XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2953
Onorevoli Colleghi! - In data 19 gennaio 2001 il
Parlamento, per far fronte ad urgenti necessità
dell'amministrazione giudiziaria, approvava la legge di
conversione del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, la
legge 19 gennaio 2001, n. 4, introducendo all'articolo 24 il
comma 1-bis, che testualmente recita: "L'amministrazione
giudiziaria provvede alla copertura della metà dei posti
vacanti nella carriera dirigenziale, attingendo alle
graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi
dalla medesima amministrazione, fermo restando il termine di
validità previsto dagli articoli 39, comma 13, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e 20, comma 3, della legge 23 dicembre
1999, n. 488". In sintesi, il Parlamento con la citata
disposizione intendeva autorizzare il Ministero della
giustizia a coprire la metà dei posti vacanti nella qualifica
di dirigente utilizzando gli idonei dei concorsi
precedentemente banditi, per un periodo di due anni dalla data
di approvazione delle rispettive graduatorie.
Ora, come sempre più spesso accade nella fase applicativa
delle leggi, questa norma, che voleva semplificare e risolvere
alcuni problemi facendosi anche carico delle legittime
aspettative di decine di lavoratori, per un'errata e
machiavellica interpretazione ha invece dato vita ad un
contenzioso tra il Ministero della giustizia e i destinatari
della norma che si trascina da quasi due anni, con costi
elevatissimi in termini di spese, di perdita di ore di lavoro
e di spreco di altre innumerevoli risorse; con la conseguente
creazione di una disparità di trattamento tra chi nel
frattempo si è visto accogliere il ricorso dal giudice del
lavoro (la grande maggioranza) ed è stato inquadrato e chi se
lo è visto respingere (solo alcuni) ed è stato rifiutato.
Occorre quindi porvi rimedio con l'interpretazione
autentica del citato comma 1-bis dell'articolo 24 del
decreto-legge n. 341 del 2000 per rimuovere i seguenti punti
controversi:
1) il Ministero della giustizia sostiene che la
copertura della metà dei posti vacanti doveva essere
effettuata una sola volta, in occasione della entrata in
vigore della disposizione di cui al citato comma 1-bis
del decreto-legge n. 341 del 2000. I ricorrenti sostengono - a
ragione - che la norma è "dinamica", applicabile cioè per
tutto il tempo di durata della validità delle graduatorie,
ovvero i due anni cui fanno esplicito riferimento gli articoli
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 20 della legge 23
dicembre 1999, n. 488;
2) il Ministero della giustizia, dopo aver fatto
l'iniziale calcolo del numero dei posti vacanti su cui
determinare il 50 per cento da assegnare agli idonei, lo ha
successivamente ridotto adducendo che un certo numero di posti
non era disponibile in quanto già destinato ad altre forme di
assunzione; procedura autorizzativa che non trova alcun
riscontro nel citato e controverso comma 1-bis.
Pertanto si sottopone all'approvazione di questo
Parlamento la presente proposta di legge che si auspica potrà
servire a riportare la necessaria tranquillità negli uffici
coinvolti nelle mancate promozioni; tranquillità messa a dura
prova, in un mondo che non trova pace, scosso da una grave
crisi organizzativa di vertice, in cui si innesta l'irrisolta
questione della "doppia dirigenza", da cui dipendono molte
delle inefficienze che tutti conosciamo, e dove proprio in
questi giorni, a seguito della nota sentenza della Corte
costituzionale e di varie ordinanze emesse dai tribunali del
lavoro, sono stati annullati dall'autorità giudiziaria tutti i
corsi di riqualificazione destinati al personale
amministrativo, con un danno di immagine ed economico
stimabile in alcuni milioni di euro che nessuno ovviamente mai
pagherà.