XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2952
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Piccoli comuni).
1. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si
intendono i comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti.
Art. 2.
(Incentivi alle pluriattività).
1. L'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e
successive modificazioni, si applica a tutti i piccoli
comuni.
Art. 3.
(Attività commerciali e artigianali).
1. Gli esercizi commerciali situati nei piccoli comuni
possono rimanere aperti nei giorni festivi anche in deroga
alle disposizioni vigenti in materia.
2. Gli agricoltori, gli allevatori e gli artigiani
residenti nei piccoli comuni possono mostrare e vendere i loro
prodotti, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia
di autorizzazioni commerciali e artigianali, in apposite aree
e in determinati giorni stabiliti dai citati comuni.
Art. 4.
(Disapplicazione di norme).
1. Nei piccoli comuni le funzioni di valutazione dei
responsabili degli uffici e dei servizi possono essere
affidate, con deliberazione di giunta, al segretario
comunale.
2. I piccoli comuni non sono tenuti all'osservanza delle
seguenti disposizioni:
a) articoli 197, 229 e 230 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
c) articolo 14, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo
periodo, e 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
d) articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554;
e) decreti del Ministro dei lavori pubblici 21
giugno 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148
del 27 giugno 2000, e 4 agosto 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2000.
Art. 5.
(Fondo per gli incentivi fiscali).
1. Ai fini della concessione di incentivi fiscali in
favore dei piccoli comuni, presso il Ministero dell'economia e
delle finanze è istituito un apposito fondo.
2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma
1 si provvede alla copertura delle minori entrate
derivanti:
a) dalla riduzione delle aliquote dell'imposta
regionale sulle attività produttive, previo parere favorevole
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti erariali
volti a compensare le minori entrate per le regioni;
b) da ulteriori misure agevolative concernenti
l'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione
principale, in relazione al corrispondente aumento dei
trasferimenti erariali volti a compensare le minori entrate
per i comuni;
c) da ulteriori misure agevolative concernenti
l'imposta di registro per l'acquisto di immobili destinati ad
abitazione principale;
d) dalla riduzione delle aliquote dell'imposta sul
valore aggiunto sulle operazioni di trasloco di beni mobili,
in favore di chi trasferisce la propria residenza da un comune
con popolazione superiore a 4.999 abitanti in un piccolo
comune.
3. Nei limiti del 30 per cento delle disponibilità del
fondo di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede annualmente, con proprio decreto, alla
determinazione delle misure di cui al comma 2, lettere c)
e d), nonché alla ripartizione delle restanti risorse
tra le regioni e i comuni, ai fini della concessione della
agevolazioni di cui al medesimo comma 2, lettere a) e
b).
4. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2002, 2003 e 2004. A decorrere dall'anno 2005, al
finanziamento del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 7 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
Art. 6.
(Valorizzazione dei prodotti
agroalimentari tradizionali).
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali
favorisce la promozione e la commercializzazione, anche
mediante un apposito portale telematico, dei prodotti
agroalimentari tradizionali dei piccoli comuni, di cui al
decreto del direttore generale delle politiche agricole ed
agroindustriali nazionali del Ministero delle politiche
agricole e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 194
del 21 agosto 2000.
2. I piccoli comuni possono indicare nella cartellonistica
ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tradizionali,
preceduti dalla dicitura "Luogo di produzione del ...." posta
sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori
rispetto a quelli.
Art. 7.
(Programmi di E-Government).
1. I progetti informatici presentati dai piccoli comuni,
in forma singola o associata, hanno la precedenza nell'accesso
ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi
di e-Government.
Art. 8.
(Servizi postali e programmazione
televisiva pubblica).
1. Il Ministero delle comunicazioni provvede ad
assicurare, mediante un'apposita previsione da inserire nel
contratto di programma con il concessionario del servizio
postale universale, che gli sportelli postali siano attivi in
tutti i piccoli comuni, anche con un'apertura alternata ovvero
mediante uffici mobili presenti periodicamente.
2. Il Ministero delle comunicazioni provvede, altresì, ad
assicurare che nel contratto di servizio con il concessionario
del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo
di prestare particolare attenzione, nella programmazione
televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà
storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche
dei piccoli comuni.
Art. 9.
(Istituti scolastici).
1. Le regioni possono stipulare convenzioni con gli uffici
scolastici regionali del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento
in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei
piccoli comuni che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai
sensi delle disposizioni vigenti in materia.
Art. 10.
(Salvaguardia e recupero
dei beni parrocchiali).
1. I piccoli comuni possono stipulare con le diocesi
cattoliche convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei
beni culturali, storici, artistici, e librari delle
parrocchie.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate dal
Ministero per i beni e le attività culturali con le risorse di
cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni. A tale fine, con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti i
criteri di accesso ai finanziamenti nonché la quota delle
predette risorse destinata agli stessi.