costituiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Commissione formata da non più di sette membri, individuati tra esperti e professionisti anche stranieri, che redige un piano di interventi, anche infrastrutturali, idonei a garantire entro un arco temporale di cinque anni la piena valorizzazione dello scalo commerciale e della zona franca del porto di Venezia, anche al fine di poter avviare gli interventi in parallelo con quelli di competenza del Magistrato alle acque di Venezia volti al progressivo allontanamento del traffico petrolifero. In tale piano è altresì individuata l'area idonea a realizzare la nuova stazione marittima, scelta sulla base della valutazione dei costi e dei benefici. Il piano è approvato dal Comitato di cui all'articolo 12.
        2. L'approvazione del piano per realizzare la nuova stazione marittima determina il vincolo di destinazione dell'area ivi prescelta.
        3. Al fine di cui al comma 2 la regione Veneto e il comune di Venezia esprimono il proprio parere sul piano.
        4. Nell'ambito del piano sono, altresì, indicate le modalità di incentivazione per lo sviluppo delle attività portuali e marittime.
        5. L'autorità portuale di Venezia, il Magistrato alle acque di Venezia e la regione Veneto definiscono un programma per la realizzazione di un sistema regionale di trasporto integrato acqua, gomma e ferrovia.


Art. 12.

        1. Per le finalità della presente legge e della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, per il bacino della laguna di Venezia e del territorio in esso scolante è istituita, presso la regione Veneto, l'autorità di bacino di rilievo nazionale denominata "Autorità della laguna di Venezia".
        2. Organo dell'Autorità della laguna di Venezia, è il Comitato di indirizzo, di coordinamento e di controllo degli interventi per la salvaguardia dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino e della laguna veneta, di seguito denominato "Comitato", che è composto da:

                a) il Presidente del Consiglio dei ministri;

                b) il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

                c) il Ministro delle attività produttive;

                d) il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

                e) il Ministro per i beni e le attività culturali;

                f) il Ministro dell'economia e delle finanze;

                g) il presidente della giunta regionale del Veneto;

                h) i sindaci dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino.

        3. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, presiede alle attività di cui alla presente legge, nonché al controllo ed al coordinamento delle iniziative avviate e delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. Il Comitato è convocato almeno due volte l'anno dal Presidente del Consiglio dei ministri.


Art. 13.

        1. Nel caso in cui le amministrazioni competenti non provvedano nei termini indicati dalla presente legge alla redazione dei piani di programmazione delle relative attività, specificatamente indicati dalla medesima legge, i rispettivi termini sono prorogati di due mesi. Decorso tale ulteriore termine, il Comitato assume le necessarie iniziative, invitando, tra l'altro, la regione Veneto o i competenti organi statali a predisporre i citati piani, in surroga agli enti locali inadempienti.

Art. 14.

        1. Il Comitato si avvale, quale segretario, del presidente del Magistrato alle acque di Venezia.
        2. E' istituita una segreteria che garantisce il necessario supporto tecnico al Comitato e svolge le funzioni tecniche di coordinamento delle azioni delle diverse amministrazioni interessate, con espresso riferimento alla fase di programmazione degli accordi di programma e di coordinamento al fine di garantire il contenuto degli accordi sottoscritti e della pianificazione di bacino.
        3. La segreteria tecnica è costituita da funzionari tecnici, ovvero da consulenti liberi professionisti incaricati da:

                a) il presidente del Magistrato alle acque di Venezia;

                b) il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

                c) il presidente della giunta regionale del Veneto;

                d) il sindaco del comune di Venezia;

                e) il sindaco del comune di Chioggia;

                f) il sindaco del comune di Cavallino.

        4. La segreteria tecnica può avvalersi di strutture consultive e, in particolare, della fondazione di cui all'articolo 3, comma 4, delle università degli studi di Venezia e di Padova e delle strutture territoriali del Consiglio nazionale delle ricerche.


Art. 15.

        1. Al fine di favorire la sostenibilità e l'efficienza energetica ed ecologica delle attività economiche nel territorio disciplinato dalla presente legge è istituito un apposito fondo, anche con la partecipazione di soggetti di credito internazionali, per finanziare progetti ed opere, anche d'iniziativa privata, indirizzati a ridurre l'impatto delle emissioni nell'atmosfera, nell'acqua e nel suolo e a sviluppare l'adozione di tecnologie innovative dotate di caratteristiche tali da poter essere applicate e diffuse in altri contesti territoriali. Tali progetti possono riguardare anche l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche, produttive e di trasporto.
        2. Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità alla legislazione vigente in materia di incentivi e di agevolazioni alle attività produttive e alle norme stabilite dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.


Art. 16.

        1. Per garantire il costante sviluppo degli interventi di cui alla presente legge, sono previsti nella legge finanziaria, a decorrere dall'anno 2003, appositi finanziamenti in conto capitale, in misura non inferiore a 6 milioni di euro annui per le attività di competenza del Magistrato alle acque di Venezia da eseguire in amministrazione diretta e finanziamenti, quali limiti di impegno in misura non inferiore a euro 77.468.835 annui, da utilizzare quali rate per ammortamento per capitale ad interesse di mutui quindicinali che i soggetti competenti all'attuazione degli interventi sono autorizzati a contrarre. La ripartizione dei limiti di impegno tra i soggetti destinatari è di competenza del Comitato, sulla base delle effettive necessità risultanti dalla verifica di cui all'articolo 17, comma 2. I soggetti destinatari dei finanziamenti sono autorizzati a perfezionare contratti di mutuo con istituti di credito.
        2. Con cadenza biennale le amministrazioni interessate presentano al Comitato una apposita relazione sullo stato di realizzazione delle attività, nonché sull'eventuale aggiornamento e sui relativi termini temporali, dei piani redatti ed approvati.

Art. 17.

        1. I finanziamenti stanziati ai sensi dell'articolo 16 sono ripartiti con deliberazione del Comitato ed erogati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
        2. Con cadenza biennale il Comitato verifica lo stato degli impegni e delle erogazioni delle singole amministrazioni, intendendosi per impegno l'assunzione di un'obbligazione contrattuale e per erogazione l'effettivo pagamento delle somme dovute, provvedendo alle successive ripartizioni in ragione degli effettivi utilizzi.


Art. 18.

        1. Gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere private e pubbliche, da eseguire nella conterminazione lagunare, nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nell'estuario di Venezia, che richiedono l'acquisizione di intese, di concerti, di nulla osta o di assensi comunque denominati di competenza di amministrazioni pubbliche, sono approvati previa indicazione, da parte dell'amministrazione competente all'approvazione dell'opera, di una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il provvedimento finale, conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, di competenza delle amministrazioni partecipanti, o invitate, alla predetta conferenza, previsto dalla legislazione vigente in materia urbanistico-edilizia, ambientale e di tutela del territorio.


Art. 19.

        1. Il Governo è delegato a adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ai sensi dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente comma, uno o più decreti legislativi recanti:

                a) la sospensione del rilascio degli immobili ad uso abitazione nei comuni di Venezia e Chioggia, tenuto conto della persistenza della situazione di alta tensione abitativa riconosciuta con decreto del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti;

                b) la cessione di immobili e di aree demaniali ubicati all'interno della conterminazione lagunare ed, in particolare, di alcune isole minori della laguna di Venezia, di intesa con la regione Veneto, anche per favorire piani di recupero e di valorizzazione a fruizione pubblica e a finalità sociale.

        2. La regione Veneto provvede ad emanare uno o più provvedimenti legislativi recanti:

                a) norme per la regolazione degli interventi edilizi nonché di trasformazione e di modifica del territorio all'interno della conterminazione lagunare, che alterano l'aspetto esteriore degli edifici e lo stato dei luoghi in maniera permanente;

                b) un regolamento unico per la disciplina della circolazione acquea e del traffico, nonché delle relative autorizzazioni nell'ambito della laguna di Venezia, nel rispetto delle competenze delle autorità cui è affidato il singolo tratto acqueo.


Art. 20.

        1. All'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po".

Art. 21.

        1. Per la istituzione e la gestione dell'Osservatorio di cui all'articolo 3, comma 4, è autorizzata una spesa pari a 250.000 euro per l'anno 2002 e a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. All'onere di cui all'articolo 16, comma 1, valutato in 83.468.835 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 22.

        1. Sono abrogati:

                a) la legge 16 aprile 1973, n. 171;

                b) la legge 29 novembre 1984, n. 798;

                c) la legge 8 novembre 1991, n. 360;

                d) il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206;

                e) il decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62;

                f) gli articoli 1, 2, 3, commi 2, 3 e 4, 4, 6, 7 e 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...



Frontespizio Relazione