XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2957
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge disciplina l'individuazione degli
organismi abilitati alle verifiche periodiche previste dagli
articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.
2. Per verifica periodica si intende l'esame dell'impianto
e la determinazione della sua conformità a requisiti specifici
o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti di
carattere generale.
Art. 2.
(Modalità di attuazione).
1. Il Ministro delle attività produttive, con proprio
decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvede a individuare gli
organismi abilitati alle verifiche di cui al citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 ottobre 2001, n. 462.
2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato nel rispetto dei
princìpi di cui agli articoli 1, 3 e 4 della presente
legge.
3. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso al
Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati affinché su
di esso sia espresso, nel termine di un mese dalla data di
trasmissione, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari.
Art. 3.
(Generalità degli organismi).
1. Gli organismi abilitati ed il personale dipendente
devono essere liberi da pressioni commerciali, finanziarie e
di altro genere che possano influenzarne il giudizio.
2. L'organismo e il suo personale non devono essere
impegnati in attività che potrebbero compromettere
l'indipendenza di giudizio e l'integrità professionale in
relazione all'attività di verifica. In particolare, essi non
devono occuparsi direttamente di progettazione, fornitura,
installazione, utilizzazione o manutenzione degli impianti
verificati.
Art. 4.
(Organismi abilitati).
1. Sono abilitati alle verifiche periodiche gli organismi
di certificazione autorizzati ai sensi del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16
settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
263, del 10 novembre 1998. Tali organismi in luogo del manuale
di qualità previsto dall'articolo 2, primo comma, numero 6),
del citato decreto 16 settembre 1998, devono allegare
all'istanza di cui all'articolo 1 dello stesso il manuale di
qualità dell'organismo redatto in base alle norme della serie
EN 45004 contenente, fra l'altro, la specifica sezione di
conformità al punto 9 della norma UNI CEI EN 45004, ove
vengano dettagliate le strutture e le attrezzature utilizzate.
In detta sezione devono essere, altresì, indicati anche i
seguenti elementi: normativa seguita, ente che ha effettuato
la taratura e scadenza della taratura degli strumenti di
misura.
2. Sono abilitati alle verifiche periodiche gli ingegneri
ed i periti industriali, ivi compresi i laureati con laurea
triennale, iscritti ai rispettivi ordinamenti professionali,
rispettivamente, da almeno cinque e dieci anni nell'ambito
delle specifiche competenze, che presentino apposita istanza
al Ministero delle attività produttive.
3. L'istanza deve essere accompagnata dalla seguente
documentazione, da redigere in duplice copia:
a) dichiarazione di iscrizione all'ordinamento
professionale di appartenenza;
b) dichiarazione di esercizio della libera
professione;
c) elenco dei macchinari e delle attrezzature,
corredato delle caratteristiche tecniche e operative possedute
con specifica assicurazione che tutte le apparecchiature siano
adeguatamente sottoposte a manutenzione in accordo con
procedure e istruzioni documentate;
d) polizza di assicurazione di responsabilità
civile con massimale non inferiore a 500.000 euro per i rischi
derivanti dall'attività di verifica;
e) manuale in cui sono specificate le procedure
seguite per l'esecuzione della verifica con l'indicazione
della normativa applicata, dell'ente che ha effettuato la
taratura e la scadenza della taratura degli strumenti di
misura;
f) elenco dettagliato dell'eventuale personale
impiegato, con le relative qualifiche, titoli di studio,
mansioni dal quale si evinca il ruolo svolto da ciascuno in
esecuzione delle diverse attività per la verifica.
4. I liberi professionisti di cui al comma 3 che
esercitano in associazione con altri, assumono l'incarico di
verifica in forma personale. L'eventuale certificazione ISO
9000-2000 delle procedure dello studio è considerata utile
elemento di valutazione.
5. Il Ministro delle attività produttive, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, può richiedere ogni altra
documentazione ritenuta necessaria.