XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2946




        Onorevoli Colleghi! - In Italia, con disposizione emanata dal Ministero della guerra il 10 giugno 1866, nasce il Corpo militare della Croce rossa italiana ed il personale viene assoggettato alla disciplina militare con adozione dell'uniforme ed equiparazione gerarchica ai gradi dell'Esercito.
        Primo effetto del provvedimento è l'ulteriore disposizione dello Stato maggiore che ai fini dell'impiego, in data 2 luglio 1866, assegna le "Squadriglie di soccorso" alle dipendenze del 1^ e del 5^ corpo d'armata, al fianco dei quali prendono parte alla III guerra di indipendenza.
        Con legge 1^ maggio 1882, n. 768, l'Associazione italiana della Croce rossa viene eretta in Corpo morale e assoggettata "all'unica tutela e sorveglianza dei Ministri della Guerra e della Marina". Il regio decreto 7 febbraio l884, n. 1243, quindi, all'articolo 3, accorda all'Associazione "in caso di guerra, l'uso delle poste, dei telegrafi e delle ferrovie dello Stato, come facente parte dell'Esercito". Il regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, infine, all'articolo 29, determina che "gli inscritti nei vari ruoli del personale dell'Associazione (...) sono militari e sottoposti alle norme del Regolamento di disciplina e del codice penale dell'esercito".
        Dalle guerre di indipendenza, le unità sanitarie del Corpo militare della Croce rossa italiana hanno preso parte a tutte le guerre combattute dall'Italia fino al 1945.
        Nell'agosto del 1949, la prima Convenzione di Ginevra, sul "miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna", resa esecutiva dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, nel riconoscere protezione al personale sanitario della Croce rossa, determina, all'articolo 26, che lo stesso "sia sottoposto alle leggi e ai regolamenti militari".
        In tale contesto, nel dopoguerra, la Croce rossa italiana, attraverso i suoi Corpi ausiliari delle Forze armate, è stata chiamata a talune delle più impegnative missioni umanitarie internazionali svolte nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
        A seguito degli epocali eventi che si sono susseguiti dal 1989, infine, il Corpo militare, integrato da nuclei di infermiere volontarie, ha partecipato, su richiesta del Ministero della difesa, a molteplici missioni umanitarie ed agli interventi di soccorso per emergenze di protezione civile in occasione delle calamità pubbliche che periodicamente, purtroppo, hanno colpito il nostro Paese.
        Elementi del Corpo militare unitamente ad infermiere volontarie, infine, sono stati inseriti nei nuclei di soccorso inviati all'estero su allarme dal Dipartimento della protezione civile, in occasione del terremoto che ha colpito le terre russe dell'Armenia nel maggio 1988, nonché all'atto della sciagura aerea nelle Azzorre del 1989.
        Significativo riconoscimento per l'opera - e la storia, quindi - con cui si è contraddistinto sin dall'origine il Corpo militare della Croce rossa italiana e con esso il Corpo delle infermiere volontarie è stato dato dalla legge 25 giugno 1985, n. 342, che, su proposta dell'allora Ministro della difesa, ha concesso la Bandiera militare a ciascuno dei due Corpi, alla stregua di quella concessa all'indomani della nascita della Repubblica all'Esercito, all'Aeronautica e ai reparti già concessionari di Bandiere, Labari e Stendardi di derivazione dello Stato Monarchico. A seguito e a ricordo dell'importante evento, il Ministro della difesa ha disposto che sia celebrata il 25 giugno la festa del Corpo militare e del Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana.
        Già con la legge 8 agosto 1995, n. 350, che ha riconosciuto il servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di leva, il Parlamento ha mostrato una iniziale attenzione nei confronti di un settore militare che, benché sottoposto (come è ovvio che sia) al regolamento di disciplina militare e al codice penale militare, sconta tutt'oggi di essere vincolato ad una normativa obsoleta, risalente al 1936!
        Peraltro, più in generale, l'intera gestione della Croce rossa italiana è stata oggetto negli ultimi anni di indagine parlamentare, sia nell'attuale che nella precedente legislatura. Tenuto conto delle risultanze delle predette indagini e degli impegni assunti, contestualmente, dal Governo in occasione della discussione ed approvazione di mozioni riguardanti in particolare l'adeguamento dei compiti del settore militare alle rinnovate esigenze dei servizi sanitari delle Forze armate ed in relazione all'attuale contesto internazionale, con la presente proposta di legge si intende, da una parte, colmare definitivamente talune anacronistiche lacune normative che discriminano gli appartenenti al Corpo militare rispetto al personale delle Forze armate e, dall'altra, aggiornare compiti e organizzazione di un settore della Croce rossa italiana che non solo ne rappresenta la tradizione - e, in questo senso, il tratto originario e peculiare rispetto alle società di Croce rossa di altri Paesi - ma pure la struttura efficiente per il conseguimento degli obiettivi umanitari, dettati dalla normativa internazionale, sino ad oggi, in ogni circostanza, conseguiti.
        In particolare, quanto al contenuto della proposta di legge, con l'articolo 1 si delega il Governo ad adeguare l'attività del Corpo militare e del Corpo delle infermiere volontarie a quella delle Forze armate. Vengono confermati i compiti assegnati a ciascuna Croce rossa nazionale dalle convenzioni internazionali di Ginevra del 1949 e assegnati anche compiti di soccorso sanitario di massa in relazione alle più attuali emergenze, in realtà ad oggi - come si evince dalla presente relazione - già assolti. Sono, quindi, individuati i criteri ordinamentali e organizzativi dei Corpi a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega.
        Con l'articolo 2 si dettano le prime norme di attuazione per il riconoscimento ai militari della Croce rossa italiana, già in servizio continuativo e già retribuiti nell'ambito delle ordinarie sovvenzioni dello Stato, dello stato giuridico proprio delle Forze armate, favorendo al tempo stesso la più ampia mobilità del personale nei ruoli civili dell'istituzione, a copertura delle vacanze organiche.
        Con l'articolo 3 si intende adeguare la normativa, per alcuni aspetti forse tuttora idonea, ma per altri senz'altro da modificare, che regola lo stato del personale militare volontario della Croce rossa italiana in congedo.
        Con l'articolo 4, infine, tenendo conto sostanzialmente dello stanziamento già attribuito in via ordinaria dal Ministero della difesa alla Croce rossa italiana, si individuano le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione della legge.




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