XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2944




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede che la Regione siciliana eserciti direttamente e con proprio personale le funzioni amministrative correlate con la gestione del demanio marittimo che, con il decreto del Presidente della Repubblica 1^ luglio 1977, n. 684, erano state temporaneamente affidate, in regime di avvalimento, alle capitanerie di porto.
        In proposito si osserva che la stessa Regione siciliana, che è oltretutto proprietaria del demanio marittimo regionale (articolo 32 dello statuto, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), ha recentemente manifestato la volontà di assumerne la gestione diretta, in linea con quanto previsto per le regioni a statuto ordinario.
        Il comma 2 dell'articolo 1 prevede il trasferimento del personale civile in servizio presso le sezioni demanio delle capitanerie di porto operanti nella Regione siciliana ponendosi così in linea con quanto già attuato per le regioni a statuto ordinario ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2001, che ha ripartito tra le regioni e tra gli enti locali le risorse come previsto dall'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto n. 112 del 1998, relativo alle garanzie in favore del personale (mantenimento dello status giuridico e del trattamento economico e stipendiale già goduto nell'ambito dell'amministrazione statale).
        Quanto all'articolo 2, la disciplina proposta fonda il proprio presupposto sull'oggettiva suddivisione delle funzioni di gestione dei beni del demanio marittimo, rispetto alle competenze e, quindi, agli obblighi derivanti dalla titolarità del diritto dominicale degli stessi beni.
        L'esercizio delle funzioni che derivano dagli istituti disciplinati dagli articoli 31 e seguenti del codice della navigazione afferiscono in modo diretto, se non quasi esclusivo, all'esercizio del diritto di proprietà, poiché dai relativi procedimenti attuativi emergono concreti effetti modificativi del bene pubblico, che può subire ampliamenti, riduzioni o cessazioni.
        La proposta di attribuzione di tali funzioni all'Agenzia del demanio si pone, infatti, in perfetta armonia con la lettera dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
        L'ipotesi proposta non attiene, se non in maniera molto limitata, all'esercizio dell'attività di gestione dei beni pubblici e conferma la necessità di operare una modifica coerente con i ruoli assegnati alle rispettive amministrazioni statali per evitare promiscuità funzionali e non lineari interposizioni tra organi.
        Il comma 3 dell'articolo 2 della proposta di legge, in particolare, tiene conto dei contenuti e degli sviluppi applicativi dell'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
        Con l'articolo 3 si intende trasferire al patrimonio disponibile dei comuni tutti i beni del demanio marittimo, nonché le relative pertinenze, già utilizzate in regime di concessione dai comuni e destinate a strade, parcheggi, piazze, giardini, impianti sportivi ovvero ad uso generale.
        La disciplina proposta intende semplificare e razionalizzare l'azione amministrativa connessa alla gestione di tali specifici beni demaniali marittimi, con l'obiettivo di risolvere anche alcune problematiche inerenti e direttamente conseguenti al processo di riforma iniziato con la legge n. 59 del 1997, e che ha trovato ulteriore momento di consacrazione nella legge costituzionale n. 3 del 2001.
        Si ritiene, infatti, che il trasferimento della proprietà dei citati beni demaniali dallo Stato ai comuni possa rappresentare l'unica via percorribile per lo snellimento delle procedure di gestione.
        Allo stato attuale, anche se la funzione gestoria è affidata, per la maggior parte dei casi, ai comuni, in forza di apposite leggi regionali, questi non possono disporre liberamente di detti beni ma devono, in quanto proprietà dello Stato, ottenere regolare concessione o comunque ricevere espressa autorizzazione all'uso dalla regione, se non paradossalmente, rilasciare a sé stessi l'apposito titolo di concessione.
        Questo è uno dei nodi che la presente proposta di legge si propone di sciogliere al fine di garantire un'efficace e razionale valorizzazione del bene.
        Tutto ciò si tradurrebbe in indiscutibili vantaggi per le amministrazioni comunali, su cui gravano comunque gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, che certamente godrebbero degli effetti positivi conseguenti.
        In effetti, ci si trova di fronte a beni che secondo la legislazione vigente sono di proprietà demaniale, ma su cui sono state realizzate opere di viabilità, migliorie, arredi urbani e non, snaturandone di fatto le caratteristiche demaniali.
        Infatti, la trasformazione e la modernizzazione dell'uso dei beni del demanio marittimo hanno consentito la realizzazione di opere con una forte vocazione civile non più legate alla funzione originaria, che meglio si prestano ad essere affidate al comune, che è l'ente locale più vicino ai bisogni dei cittadini.
        Nell'ambito della riforma degli enti locali, in cui il comune ha assunto un ruolo fondamentale nell'azione amministrativa, si ritiene, conclusivamente, opportuno procedere al trasferimento al patrimonio disponibile comunale di quei beni che, pur appartenendo formalmente al demanio statale, di fatto non giustificano più questa loro appartenenza, in quanto non hanno ormai alcuna attinenza con l'attività marittima e portuale vera e propria.




Frontespizio Testo articoli