XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2948
Onorevoli Colleghi! - Il nuovo diritto internazionale
ha solo recentemente iniziato a dedicare meritata attenzione
ai popoli indigeni. Popoli che a fatica affermano il loro
diritto all'esistenza come tali, cioè come popoli indigeni e
tribali, contribuendo al contempo fortemente alla diversità
culturale e all'armonia sociale ed ecologica dell'umanità,
come pure alla cooperazione e alla comprensione
internazionali.
In un mondo sempre più omologato e globalizzato, essi
affermano il loro diritto alla differenza culturale,
rivendicano la tutela dei loro diritti umani fondamentali nel
totale rispetto delle loro identità culturali, aspirando al
controllo delle istituzioni, dei modi di vita e di sviluppo
economico loro propri, nonché alla conservazione e allo
sviluppo della propria identità, della propria lingua e della
propria religione, nell'ambito degli Stati in cui vivono.
In molte parti del mondo, questi popoli non riescono a
godere i diritti umani fondamentali nella stessa misura della
restante popolazione degli Stati in cui vivono; e le loro
leggi, i loro valori, le loro consuetudini e le loro
prospettive hanno di sovente subito una netta riduzione.
Dei sei miliardi di abitanti del pianeta oltre trecento
milioni di persone appartengono alla singolare categoria dei
"popoli indigeni". Tra questi, 150 milioni di persone
appartengono in senso stretto ai popoli tribali e comprendono
almeno 70 gruppi che non hanno mai avuto contatti con
l'esterno. Nella maggior parte dei casi, i popoli tribali sono
autosufficienti e vivono della loro terra, quasi tutti
accomunati da un fortissimo attaccamento spirituale al loro
territorio. I popoli indigeni sono stati da sempre tra le
categorie di persone più colpite dalle violazione di diritti
umani, e le loro voci restano quasi sempre inascoltate.
Colpiti in quanto cittadini ed in quanto minoranze. Le loro
terre, vengono troppo spesso invase senza soluzione di
continuità. A farlo sono coloni, allevatori, società
multinazionali, soprattutto quelle petrolifere, minerarie o di
disboscamento. Nel nome del progresso, intere tribù possono
ancora oggi essere sfrattate dalle loro terre ancestrali.
Il più recente, ampio e completo strumento di tutela dei
diritti dei popoli indigeni, è la Convenzione
dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 169 su popoli
indigeni e tribali, fatta a Ginevra il 27 giugno 1989.
Essa introduce la partecipazione effettiva dei popoli alle
decisioni che li riguardano ed il rispetto delle loro culture,
modi di vita, istruzione e delle loro istituzioni. Essa
insiste infatti con grande attenzione sul bisogno di
consultare i rappresentanti dei popoli indigeni ogni qualvolta
i governi debbano prendere decisioni operative o legislative
che li riguardino.
Finora solamente 14 Stati - tra cui tre Stati europei,
Danimarca, Norvegia e Olanda - dei 173 membri
dell'International labour organization (ILO) hanno
ratificato la Convenzione. L'Olanda è stato il primo Paese
europeo senza popoli indigeni che ha ratificato la
Convenzione, nella giusta consapevolezza che anche Paesi senza
popoli indigeni influiscono sul destino di questi ultimi, non
solo in quanto membri di istituzioni internazionali che
interagiscono con essi, come per esempio la Banca mondiale, ma
anche attraverso progetti di cooperazione allo sviluppo o la
partecipazione ai finanziamenti e alle iniziative sostenute
dall'Unione europea.
La citata Convenzione supera lo spirito "integrazionista"
della precedente Convenzione ILO 107 del 1957 concernente la
protezione e l'integrazione delle popolazioni indigene,
tribali e semitribali in Paesi indipendenti anch'essa dedicata
alla tutela dei popoli indigeni, e ratificata da 27 Stati.
La Convenzione 169 sostituisce il termine
"popolazioni" della Convenzione 107 con quello di
"popoli" aborigeni o tribali come richiesto dai
rappresentanti indigeni, in quanto il termine "popoli" connota
le loro proprie identità e la loro percezione di se stessi, a
differenza del termine "popolazione" che designa un semplice
gruppo di individui.
L'articolo 1 della Convenzione 169 considera popoli
indigeni in Stati indipendenti quei popoli caratterizzati dal
"(...) fatto di discendere da popolazioni che abitavano il
Paese, o una regione geografica cui il Paese appartiene,
all'epoca della conquista, della colonizzazione o dello
stabilimento delle attuali frontiere dello Stato, e che,
qualunque ne sia lo status giuridico, conservano le
proprie istituzioni sociali, economiche, culturali e
politiche".
La Convenzione ILO 169 è composta in dieci parti per
complessivi 44 articoli, e rappresenta l'unico strumento
vincolante di diritto internazionale per assicurare la
sopravvivenza dei popoli indigeni su questa Terra, per
proteggerli in vario modo dall'arbitrio nazionale ed
economico, riconoscendo i loro diritti nei confronti degli
Stati in cui vivono.
Fra questi diritti vale la pena di ricordare:
il diritto al proprio territorio;
il diritto ad essere consultati se si discutono
provvedimenti legislativi od esecutivi che li concernono;
il diritto allo sviluppo ed al controllo delle proprie
risorse;
il diritto alla tutela della propria identità culturale,
linguistica e religiosa;
il diritto di chiamarsi con il proprio nome e di
esprimere liberamente la propria identità etnica;
il diritto di formare propri organismi rappresentativi
dotati di uno statuto ufficiale;
il diritto di conservare la propria struttura economica
ed i tradizionali modi di vita senza contrastare il diritto di
partecipare liberamente e in condizioni paritarie allo
sviluppo economico, sociale e politico del Paese;
il diritto di conservare e di utilizzare la propria
lingua nell'ambito dell'amministrazione e
dell'insegnamento;
il diritto di libertà religiosa;
il diritto di avere accesso alla terra e alle sue
risorse naturali, tenuto conto in particolare dell'importanza
fondamentale che tali diritti hanno nelle loro tradizioni e
aspirazioni;
il diritto di organizzare, dirigere e controllare il
proprio sistema educativo.
Tutta la Convenzione ha un approccio finalizzato a rendere
i popoli indigeni protagonisti del loro sviluppo. Si legge tra
l'altro: "I governi devono prendere misure, in collaborazione
con i popoli interessati, per la protezione e la salvaguardia
dell'ambiente nei territori in cui essi abitano" (articolo 7).
Si nota qui un recepimento di quanto in materia era stato
elaborato nel 1986 con la Dichiarazione delle Nazioni Unite
sul diritto allo sviluppo in quanto diritto di individui e di
popoli. Cioé un diritto allo sviluppo umano e sostenibile come
è stato poi sancito dalla convenzione sulla biodiversità,
fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.
All'elaborazione della Convenzione ILO 169 hanno
collaborato, seppure indirettamente, i rappresentanti di
numerosi popoli indigeni. Purtroppo uno dei limiti più gravi
di questo provvedimento, sta nella necessità di una sua
approvazione e ratifica da parte dei Parlamenti nazionali dei
singoli Stati.
Sarebbe un segnale molto importante che il nostro Paese,
insieme ai principali Paesi occidentali, si affrettasse a
ratificare questa importante Convenzione, anche per concludere
in modo positivo la "Decade internazionale dei popoli indigeni
nel mondo" dichiarata dalle Nazioni Unite (1994-2004).
Ricordiamo che nel dicembre del 1994 l'Assemblea generale
dell'ONU stabiliva che ogni 9 agosto e per un'intera decade,
venisse celebrata la giornata internazionale dei popoli
indigeni del mondo. Questo per ricordare la data del 9 agosto
1992: il primo incontro tra la sottocommissione dell'ONU e il
gruppo di lavoro sui popoli indigeni, contro le
discriminazioni e per la protezione delle minoranze
oppresse.