XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2942
Onorevoli Colleghi! - In occasione della recente
assemblea dell'Istituto, il Governatore della Banca d'Italia
ha affermato che: "Le banche popolari con il loro originale
Statuto coniugano l'attenzione alle economie locali con
l'offerta di servizi di elevata qualità; arricchiscono
l'articolazione del nostro sistema bancario.
Il numero delle banche popolari da 100 alla fine del 1992
è diminuito a 39, per lo più attraverso acquisizioni e fusioni
all'interno della stessa categoria. La quota di mercato è
salita dal 12 al 15 per cento. Sono banche caratterizzate in
genere da buoni parametri di efficienza".
Anche alcuni autorevoli senatori, presentatori di un
disegno di legge di riforma della disciplina delle banche
popolari (atto Senato n. 1522) riconoscono che il modello
della banca popolare ha avuto un sicuro successo di mercato,
in termini di quote relative agli sportelli, ai depositi e
agli impieghi, tanto che "negli ultimi 20-25 anni dette quote
sono risultate in continua crescita. Le lusinghiere
performance economiche ed aziendali sia sul piano
qualitativo che quantitativo sono dovute alla specificità
della disciplina di corporate governance oltre che al
forte radicamento locale.
In particolare l'assetto articolato della proprietà
(particolare tipo di public company) composta da quattro
categorie di soci (finanziatori puri, utenti, dipendenti e
amministratori) costringe gli amministratori a contemperare le
varie esigenze garantendo soddisfacenti livelli di efficienza
e redditività.
In effetti, se si guarda ad un mercato effettivamente
concorrenziale, efficiente e trasparente, non può non
considerarsi come un sistema duale di grandi gruppi
organizzati in società per azioni e banche popolari e banche
cooperative sia sicuramente preferibile ad un sistema che
preveda solo le grandi banche spa. E ciò specie se si tiene
conto del tessuto economico del nostro Paese ove, data la
prevalenza di piccole e medie imprese, la presenza di banche
di medie dimensioni e con forti ramificazioni territoriali è
elemento determinante dello sviluppo".
Lo stesso processo di innovazione del diritto societario,
culminato nella legge delega 3 ottobre 2001, n. 366,
contenente i princìpi e criteri direttivi ai quali il Governo
dovrà attenersi nella riforma organica delle normativa
societaria, è pervenuto a risultati in piena sintonia con
questi giudizi. Infatti, il principio fissato al comma 3
dell'articolo 5 della citata legge n. 366 del 2001,
disposizione espressamente dedicata alla società cooperativa,
e la sua stessa collocazione a chiusura del citato articolo
stanno a significare che le banche popolari mantengono la
natura di società cooperativa, per quanto rette da regole
parzialmente diverse a motivo della specialità dell'attività
svolta.
Non si ravvedono pertanto motivi di interesse generale o
di rilevante opportunità che obblighino a modificare un
assetto normativo che consente tuttora alle banche popolari,
da un lato, di continuare a crescere pur in un sistema
fortemente concorrenziale e, dall'altro, di garantire
attraverso la loro capillare presenza nel territorio l'accesso
al credito degli operatori di minore dimensione, loro
clientela di elezione. Un attento studioso del credito
popolare, docente all'università di Bergamo, ha infatti
affermato: "Il modello popolare funziona perché riunisce
intorno a un solo obiettivo (l'accrescimento dell'efficienza,
ma soprattutto dell'efficacia) tutti i grandi
stakeholders della banca: non soltanto i capitalisti, ma
tutti i legittimi portatori di interessi che ruotano attorno a
un istituto di credito".
Stante anche il fatto che il testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, già
consente alle banche popolari la possibilità di abbandonare lo
status di società cooperativa, non sembrano allora
sussistere determinanti ragioni per una eventuale
trasformazione in società per azioni di diritto speciale,
tipologia societaria sconosciuta al nostro ordinamento, non
avendone il mondo delle imprese avvertito l'esigenza; formula
presumibilmente transitoria, in quanto rende più agevole il
successivo passaggio della banca popolare cooperativa alla spa
ordinaria.
D'altro canto la normativa vigente offre al modello ampi
spazi di flessibilità; attraverso l'autonomia statutaria si
possono introdurre strumenti in grado di accrescere la
partecipazione dei soci alla vita della società: assemblee
separate, voto per corrispondenza, voto di lista. Tali spazi
si possono ulteriormente accrescere al fine di migliorare il
funzionamento del governo societario e di soddisfare esigenze
specifiche connesse alla quotazione e alla presenza di soci
con particolari connotazioni, quali gli investitori
istituzionali di lungo periodo.
Sulla base dell'esperienza, risulta che gli operatori non
speculativi - fondi pensione e altri enti istituzionali
nazionali ed esteri - non sono interessati a mutare il loro
ruolo di investitori finanziari in quello di gestori di
imprese, ma piuttosto condizionerebbero la possibilità di
investire risorse maggiori ad un ampliamento dei limiti di
partecipazione loro posti e ad una migliore e più ampia
informazione sulla gestione. Questi investitori non sono,
secondo lo studioso citato in precedenza, in contraddizione,
bensì in profonda continuità con l'idea fondante della banca
popolare, perché sono essi stessi uno strumento di democrazia
economica. La banca popolare, infatti, nasce come veicolo di
democrazia societaria, per favorire il concorso di tanti
piccoli proprietari nell'indirizzo e nella gestione di una
banca locale. Gli investitori istituzionali, come i fondi
pensione e le altre categorie di gestori professionali del
risparmio, sono anch'essi uno strumento di democrazia
economica, perché difendono le ragioni dei piccoli azionisti
in maniera più agguerrita, documentata, puntuale e precisa, di
quanto i singoli risparmiatori non possano fare da soli.
Quanto alla "inadeguatezza del modello popolare rispetto
alle aspettative degli investitori e dei mercati" una analisi
apparsa sul più importante quotidiano economico nazionale
rivela che dal 2 novembre 1998 al 31 maggio 2002, vale a dire
in una fase negativa del mercato, mentre il "Mib bancario ha
perso il 5,6 per cento, le Popolari quotate hanno mostrato una
buona capacità di muoversi in controtendenza".
E', inoltre, di questi giorni lo studio con cui Prometeia
ha analizzato l'andamento dei titoli bancari. Viene
evidenziato che il calo del Roe del 2001 è stato minimo per le
banche popolari: "sotto l'aspetto del price/earning,
poi, emerge che si è ridotto fortemente lo scarto delle banche
popolari rispetto alle Spa".
Tutte queste considerazioni trovano puntuale riscontro
negli elementi della presente proposta di legge, in linea
peraltro con gli orientamenti manifestati nell'ambito
dell'Unione europea in materia di società cooperativa. Va
rilevato, infatti, che in sede comunitaria il principio
generale informatore in materia di deliberazioni assembleari è
il voto per testa; esso può anche subire temperamenti, ma
senza modificare la forma societaria; tali temperamenti
rappresentano facoltà riservata all'autonomia statutaria; è,
comunque, fatta salva l'eventuale diversità delle legislazioni
nazionali.