XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2957




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Ambito di applicazione).

        1. La presente legge disciplina l'individuazione degli organismi abilitati alle verifiche periodiche previste dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.
        2. Per verifica periodica si intende l'esame dell'impianto e la determinazione della sua conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti di carattere generale.


Art. 2.

(Modalità di attuazione).

        1. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a individuare gli organismi abilitati alle verifiche di cui al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.
        2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 1, 3 e 4 della presente legge.
        3. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati affinché su di esso sia espresso, nel termine di un mese dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari.


Art. 3.

(Generalità degli organismi).

        1. Gli organismi abilitati ed il personale dipendente devono essere liberi da pressioni commerciali, finanziarie e di altro genere che possano influenzarne il giudizio.
        2. L'organismo e il suo personale non devono essere impegnati in attività che potrebbero compromettere l'indipendenza di giudizio e l'integrità professionale in relazione all'attività di verifica. In particolare, essi non devono occuparsi direttamente di progettazione, fornitura, installazione, utilizzazione o manutenzione degli impianti verificati.


Art. 4.

(Organismi abilitati).

        1. Sono abilitati alle verifiche periodiche gli organismi di certificazione autorizzati ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263, del 10 novembre 1998. Tali organismi in luogo del manuale di qualità previsto dall'articolo 2, primo comma, numero 6), del citato decreto 16 settembre 1998, devono allegare all'istanza di cui all'articolo 1 dello stesso il manuale di qualità dell'organismo redatto in base alle norme della serie EN 45004 contenente, fra l'altro, la specifica sezione di conformità al punto 9 della norma UNI CEI EN 45004, ove vengano dettagliate le strutture e le attrezzature utilizzate. In detta sezione devono essere, altresì, indicati anche i seguenti elementi: normativa seguita, ente che ha effettuato la taratura e scadenza della taratura degli strumenti di misura.
        2. Sono abilitati alle verifiche periodiche gli ingegneri ed i periti industriali, ivi compresi i laureati con laurea triennale, iscritti ai rispettivi ordinamenti professionali, rispettivamente, da almeno cinque e dieci anni nell'ambito delle specifiche competenze, che presentino apposita istanza al Ministero delle attività produttive.
        3. L'istanza deve essere accompagnata dalla seguente documentazione, da redigere in duplice copia:

                a) dichiarazione di iscrizione all'ordinamento professionale di appartenenza;
                b) dichiarazione di esercizio della libera professione;

                c) elenco dei macchinari e delle attrezzature, corredato delle caratteristiche tecniche e operative possedute con specifica assicurazione che tutte le apparecchiature siano adeguatamente sottoposte a manutenzione in accordo con procedure e istruzioni documentate;

                d) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a 500.000 euro per i rischi derivanti dall'attività di verifica;

                e) manuale in cui sono specificate le procedure seguite per l'esecuzione della verifica con l'indicazione della normativa applicata, dell'ente che ha effettuato la taratura e la scadenza della taratura degli strumenti di misura;

                f) elenco dettagliato dell'eventuale personale impiegato, con le relative qualifiche, titoli di studio, mansioni dal quale si evinca il ruolo svolto da ciascuno in esecuzione delle diverse attività per la verifica.

        4. I liberi professionisti di cui al comma 3 che esercitano in associazione con altri, assumono l'incarico di verifica in forma personale. L'eventuale certificazione ISO 9000-2000 delle procedure dello studio è considerata utile elemento di valutazione.
        5. Il Ministro delle attività produttive, sentite le competenti Commissioni parlamentari, può richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria.



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