XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2958




        Onorevoli Colleghi! - La normativa nazionale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) è stata caratterizzata negli ultimi anni da un susseguirsi di interventi normativi che hanno accentuato gli elementi di complessità del sistema e le disarmonie della legislazione nazionale rispetto a quella comunitaria, ponendo difficoltà applicative di non agevole soluzione agli operatori (contribuenti ed uffici finanziari) chiamati a dare concreta applicazione alla normativa stessa.
        L'esigenza di superare tali disarmonie e tali difficoltà applicative è stata rilevata anche nel testo del disegno di legge di delega per la riforma del sistema fiscale statale approvato dalla Camera dei deputati (atto Camera n. 2144, articolo 5), dal quale in particolare si ricava che gli aspetti che meritano particolare attenzione, sotto i profili in considerazione, sono segnatamente quelli relativi alla "territorialità" dell'imposta da una parte e quelli relativi alla "detrazione" ed al "rimborso" della stessa dall' altra.
        Sotto il primo profilo la normativa nazionale appare invero confusa e talvolta non conforme alla disciplina comunitaria.
        Sotto il profilo della detrazione e del rimborso dell'imposta - in particolare in seguito alle modifiche recate dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, emanato in forza della delega contenuta nel comma 66 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - la normativa si appalesa di estrema complessità e pone pertanto notevoli incertezze applicative, apparendo prospettabili anche seri dubbi di conformità alla delega della legislazione delegata.
        In particolare sotto i predetti profili, appare quindi urgente una riscrittura delle disposizioni in materia, volta a prevedere un sistema normativo di più chiara ed agevole applicazione e tale da non incorrere in censure in sede comunitaria.
        Con il testo proposto, che di seguito si illustra, si tende appunto a dare risposta alle predette istanze di semplificazione e razionalizzazione.
        Con il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo che contiene la disciplina del presupposto territoriale di applicazione dell'IVA. Le modifiche apportate all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 tendono da un lato a meglio recepire la disciplina comunitaria in materia, contenuta negli articoli 8, 9 e 28-ter della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (cosiddetta "sesta direttiva") e dall'altro a meglio chiarire la disciplina in concreto applicabile alle categorie di operazioni considerate.
        Nel testo che si propone, il comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è identico al primo comma attualmente vigente, mentre nel comma 2, relativo all'individuazione del presupposto territoriale delle cessioni di beni, viene precisata la disciplina delle cessioni di beni nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, in particolare al fine di chiarire, con riferimento a tali cessioni:

                a) l'irrilevanza agli effetti dell'applicazione dell'IVA delle cessioni nel corso di trasporti che iniziano in altro Stato membro dell'Unione europea;

                b) la rilevanza agli effetti dell'applicazione dell'imposta delle cessioni nel corso di trasporti che iniziano in Italia anche se i beni sono ceduti mentre le navi, gli aeromobili o i treni sono nel territorio di altro Stato membro o al di fuori del territorio comunitario (come nel caso di una nave che nel corso di un trasporto intracomunitario attraversi acque internazionali).

        Il testo proposto del comma 3 dell'articolo 7 corrisponde al terzo comma attualmente vigente e contiene il principio-base in tema di territorialità ai fini IVA delle prestazioni di servizi, ovvero la regola del prestatore, da ritenere applicabile ove la prestazione non ricada in una delle ipotesi di deroga previste dal comma 4.
        Nel comma 3 non si fa più riferimento alle prestazioni rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero o da stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti in Italia in quanto il comma 6 del testo proposto reca organica disciplina, agli effetti della territorialità dell'IVA, delle prestazioni rese o ricevute dalle stabili organizzazioni anzidette. In base a tale disposizione, sono considerate rese o ricevute da soggetto domiciliato o residente nel territorio dello Stato le prestazioni rese o ricevute da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto domiciliato e residente all'estero, mentre sono considerate rese o ricevute da un soggetto domiciliato e residente all'estero le prestazioni rese o ricevute da una stabile organizzazione all'estero di un soggetto domiciliato o residente nel territorio dello Stato.
        Della lettera a) del quarto comma dell'articolo 7 vigente si propone una modifica volta a chiarire che la regola di territorialità ivi prevista trova applicazione non solo per le prestazioni di agenzia, ma - più in generale - per tutte le prestazioni di intermediazione relative ad immobili.
        La lettera b) del quarto comma è stata modificata per meglio adeguarla alla lettera c) del paragrafo 2 dell'articolo 9 della citata sesta direttiva, che prende in considerazione le "attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, di insegnamento, ricreative o affini, ivi comprese quelle degli organizzatori di dette attività".
        La lettera c) del comma 4 dell'articolo 7 è invariata rispetto al testo attualmente vigente.
        Le norme attualmente contenute nelle lettere d), e) e f) del quarto comma vigente sono state integralmente riscritte per migliorarne da un canto l'aderenza alla normativa comunitaria - si fa riferimento in particolare alle disposizioni di cui alla lettera e) del paragrafo 2 ed al paragrafo 3 dell'articolo 9 della citata sesta direttiva - e dall'altro per renderne più agevole agli operatori l'interpretazione.
        Il testo attualmente vigente appare invero di non agevole lettura e si pone talora in contrasto con le suddette previsioni comunitarie. Si pensi, ad esempio, alle prestazioni pubblicitarie o di consulenza rese da un prestatore comunitario ad un soggetto nazionale che non agisca nell'esercizio di impresa, arte o professione (ad esempio un ente pubblico italiano che agisca nello svolgimento delle proprie finalità istituzionali). Ai sensi della vigente lettera d), letteralmente tale prestazione sarebbe da considerare territorialmente rilevante in Italia ai fini IVA. Tuttavia tale conclusione non è in linea con la disposizione di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera e), della sesta direttiva, a norma dei quali la prestazione è territorialmente rilevante ai fini IVA nello Stato membro del prestatore (come confermato, del resto, dal vigente testo della lettera e) del quarto comma dell'articolo 7, che nella speculare ipotesi di prestazione pubblicitaria o di consulenza resa da un prestatore nazionale ad un soggetto comunitario che non agisca nell'esercizio di impresa, arte o professione statuisce l'applicabilità dell'IVA italiana).
        A difficoltà ancora maggiori, nell'attuale testo normativo, dà adito il riferimento al criterio dell'"utilizzazione" previsto con riferimento a taluna delle operazioni di cui al vigente testo della lettera d) del quarto comma dell'articolo 7 al fine di stabilirne la rilevanza territoriale. L'estrema difficoltà di far riferimento ad un tale criterio, in luogo di quelli della residenza del prestatore e del committente, appare evidente ove si consideri che la normativa comunitaria (articolo 9, paragrafo 3, della sesta direttiva) prevede tale criterio come una facoltà per gli Stati membri - facoltà di cui molti Stati comunitari non si sono avvalsi e di cui si sta valutando in sede comunitaria un completo abbandono - e che lo stesso legislatore nazionale ha ritenuto opportuno non fare riferimento a tale criterio nei casi in cui il luogo di utilizzazione appaia ancor più difficile da determinare (prestazioni di consulenza, di elaborazione di dati, eccetera).
        Per ovviare ai prospettati inconvenienti, si propone di modificare la normativa delle operazioni considerate dalla lettera e) del paragrafo 2 dell'articolo 9 della sesta direttiva, in precedenza recepita nelle lettere d), e) e f) del quarto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nel modo seguente:

            1) individuazione delle operazioni considerate in un'apposita tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 - tabella C-bis, introdotta dal comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge - in modo da rendere più agevole la lettura delle norme che ne regolano la territorialità;
            2) applicazione come regola generale, anche per le operazioni in esame, del criterio del prestatore;

            3) in deroga al predetto criterio, nella lettera d) del comma 4 si chiarisce che le operazioni in parola, se rese ad un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, si considerano effettuate nel territorio stesso anche se rese da un soggetto domiciliato e residente all'estero, e nella successiva lettera e) si chiarisce che le operazioni stesse non rilevano in Italia ai fini dell'applicazione dell'IVA se rese ad un soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro ovvero ad un soggetto domiciliato e residente fuori del territorio dell'Unione europea;

            4) è stabilità l'irrilevanza del luogo di utilizzazione, con l'esclusione delle prestazioni di telecomunicazione. Per tali prestazioni, che il numero 4) della tabella C-bis individua con definizione corrispondente a quella contenuta nell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, la lettera f) del comma 4 attribuisce rilevanza al luogo di utilizzazione, sulla base della disposizione in questo caso cogente contenuta nel paragrafo 4 dell'articolo 9 della sesta direttiva. Al fine di meglio adeguare la normativa nazionale a tale ultima disposizione, la lettera f) del testo che si propone modifica l'attuale testo della lettera f-ˆâ1bis) del quarto comma dell'articolo 7, al fine di considerare anche le prestazioni rese da soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del comma 1, lettera a), nei confronti di soggetti domiciliari o residenti nell'Unione europea non soggetti passivi dell'imposta;

            5) per quanto riguarda le prestazioni pubblicitarie di cui al numero 3) della tabella C-bis, si recepiscono le precisazioni in merito alla definizione di prestazione pubblicitaria fornite dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle sentenze del 17 novembre 1993 (cause C-68/92; C-69/92; C-73/92) e recepite dal Ministero delle finanze nella risoluzione n. 6/E dell'11 febbraio 1998;

            6) per quanto riguarda le prestazioni di cui al numero 5) della tabella C-bis - anche in tale caso con disposizione volta a meglio uniformare la normativa nazionale alla disciplina prevista dall'articolo 9 della sesta direttiva - sono ora espressamente prese in considerazione le prestazioni proprie dei centri o degli uffici di studi e ricerche, al fine di chiarire che in ogni caso risultano applicabili per le stesse le medesime regole di territorialità previste per le prestazioni di consulenza e di assistenza tecnica, di elaborazione di dati e di fornitura di informazioni;

            7) per quanto riguarda, infine, le prestazioni di cui al numero 6) della tabella C-bis, si segnala l'utilizzazione della locuzione "prestazioni di elaborazione di dati e fornitura di informazioni e simili", conforme alla locuzione utilizzata nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della sesta direttiva, in luogo della precedente "prestazioni di elaborazione e fornitura di dati", che proprio a causa della sua difformità rispetto alla disposizione comunitaria ha dato adito ad incertezze interpretative.

        Le lettere g) e h) del comma 4, ripropongono, per le prestazioni derivanti da contatti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto, la disciplina attualmente prevista, riformulandola più organicamente.
        La proposta lettera i) del comma 4, infine, deve essere letta in connessione con la modifica che (con il comma 3 dell'articolo 1) si propone al comma 8 dell'articolo 40 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ed è volta a chiarire, in conformità alle disposizioni di cui al primo comma del paragrafo 3 della parte E dell'articolo 28-ter e al paragrafo 14 dell'articolo 15 della sesta direttiva, che, fuori dei casi considerati dal predetto articolo 40, comma 8, le prestazioni di intermediazione relative ad operazioni su beni mobili si considerano di regola effettuate nel luogo in cui si considera effettuata l'operazione cui l'intermediazione afferisce, con la conseguenza che le intermediazioni afferenti operazioni effettuate fuori del territorio comunitario sono comunque non soggette all'imposta.
        Con l'articolo 2 si propone la modifica delle disposizioni in materia di detrazione e di rettifica della detrazione. Le disposizioni vigenti - articoli 19, 19-bis, 19-bis1 e 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che sotto taluni profili presentano aspetti problematici anche in termini di rispetto della normativa di delega (in particolare la lettera b) del comma 66 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996) - "hanno creato non poche perplessità e difficolta applicative" come autorevolmente osservato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nella relazione conclusiva del gruppo IVA sulla cosiddetta "riforma Visco".
        Analogo riconoscimento è contenuto nel testo dell'articolo 5 del citato disegno di legge di delega per la riforma del sistema fiscale statale approvato dalla Camera dei deputati (atto Camera n. 2144), ove segnatamente si segnala la necessità di una progressiva riduzione delle forme di indetraibilità e delle distorsioni della base imponibile e, più in generale, di semplificazione delle disposizioni relative alla detrazione ed alla rettifica della detrazione. Ciò richiede anche una migliore armonizzazione delle disposizioni in tema di esenzione da imposta con le previsioni della citata direttiva 77/388/CEE, al fine di evitare che l'applicazione della disciplina di esenzione possa produrre effetti distorsivi, anche in termini di concorrenza.
        Le modifiche proposte - che prevedono la sostituzione degli attuali articoli 19, 19-bis, 19-bis1 e 19-bis2 con due sole disposizioni (gli articoli 19 e 19-bis)- tendono a semplificare e razionalizzare, sotto il profilo sostanziale e formale, la disciplina in materia, tenendo conto delle istanze sollevate dalla legge di delega nonché delle osservazioni formulate dal CNEL nel predetto parere e dalla Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale nel parere reso in data 19 marzo 1998.
        Confermandosi il principio-base in materia di detrazione - quello in base al quale l'imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni è in linea di principio detraibile per il fatto che detti acquisti e dette importazioni siano effettuati nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione - l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nel testo che si propone, prevede "due distinte categorie" di operazioni la cui effettuazione influenza negativamente il diritto alla detrazione, le "operazioni esenti" e le "operazioni non soggette".
        Le "operazioni esenti" per le quali non si pongono particolari problemi definitori, essendo espressamente individuate come tali dall'articolo 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 o da altre norme, influenzano di regola il diritto alla detrazione in via indiretta e forfettaria, attraverso la partecipazione delle stesse al calcolo della percentuale di detrazione (cosiddetto "pro rata") e della rettifica della detrazione (cosiddetto "pro rata temporis"). In base alla norma che si propone, tutte le operazioni esenti partecipano negativamente al calcolo della percentuale di detrazione, con la sola eccezione:

                a) delle operazioni di cui all'articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento, assimilate ad operazioni imponibili agli effetti del calcolo della percentuale di detrazione;

                b) delle operazioni esenti di cui all'articolo 10, numero 27-quinquies), di cui non si tiene conto né nel numeratore né nel denominatore del rapporto che individua la percentuale di detrazione;

                c) quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili, delle operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, di cui pure non si tiene conto né nel numeratore né nel denominatore del rapporto che individua la percentuale di detrazione. Per tale categoria di operazioni esenti è prevista una disposizione di indetraibilità specifica, espressamente stabilendosi che l'imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni di beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare tali operazioni è indetraibile.

        Al di fuori delle predette eccezioni, nella normativa che si propone le operazioni esenti partecipano in ogni caso al calcolo della percentuale di detrazione (essendo incluse nel denominatore, ma non nel numeratore del rapporto che individua la stessa).
        Tale scelta è motivata in primo luogo da esigenze di semplificazione e di certezza del diritto - ed in particolare dall'intento di prevenire attraverso lo strumento forfettario del pro rata l'instaurarsi di contenzioso tra i contribuenti e gli uffici in ordine all'individuazione degli acquisti utilizzati in concreto per l'effettuazione di operazioni esenti - ma anche dalla considerazione che, nella realtà, le operazioni esenti diverse da quelle di cui alle precedenti lettere b) e c) sono di regola tipicamente poste in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa.
        E' altresì da notare che per le altre operazioni esenti considerate dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che sono tipicamente poste in essere in via occasionale - come quelle di cui ai numeri 12) e 13) dell'articolo 10 del medesimo decreto - prevedere l'indetraibilità dell'imposta relativa agli acquisti utilizzati per le stesse apparirebbe in contrasto con le finalità agevolative che le stesse sottendono, come osservato dal CNEL nel ricordato parere e come indirettamente confermato, del resto, per le operazioni di cui all'articolo 10, numero 12), dal comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441 (le formalità probatorie previste per l'applicazione della disciplina di esenzione invero non si giustificherebbero ove fosse prevista in via specifica l'indetraibilità dell'imposta relativa all'acquisto del bene ceduto gratuitamente). La partecipazione anche di tali operazioni al calcolo della percentuale di detrazione concorre peraltro ad evitare possibili fenomeni di abuso, facendole rilevare negativamente ai fini del calcolo di detta percentuale ove di ammontare rilevante in rapporto all'attività svolta.
        Sempre ai fini del calcolo della percentuale di detrazione, infine, la normativa che si propone prevede che la stessa sia in ogni caso determinata arrotondando il risultato ottenuto all'unità superiore (diversamente dalla normativa vigente che prevede l'arrotondamento all'unità superiore solo ove la parte decimale superi i cinque decimi), come espressamente richiesto dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva.
        Delle "operazioni non soggette" viene anzitutto fornita espressa definizione, sulla base di quanto richiesto nella ricordata relazione dal CNEL e nel ricordato parere dalla Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, precisandosi che si considerano operazioni non soggette all'imposta operazioni comunque considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi dal primo comma dell'articolo 2 o dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per le quali è stabilita la non applicazione dell'imposta da disposizioni contenute nello stesso decreto od in altre norme. Non sono quindi da considerare operazioni non soggette, ma "non-operazioni", non rilevanti negativamente agli effetti della spettanza del diritto alla detrazione, quelle fattispecie che non sono neppure riconducibili alle definizioni di cessione di beni o di prestazione di servizi di cui alle predette disposizioni.
        Nel testo che si propone si chiarisce in particolare che non sono da considerare nel novero delle operazioni non soggette le operazioni esenti, le quali producono effetti negativi sull'esercizio del diritto alla detrazioni "nei modi indiretti" innanzi descritti, del tutto diversi dalle regole operanti in tema di indetraibilità dell'imposta per acquisti relativi ad operazioni non soggette. Per le operazioni non soggette, infatti, la normativa proposta ribadisce l'indetraibilità "in via specifica" dell'imposta relativa agli acquisti utilizzati per l'effettuazione delle operazioni stesse.
        La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 19, nel testo che si propone, contiene l'elencazione delle fattispecie in cui è oggettivamente preclusa la detrazione dell'IVA e sostanzialmente ripropone la disciplina attualmente prevista dall'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come integrato dal comma 4 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
        Nella lettera c) del testo proposto si prevede peraltro che la detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dalla stessa considerati sia comunque consentita non solo quando i beni acquistati "formano oggetto dell'attività propria dell'impresa", ma anche quando gli stessi "sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa", apparendo difficilmente compatibile con i princìpi comunitari il diniego della detrazione per l'IVA relativa ad acquisti palesemente ed inequivocabilmente utilizzati nell'attività imprenditoriale, di più, nell'"attività propria" dell'impresa (si pensi, a mero titolo esemplificativo, all'imposta relativa agli acquisti di ciclomotori da parte di imprese che effettuano la consegna a domicilio di pasti, imposta la cui detrazione risulterebbe formalmente preclusa in base al vigente testo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1).
        Nella lettera d) del testo proposto, poi, si precisa che l'imposta relativa alle prestazioni di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili relative ai beni di cui alle lettere a), b) e c), alle prestazioni di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi e all'acquisto o all'importazione dei relativi componenti e ricambi, nonché dei carburanti e lubrificanti destinati ai mezzi di trasporto di cui alle lettere a), b) e c), è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di detti beni.
        E' appena il caso di osservare che per gli acquisti di beni e servizi considerati dalle lettere a), c) e d), posti in essere da soggetti per i quali gli stessi non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o non sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa, si prevede che l'imposta sia detraibile nella misura del 10 per cento. Tale limitato diritto alla detrazione è stato accordato dall'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per prevenire possibili censure in sede comunitaria. Ove la predetta misura non sia elevata, è verosimile che tali censure possano essere effettivamente mosse al legislatore nazionale.
        La lettera h) del testo proposto è riformulata per meglio coordinare la previsione con le altre disposizioni in materia di indetraibilità oggettiva, evitando segnatamente, in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 5, paragrafo 6, 17, paragrafo 2, lettera c), e 20, paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva, che operino previsioni di indetraibilità in relazione alla dazione in omaggio di beni di modico valore (in via esemplificativa, gli omaggi natalizi di prodotti alimentari di costo unitario inferiore a 26 euro).
        La lettera i) del testo proposto risulta integrata rispetto alla corrispondente disposizione dell'articolo 19-bis1 al fine di chiarire che la previsione di indetraibilità ivi prevista non opera neppure per gli acquisti di fabbricati abitativi e delle prestazioni agli stessi riferite posti in essere dalle imprese che vi eseguono interventi di ristrutturazione.
        Sempre in materia di indetraibilità oggettiva, infine, in adesione ad una richiesta formulata dal CNEL nel citato parere, si chiarisce - al fine di evitare che il sovrapporsi di previsioni di indetraibilità si traduca in irragionevoli duplicazioni di imposizione - che per quanto attiene ai beni ed ai servizi acquisiti tramite un committente o tramite un mandatario senza rappresentanza le previsioni di indetraibilità oggettiva previste dal comma 7 operano soltanto in capo al committente o mandante.
        In materia di rettifica della detrazione, recependosi le osservazioni contenute nella relazione del CNEL e nel parere della Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, si propongono - al fine di superare gli elementi di incertezza e di sovrapposizione normativa che nella vigente normativa sono stati anche in quelle sedi ravvisati - le seguenti modifiche:

            1) netta distinzione delle disposizioni di rettifica operanti in connessione all'effettuazione di operazioni esenti che rilevano ai fini della percentuale di detrazione (commi da 1 a 5 del testo proposto) da quelle che riguardano l'utilizzazione dei beni e servizi acquistati in operazioni non soggette ed in operazioni esenti che non rilevano ai fini della percentuale di detrazione (comma 6 del testo proposto);

            2) sostanziale conferma delle disposizioni attualmente applicate in connessione all'effettuazione di operazioni esenti che rilevano ai fini della percentuale di detrazione;

            3) precisazione dei limiti temporali delle disposizioni di rettifica che riguardano l'utilizzazione dei beni e servizi acquistati in operazioni non soggette ed in operazioni esenti che non rilevano ai fini della percentuale di detrazione;

            4) modifica della disposizione, attualmente prevista nel comma 3 dell'articolo 19-bis2, che disciplina le rettifiche conseguenti a "mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime della detrazione o nell'attività", che trascura le sovrapposizioni con la rettifica conseguente a variazioni del pro rata. In adesione ai suggerimenti del CNEL e della Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, con il comma 7 si propone di circoscrivere tale ipotesi di rettifica all'ipotesi di passaggi da un regime speciale di detrazione dell'imposta al regime di detrazione ordinario e viceversa. Atteso il tecnicismo delle problematiche applicative che la proposta tipologia di rettifica presenta, la concreta attuazione della stessa è demandata comunque ad un apposito decreto del Ministro delle finanze;

            5) al fine di dare più propria attuazione alla disposizione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva, inserimento nell'articolo 19-bis di una norma volta a disciplinare, sotto il profilo sostanziale, la rettifica della detrazione da parte del cessionario o del committente una volta che il cedente o prestatore si sia avvalso della facoltà di variazione in diminuzione di cui al secondo comma dell'articolo 26. La proposta modifica supera le ambiguità che il vigente testo normativo presenta con riferimento a varie fattispecie (tra le quali, quella di cessionario o di committente non abilitato a portare integralmente in detrazione l'IVA sull'acquisto e quella di variazioni in diminuzione conseguenti all'esperimento di procedure concorsuali). Coerentemente alla proposta modifica si prevede la soppressione dell'ultimo periodo di tale ultima disposizione.

        Nel comma 2 dell'articolo 2, oltre ad alcune disposizioni di coordinamento formale, nell'ottica di una progressiva riduzione delle forme di indetraibilità e delle distorsioni della base imponibile e di una migliore armonizzazione delle disposizioni in tema di esenzione da imposta con le previsioni della citata direttiva 77/388/CEE, al fine di evitare che l'applicazione della disciplina di esenzione possa produrre effetti distorsivi, è prevista la modifica:

            1) della disposizione di esenzione di cui all'articolo 10, n. 27-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di precisare da un lato che la disposizione si applica anche alle prestazioni di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni acquistati o acquisiti senza poter detrarre la relativa imposta e dall'altro che la disposizione opera anche se l'indetraibilità a monte è conseguita all'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

            2) della disposizione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di precisare che se per l'acquisto o l'acquisizione di un dato bene la detrazione è stata ridotta in forza di limitazioni normative, la base imponibile della cessione o messa a disposizione mediante contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili del bene è ridotta in misura corrispondente.

        Con l'articolo 3, oltre ad alcune disposizioni di coordinamento formale, si propone la sostituzione del secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relativo all'individuazione dei requisiti in presenza dei quali è consentito al contribuente chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione annuale. Viene segnatamente modificata la lettera a), che consente la richiesta di rimborso in parola in presenza di un'aliquota IVA sulle operazioni attive inferiore a quella sugli acquisti, al fine di precisare che agli effetti del calcolo da operare ai sensi della stessa deve tenersi conto anche delle operazioni non soggette ad imposta per carenza del presupposto territoriale, tra le quali in particolare sono da annoverare le operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui all'articolo 38-quater e quelle di cui agli articoli 40, 41, 50-bis e 58 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. La disposizione che si propone in particolare chiarisce che agli effetti del predetto calcolo le operazioni di cui trattasi sono da considerare ad aliquota zero: e ciò al fine di evitare che, invero non ragionevolmente, contribuenti strutturalmente a credito per l'effettuazione sia di operazioni attive non rilevanti territorialmente agli effetti dell'IVA che di operazioni ad aliquota ridotta non siano abilitati a chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile ove le suddette operazioni non soggette non rientrino nelle ipotesi di cui alle lettere b) e d) del secondo comma dell'articolo 30.
        Con il comma 1 dell'articolo 4 si chiarisce - in conformità all'interpretazione della normativa comunitaria pressoché unanimemente accolta negli altri Stati membri - che non sono rilevanti agli effetti dell'IVA, per carenza del presupposto oggettivo di imposizione, attesa l'unitarietà del soggetto, le prestazioni di servizi poste in essere all'interno dell'organizzazione del soggetto stesso e quindi tra la stabile organizzazione e la casa madre o viceversa. La disposizione non si riferisce ai beni e resta pertanto ferma l'imponibilità delle importazioni di beni conseguenti a passaggi nell'ambito di distinte organizzazioni operative dello stesso soggetto, come pure, ovviamente, delle introduzioni di beni nel territorio dello Stato assimilate ad un acquisto intracomunitario dalla disposizione di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 38 del citato decreto-legge n. 331 del 1993.
        Pur se la disposizione ha natura chiaramente interpretativa, la stessa tuttavia opera solo parzialmente per il passato, espressamente prevedendosi nel secondo periodo che resta fermo in ogni caso, per le operazioni effettuate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge, il trattamento fiscale già applicato e segnatamente disponendosi che non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate e che non sono consentite le variazioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Pertanto, pur risultando applicabile la norma di cui trattasi - stante la suddetta natura interpretativa - anche alle operazioni tra la stabile organizzazione e la casa madre (o viceversa) effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, risulta comunque non modificabile, e ovviamente non censurabile, il comportamento di quei contribuenti che, anteriormente alla disposizione di carattere interpretativo in oggetto, abbiano considerato le operazioni di cui trattasi come operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA.
        Con il comma 2 dell'articolo 4, nell'ottica di una migliore armonizzazione della disciplina nazionale alle previsioni della citata direttiva 77/388/CEE - e segnatamente al fine di evitare che l'applicazione della disciplina di esenzione possa produrre effetti distorsivi sulla detrazione dell'imposta, anche in termini di concorrenza - si chiarisce l'ambito applicativo della disciplina di esenzione prevista, per le prestazioni poste in essere nell'ambito di attività di carattere ausiliario, dall'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
        Tale disciplina è intesa ad evitare che soggetti che pongono abitualmente in essere operazioni esenti dall'imposta - con conseguente indetraibilità totale o parziale, dell'IVA sugli acquisti posti in essere - incontrino pregiudizi di natura fiscale (agli effetti dell'IVA, segnatamente) nel procedere all'outsourcing di determinate attività o fasi produttive.
        Mentre fino al 9 dicembre 2000 l'applicazione della disciplina di esenzione era condizionata al verificarsi della condizione dell'"esclusività" - nel senso che l'esenzione trovava applicazione solo qualora il prestatore ponesse in essere le prestazioni di carattere ausiliario esclusivamente nei confronti di soggetti appartenenti al gruppo - tale requisito è venuto meno per le operazioni effettuate a decorrere dal 10 dicembre 2000, in forza alle modifiche recate al predetto articolo 6 dall'articolo 53, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
        Peraltro, non essendo espressamente richiesta nella disposizione così novellata neppure la condizione della "prevalenza" delle operazioni rese dal prestatore nei confronti dei soggetti appartenenti al gruppo, un'interpretazione letterale della disposizione potrebbe indurre a ritenere che, anche ove le prestazioni poste in essere nell'ambito di attività di carattere ausiliario rese a soggetti del gruppo siano non prevalenti o addirittura marginali, per queste trovi applicazione la disciplina di esenzione di cui al predetto articolo 6.
        Tuttavia tale interpretazione sarebbe naturalmente suscettibile di produrre effetti distorsivi per quei soggetti per i quali l'attività posta in essere non sia tanto da ricondurre a fenomeni di outsourcing, ma che pongono in essere operazioni naturalmente rivolte al mercato, ovvero alla generalità degli operatori.
        Tali soggetti, in realtà, pongono in essere servizi nei confronti di committenti appartenenti allo stesso gruppo alla stessa stregua dei servizi posti in essere nei confronti di operatori terzi. Sotto tale profilo, paradossalmente, se letteralmente intesa, una disposizione volta ad evitare che processi di outsourcing di attività o fasi produttive possano essere in qualche modo ostacolati da distorsioni di carattere fiscale potrebbe tradursi in elemento di pregiudizio per tali soggetti.
        Proprio alla luce di tali considerazioni, la proposta disposizione di interpretazione autentica riconosce che alla previsione di esenzione di cui all'articolo 6 della legge n. 133 del 1999 non può attribuirsi carattere cogente. Del resto, almeno con riferimento a taluni dei gruppi societari dalla norma considerati (si pensi segnatamente a quello di cui alla lettera c) del terzo comma dell'articolo 6 predetto), potrebbe risultare invero non agevole per il prestatore accertare la sussistenza dei presupposti soggettivi di operatività della previsione stessa e sarebbe invero non ragionevole far discendere in capo allo stesso conseguenze sanzionatorie derivanti da una carenza di informazione da parte del committente.
        Con la disposizione che si propone si chiarisce quindi che il prestatore dei servizi di cui all'articolo 6 della legge n. 133 del 1999 può, in ogni caso, optare per l'applicazione dell'imposta sui servizi stessi. Poiché la proposta disposizione richiama espressamente, per l'esercizio dell'opzione dalla stessa prevista, le modalità ed i termini previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, l'opzione di cui trattasi ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque almeno per l'anno a decorrere dal quale è esercitata e per il biennio successivo.




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