XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2958
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina
della territorialità dell'imposta sul valore aggiunto).
1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Territorialità dell'imposta). - 1. Agli
effetti del presente decreto:
a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si
intende il territorio della Repubblica italiana, con
esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e
delle acque italiane del lago di Lugano;
b) per "Comunità" o "territorio della Comunità" si
intende il territorio corrispondente al campo di applicazione
del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con
le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera
a):
1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di
Helgoland ed il territorio di Busingen;
3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti
d'oltremare;
4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole
Canarie;
c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si
intendono compresi nel territorio rispettivamente della
Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord.
2. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel
territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili
ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime
della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello
stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro,
installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal
fornitore o per suo conto. Le cessioni di beni nei confronti
di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a
mezzo di navi, aeromobili o treni si considerano effettuate
nel territorio dello Stato se il trasporto ha inizio nel
territorio stesso, anche se la consegna è eseguita mentre la
nave, l'aeromobile o il treno non si trovano in detto
territorio; le predette cessioni non si considerano effettuate
nel territorio dello Stato, anche se la consegna è eseguita
mentre la nave, l'aeromobile o il treno si trovano nel
territorio stesso, se il trasporto ha inizio nel territorio di
altro Stato membro. Agli effetti del precedente periodo si
considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza
e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza
quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di
arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco.
3. Le prestazioni di servizi si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da
soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da
soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio
all'estero. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, agli
effetti del presente articolo, si considera domicilio il luogo
in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si
trova la sede effettiva.
4. In deroga ai commi 2 e 3:
a) le prestazioni di servizi relativi a beni
immobili, comprese le perizie, le prestazioni di
intermediazione e le prestazioni inerenti alla preparazione e
al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando
l'immobile è situato nel territorio stesso;
b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie,
relative a beni mobili materiali, le operazioni di carico,
scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di
beni, e le prestazioni di servizi culturali, scientifici,
artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili, ivi
comprese quelle degli organizzatori di dette attività, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono
eseguite nel territorio stesso;
c) le prestazioni di trasporto si considerano
effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla
distanza ivi percorsa;
d) le operazioni di cui alla Tabella C-bis
allegata al presente decreto, se rese ad un soggetto passivo
d'imposta nel territorio dello Stato, si considerano
effettuate nel territorio stesso anche se rese da un soggetto
domiciliato e residente all'estero;
e) le operazioni di cui alla Tabella C-bis
allegata al presente decreto, se rese ad un soggetto passivo
d'imposta in altro Stato membro ovvero ad un soggetto
domiciliato e residente fuori del territorio della Comunità,
non si considerano effettuate nel territorio dello Stato;
f) le prestazioni dei servizi di telecomunicazione
di cui al numero 4) della Tabella C-bis allegata al
presente decreto, se rese da soggetti domiciliati o residenti
fuori dalla Comunità, ovvero domiciliati o residenti nei
territori esclusi ai sensi del comma 1, lettera a), si
considerano effettuate nel territorio dello Stato, oltre che
nel caso di cui alla lettera d) del presente comma,
anche nelle seguenti ipotesi:
1) se in partenza dal territorio stesso e rese a
soggetti domiciliati o residenti nella Comunità non soggetti
passivi dell'imposta od a soggetti domiciliari o residenti
fuori del territorio della Comunità;
2) quando, realizzandosi la prestazione tramite
cessione di schede prepagate o di altri mezzi tecnici
preordinati all'utilizzazione del servizio, la loro
distribuzione avviene, direttamente o a mezzo di
commissionari, di rappresentanti o di altri intermediari, nel
territorio dello Stato;
g) le prestazioni derivanti da contratti di
locazione, anche finanziaria, di noleggio e simili di mezzi di
trasporto non sì considerano effettuate nel territorio dello
Stato quando sono utilizzate al di fuori del territorio della
Comunità;
h) le prestazioni derivanti da contratti di
locazione, anche finanziaria, di noleggio e simili di mezzi di
trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della
Comunità ovvero domiciliari o residenti nei territori esclusi
ai sensi del comma 1, lettera a), ovvero da stabili
organizzazioni operanti in detti territori, si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi
utilizzate;
i) le prestazioni di intermediazione relative ad
operazioni su beni mobili, diverse da quelle indicate
nell'articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, e da quelle di cui al numero 10) della
Tabella C-bis allegata al presente decreto, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato se relative
ad operazioni ivi effettuate.
5. Non si considerano effettuati nel territorio
dello Stato le cessioni all'esportazione, le operazioni
assimilate alle cessioni all'esportazione e i servizi
internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui
agli articoli 8, 8-bis e 9.
6. Agli effetti del presente articolo:
a) si considerano soggetti domiciliati nel
territorio dello Stato le stabili organizzazioni in Italia di
soggetti domiciliati e residenti all'estero;
b) si considerano soggetti domiciliati e residenti
fuori dal territorio dello Stato le stabili organizzazioni
all'estero di soggetti domiciliati o residenti nel territorio
dello Stato".
2. Dopo la Tabella C del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, è aggiunta la Tabella C-bis di cui
all'allegato 1 annesso alla presente legge.
3. Il comma 8 dell'articolo 40 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, è sostituito dal seguente:
"8. In deroga all'articolo 7, comma 4, lettera i),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni di
intermediazione relative ad operazioni su beni mobili ivi
considerate:
a) non si considerano effettuate nel territorio
dello Stato, anche se relative ad operazioni ivi effettuate,
se rese a soggetti passivi in altro Stato membro;
b) si considerano effettuate nel territorio dello
Stato, anche se l'operazione cui l'intermediazione si
riferisce è effettuata in altro Stato membro, se il
committente della prestazione di intermediazione è soggetto
passivo d'imposta nel territorio dello Stato".
Art. 2.
(Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione in
materia di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto).
1. Gli articoli 19, 19-bis, 19-bis-1 e
19-bis-2 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono
sostituiti dai seguenti:
"Art. 19 (Detrazione) - 1. Per la determinazione
dell'imposta dovuta ai sensi del primo comma dell'articolo 17
o dell'eccedenza di cui al primo comma dell'articolo 30, è
detraibile, dall'ammontare dell'imposta relativa alle
operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta
dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in
relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati
nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto
alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi
acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta
diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con
la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello
in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni
esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
2. Per i contribuenti che effettuano operazioni
esenti, l'imposta detraibile è determinata, per ciascun anno,
applicando all'imposta detraibile ai sensi dei commi 1, 5 e 7,
la percentuale di detrazione calcolata in base al rapporto tra
il volume d'affari di cui all'articolo 20 relativo all'anno,
diminuito delle operazioni esenti registrate o soggette a
registrazione con riferimento all'anno stesso, e il volume
d'affari suddetto. La percentuale di detrazione è arrotondata
all'unità superiore. Per il calcolo della percentuale di
detrazione:
a) delle operazioni di cui all'articolo 10, numero
11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento
o trasformano oro in oro da investimento, si tiene conto anche
nel numeratore del rapporto di cui al presente comma;
b) non si tiene conto nel denominatore del
rapporto di cui al presente comma, delle operazioni esenti di
cui all'articolo 10, numero 27-quinquies;
c) non si tiene conto nel denominatore del
rapporto di cui al presente comma, quando non formano oggetto
dell'attività propria del soggetto passivo o sono accessorie
alle operazioni imponibili, delle operazioni esenti indicate
ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10. L'imposta relativa agli
acquisti ed alle importazioni di beni e servizi utilizzati
esclusivamente per effettuare tali operazioni è
indetraibile.
3. Nel corso dell'anno la detrazione è
provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale
di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine
dell'anno sulla base delle operazioni registrate, o soggette a
registrazione, con riferimento a tale anno. I soggetti che
iniziano l'attività operano la detrazione in base ad una
percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo
conguaglio alla fine dell'anno sulla base delle operazioni
registrate, o soggette a registrazione, con riferimento a tale
anno.
4. Per i soggetti diversi da quelli che producono
oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento
la limitazione della detrazione di cui ai commi 2 e 3 non
opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta
per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da
investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per
le importazioni di oro diverso da quello da investimento
destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura
degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per i servizi
consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza
dell'oro, compreso l'oro da investimento.
5. Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto
o all'importazione di beni e dei servizi utilizzati per
l'effettuazione di operazioni non soggette all'imposta, salvo
il disposto dell'articolo 19-bis, comma 6. Per i beni ed
i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette
all'imposta, ovvero per fini privati o comunque estranei
all'esercizio dell'impresa, arte o professione, la detrazione
non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni.
Per le operazioni a premio di cui alla lettera m) del
terzo comma dell'articolo 2 l'indetraibilità disposta dal
presente comma è limitata all'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione dei beni o dei servizi dati in premio.
6. Agli effetti del comma 5 del presente articolo si
considerano operazioni non soggette all'imposta le cessioni di
beni di cui al primo comma dell'articolo 2 e le prestazioni di
servizi di cui al primo comma dell'articolo 3 per le quali è
comunque stabilita la non applicazione dell'imposta ai sensi
del presente decreto e delle altre norme vigenti in materia.
Ai predetti effetti non si considerano tuttavia operazioni non
soggette:
a) le operazioni di cui agli articoli 8,
8-bis e 9 o a queste assimilate ai sensi della
legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui all'articolo
38-quater, e quelle di cui agli articoli 40, 41,
50-bis e 58 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427;
b) le operazioni effettuate fuori dal territorio
dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello
Stato, darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;
c) le operazioni di cui all'articolo 2, terzo
comma, lettere a), b) d) e f);
d) le operazioni non soggette all'imposta per
effetto delle disposizioni di cui ai commi primo, secondo,
settimo ed ottavo dell'articolo 74, concernente disposizioni
relative a particolari settori;
e) le operazioni esenti, per le quali la
determinazione dell'imposta indetraibile relativa ai beni e ai
servizi utilizzati per l'effettuazione dalle stesse è
determinata ai sensi dei commi 2 e 3.
7. In deroga alle disposizioni di cui al presente
articolo:
a) l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla
lettera e) della tabella B allegata al presente decreto,
quale ne sia la cilindrata, è ammessa integralmente in
detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria
dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente
utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa
ed è ammessa in detrazione nella misura del 10 per cento negli
altri casi;
b) l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione degli altri beni elencati nella tabella B
allegata al presente decreto e delle navi ed imbarcazioni da
diporto è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano
oggetto dell'attività propria dell'impresa;
c) l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed
autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere
a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, non compresi nella tabella B allegata al presente
decreto, e non adibiti ad uso pubblico, è ammessa in
detrazione se gli stessi formano oggetto dell'attività propria
dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente
utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa
nonché per gli agenti o i rappresentanti di commercio ed è
ammessa in detrazione nella misura del 10 per cento negli
altri casi;
d) l'imposta relativa alle prestazioni di servizi
di cui al terzo comma dell'articolo 16 relative ai beni di cui
alle lettere a), b) e c) del presente comma, alle
prestazioni di impiego, custodia, manutenzione e riparazione
relative ai beni stessi e all'acquisto o all'importazione dei
relativi componenti e ricambi, nonché dei carburanti e
lubrificanti destinati ai mezzi di trasporto di cui alle
medesime lettere a), b) e c), è ammessa in
detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione
l'imposta relativa all'acquisto di tali beni;
e) salvo che formino oggetto dell'attività propria
dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a
prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e
bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei
confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in
locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale
e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono
servizi sostitutivi di mense aziendali, nonché a prestazioni
di trasporto di persone ed al transito stradale delle
autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1,
lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285;
f) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa
all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande, ad
eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività propria
dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche,
aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici
collocati nei locali dell'impresa;
g) l'imposta relativa all'acquisto,
all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo
comma dell'articolo 16 del presente decreto, nonché alle spese
di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio
radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla
tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21
della tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30
dicembre 1995, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per
cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti di
telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da
parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo
impianto per ciascun veicolo;
h) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa
alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle
imposte sul reddito, tranne, anche in deroga ad altre
disposizioni del presente comma, quelle sostenute per
l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 26
euro;
i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa
all'acquisto di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a
destinazione abitativa né quella relativa alla locazione, alla
manutenzione, al recupero ed alla gestione degli stessi, salvo
che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o
principale dell'attività esercitata la costruzione o la
rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni e
per le imprese che acquistano gli stessi per eseguirvi, anche
tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed
e), della legge 5 agosto 1978, n. 457. La presente
lettera non si applica ai soggetti che esercitano attività che
danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8)
dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale
di detrazione ai sensi dei commi 2 e 3 del presente
articolo.
8. Se i beni ed i servizi di cui al comma 7 sono
acquistati mediante l'intervento di un commissionario o di un
mandatario senza rappresentanza, l'indetraibilità da tale
comma prevista opera esclusivamente nei confronti del
committente o del mandante.
Art. 19-bis (Rettifica della detrazione)- 1.
La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni
ammortizzabili, nonché alle prestazioni di servizi relative
alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione
dei beni stessi, operata ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e
3, è soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni
successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di
variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci
punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo
l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra
l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente
alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza. Se
l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene
ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in
funzione, la prima rettifica è eseguita, per tutta l'imposta
relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione
definitiva di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non è
superiore a dieci punti. La rettifica può essere eseguita
anche se la variazione della percentuale di detrazione non è
superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo
adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e
ne dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale
inizia ad avvalersi di tale facoltà.
2. Ai fini del presente articolo non si considerano
ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore a 516
euro, né quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito
ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25 per
cento.
3. In caso di cessione di un bene ammortizzabile
durante il periodo di rettifica, la rettifica della detrazione
va operata in un'unica soluzione per gli anni mancanti al
compimento del periodo di rettifica, considerando a tale fine
la percentuale di detrazione pari al 100 per cento se la
cessione è soggetta ad imposta, fermo restando che l'ammontare
dell'imposta detraibile non può eccedere quello dell'imposta
relativa alla cessione del bene.
4. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in
dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o di
conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali
relativi a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di cui
ai commi 1, 2 e 3 si applicano con riferimento alla data in
cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o
dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa
o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o
conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o
conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.
5. Le disposizioni del presente articolo relative ai
beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni
immateriali di cui all'articolo 68 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. Agli effetti del presente articolo i fabbricati
o le porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni
ammortizzabili; il periodo di rettifica è stabilito in dieci
anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione, e la
rettifica è per ciascun anno ragguagliata ad un decimo della
differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello
corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di
competenza. Per l'imposta assolta sull'acquisto di aree
fabbricabili l'obbligo di rettifica decennale decorre dalla
data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree
medesime.
6. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni
di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 19, nonché dell'ultimo
periodo della lettera c) del comma 2 dello stesso
articolo, la detrazione dell'imposta relativa ai beni non
ammortizzabili ed ai servizi è rettificata in aumento o in
diminuzione, nell'anno dell'acquisto o dell'importazione
ovvero nei quattro anni successivi, qualora i beni ed i
servizi medesimi siano utilizzati per effettuare operazioni
che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella
inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto
esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei
servizi. Per i beni ammortizzabili, la rettifica è eseguita in
rapporto al diverso utilizzo che sì verifica nell'anno della
loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed
è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti
sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.
7. In caso di passaggio da un regime speciale di
determinazione dell'imposta al sistema ordinario o viceversa,
la rettifica è eseguita, nei quattro anni successivi a quello
dell'acquisto o dell'importazione, limitatamente ai beni ed ai
servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i
beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro
anni da quello della loro entrata in funzione con riferimento
a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al
compimento del quinquennio. Con decreto del Ministro delle
finanze sono stabilite le modalità di applicazione del
presente comma.
8. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai
precedenti commi sono effettuate nella dichiarazione relativa
all'anno in cui si verificano gli eventi che le
determinano.
9. Qualora il cedente o prestatore si sia avvalso
della facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 26, il
cessionario o il committente che abbia già registrato
l'operazione ai sensi dell'articolo 25 è tenuto a rettificare
la detrazione in precedenza operata, mediante apposita
annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24 o in
quello di cui al citato articolo 25, salvo il suo diritto alla
restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a
titolo di rivalsa".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, il numero 27-quinquies)
è sostituito dal seguente:
" 27-quinquies) le cessioni di beni che hanno per
oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione
della relativa imposta è stata integralmente preclusa
dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 19 e
19-bis, anche a seguito dell'opzione di cui all'articolo
36-bis; la disposizione si applica anche alle
prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16,
ove la detrazione dell'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione dei beni che ne formano oggetto, ovvero
all'acquisizione di tali beni mediante contratti di locazione,
anche finanziaria, noleggio e simili, sia stata integralmente
preclusa ai sensi delle predette disposizioni;";
b) all'articolo 13, il terzo comma è sostituito
dal seguente:
"Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui
acquisto od importazione la detrazione è stata ridotta ai
sensi del comma 7 dell'articolo 19, la base imponibile è
determinata con la riduzione prevista dal medesimo comma. Il
presente comma si applica anche alle prestazioni di servizi di
cui al terzo comma dell'articolo 16, ove la detrazione
dell'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni
che ne formano oggetto, ovvero all'acquisizione di tali beni
mediante contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e
simili, sia stata ridotta ai sensi del citato comma 7
dell'articolo 19";
c) all'articolo 26, l'ultimo periodo del secondo
comma è soppresso;
d) all'articolo 34, comma 11, le parole: "articolo
19-bis 2" sono sostituite dalle seguenti: "articolo
19-bis":
e) all'articolo 36:
1) al terzo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal
seguente: "Le disposizioni del presente comma si applicano
anche ai soggetti che effettuano sia locazioni, esenti da
imposta, di fabbricati o di porzioni di fabbricato a
destinazione abitativa che comportano la riduzione della
percentuale di detrazione ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e
3, sia locazioni di altri fabbricati o di altri immobili, con
riferimento a ciascuno di tali settori di attività";
2) al quinto comma, le parole: ai sensi del terzo comma
"sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dei commi 2 e
3".
Art. 3.
(Disposizioni di razionalizzazione
in tema di rimborso).
1. Il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il
rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a
2.582 euro, all'atto della presentazione della
dichiarazione:
a) quando esercita esclusivamente o
prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di
operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle
dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni,
computando a tale fine anche le operazioni effettuate ai sensi
dell'articolo 17, quinto comma. Ai fini della verifica di tale
condizione l'aliquota delle operazioni non soggette
all'imposta ai sensi dell'articolo 7 si considera pari a
zero;
b) quando effettua operazioni non imponibili di
cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare
superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte
le operazioni effettuate;
c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto
o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e
servizi per studi e ricerche;
d) quando effettua prevalentemente operazioni non
soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7;
e) quando si trova nelle condizioni previste dal
secondo comma dell'articolo 17".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, al terzo comma, le parole:
"precedente terzo comma" sono sostituite dalle seguenti:
"precedente comma";
b) all'articolo 30, il quinto comma è sostituito
dal seguente:
"Ai sensi dell'articolo 73, terzo comma, le disposizioni
del primo, secondo e terzo comma del presente articolo si
intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e
dalle società controllanti";
c) all'articolo 38-bis, secondo comma, il
primo periodo è sostituito dal seguente: "Il contribuente può
ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori
all'anno, prestando le garanzie indicate al primo comma, nelle
ipotesi di cui alle lettere a) e b) del secondo
comma dell'articolo 30 nonché nelle ipotesi di cui alla
lettera c) del medesimo comma quando effettua acquisti
ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare
superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli
acquisti e delle importazioni di beni e di servizi imponibili
ai fini dell'imposta".
Art. 4.
(Disposizioni di interpretazione autentica).
1. Non devono intendersi rilevanti agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di servizi
rese da soggetti residenti all'estero alla propria stabile
organizzazione nel territorio dello Stato o viceversa. Resta
fermo in ogni caso il trattamento fiscale già applicato alla
data di entrata in vigore della presente legge e non si fa
luogo a rimborso di imposte già pagate né è consentita la
variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
2. Per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6
della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive
modificazioni, la disciplina di esenzione dall'imposta sul
valore aggiunto prevista dal medesimo articolo non deve
intendersi applicabile ove il prestatore abbia optato per le
stesse, ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica l0 novembre 1997, n. 442, e
successive modificazioni, per l'applicazione dell'imposta.
ALLEGATO 1
(Articolo 1, comma 2)
"Tabella C-bis.
(Articolo 7, comma 4).
Operazioni per le quali si applicano particolari
criteri di territorialità.
1) Prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche
finanziaria, di noleggio e simili di beni mobili materiali
diversi dai mezzi di trasporto.
2) Prestazioni di servizi indicate al numero 2) del
secondo comma dell'articolo 3.
3) Prestazioni pubblicitarie. Nella definizione di
prestazione pubblicitaria è da intendere compresa ogni
attività indirizzata all'elaborazione od alla diffusione di un
messaggio promozionale.
4) Prestazioni di servizi di telecomunicazione.
Costituiscono servizi di telecomunicazione l'emissione, la
trasmissione e la ricezione di segni, segnali, scritti,
immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura, resi
tramite filo, radio, cavo od altri mezzi o sistemi
elettromagnetici, elettronici, ottici e similari allo scopo
predisposti dalla tecnica. Si considerano altresì servizi di
telecomunicazione la cessione e la concessione di diritti di
utilizzazione dei mezzi o dei sistemi per le predette
emissioni, trasmissioni o ricezioni, la distribuzione di
segnali radiotelevisivi, via cavo o satellite, la messa a
disposizione di reti in cavo o satellitari, l'autorizzazione
all'accesso alle reti informatiche, nonché le altre operazioni
accessorie o in ogni modo connesse ai servizi indicati, quando
le stesse sono considerate parte integrante del servizio in
forza delle previsioni contrattuali.
5) Prestazioni di consulenza e di assistenza tecnica o
legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del
personale e quelle proprie dei centri o degli uffici di studi
e ricerche.
6) Prestazioni di elaborazione di dati e fornitura di
informazioni e simili.
7) Operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative.
8) Prestazioni relative a prestiti di personale.
9) Cessioni di contratti relativi alle prestazioni di
sportivi professionisti.
10) Prestazioni di intermediazione inerenti alle
operazioni elencate dalla presente Tabella.
11) Prestazioni inerenti all'obbligo di non esercitare le
operazioni elencate nella presente Tabella".