XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2952




        Onorevoli Colleghi! - I numeri dicono che nel nostro Paese sono 5.868 i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, pari al 72 per cento del totale.
        I piccoli comuni costituiscono l'ossatura delle autonomie locali, sono determinanti per l'attuazione del decentramento, delle politiche di sviluppo locale e per il mantenimento dei livelli minimi dei servizi pubblici essenziali. Per consentire ad essi di svolgere al meglio queste funzioni determinanti è necessario attuare organiche politiche di sviluppo, evitare norme limitanti rispetto ai relativi assetti organizzativi e introdurre disposizioni non più "tarate" solo per i comuni di maggiori dimensioni.
        Spesso si dimentica che i piccoli comuni hanno caratteristiche strutturali tali da non consentire l'adempimento dei numerosi impegni amministrativi che la legge impone.
        La conseguenza è che oggi assistiamo ad un progressivo impoverimento di molte piccole realtà, situate in vaste aree del Paese, che rischiano di vedere fortemente compromessa la loro capacità di governo e di perdere competitività territoriale, in un periodo storico in cui la stessa è determinante. Peraltro, tutto ciò va traducendosi in una significativa diminuzione dei "servizi minimi" offerti ai cittadini che rischiano, come sempre, di subire i lati negativi di scelte legislative del passato poco attente a queste realtà.
        Un'attenzione particolare per questi enti è necessaria e possibile e può, altresì, rappresentare lo strumento di un rilancio sociale ed economico per tutti quei comuni che sono oggi in difficoltà, trasformando un problema in un'opportunità nuova da offrire.
        Il presente progetto di legge si propone di modificare il quadro ordinamentale degli enti locali, introducendo disposizioni in favore dei piccoli comuni, in linea con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione (legge costituzionale n. 3 del 2001). Si è inteso in sostanza proporre modifiche coerenti con il mutato assetto delle attribuzioni legislative statali e regionali. Nessuna delle previsioni della proposta di legge intacca, pertanto, competenze costituzionalmente riservate alle regioni.
        L'articolo 1 stabilisce che per piccoli comuni debbano intendersi quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
        L'articolo 2 estende le norme sugli incentivi alle pluriattività, attualmente applicabili solo nei comuni montani, a tutti i piccoli comuni. Sarà in pratica possibile affidare ai coltivatori diretti lavori di manutenzione del territorio, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche, eccetera.
        L'articolo 3, comma 1, prevede che gli esercizi commerciali nei piccoli comuni possano rimanere aperti nei giorni festivi, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Il comma 2 dello stesso articolo consente agli agricoltori, allevatori e artigiani dei piccoli comuni di mostrare e di vendere i propri prodotti, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e artigianali, in apposite aree e in determinati giorni.
        L'articolo 4 stabilisce che i piccoli comuni non sono obbligati all'osservanza di una serie di normative. In base al comma 1, sarà possibile affidare le funzioni di valutazione dei dirigenti al segretario comunale, evitando così la nomina di un organo collegiale, quale il nucleo di valutazione, onerosa per le risorse dell'ente. Il comma 2 prevede la possibilità per i piccoli comuni di disapplicare le seguenti disposizioni: articoli 197 (controllo di gestione), 229 (conto economico), 230 (conto patrimoniale) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; articolo 24, comma 6, della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002) (acquisti Consip); normative varie relative ai piani triennali delle opere pubbliche e ad obblighi di comunicazione all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
          L'articolo 5 prevede alcuni benefìci fiscali in favore dei residenti nei piccoli comuni, quali: la diminuzione dell'imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione dell'imposta comunale sugli immobili (con compensazione per i comuni a carico dello Stato), dell'imposta di registro sulla prima casa nonché dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui traslochi per chi trasferisce la residenza in un piccolo comune.
        L'articolo 6, comma 1, attribuisce al Ministero delle politiche agricole e forestali il compito di favorire la promozione e la commercializzazione, anche mediante un apposito portale telematico, dei prodotti agroalimentari tradizionali dei piccoli comuni. Tali prodotti sono quelli indicati nel decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000. Il comma 2 prevede che i piccoli comuni possano indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tradizionali.
        L'articolo 7 prevede che i progetti informatici, presentati dai piccoli comuni, siano favoriti nell'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di e-Government.
        L'articolo 8, comma 1, stabilisce che il contratto di programma stipulato dal Ministero delle comunicazioni con il concessionario del servizio postale universale, debba prevedere la presenza in tutti i piccoli comuni di sportelli postali, anche con un'apertura alternata oppure mediante uffici mobili. Il comma 2 stabilisce altresì l'obbligo per il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo di prestare una particolare attenzione nei confronti delle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni.
        L'articolo 9 prevede che le regioni possano stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali, aventi sede nei piccoli comuni, che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
        L'articolo 10, infine, consente ai piccoli comuni di stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici, archivistici e librari delle parrocchie. Tali convenzioni saranno finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali con una quota dei proventi erariali del gioco del lotto, già attualmente in parte destinati al finanziamento di attività di recupero e conservazione di beni di interesse culturale.
        Delle 25.921 parrocchie italiane ben 10.279 (pari al 39,6 per cento del totale) sono site in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. La presenza delle parrocchie nei piccoli centri ha contribuito nel corso dei secoli a dare forma al paesaggio, con un numero assai elevato di edifici di culto - chiese parrocchiali, monasteri, santuari e cappelle - di abitazioni per il clero e di locali per l'attività di ministero pastorale. Si tratta di opere che, considerate nella loro generalità, costituiscono anche il patrimonio architettonico più diffuso nell'arco alpino e appenninico. Si può stimare che alle 10.279 parrocchie segnalate corrispondano altrettante case parrocchiali e almeno 30.900 chiese. A ciascuna delle chiese corrisponde poi un qualificato patrimonio di opere d'arte che, unitamente agli archivi e talvolta alle biblioteche parrocchiali, costituisce la principale dotazione culturale - spesso l'unica - dei piccoli comuni italiani.




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