XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2944
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 1 della presente
proposta di legge prevede che la Regione siciliana eserciti
direttamente e con proprio personale le funzioni
amministrative correlate con la gestione del demanio marittimo
che, con il decreto del Presidente della Repubblica 1^ luglio
1977, n. 684, erano state temporaneamente affidate, in regime
di avvalimento, alle capitanerie di porto.
In proposito si osserva che la stessa Regione siciliana,
che è oltretutto proprietaria del demanio marittimo regionale
(articolo 32 dello statuto, approvato con legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 2), ha recentemente manifestato la
volontà di assumerne la gestione diretta, in linea con quanto
previsto per le regioni a statuto ordinario.
Il comma 2 dell'articolo 1 prevede il trasferimento del
personale civile in servizio presso le sezioni demanio delle
capitanerie di porto operanti nella Regione siciliana
ponendosi così in linea con quanto già attuato per le regioni
a statuto ordinario ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 13 novembre 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n.
27 del 2 febbraio 2001, che ha ripartito tra le regioni e tra
gli enti locali le risorse come previsto dall'articolo 7 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'esercizio delle funzioni
conferite dal decreto n. 112 del 1998, relativo alle garanzie
in favore del personale (mantenimento dello status
giuridico e del trattamento economico e stipendiale già goduto
nell'ambito dell'amministrazione statale).
Quanto all'articolo 2, la disciplina proposta fonda il
proprio presupposto sull'oggettiva suddivisione delle funzioni
di gestione dei beni del demanio marittimo, rispetto alle
competenze e, quindi, agli obblighi derivanti dalla titolarità
del diritto dominicale degli stessi beni.
L'esercizio delle funzioni che derivano dagli istituti
disciplinati dagli articoli 31 e seguenti del codice della
navigazione afferiscono in modo diretto, se non quasi
esclusivo, all'esercizio del diritto di proprietà, poiché dai
relativi procedimenti attuativi emergono concreti effetti
modificativi del bene pubblico, che può subire ampliamenti,
riduzioni o cessazioni.
La proposta di attribuzione di tali funzioni all'Agenzia
del demanio si pone, infatti, in perfetta armonia con la
lettera dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 300 del
1999.
L'ipotesi proposta non attiene, se non in maniera molto
limitata, all'esercizio dell'attività di gestione dei beni
pubblici e conferma la necessità di operare una modifica
coerente con i ruoli assegnati alle rispettive amministrazioni
statali per evitare promiscuità funzionali e non lineari
interposizioni tra organi.
Il comma 3 dell'articolo 2 della proposta di legge, in
particolare, tiene conto dei contenuti e degli sviluppi
applicativi dell'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo
n. 300 del 1999.
Con l'articolo 3 si intende trasferire al patrimonio
disponibile dei comuni tutti i beni del demanio marittimo,
nonché le relative pertinenze, già utilizzate in regime di
concessione dai comuni e destinate a strade, parcheggi,
piazze, giardini, impianti sportivi ovvero ad uso generale.
La disciplina proposta intende semplificare e
razionalizzare l'azione amministrativa connessa alla gestione
di tali specifici beni demaniali marittimi, con l'obiettivo di
risolvere anche alcune problematiche inerenti e direttamente
conseguenti al processo di riforma iniziato con la legge n. 59
del 1997, e che ha trovato ulteriore momento di consacrazione
nella legge costituzionale n. 3 del 2001.
Si ritiene, infatti, che il trasferimento della proprietà
dei citati beni demaniali dallo Stato ai comuni possa
rappresentare l'unica via percorribile per lo snellimento
delle procedure di gestione.
Allo stato attuale, anche se la funzione gestoria è
affidata, per la maggior parte dei casi, ai comuni, in forza
di apposite leggi regionali, questi non possono disporre
liberamente di detti beni ma devono, in quanto proprietà dello
Stato, ottenere regolare concessione o comunque ricevere
espressa autorizzazione all'uso dalla regione, se non
paradossalmente, rilasciare a sé stessi l'apposito titolo di
concessione.
Questo è uno dei nodi che la presente proposta di legge si
propone di sciogliere al fine di garantire un'efficace e
razionale valorizzazione del bene.
Tutto ciò si tradurrebbe in indiscutibili vantaggi per le
amministrazioni comunali, su cui gravano comunque gli oneri di
manutenzione ordinaria e straordinaria, che certamente
godrebbero degli effetti positivi conseguenti.
In effetti, ci si trova di fronte a beni che secondo la
legislazione vigente sono di proprietà demaniale, ma su cui
sono state realizzate opere di viabilità, migliorie, arredi
urbani e non, snaturandone di fatto le caratteristiche
demaniali.
Infatti, la trasformazione e la modernizzazione dell'uso
dei beni del demanio marittimo hanno consentito la
realizzazione di opere con una forte vocazione civile non più
legate alla funzione originaria, che meglio si prestano ad
essere affidate al comune, che è l'ente locale più vicino ai
bisogni dei cittadini.
Nell'ambito della riforma degli enti locali, in cui il
comune ha assunto un ruolo fondamentale nell'azione
amministrativa, si ritiene, conclusivamente, opportuno
procedere al trasferimento al patrimonio disponibile comunale
di quei beni che, pur appartenendo formalmente al demanio
statale, di fatto non giustificano più questa loro
appartenenza, in quanto non hanno ormai alcuna attinenza con
l'attività marittima e portuale vera e propria.