XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2957
Onorevoli Colleghi! - Il decreto del Presidente della
Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, recante "Regolamento di
semplificazione del procedimento per la denuncia di
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti
elettrici pericolosi" all'articolo 4, comma 1, prescrive che
il datore di lavoro sottoponga l'impianto elettrico di messa a
terra e i dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche a verifica periodica quinquennale o, in casi
specifici, biennale.
Il comma 2 di detto articolo precisa che "Per
l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge
all'ASL (Azienda sanitaria locale) o all'ARPA (Agenzia
regionale per la protezione ambientale) o ad eventuali
organismi individuati dal Ministero delle attività produttive,
sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI".
A tutt'oggi sia le ASL che le ARPA non sono in grado di
procedere ai collaudi ed alle verifiche loro richieste in
tempi relativamente celeri: d'altro canto il citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001 è stato
emanato proprio con lo scopo di alleggerire loro il lavoro
delegando determinati compiti agli installatori ed abilitando
"organismi" terzi all'effettuazione delle verifiche
periodiche.
Proprio sulla definizione dei soggetti abilitati
interviene la presente proposta di legge che individua gli
"organismi" intendendo con questa definizione società ed enti
di diritto pubblico o privato, con o senza fine di lucro, e
prescrive che questi, all'atto dell'istanza di autorizzazione
risultino, fra l'altro, in possesso di organizzazione conforme
a quanto previsto dalla normativa UNI CEI EN della serie 45000
così come già recepita dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 settembre
1998 in tema di autorizzazione di organismi alla
certificazione CE.
Il provvedimento stabilisce poi che, in aggiunta, possano
essere autorizzati all'esecuzione delle verifiche periodiche
anche i liberi professionisti iscritti all'Ordine degli
ingegneri o al Collegio dei periti industriali, dando così
continuità a quanto, in merito a verifiche sugli impianti, già
disposto da leggi vigenti in materia.
Nel contempo, in rispetto della normativa comunitaria,
sono prescritti determinati adempimenti, assimilabili in
toto a quanto prescritto dalle norme UNI CEI EN 45004, che
i liberi professionisti devono assolvere per essere
autorizzati all'espletamento della funzione di verifica.
E' bene sottolineare che il provvedimento in esame è in
linea con le recenti modifiche apportate alle competenze delle
regioni anche ai sensi del nuovo Titolo V della Costituzione,
come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
In buona sostanza, il citato decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, porta a
compimento quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 462 del 2001 proponendosi di coprire celermente
la necessità esistente di poter procedere alle verifiche
periodiche di sicurezza su taluni impianti.
La mancata effettuazione delle verifiche, anche quando
richieste, comporta un vuoto di responsabilità in caso di
incidenti: il decreto del Presidente della Repubblica n. 462
del 2001, pone, infatti, a carico del datore di lavoro
l'obbligo di richiedere la verifica ma non i termini per la
sua effettuazione e nulla dispone per l'intertempo.
Il provvedimento consente che ASL ed ARPA vedano, così,
attenuarsi il loro carico di lavoro, potendo così essi
svolgere con maggior celerità gli specifici adempimenti cui
sono preposti.
La presente proposta di legge si pone anche in un'ottica
di continuità con quanto già legislativamente previsto in
materia di affidamento degli incarichi di verifica, da parte
degli enti locali, delle ASL e delle ARPA, a terzi.
I destinatari diretti del provvedimento, organismi e
liberi professionisti, vedono regolamentata un'attività
rientrante nelle loro specifiche competenze, mentre i
destinatari indiretti, i datori di lavoro, vedono chiarito ed
ampliato il numero di coloro cui è possibile rivolgersi per
l'effettuazione delle verifiche periodiche sugli impianti.