XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2953




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 1-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, si interpreta nel senso che l'obbligo per il Ministero della giustizia di provvedere alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi, permane per tutto il periodo di validità delle graduatorie di riferimento.
        2. Dalla metà dei posti riservati agli idonei non possono essere detratti posti a nessun titolo; eventuali posti destinati ad altre forme di assunzione sono imputati alla metà non riservata agli idonei delle graduatorie di merito.



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