XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2946
Onorevoli Colleghi! - In Italia, con disposizione
emanata dal Ministero della guerra il 10 giugno 1866, nasce il
Corpo militare della Croce rossa italiana ed il personale
viene assoggettato alla disciplina militare con adozione
dell'uniforme ed equiparazione gerarchica ai gradi
dell'Esercito.
Primo effetto del provvedimento è l'ulteriore disposizione
dello Stato maggiore che ai fini dell'impiego, in data 2
luglio 1866, assegna le "Squadriglie di soccorso" alle
dipendenze del 1^ e del 5^ corpo d'armata, al fianco dei quali
prendono parte alla III guerra di indipendenza.
Con legge 1^ maggio 1882, n. 768, l'Associazione italiana
della Croce rossa viene eretta in Corpo morale e assoggettata
"all'unica tutela e sorveglianza dei Ministri della Guerra e
della Marina". Il regio decreto 7 febbraio l884, n. 1243,
quindi, all'articolo 3, accorda all'Associazione "in caso di
guerra, l'uso delle poste, dei telegrafi e delle ferrovie
dello Stato, come facente parte dell'Esercito". Il regio
decreto 10 febbraio 1936, n. 484, infine, all'articolo 29,
determina che "gli inscritti nei vari ruoli del personale
dell'Associazione (...) sono militari e sottoposti alle norme
del Regolamento di disciplina e del codice penale
dell'esercito".
Dalle guerre di indipendenza, le unità sanitarie del Corpo
militare della Croce rossa italiana hanno preso parte a tutte
le guerre combattute dall'Italia fino al 1945.
Nell'agosto del 1949, la prima Convenzione di Ginevra, sul
"miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle Forze
armate in campagna", resa esecutiva dalla legge 27 ottobre
1951, n. 1739, nel riconoscere protezione al personale
sanitario della Croce rossa, determina, all'articolo 26, che
lo stesso "sia sottoposto alle leggi e ai regolamenti
militari".
In tale contesto, nel dopoguerra, la Croce rossa italiana,
attraverso i suoi Corpi ausiliari delle Forze armate, è stata
chiamata a talune delle più impegnative missioni umanitarie
internazionali svolte nell'ambito dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite.
A seguito degli epocali eventi che si sono susseguiti dal
1989, infine, il Corpo militare, integrato da nuclei di
infermiere volontarie, ha partecipato, su richiesta del
Ministero della difesa, a molteplici missioni umanitarie ed
agli interventi di soccorso per emergenze di protezione civile
in occasione delle calamità pubbliche che periodicamente,
purtroppo, hanno colpito il nostro Paese.
Elementi del Corpo militare unitamente ad infermiere
volontarie, infine, sono stati inseriti nei nuclei di soccorso
inviati all'estero su allarme dal Dipartimento della
protezione civile, in occasione del terremoto che ha colpito
le terre russe dell'Armenia nel maggio 1988, nonché all'atto
della sciagura aerea nelle Azzorre del 1989.
Significativo riconoscimento per l'opera - e la storia,
quindi - con cui si è contraddistinto sin dall'origine il
Corpo militare della Croce rossa italiana e con esso il Corpo
delle infermiere volontarie è stato dato dalla legge 25 giugno
1985, n. 342, che, su proposta dell'allora Ministro della
difesa, ha concesso la Bandiera militare a ciascuno dei due
Corpi, alla stregua di quella concessa all'indomani della
nascita della Repubblica all'Esercito, all'Aeronautica e ai
reparti già concessionari di Bandiere, Labari e Stendardi di
derivazione dello Stato Monarchico. A seguito e a ricordo
dell'importante evento, il Ministro della difesa ha disposto
che sia celebrata il 25 giugno la festa del Corpo militare e
del Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa
italiana.
Già con la legge 8 agosto 1995, n. 350, che ha
riconosciuto il servizio prestato nel Corpo militare della
Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di leva, il
Parlamento ha mostrato una iniziale attenzione nei confronti
di un settore militare che, benché sottoposto (come è ovvio
che sia) al regolamento di disciplina militare e al codice
penale militare, sconta tutt'oggi di essere vincolato ad una
normativa obsoleta, risalente al 1936!
Peraltro, più in generale, l'intera gestione della Croce
rossa italiana è stata oggetto negli ultimi anni di indagine
parlamentare, sia nell'attuale che nella precedente
legislatura. Tenuto conto delle risultanze delle predette
indagini e degli impegni assunti, contestualmente, dal Governo
in occasione della discussione ed approvazione di mozioni
riguardanti in particolare l'adeguamento dei compiti del
settore militare alle rinnovate esigenze dei servizi sanitari
delle Forze armate ed in relazione all'attuale contesto
internazionale, con la presente proposta di legge si intende,
da una parte, colmare definitivamente talune anacronistiche
lacune normative che discriminano gli appartenenti al Corpo
militare rispetto al personale delle Forze armate e,
dall'altra, aggiornare compiti e organizzazione di un settore
della Croce rossa italiana che non solo ne rappresenta la
tradizione - e, in questo senso, il tratto originario e
peculiare rispetto alle società di Croce rossa di altri Paesi
- ma pure la struttura efficiente per il conseguimento degli
obiettivi umanitari, dettati dalla normativa internazionale,
sino ad oggi, in ogni circostanza, conseguiti.
In particolare, quanto al contenuto della proposta di
legge, con l'articolo 1 si delega il Governo ad adeguare
l'attività del Corpo militare e del Corpo delle infermiere
volontarie a quella delle Forze armate. Vengono confermati i
compiti assegnati a ciascuna Croce rossa nazionale dalle
convenzioni internazionali di Ginevra del 1949 e assegnati
anche compiti di soccorso sanitario di massa in relazione alle
più attuali emergenze, in realtà ad oggi - come si evince
dalla presente relazione - già assolti. Sono, quindi,
individuati i criteri ordinamentali e organizzativi dei Corpi
a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della
delega.
Con l'articolo 2 si dettano le prime norme di attuazione
per il riconoscimento ai militari della Croce rossa italiana,
già in servizio continuativo e già retribuiti nell'ambito
delle ordinarie sovvenzioni dello Stato, dello stato giuridico
proprio delle Forze armate, favorendo al tempo stesso la più
ampia mobilità del personale nei ruoli civili
dell'istituzione, a copertura delle vacanze organiche.
Con l'articolo 3 si intende adeguare la normativa, per
alcuni aspetti forse tuttora idonea, ma per altri senz'altro
da modificare, che regola lo stato del personale militare
volontario della Croce rossa italiana in congedo.
Con l'articolo 4, infine, tenendo conto sostanzialmente
dello stanziamento già attribuito in via ordinaria dal
Ministero della difesa alla Croce rossa italiana, si
individuano le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione
della legge.