XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2942
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le banche popolari, società cooperative per azioni a
responsabilità limitata, sono disciplinate dal testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, e dalla presente legge.
2. Le deliberazioni assembleari per le modifiche statuarie
relative alle fusioni e alle trasformazioni delle banche
popolari sono assunte con la maggioranza dei due terzi del
totale dei soci. Ciascun socio può rappresentare solo un altro
socio.
Art. 2.
1. Gli investitori gestori di risparmio collettivo di
lungo periodo o di disponibilità destinate a fini
istituzionali possono acquisire partecipazioni nelle banche
popolari quotate in misura non superiore al 4 per cento del
capitale di ciascuna banca, salvo i più contenuti limiti
previsti dalla disciplina relativa a ciascuno di essi o dallo
statuto della banca. A tali fini, le compagnie di
assicurazione esercenti il ramo vita sono equiparate agli
investitori di cui al primo periodo.
Art. 3.
1. Le banche popolari quotate possono stabilire, con
apposita previsione statutaria, che l'elezione dei sindaci in
rappresentanza della minoranza avvenga su designazione degli
organismi di investimento collettivo del risparmio e degli
altri investitori di cui all'articolo 2, partecipanti al
capitale.