XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2958




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina
della territorialità dell'imposta sul valore aggiunto).

        1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 7. - (Territorialità dell'imposta). - 1. Agli effetti del presente decreto:

            a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;

            b) per "Comunità" o "territorio della Comunità" si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera a):

                1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;

                2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen;

                3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;

                4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;

            c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

            2. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il trasporto ha inizio nel territorio stesso, anche se la consegna è eseguita mentre la nave, l'aeromobile o il treno non si trovano in detto territorio; le predette cessioni non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, anche se la consegna è eseguita mentre la nave, l'aeromobile o il treno si trovano nel territorio stesso, se il trasporto ha inizio nel territorio di altro Stato membro. Agli effetti del precedente periodo si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco.
            3. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva.
            4. In deroga ai commi 2 e 3:

            a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di intermediazione e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile è situato nel territorio stesso;

            b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili materiali, le operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili, ivi comprese quelle degli organizzatori di dette attività, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso;

            c) le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa;

            d) le operazioni di cui alla Tabella C-bis allegata al presente decreto, se rese ad un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, si considerano effettuate nel territorio stesso anche se rese da un soggetto domiciliato e residente all'estero;

            e) le operazioni di cui alla Tabella C-bis allegata al presente decreto, se rese ad un soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro ovvero ad un soggetto domiciliato e residente fuori del territorio della Comunità, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato;

            f) le prestazioni dei servizi di telecomunicazione di cui al numero 4) della Tabella C-bis allegata al presente decreto, se rese da soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità, ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi ai sensi del comma 1, lettera a), si considerano effettuate nel territorio dello Stato, oltre che nel caso di cui alla lettera d) del presente comma, anche nelle seguenti ipotesi:

                1) se in partenza dal territorio stesso e rese a soggetti domiciliati o residenti nella Comunità non soggetti passivi dell'imposta od a soggetti domiciliari o residenti fuori del territorio della Comunità;

                2) quando, realizzandosi la prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione del servizio, la loro distribuzione avviene, direttamente o a mezzo di commissionari, di rappresentanti o di altri intermediari, nel territorio dello Stato;
            g) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, di noleggio e simili di mezzi di trasporto non sì considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate al di fuori del territorio della Comunità;

            h) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, di noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità ovvero domiciliari o residenti nei territori esclusi ai sensi del comma 1, lettera a), ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate;

            i) le prestazioni di intermediazione relative ad operazioni su beni mobili, diverse da quelle indicate nell'articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e da quelle di cui al numero 10) della Tabella C-bis allegata al presente decreto, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se relative ad operazioni ivi effettuate.

            5. Non si considerano effettuati nel territorio dello Stato le cessioni all'esportazione, le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui agli articoli 8, 8-bis e 9.
            6. Agli effetti del presente articolo:

            a) si considerano soggetti domiciliati nel territorio dello Stato le stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero;

            b) si considerano soggetti domiciliati e residenti fuori dal territorio dello Stato le stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o residenti nel territorio dello Stato".

        2. Dopo la Tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunta la Tabella C-bis di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
        3. Il comma 8 dell'articolo 40 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è sostituito dal seguente:

        "8. In deroga all'articolo 7, comma 4, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni di intermediazione relative ad operazioni su beni mobili ivi considerate:

            a) non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, anche se relative ad operazioni ivi effettuate, se rese a soggetti passivi in altro Stato membro;

            b) si considerano effettuate nel territorio dello Stato, anche se l'operazione cui l'intermediazione si riferisce è effettuata in altro Stato membro, se il committente della prestazione di intermediazione è soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato".


Art. 2.

(Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione in
materia di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto).

        1. Gli articoli 19, 19-bis, 19-bis-1 e 19-bis-2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

        "Art. 19 (Detrazione) - 1. Per la determinazione dell'imposta dovuta ai sensi del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al primo comma dell'articolo 30, è detraibile, dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
            2. Per i contribuenti che effettuano operazioni esenti, l'imposta detraibile è determinata, per ciascun anno, applicando all'imposta detraibile ai sensi dei commi 1, 5 e 7, la percentuale di detrazione calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari di cui all'articolo 20 relativo all'anno, diminuito delle operazioni esenti registrate o soggette a registrazione con riferimento all'anno stesso, e il volume d'affari suddetto. La percentuale di detrazione è arrotondata all'unità superiore. Per il calcolo della percentuale di detrazione:

            a) delle operazioni di cui all'articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento, si tiene conto anche nel numeratore del rapporto di cui al presente comma;

            b) non si tiene conto nel denominatore del rapporto di cui al presente comma, delle operazioni esenti di cui all'articolo 10, numero 27-quinquies;

            c) non si tiene conto nel denominatore del rapporto di cui al presente comma, quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o sono accessorie alle operazioni imponibili, delle operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10. L'imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni di beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare tali operazioni è indetraibile.

            3. Nel corso dell'anno la detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno sulla base delle operazioni registrate, o soggette a registrazione, con riferimento a tale anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno sulla base delle operazioni registrate, o soggette a registrazione, con riferimento a tale anno.
            4. Per i soggetti diversi da quelli che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento la limitazione della detrazione di cui ai commi 2 e 3 non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento.
            5. Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e dei servizi utilizzati per l'effettuazione di operazioni non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'articolo 19-bis, comma 6. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta, ovvero per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte o professione, la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni. Per le operazioni a premio di cui alla lettera m) del terzo comma dell'articolo 2 l'indetraibilità disposta dal presente comma è limitata all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni o dei servizi dati in premio.
            6. Agli effetti del comma 5 del presente articolo si considerano operazioni non soggette all'imposta le cessioni di beni di cui al primo comma dell'articolo 2 e le prestazioni di servizi di cui al primo comma dell'articolo 3 per le quali è comunque stabilita la non applicazione dell'imposta ai sensi del presente decreto e delle altre norme vigenti in materia. Ai predetti effetti non si considerano tuttavia operazioni non soggette:

            a) le operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assimilate ai sensi della legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui all'articolo 38-quater, e quelle di cui agli articoli 40, 41, 50-bis e 58 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

            b) le operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;

            c) le operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), b) d) e f);

            d) le operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui ai commi primo, secondo, settimo ed ottavo dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori;

            e) le operazioni esenti, per le quali la determinazione dell'imposta indetraibile relativa ai beni e ai servizi utilizzati per l'effettuazione dalle stesse è determinata ai sensi dei commi 2 e 3.

            7. In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo:

            a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) della tabella B allegata al presente decreto, quale ne sia la cilindrata, è ammessa integralmente in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è ammessa in detrazione nella misura del 10 per cento negli altri casi;

            b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nella tabella B allegata al presente decreto e delle navi ed imbarcazioni da diporto è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa;

            c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nella tabella B allegata al presente decreto, e non adibiti ad uso pubblico, è ammessa in detrazione se gli stessi formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti o i rappresentanti di commercio ed è ammessa in detrazione nella misura del 10 per cento negli altri casi;

            d) l'imposta relativa alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 relative ai beni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, alle prestazioni di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi e all'acquisto o all'importazione dei relativi componenti e ricambi, nonché dei carburanti e lubrificanti destinati ai mezzi di trasporto di cui alle medesime lettere a), b) e c), è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di tali beni;

            e) salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, nonché a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

            f) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande, ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;

            g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 del presente decreto, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo;

            h) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne, anche in deroga ad altre disposizioni del presente comma, quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 26 euro;

            i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione, alla manutenzione, al recupero ed alla gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni e per le imprese che acquistano gli stessi per eseguirvi, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457. La presente lettera non si applica ai soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.

            8. Se i beni ed i servizi di cui al comma 7 sono acquistati mediante l'intervento di un commissionario o di un mandatario senza rappresentanza, l'indetraibilità da tale comma prevista opera esclusivamente nei confronti del committente o del mandante.

        Art. 19-bis (Rettifica della detrazione)- 1. La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, nonché alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, è soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica è eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non è superiore a dieci punti. La rettifica può essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non è superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale inizia ad avvalersi di tale facoltà.
            2. Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore a 516 euro, né quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25 per cento.
            3. In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo di rettifica, la rettifica della detrazione va operata in un'unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo di rettifica, considerando a tale fine la percentuale di detrazione pari al 100 per cento se la cessione è soggetta ad imposta, fermo restando che l'ammontare dell'imposta detraibile non può eccedere quello dell'imposta relativa alla cessione del bene.
            4. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o di conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.
            5. Le disposizioni del presente articolo relative ai beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Agli effetti del presente articolo i fabbricati o le porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili; il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione, e la rettifica è per ciascun anno ragguagliata ad un decimo della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza. Per l'imposta assolta sull'acquisto di aree fabbricabili l'obbligo di rettifica decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree medesime.
            6. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 19, nonché dell'ultimo periodo della lettera c) del comma 2 dello stesso articolo, la detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione, nell'anno dell'acquisto o dell'importazione ovvero nei quattro anni successivi, qualora i beni ed i servizi medesimi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi. Per i beni ammortizzabili, la rettifica è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che sì verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.
            7. In caso di passaggio da un regime speciale di determinazione dell'imposta al sistema ordinario o viceversa, la rettifica è eseguita, nei quattro anni successivi a quello dell'acquisto o dell'importazione, limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma.
            8. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai precedenti commi sono effettuate nella dichiarazione relativa all'anno in cui si verificano gli eventi che le determinano.
            9. Qualora il cedente o prestatore si sia avvalso della facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 26, il cessionario o il committente che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25 è tenuto a rettificare la detrazione in precedenza operata, mediante apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24 o in quello di cui al citato articolo 25, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa".

        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 10, il numero 27-quinquies) è sostituito dal seguente:

        " 27-quinquies) le cessioni di beni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione della relativa imposta è stata integralmente preclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis, anche a seguito dell'opzione di cui all'articolo 36-bis; la disposizione si applica anche alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, ove la detrazione dell'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni che ne formano oggetto, ovvero all'acquisizione di tali beni mediante contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, sia stata integralmente preclusa ai sensi delle predette disposizioni;";

            b) all'articolo 13, il terzo comma è sostituito dal seguente:

        "Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto od importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi del comma 7 dell'articolo 19, la base imponibile è determinata con la riduzione prevista dal medesimo comma. Il presente comma si applica anche alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, ove la detrazione dell'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni che ne formano oggetto, ovvero all'acquisizione di tali beni mediante contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, sia stata ridotta ai sensi del citato comma 7 dell'articolo 19";

            c) all'articolo 26, l'ultimo periodo del secondo comma è soppresso;

            d) all'articolo 34, comma 11, le parole: "articolo 19-bis 2" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 19-bis":

            e) all'articolo 36:

                1) al terzo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano sia locazioni, esenti da imposta, di fabbricati o di porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, sia locazioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività";
              2) al quinto comma, le parole: ai sensi del terzo comma "sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dei commi 2 e 3".


Art. 3.

(Disposizioni di razionalizzazione
in tema di rimborso).

        1. Il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.582 euro, all'atto della presentazione della dichiarazione:

                a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tale fine anche le operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 17, quinto comma. Ai fini della verifica di tale condizione l'aliquota delle operazioni non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7 si considera pari a zero;

                b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

                c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;

                d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7;

                e) quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 17".

        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) all'articolo 30, al terzo comma, le parole: "precedente terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "precedente comma";

                b) all'articolo 30, il quinto comma è sostituito dal seguente:

        "Ai sensi dell'articolo 73, terzo comma, le disposizioni del primo, secondo e terzo comma del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti";

                c) all'articolo 38-bis, secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate al primo comma, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 30 nonché nelle ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e di servizi imponibili ai fini dell'imposta".


Art. 4.

(Disposizioni di interpretazione autentica).

        1. Non devono intendersi rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di servizi rese da soggetti residenti all'estero alla propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato o viceversa. Resta fermo in ogni caso il trattamento fiscale già applicato alla data di entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
        2. Per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, la disciplina di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dal medesimo articolo non deve intendersi applicabile ove il prestatore abbia optato per le stesse, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica l0 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni, per l'applicazione dell'imposta.



ALLEGATO 1

(Articolo 1, comma 2)


"Tabella C-bis.

(Articolo 7, comma 4).

          Operazioni per le quali si applicano particolari criteri di territorialità.

          1) Prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, di noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto.

          2) Prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell'articolo 3.

          3) Prestazioni pubblicitarie. Nella definizione di prestazione pubblicitaria è da intendere compresa ogni attività indirizzata all'elaborazione od alla diffusione di un messaggio promozionale.

          4) Prestazioni di servizi di telecomunicazione. Costituiscono servizi di telecomunicazione l'emissione, la trasmissione e la ricezione di segni, segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura, resi tramite filo, radio, cavo od altri mezzi o sistemi elettromagnetici, elettronici, ottici e similari allo scopo predisposti dalla tecnica. Si considerano altresì servizi di telecomunicazione la cessione e la concessione di diritti di utilizzazione dei mezzi o dei sistemi per le predette emissioni, trasmissioni o ricezioni, la distribuzione di segnali radiotelevisivi, via cavo o satellite, la messa a disposizione di reti in cavo o satellitari, l'autorizzazione all'accesso alle reti informatiche, nonché le altre operazioni accessorie o in ogni modo connesse ai servizi indicati, quando le stesse sono considerate parte integrante del servizio in forza delle previsioni contrattuali.

          5) Prestazioni di consulenza e di assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale e quelle proprie dei centri o degli uffici di studi e ricerche.

          6) Prestazioni di elaborazione di dati e fornitura di informazioni e simili.

          7) Operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative.

          8) Prestazioni relative a prestiti di personale.

          9) Cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti.

          10) Prestazioni di intermediazione inerenti alle operazioni elencate dalla presente Tabella.

          11) Prestazioni inerenti all'obbligo di non esercitare le operazioni elencate nella presente Tabella".



Frontespizio Relazione