XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2944
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2003 le attribuzioni
relative ai beni del demanio marittimo, già trasferite alla
Regione siciliana ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 1^ luglio 1977, n. 684, sono esercitate
direttamente dall'amministrazione regionale.
2. Il personale civile statale, con contratto a tempo
indeterminato, in servizio alla data del 1^ gennaio 2003
presso le sezioni demanio delle capitanerie di porto,
individuato mediante intesa tra la competente Amministrazione
statale e la Regione siciliana, è messo a disposizione della
medesima Regione a decorrere dalla medesima data. Il personale
messo a disposizione della Regione siciliana conserva lo stato
giuridico e il trattamento economico già in godimento. Il
relativo onere finanziario è posto a carico della Regione. Il
medesimo personale può successivamente essere trasferito al
servizio della Regione siciliana secondo le modalità stabilite
dalla normativa regionale.
3. Ai fini dell'eventuale inquadramento presso la Regione
siciliana del personale di cui al comma 2, la legge regionale
individua le qualifiche e i livelli raggiunti dal medesimo
personale e la consistenza organica dello stesso alla data di
cui al comma 1.
Art. 2.
1. L'Agenzia del demanio provvede, direttamente, a
svolgere le funzioni di cui agli articoli 31, 32, 33, 34 e 35
del codice della navigazione.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'Agenzia del demanio
acquisisce i pareri delle amministrazioni statali cui è
demandata la funzione di gestione dei beni demaniali
marittimi, dell'Agenzia del territorio, del Corpo delle
capitanerie di porto e del genio civile per le opere marittime
per quanto riguarda gli aspetti tecnici.
3. L'Agenzia del territorio provvede all'aggiornamento,
conseguentemente a eventuali modificazioni del demanio
marittimo ai sensi del comma 1, delle risultanze catastali per
gli immobili insistenti su aree nei confronti delle quali non
opera il trasferimento di funzioni alla regione ai sensi del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni.
Art. 3.
1. Le aree demaniali marittime, nonché le relative
pertinenze, già attribuite in regime di concessione ai comuni
e destinate a strade, parcheggi, piazze, giardini, impianti
sportivi ovvero ad uso pubblico generale, sono trasferite al
patrimonio disponibile dei comuni.
2. Il trasferimento di cui al comma 1 non opera per le
aree e le relative pertinenze destinate alla viabilità,
insistenti negli ambiti portuali, e che comunque si pongono in
funzione accessoria agli stessi e strumentale alla
circolazione portuale.
3. L'Agenzia del demanio è autorizzata, previa
acquisizione del parere della competente capitaneria di porto,
a cedere secondo le procedure della trattativa privata i beni
di cui al comma 1, in deroga alla normativa vigente in
materia.
4. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1, e del
conseguente aggiornamento catastale a cura dell'Agenzia del
territorio, i sindaci dei comuni interessati dal trasferimento
stesso trasmettono all'Agenzia del demanio, entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
elenchi delle aree e dei beni di cui al citato comma 1.