XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2957




        Onorevoli Colleghi! - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, recante "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici pericolosi" all'articolo 4, comma 1, prescrive che il datore di lavoro sottoponga l'impianto elettrico di messa a terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche a verifica periodica quinquennale o, in casi specifici, biennale.
        Il comma 2 di detto articolo precisa che "Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL (Azienda sanitaria locale) o all'ARPA (Agenzia regionale per la protezione ambientale) o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI".
        A tutt'oggi sia le ASL che le ARPA non sono in grado di procedere ai collaudi ed alle verifiche loro richieste in tempi relativamente celeri: d'altro canto il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001 è stato emanato proprio con lo scopo di alleggerire loro il lavoro delegando determinati compiti agli installatori ed abilitando "organismi" terzi all'effettuazione delle verifiche periodiche.
        Proprio sulla definizione dei soggetti abilitati interviene la presente proposta di legge che individua gli "organismi" intendendo con questa definizione società ed enti di diritto pubblico o privato, con o senza fine di lucro, e prescrive che questi, all'atto dell'istanza di autorizzazione risultino, fra l'altro, in possesso di organizzazione conforme a quanto previsto dalla normativa UNI CEI EN della serie 45000 così come già recepita dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 settembre 1998 in tema di autorizzazione di organismi alla certificazione CE.
        Il provvedimento stabilisce poi che, in aggiunta, possano essere autorizzati all'esecuzione delle verifiche periodiche anche i liberi professionisti iscritti all'Ordine degli ingegneri o al Collegio dei periti industriali, dando così continuità a quanto, in merito a verifiche sugli impianti, già disposto da leggi vigenti in materia.
        Nel contempo, in rispetto della normativa comunitaria, sono prescritti determinati adempimenti, assimilabili in toto a quanto prescritto dalle norme UNI CEI EN 45004, che i liberi professionisti devono assolvere per essere autorizzati all'espletamento della funzione di verifica.
        E' bene sottolineare che il provvedimento in esame è in linea con le recenti modifiche apportate alle competenze delle regioni anche ai sensi del nuovo Titolo V della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
        In buona sostanza, il citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, porta a compimento quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001 proponendosi di coprire celermente la necessità esistente di poter procedere alle verifiche periodiche di sicurezza su taluni impianti.
        La mancata effettuazione delle verifiche, anche quando richieste, comporta un vuoto di responsabilità in caso di incidenti: il decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001, pone, infatti, a carico del datore di lavoro l'obbligo di richiedere la verifica ma non i termini per la sua effettuazione e nulla dispone per l'intertempo.
        Il provvedimento consente che ASL ed ARPA vedano, così, attenuarsi il loro carico di lavoro, potendo così essi svolgere con maggior celerità gli specifici adempimenti cui sono preposti.
        La presente proposta di legge si pone anche in un'ottica di continuità con quanto già legislativamente previsto in materia di affidamento degli incarichi di verifica, da parte degli enti locali, delle ASL e delle ARPA, a terzi.
        I destinatari diretti del provvedimento, organismi e liberi professionisti, vedono regolamentata un'attività rientrante nelle loro specifiche competenze, mentre i destinatari indiretti, i datori di lavoro, vedono chiarito ed ampliato il numero di coloro cui è possibile rivolgersi per l'effettuazione delle verifiche periodiche sugli impianti.




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