XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2944




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A decorrere dal 1^ gennaio 2003 le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, già trasferite alla Regione siciliana ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1^ luglio 1977, n. 684, sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale.
        2. Il personale civile statale, con contratto a tempo indeterminato, in servizio alla data del 1^ gennaio 2003 presso le sezioni demanio delle capitanerie di porto, individuato mediante intesa tra la competente Amministrazione statale e la Regione siciliana, è messo a disposizione della medesima Regione a decorrere dalla medesima data. Il personale messo a disposizione della Regione siciliana conserva lo stato giuridico e il trattamento economico già in godimento. Il relativo onere finanziario è posto a carico della Regione. Il medesimo personale può successivamente essere trasferito al servizio della Regione siciliana secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale.
        3. Ai fini dell'eventuale inquadramento presso la Regione siciliana del personale di cui al comma 2, la legge regionale individua le qualifiche e i livelli raggiunti dal medesimo personale e la consistenza organica dello stesso alla data di cui al comma 1.


Art. 2.

        1. L'Agenzia del demanio provvede, direttamente, a svolgere le funzioni di cui agli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 del codice della navigazione.
        2. Ai fini di cui al comma 1 l'Agenzia del demanio acquisisce i pareri delle amministrazioni statali cui è demandata la funzione di gestione dei beni demaniali marittimi, dell'Agenzia del territorio, del Corpo delle capitanerie di porto e del genio civile per le opere marittime per quanto riguarda gli aspetti tecnici.
        3. L'Agenzia del territorio provvede all'aggiornamento, conseguentemente a eventuali modificazioni del demanio marittimo ai sensi del comma 1, delle risultanze catastali per gli immobili insistenti su aree nei confronti delle quali non opera il trasferimento di funzioni alla regione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.


Art. 3.

        1. Le aree demaniali marittime, nonché le relative pertinenze, già attribuite in regime di concessione ai comuni e destinate a strade, parcheggi, piazze, giardini, impianti sportivi ovvero ad uso pubblico generale, sono trasferite al patrimonio disponibile dei comuni.
        2. Il trasferimento di cui al comma 1 non opera per le aree e le relative pertinenze destinate alla viabilità, insistenti negli ambiti portuali, e che comunque si pongono in funzione accessoria agli stessi e strumentale alla circolazione portuale.
        3. L'Agenzia del demanio è autorizzata, previa acquisizione del parere della competente capitaneria di porto, a cedere secondo le procedure della trattativa privata i beni di cui al comma 1, in deroga alla normativa vigente in materia.
        4. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1, e del conseguente aggiornamento catastale a cura dell'Agenzia del territorio, i sindaci dei comuni interessati dal trasferimento stesso trasmettono all'Agenzia del demanio, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi delle aree e dei beni di cui al citato comma 1.



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