XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2946
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi al fine di adeguare la normativa e
l'impiego del Corpo militare e del Corpo delle infermiere
volontarie della Croce rossa italiana (CRI) alle rinnovate
esigenze dei servizi sanitari delle Forze armate, nell'ambito
del crescente concorso alle operazioni internazionali di pace
e degli interventi di soccorso sanitario di massa. In
conformità alle convenzioni internazionali firmate a Ginevra
l'8 dicembre 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951,
n. 1739, di seguito denominate "convenzioni di Ginevra", e
alle norme del diritto internazionale umanitario recepite
dall'ordinamento interno e nel rispetto dei princìpi
fondamentali comuni alle società di Croce rossa, il Governo,
nell'esercizio della delega si conforma ai princìpi e criteri
direttivi indicati nei commi 2, 3, 4 e 5.
2. I compiti dei Corpi della CRI ausiliari delle Forze
armate sono i seguenti:
a) contribuire in tempo di guerra e comunque in
caso di conflitto armato, in conformità a quanto previsto
dalle convenzioni di Ginevra, allo sgombero e alla cura dei
feriti e dei malati di guerra nonché delle vittime dei
conflitti armati e allo svolgimento dei compiti di carattere
sanitario e assistenziale connessi all'attività di difesa
civile;
b) svolgere il servizio di ricerca e di assistenza
dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi,
nonché l'opera di assistenza ai rifugiati;
c) organizzare e svolgere servizi di soccorso
umanitario e sanitario in favore delle popolazioni, anche
straniere, in occasione di calamità e di situazioni di
emergenza, sia interne che internazionali.
3. L'organizzazione dei Corpi della CRI ausiliari delle
Forze armate è così articolata:
a) le direttive sulla concreta organizzazione dei
servizi della CRI ausiliari delle Forze amate e sulla
preparazione del relativo personale sono indicate dal
Ministero della difesa. La CRI è tenuta a provvedere in via
ordinaria alla formazione del personale, al suo aggiornamento
anche tramite la partecipazione ai cicli addestrativi delle
Forze armate, e alla corretta ed efficiente gestione dei
materiali, dei mezzi e delle infrastrutture di pertinenza dei
Corpi medesimi. Gli organici, pertanto, devono essere adeguati
alle esigenze di cooperazione e di possibile dipendenza
funzionale nell'ambito delle Forze armate e, in particolare,
dei servizi delle stesse;
b) le autorità di vertice dei Corpi della CRI
ausiliari delle Forze armate dipendono direttamente dal
Presidente generale dell'Associazione italiana Croce rossa.
Gli organi centrali dei Corpi sono costituiti dall'Ispettorato
superiore del Corpo militare e dall'Ispettorato del Corpo
delle infermiere volontarie;
c) l'Ispettore superiore del Corpo militare e
l'Ispettrice del Corpo delle infermiere volontarie provengono
dai rispettivi ruoli e, su proposta del Ministro della difesa,
d'intesa con il Presidente generale dell'Associazione italiana
Croce rossa, sono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica;
d) gli organi territoriali periferici dei Corpi,
denominati centri di mobilitazione, hanno sede, di norma,
presso ogni regione e dipendono direttamente dai rispettivi
Ispettorati. La struttura operativa del Corpo militare della
CRI può altresì essere ripartita in comandi, in conformità
all'organizzazione dell'Esercito, con il compito di assicurare
anche il collegamento con i corrispondenti comandi delle Forze
armate;
e) le disposizioni per la mobilitazione e
l'impiego dei Corpi della CRI in ausilio alle Forze armate
sono impartite dallo Stato maggiore della difesa; il
Presidente generale dell'Associazione italiana Croce rossa è
tenuto a darne immediata esecuzione attraverso gli Ispettorati
dei rispettivi Corpi;
f) al fine di favorire la riorganizzazione
operativa e di mobilitazione dei Corpi, il Ministero della
difesa provvede all'individuazione e alla eventuale cessione
gratuita di immobili in disuso;
g) è promossa la comune partecipazione di
ufficiali delle Forze armate e della CRI, presso i rispettivi
istituti di istruzione, a corsi di diritto internazionale
umanitario e di medicina delle catastrofi.
4. La normativa sul personale del Corpo militare della CRI
si attiene ai seguenti criteri:
a) determinare il quadro organico e l'entità
numerica del contingente del Corpo militare in servizio
permanente effettivo, riconoscendo al relativo personale, per
il quale permane il rapporto di impiego con la CRI, stato
giuridico, avanzamento, trattamento economico e previdenziale
in conformità a quello previsto per il personale nel medesimo
stato delle Forze armate, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Relativamente agli ufficiali, da
tale data decorre pertanto l'anzianità da attribuire al grado
superiore sulla base della nuova normativa per coloro i quali,
pur avendone titolo, non erano in possesso dei requisiti
richiesti per l'avanzamento dalle disposizioni precedentemente
vigenti ovvero abbiano mostrato inerzia nei confronti delle
prescritte procedure. Fino alla medesima data, resta comunque
salvo il diritto al grado maturato e conseguibile sulla base
della previgente normativa. Per i sottufficiali, fino alla
data di entrata in vigore della presente legge, è applicato ai
soli fini giuridici, con decorrenza dal 1^ gennaio 1996, il
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di
riordino dei ruoli, modifica alle norme sullo stato e
sull'avanzamento del personale non direttivo delle Forze
armate;
b) favorire l'accesso al contingente in servizio
permanente effettivo, mediante concorso ai gradi iniziali per
titoli ed esami, degli ufficiali, sottufficiali e militari di
truppa iscritti nei ruoli in congedo del Corpo militare della
CRI; i volontari reclutati nelle Forze armate e congedati
senza demerito accedono, altresì, con riserva di posti, al
medesimo concorso con titolo di preferenza;
c) favorire la mobilità del personale del Corpo
militare nei ruoli civili della CRI a copertura delle vacanze
organiche, privilegiando chi già nel corso del servizio sia
stato prevalentemente impegnato in strutture o funzioni civili
dell'ente. Al personale trasferito, previo ricollocamento in
congedo, nei ruoli civili dell'istituzione sono riconosciuti
il livello professionale, il trattamento economico e
l'anzianità di servizio maturati ai fini degli sviluppi di
carriera, nonché la preferenza per la sede di servizio.
5. La riorganizzazione del Corpo delle infermiere
volontarie della CRI è effettuata sulla base dei seguenti
criteri:
a) le infermiere volontarie della CRI che hanno
assimilazione di rango agli ufficiali, prestano servizio nelle
formazioni sanitarie del Corpo militare della CRI e, ove
richiesto, in quelle delle Forze armate. In occasione di
conflitti armati, si fregiano delle stellette militari e sono
assoggettate alla disciplina militare. L'Ispettrice è
assimilata al rango di generale. Le infermiere volontarie
possono altresì concorrere ai servizi assistenziali
dell'istituzione;
b) il diploma di infermiera volontaria della CRI,
giuridicamente riconosciuto ai fini dell'assolvimento dei
servizi nella CRI e nelle Forze armate, consente l'accesso,
nel caso di possesso degli altri requisiti richiesti,
all'annualità finale del corso per la qualifica di infermiere
professionale. Alla formazione delle infermiere volontarie la
CRI provvede attraverso gli ospedali militari e civili o
proprie scuole ordinate allo scopo.
6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo emana uno o più regolamenti,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, per adeguare le disposizioni regolamentari che
risultino in contrasto con i decreti legislativi di cui al
comma 1.
7. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e
dei regolamenti di cui al comma 6, sono inviati, dopo
l'eventuale acquisizione degli altri pareri stabiliti per
legge, al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati
perché su di essi sia espresso, entro un mese dalla data di
trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorso tale termine, gli atti normativi sono comunque emanati
anche in mancanza del predetto parere. Qualora il termine
previsto per il parere dei competenti organi parlamentari
scada nel mese che precede la scadenza dei termini stabiliti
ai sensi dei commi 1 e 6, questi ultimi sono prorogati di tre
mesi.
8. Il Presidente della CRI, entro due mesi dalla chiusura
di ciascun anno finanziario, trasmette al Ministero della
difesa copia del bilancio e del conto consuntivo, nonché una
relazione circa l'utilizzazione delle sovvenzioni ricevute dal
Ministero stesso in ordine all'attività svolta dai Corpi
ausiliari delle Forze armate.
Art. 2.
(Norme di attuazione relative all'inquadramento in
servizio permanente effettivo dei militari già in servizio
continuativo).
1. In fase di prima attuazione della presente legge,
transitano in servizio permanente effettivo: gli ufficiali
della CRI in servizio continuativo, quali vincitori di
precedenti concorsi selettivi per la copertura di vacanze
organiche indetti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri; i militari richiamati in servizio prima
dell'indizione dei concorsi citati e trattenuti in servizio,
senza soluzione di continuità, alla data di entrata in vigore
della presente legge; i sottufficiali della CRI in servizio
continuativo che risultino vincitori dei precedenti concorsi
selettivi indetti a copertura di vacanze organiche; i militari
della CRI appartenenti al ruolo speciale ad esaurimento di cui
all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.
2. In fase di prima attuazione della presente legge,
altresì, gli ufficiali e i sottufficiali della CRI che, alla
data di entrata in vigore della medesima legge, abbiano
prestato nel corso dell'ultimo quinquennio, senza incorrere in
sanzioni disciplinari di stato, servizio ininterrotto, con
rapporto di impiego, nel Corpo militare e che alla stessa data
si trovino in posizione di servizio possono richiedere
l'immissione nel contingente in servizio permanente effettivo
di cui al comma 1.
3. Fermo restando ai fini dell'avanzamento di grado quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 4, lettera a),
l'iscrizione nel contingente in servizio permanente ha luogo
con il grado e con l'anzianità posseduti dal militare, anche
in soprannumero, in sede di prima attuazione della presente
legge, rispetto all'entità del contingente determinato ai
sensi del medesimo articolo 1, comma 4, lettera a).
4. In fase di prima attuazione della presente legge, non
si tiene conto delle eccedenze organiche conseguenti
all'inquadramento di cui al presente articolo. Fino al
riassorbimento delle eccedenze la promozione al grado
superiore si consegue anche in sovrannumero.
5. A tutto il personale di cui al presente articolo è
concessa la opzione per il transito nei ruoli civili
dell'istituzione secondo le modalità previste dall'articolo 1,
comma 4, lettera c), con facoltà del Presidente
generale, valutate le esigenze, di acconsentire all'iscrizione
nei ruoli anche in soprannumero.
Art. 3.
(Adeguamento della normativa relativa al personale
militare volontario della CRI in congedo).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il
Governo assicura che la normativa inerente il personale
militare volontario della CRI in congedo, mobilitabile nelle
situazioni di emergenza nonché per attività addestrative, sia
adeguata con particolare riguardo al riordino dei ruoli, delle
specialità e dei gradi nell'Esercito, alla tutela del posto di
lavoro all'atto del richiamo in servizio e agli aspetti
previdenziali e di quiescenza connessi.
2. Per gli ufficiali in possesso di anzianità pregresse,
iscritti nel Corpo militare con riconoscimento di grado
acquisito nelle Forze armate, l'anzianità da attribuire ai
fini della promozione a scelta decorre dalla data del decreto
di nomina e non può prescindere da un periodo di servizio
effettivamente prestato nel Corpo.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 500.000 euro per l'anno 2002 e 700.000 euro
per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. Qualora dall'entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui al comma 1 dell'articolo 1 derivino oneri ulteriori
rispetto a quello previsto dal comma 1 del presente articolo,
la loro emanazione è condizionata dalla sussistenza di idonee
risorse per la copertura dei conseguenti oneri nell'ambito
della legge finanziaria per l'anno successivo.