XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2952




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Piccoli comuni).

        1. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.


Art. 2.

(Incentivi alle pluriattività).

        1. L'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applica a tutti i piccoli comuni.


Art. 3.

(Attività commerciali e artigianali).

        1. Gli esercizi commerciali situati nei piccoli comuni possono rimanere aperti nei giorni festivi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.
        2. Gli agricoltori, gli allevatori e gli artigiani residenti nei piccoli comuni possono mostrare e vendere i loro prodotti, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e artigianali, in apposite aree e in determinati giorni stabiliti dai citati comuni.


Art. 4.

(Disapplicazione di norme).

        1. Nei piccoli comuni le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi possono essere affidate, con deliberazione di giunta, al segretario comunale.
        2. I piccoli comuni non sono tenuti all'osservanza delle seguenti disposizioni:

            a) articoli 197, 229 e 230 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

            b) articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

            c) articolo 14, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo, e 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

            d) articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

            e) decreti del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2000, e 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2000.


Art. 5.

(Fondo per gli incentivi fiscali).

        1. Ai fini della concessione di incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo.
        2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1 si provvede alla copertura delle minori entrate derivanti:

            a) dalla riduzione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti erariali volti a compensare le minori entrate per le regioni;

            b) da ulteriori misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione principale, in relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti erariali volti a compensare le minori entrate per i comuni;
            c) da ulteriori misure agevolative concernenti l'imposta di registro per l'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale;

            d) dalla riduzione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto sulle operazioni di trasloco di beni mobili, in favore di chi trasferisce la propria residenza da un comune con popolazione superiore a 4.999 abitanti in un piccolo comune.

        3. Nei limiti del 30 per cento delle disponibilità del fondo di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede annualmente, con proprio decreto, alla determinazione delle misure di cui al comma 2, lettere c) e d), nonché alla ripartizione delle restanti risorse tra le regioni e i comuni, ai fini della concessione della agevolazioni di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b).
        4. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. A decorrere dall'anno 2005, al finanziamento del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 7 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
        5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.


Art. 6.

(Valorizzazione dei prodotti
agroalimentari tradizionali).

        1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali favorisce la promozione e la commercializzazione, anche mediante un apposito portale telematico, dei prodotti agroalimentari tradizionali dei piccoli comuni, di cui al decreto del direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali del Ministero delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 194 del 21 agosto 2000.
        2. I piccoli comuni possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tradizionali, preceduti dalla dicitura "Luogo di produzione del ...." posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli.


Art. 7.

(Programmi di E-Government).

        1. I progetti informatici presentati dai piccoli comuni, in forma singola o associata, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di e-Government.


Art. 8.

(Servizi postali e programmazione
televisiva pubblica).

        1. Il Ministero delle comunicazioni provvede ad assicurare, mediante un'apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario del servizio postale universale, che gli sportelli postali siano attivi in tutti i piccoli comuni, anche con un'apertura alternata ovvero mediante uffici mobili presenti periodicamente.
        2. Il Ministero delle comunicazioni provvede, altresì, ad assicurare che nel contratto di servizio con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni.

Art. 9.

(Istituti scolastici).

        1. Le regioni possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.


Art. 10.

(Salvaguardia e recupero
dei beni parrocchiali).

        1. I piccoli comuni possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici, e librari delle parrocchie.
        2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali con le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A tale fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonché la quota delle predette risorse destinata agli stessi.



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