XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2953
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 1-bis dell'articolo 24 del decreto-legge
24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 gennaio 2001, n. 4, si interpreta nel senso che
l'obbligo per il Ministero della giustizia di provvedere alla
copertura della metà dei posti vacanti nella carriera
dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei
concorsi precedentemente banditi, permane per tutto il periodo
di validità delle graduatorie di riferimento.
2. Dalla metà dei posti riservati agli idonei non possono
essere detratti posti a nessun titolo; eventuali posti
destinati ad altre forme di assunzione sono imputati alla metà
non riservata agli idonei delle graduatorie di merito.