XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2948
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a
ratificare la Convenzione dell'Organizzazione internazionale
del lavoro C 169 su popoli indigeni e tribali, fatta a Ginevra
il 27 giugno 1989.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data alla Convenzione di
cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 38 della
Convenzione stessa.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 50 mila euro per l'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.