XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2952
Onorevoli Colleghi! - I numeri dicono che nel nostro
Paese sono 5.868 i comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, pari al 72 per cento del totale.
I piccoli comuni costituiscono l'ossatura delle autonomie
locali, sono determinanti per l'attuazione del decentramento,
delle politiche di sviluppo locale e per il mantenimento dei
livelli minimi dei servizi pubblici essenziali. Per consentire
ad essi di svolgere al meglio queste funzioni determinanti è
necessario attuare organiche politiche di sviluppo, evitare
norme limitanti rispetto ai relativi assetti organizzativi e
introdurre disposizioni non più "tarate" solo per i comuni di
maggiori dimensioni.
Spesso si dimentica che i piccoli comuni hanno
caratteristiche strutturali tali da non consentire
l'adempimento dei numerosi impegni amministrativi che la legge
impone.
La conseguenza è che oggi assistiamo ad un progressivo
impoverimento di molte piccole realtà, situate in vaste aree
del Paese, che rischiano di vedere fortemente compromessa la
loro capacità di governo e di perdere competitività
territoriale, in un periodo storico in cui la stessa è
determinante. Peraltro, tutto ciò va traducendosi in una
significativa diminuzione dei "servizi minimi" offerti ai
cittadini che rischiano, come sempre, di subire i lati
negativi di scelte legislative del passato poco attente a
queste realtà.
Un'attenzione particolare per questi enti è necessaria e
possibile e può, altresì, rappresentare lo strumento di un
rilancio sociale ed economico per tutti quei comuni che sono
oggi in difficoltà, trasformando un problema in un'opportunità
nuova da offrire.
Il presente progetto di legge si propone di modificare il
quadro ordinamentale degli enti locali, introducendo
disposizioni in favore dei piccoli comuni, in linea con la
riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione
(legge costituzionale n. 3 del 2001). Si è inteso in sostanza
proporre modifiche coerenti con il mutato assetto delle
attribuzioni legislative statali e regionali. Nessuna delle
previsioni della proposta di legge intacca, pertanto,
competenze costituzionalmente riservate alle regioni.
L'articolo 1 stabilisce che per piccoli comuni debbano
intendersi quelli con popolazione inferiore a 5.000
abitanti.
L'articolo 2 estende le norme sugli incentivi alle
pluriattività, attualmente applicabili solo nei comuni
montani, a tutti i piccoli comuni. Sarà in pratica possibile
affidare ai coltivatori diretti lavori di manutenzione del
territorio, di sistemazione idraulica, di difesa dalle
avversità atmosferiche, eccetera.
L'articolo 3, comma 1, prevede che gli esercizi
commerciali nei piccoli comuni possano rimanere aperti nei
giorni festivi, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Il
comma 2 dello stesso articolo consente agli agricoltori,
allevatori e artigiani dei piccoli comuni di mostrare e di
vendere i propri prodotti, anche in deroga alle disposizioni
vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e
artigianali, in apposite aree e in determinati giorni.
L'articolo 4 stabilisce che i piccoli comuni non sono
obbligati all'osservanza di una serie di normative. In base al
comma 1, sarà possibile affidare le funzioni di valutazione
dei dirigenti al segretario comunale, evitando così la nomina
di un organo collegiale, quale il nucleo di valutazione,
onerosa per le risorse dell'ente. Il comma 2 prevede la
possibilità per i piccoli comuni di disapplicare le seguenti
disposizioni: articoli 197 (controllo di gestione), 229 (conto
economico), 230 (conto patrimoniale) del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000; articolo 24, comma 6, della legge
n. 448 del 2001 (finanziaria 2002) (acquisti Consip);
normative varie relative ai piani triennali delle opere
pubbliche e ad obblighi di comunicazione all'Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici.
L'articolo 5 prevede alcuni benefìci fiscali in favore
dei residenti nei piccoli comuni, quali: la diminuzione
dell'imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione
dell'imposta comunale sugli immobili (con compensazione per i
comuni a carico dello Stato), dell'imposta di registro sulla
prima casa nonché dell'aliquota dell'imposta sul valore
aggiunto sui traslochi per chi trasferisce la residenza in un
piccolo comune.
L'articolo 6, comma 1, attribuisce al Ministero delle
politiche agricole e forestali il compito di favorire la
promozione e la commercializzazione, anche mediante un
apposito portale telematico, dei prodotti agroalimentari
tradizionali dei piccoli comuni. Tali prodotti sono quelli
indicati nel decreto dirigenziale del Ministero delle
politiche agricole e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del
21 agosto 2000. Il comma 2 prevede che i piccoli comuni
possano indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi
prodotti agroalimentari tradizionali.
L'articolo 7 prevede che i progetti informatici,
presentati dai piccoli comuni, siano favoriti nell'accesso ai
finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di
e-Government.
L'articolo 8, comma 1, stabilisce che il contratto di
programma stipulato dal Ministero delle comunicazioni con il
concessionario del servizio postale universale, debba
prevedere la presenza in tutti i piccoli comuni di sportelli
postali, anche con un'apertura alternata oppure mediante
uffici mobili. Il comma 2 stabilisce altresì l'obbligo per il
concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo di
prestare una particolare attenzione nei confronti delle realtà
storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche
dei piccoli comuni.
L'articolo 9 prevede che le regioni possano stipulare
convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca per
finanziare il mantenimento in attività degli istituti
scolastici statali, aventi sede nei piccoli comuni, che
dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia.
L'articolo 10, infine, consente ai piccoli comuni di
stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la
salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici,
artistici, archivistici e librari delle parrocchie. Tali
convenzioni saranno finanziate dal Ministero per i beni e le
attività culturali con una quota dei proventi erariali del
gioco del lotto, già attualmente in parte destinati al
finanziamento di attività di recupero e conservazione di beni
di interesse culturale.
Delle 25.921 parrocchie italiane ben 10.279 (pari al 39,6
per cento del totale) sono site in comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti. La presenza delle parrocchie nei
piccoli centri ha contribuito nel corso dei secoli a dare
forma al paesaggio, con un numero assai elevato di edifici di
culto - chiese parrocchiali, monasteri, santuari e cappelle -
di abitazioni per il clero e di locali per l'attività di
ministero pastorale. Si tratta di opere che, considerate nella
loro generalità, costituiscono anche il patrimonio
architettonico più diffuso nell'arco alpino e appenninico. Si
può stimare che alle 10.279 parrocchie segnalate corrispondano
altrettante case parrocchiali e almeno 30.900 chiese. A
ciascuna delle chiese corrisponde poi un qualificato
patrimonio di opere d'arte che, unitamente agli archivi e
talvolta alle biblioteche parrocchiali, costituisce la
principale dotazione culturale - spesso l'unica - dei piccoli
comuni italiani.