XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2953




        Onorevoli Colleghi! - In data 19 gennaio 2001 il Parlamento, per far fronte ad urgenti necessità dell'amministrazione giudiziaria, approvava la legge di conversione del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, la legge 19 gennaio 2001, n. 4, introducendo all'articolo 24 il comma 1-bis, che testualmente recita: "L'amministrazione giudiziaria provvede alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale, attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione, fermo restando il termine di validità previsto dagli articoli 39, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488". In sintesi, il Parlamento con la citata disposizione intendeva autorizzare il Ministero della giustizia a coprire la metà dei posti vacanti nella qualifica di dirigente utilizzando gli idonei dei concorsi precedentemente banditi, per un periodo di due anni dalla data di approvazione delle rispettive graduatorie.
        Ora, come sempre più spesso accade nella fase applicativa delle leggi, questa norma, che voleva semplificare e risolvere alcuni problemi facendosi anche carico delle legittime aspettative di decine di lavoratori, per un'errata e machiavellica interpretazione ha invece dato vita ad un contenzioso tra il Ministero della giustizia e i destinatari della norma che si trascina da quasi due anni, con costi elevatissimi in termini di spese, di perdita di ore di lavoro e di spreco di altre innumerevoli risorse; con la conseguente creazione di una disparità di trattamento tra chi nel frattempo si è visto accogliere il ricorso dal giudice del lavoro (la grande maggioranza) ed è stato inquadrato e chi se lo è visto respingere (solo alcuni) ed è stato rifiutato.
        Occorre quindi porvi rimedio con l'interpretazione autentica del citato comma 1-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 341 del 2000 per rimuovere i seguenti punti controversi:

            1) il Ministero della giustizia sostiene che la copertura della metà dei posti vacanti doveva essere effettuata una sola volta, in occasione della entrata in vigore della disposizione di cui al citato comma 1-bis del decreto-legge n. 341 del 2000. I ricorrenti sostengono - a ragione - che la norma è "dinamica", applicabile cioè per tutto il tempo di durata della validità delle graduatorie, ovvero i due anni cui fanno esplicito riferimento gli articoli 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

            2) il Ministero della giustizia, dopo aver fatto l'iniziale calcolo del numero dei posti vacanti su cui determinare il 50 per cento da assegnare agli idonei, lo ha successivamente ridotto adducendo che un certo numero di posti non era disponibile in quanto già destinato ad altre forme di assunzione; procedura autorizzativa che non trova alcun riscontro nel citato e controverso comma 1-bis.

        Pertanto si sottopone all'approvazione di questo Parlamento la presente proposta di legge che si auspica potrà servire a riportare la necessaria tranquillità negli uffici coinvolti nelle mancate promozioni; tranquillità messa a dura prova, in un mondo che non trova pace, scosso da una grave crisi organizzativa di vertice, in cui si innesta l'irrisolta questione della "doppia dirigenza", da cui dipendono molte delle inefficienze che tutti conosciamo, e dove proprio in questi giorni, a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale e di varie ordinanze emesse dai tribunali del lavoro, sono stati annullati dall'autorità giudiziaria tutti i corsi di riqualificazione destinati al personale amministrativo, con un danno di immagine ed economico stimabile in alcuni milioni di euro che nessuno ovviamente mai pagherà.




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