XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2946




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Delega al Governo).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare la normativa e l'impiego del Corpo militare e del Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana (CRI) alle rinnovate esigenze dei servizi sanitari delle Forze armate, nell'ambito del crescente concorso alle operazioni internazionali di pace e degli interventi di soccorso sanitario di massa. In conformità alle convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, di seguito denominate "convenzioni di Ginevra", e alle norme del diritto internazionale umanitario recepite dall'ordinamento interno e nel rispetto dei princìpi fondamentali comuni alle società di Croce rossa, il Governo, nell'esercizio della delega si conforma ai princìpi e criteri direttivi indicati nei commi 2, 3, 4 e 5.
        2. I compiti dei Corpi della CRI ausiliari delle Forze armate sono i seguenti:

                a) contribuire in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto armato, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di Ginevra, allo sgombero e alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonché delle vittime dei conflitti armati e allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario e assistenziale connessi all'attività di difesa civile;

                b) svolgere il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi, nonché l'opera di assistenza ai rifugiati;

                c) organizzare e svolgere servizi di soccorso umanitario e sanitario in favore delle popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, sia interne che internazionali.

        3. L'organizzazione dei Corpi della CRI ausiliari delle Forze armate è così articolata:

                a) le direttive sulla concreta organizzazione dei servizi della CRI ausiliari delle Forze amate e sulla preparazione del relativo personale sono indicate dal Ministero della difesa. La CRI è tenuta a provvedere in via ordinaria alla formazione del personale, al suo aggiornamento anche tramite la partecipazione ai cicli addestrativi delle Forze armate, e alla corretta ed efficiente gestione dei materiali, dei mezzi e delle infrastrutture di pertinenza dei Corpi medesimi. Gli organici, pertanto, devono essere adeguati alle esigenze di cooperazione e di possibile dipendenza funzionale nell'ambito delle Forze armate e, in particolare, dei servizi delle stesse;

                b) le autorità di vertice dei Corpi della CRI ausiliari delle Forze armate dipendono direttamente dal Presidente generale dell'Associazione italiana Croce rossa. Gli organi centrali dei Corpi sono costituiti dall'Ispettorato superiore del Corpo militare e dall'Ispettorato del Corpo delle infermiere volontarie;

                c) l'Ispettore superiore del Corpo militare e l'Ispettrice del Corpo delle infermiere volontarie provengono dai rispettivi ruoli e, su proposta del Ministro della difesa, d'intesa con il Presidente generale dell'Associazione italiana Croce rossa, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica;

                d) gli organi territoriali periferici dei Corpi, denominati centri di mobilitazione, hanno sede, di norma, presso ogni regione e dipendono direttamente dai rispettivi Ispettorati. La struttura operativa del Corpo militare della CRI può altresì essere ripartita in comandi, in conformità all'organizzazione dell'Esercito, con il compito di assicurare anche il collegamento con i corrispondenti comandi delle Forze armate;

                e) le disposizioni per la mobilitazione e l'impiego dei Corpi della CRI in ausilio alle Forze armate sono impartite dallo Stato maggiore della difesa; il Presidente generale dell'Associazione italiana Croce rossa è tenuto a darne immediata esecuzione attraverso gli Ispettorati dei rispettivi Corpi;

                f) al fine di favorire la riorganizzazione operativa e di mobilitazione dei Corpi, il Ministero della difesa provvede all'individuazione e alla eventuale cessione gratuita di immobili in disuso;

                g) è promossa la comune partecipazione di ufficiali delle Forze armate e della CRI, presso i rispettivi istituti di istruzione, a corsi di diritto internazionale umanitario e di medicina delle catastrofi.

        4. La normativa sul personale del Corpo militare della CRI si attiene ai seguenti criteri:

                a) determinare il quadro organico e l'entità numerica del contingente del Corpo militare in servizio permanente effettivo, riconoscendo al relativo personale, per il quale permane il rapporto di impiego con la CRI, stato giuridico, avanzamento, trattamento economico e previdenziale in conformità a quello previsto per il personale nel medesimo stato delle Forze armate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Relativamente agli ufficiali, da tale data decorre pertanto l'anzianità da attribuire al grado superiore sulla base della nuova normativa per coloro i quali, pur avendone titolo, non erano in possesso dei requisiti richiesti per l'avanzamento dalle disposizioni precedentemente vigenti ovvero abbiano mostrato inerzia nei confronti delle prescritte procedure. Fino alla medesima data, resta comunque salvo il diritto al grado maturato e conseguibile sulla base della previgente normativa. Per i sottufficiali, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, è applicato ai soli fini giuridici, con decorrenza dal 1^ gennaio 1996, il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme sullo stato e sull'avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;

                b) favorire l'accesso al contingente in servizio permanente effettivo, mediante concorso ai gradi iniziali per titoli ed esami, degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa iscritti nei ruoli in congedo del Corpo militare della CRI; i volontari reclutati nelle Forze armate e congedati senza demerito accedono, altresì, con riserva di posti, al medesimo concorso con titolo di preferenza;

                c) favorire la mobilità del personale del Corpo militare nei ruoli civili della CRI a copertura delle vacanze organiche, privilegiando chi già nel corso del servizio sia stato prevalentemente impegnato in strutture o funzioni civili dell'ente. Al personale trasferito, previo ricollocamento in congedo, nei ruoli civili dell'istituzione sono riconosciuti il livello professionale, il trattamento economico e l'anzianità di servizio maturati ai fini degli sviluppi di carriera, nonché la preferenza per la sede di servizio.

        5. La riorganizzazione del Corpo delle infermiere volontarie della CRI è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

                a) le infermiere volontarie della CRI che hanno assimilazione di rango agli ufficiali, prestano servizio nelle formazioni sanitarie del Corpo militare della CRI e, ove richiesto, in quelle delle Forze armate. In occasione di conflitti armati, si fregiano delle stellette militari e sono assoggettate alla disciplina militare. L'Ispettrice è assimilata al rango di generale. Le infermiere volontarie possono altresì concorrere ai servizi assistenziali dell'istituzione;

                b) il diploma di infermiera volontaria della CRI, giuridicamente riconosciuto ai fini dell'assolvimento dei servizi nella CRI e nelle Forze armate, consente l'accesso, nel caso di possesso degli altri requisiti richiesti, all'annualità finale del corso per la qualifica di infermiere professionale. Alla formazione delle infermiere volontarie la CRI provvede attraverso gli ospedali militari e civili o proprie scuole ordinate allo scopo.

        6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per adeguare le disposizioni regolamentari che risultino in contrasto con i decreti legislativi di cui al comma 1.
        7. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e dei regolamenti di cui al comma 6, sono inviati, dopo l'eventuale acquisizione degli altri pareri stabiliti per legge, al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati perché su di essi sia espresso, entro un mese dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, gli atti normativi sono comunque emanati anche in mancanza del predetto parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nel mese che precede la scadenza dei termini stabiliti ai sensi dei commi 1 e 6, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
        8. Il Presidente della CRI, entro due mesi dalla chiusura di ciascun anno finanziario, trasmette al Ministero della difesa copia del bilancio e del conto consuntivo, nonché una relazione circa l'utilizzazione delle sovvenzioni ricevute dal Ministero stesso in ordine all'attività svolta dai Corpi ausiliari delle Forze armate.


Art. 2.

(Norme di attuazione relative all'inquadramento in
servizio permanente effettivo dei militari già in servizio
continuativo).

        1. In fase di prima attuazione della presente legge, transitano in servizio permanente effettivo: gli ufficiali della CRI in servizio continuativo, quali vincitori di precedenti concorsi selettivi per la copertura di vacanze organiche indetti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; i militari richiamati in servizio prima dell'indizione dei concorsi citati e trattenuti in servizio, senza soluzione di continuità, alla data di entrata in vigore della presente legge; i sottufficiali della CRI in servizio continuativo che risultino vincitori dei precedenti concorsi selettivi indetti a copertura di vacanze organiche; i militari della CRI appartenenti al ruolo speciale ad esaurimento di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.
        2. In fase di prima attuazione della presente legge, altresì, gli ufficiali e i sottufficiali della CRI che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, abbiano prestato nel corso dell'ultimo quinquennio, senza incorrere in sanzioni disciplinari di stato, servizio ininterrotto, con rapporto di impiego, nel Corpo militare e che alla stessa data si trovino in posizione di servizio possono richiedere l'immissione nel contingente in servizio permanente effettivo di cui al comma 1.
        3. Fermo restando ai fini dell'avanzamento di grado quanto stabilito dall'articolo 1, comma 4, lettera a), l'iscrizione nel contingente in servizio permanente ha luogo con il grado e con l'anzianità posseduti dal militare, anche in soprannumero, in sede di prima attuazione della presente legge, rispetto all'entità del contingente determinato ai sensi del medesimo articolo 1, comma 4, lettera a).
        4. In fase di prima attuazione della presente legge, non si tiene conto delle eccedenze organiche conseguenti all'inquadramento di cui al presente articolo. Fino al riassorbimento delle eccedenze la promozione al grado superiore si consegue anche in sovrannumero.
        5. A tutto il personale di cui al presente articolo è concessa la opzione per il transito nei ruoli civili dell'istituzione secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 4, lettera c), con facoltà del Presidente generale, valutate le esigenze, di acconsentire all'iscrizione nei ruoli anche in soprannumero.

Art. 3.

(Adeguamento della normativa relativa al personale
militare volontario della CRI in congedo).

        1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo assicura che la normativa inerente il personale militare volontario della CRI in congedo, mobilitabile nelle situazioni di emergenza nonché per attività addestrative, sia adeguata con particolare riguardo al riordino dei ruoli, delle specialità e dei gradi nell'Esercito, alla tutela del posto di lavoro all'atto del richiamo in servizio e agli aspetti previdenziali e di quiescenza connessi.
        2. Per gli ufficiali in possesso di anzianità pregresse, iscritti nel Corpo militare con riconoscimento di grado acquisito nelle Forze armate, l'anzianità da attribuire ai fini della promozione a scelta decorre dalla data del decreto di nomina e non può prescindere da un periodo di servizio effettivamente prestato nel Corpo.


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 500.000 euro per l'anno 2002 e 700.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        3. Qualora dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 1 derivino oneri ulteriori rispetto a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, la loro emanazione è condizionata dalla sussistenza di idonee risorse per la copertura dei conseguenti oneri nell'ambito della legge finanziaria per l'anno successivo.



Frontespizio Relazione