XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2941




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 66 della Costituzione reca: "Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità".
        Riprendendo una proposta contenuta nel progetto di revisione della parte seconda della Costituzione approvato, nella XIII legislatura, dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali (cosiddetta "Bicamerale"), la presente proposta di legge costituzionale è finalizzata ad aggiungere un secondo comma all'articolo 66 della Costituzione.
        In tale comma aggiuntivo all'articolo 66 della Costituzione si prevede che: "Sulle elezioni contestate ciascuna Camera delibera entro i termini stabiliti dal proprio Regolamento. Contro la deliberazione o nel caso di decorso del termine l'interessato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni".
        Si tratta di un sistema analogo a quello previsto dal Grundgesetz della Repubblica federale tedesca, nel cui ordinamento costituzionale è ammesso il ricorso davanti al Tribunale costituzionale avverso le decisione del Bundestag in questa materia.
        L'innovazione costituzionale proposta dalla "Bicamerale" nella XIII legislatura e ripresa testualmente in questa proposta di legge costituzionale appare tanto più opportuna e urgente quanto più il carattere prevalentemente maggioritario dell'attuale sistema elettorale e la dinamica fortemente bipolare del sistema politico fanno emergere l'esigenza di un elemento di garanzia, in materia di elezioni contestate, rispetto alle deliberazioni politiche delle Camere.
        E' auspicabile che nel Parlamento della XIV legislatura possa verificarsi, su questa modifica costituzionale, la stessa amplissima convergenza che si era verificata nella XIII legislatura, in modo da poter completare rapidamente il complesso iter previsto dall'articolo 138 della Costituzione.




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