XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2941
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 66 della Costituzione
reca: "Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei
suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e
di incompatibilità".
Riprendendo una proposta contenuta nel progetto di
revisione della parte seconda della Costituzione approvato,
nella XIII legislatura, dalla Commissione parlamentare per le
riforme costituzionali (cosiddetta "Bicamerale"), la presente
proposta di legge costituzionale è finalizzata ad aggiungere
un secondo comma all'articolo 66 della Costituzione.
In tale comma aggiuntivo all'articolo 66 della
Costituzione si prevede che: "Sulle elezioni contestate
ciascuna Camera delibera entro i termini stabiliti dal proprio
Regolamento. Contro la deliberazione o nel caso di decorso del
termine l'interessato può proporre ricorso alla Corte
costituzionale entro quindici giorni".
Si tratta di un sistema analogo a quello previsto dal
Grundgesetz della Repubblica federale tedesca, nel cui
ordinamento costituzionale è ammesso il ricorso davanti al
Tribunale costituzionale avverso le decisione del Bundestag
in questa materia.
L'innovazione costituzionale proposta dalla "Bicamerale"
nella XIII legislatura e ripresa testualmente in questa
proposta di legge costituzionale appare tanto più opportuna e
urgente quanto più il carattere prevalentemente maggioritario
dell'attuale sistema elettorale e la dinamica fortemente
bipolare del sistema politico fanno emergere l'esigenza di un
elemento di garanzia, in materia di elezioni contestate,
rispetto alle deliberazioni politiche delle Camere.
E' auspicabile che nel Parlamento della XIV legislatura
possa verificarsi, su questa modifica costituzionale, la
stessa amplissima convergenza che si era verificata nella XIII
legislatura, in modo da poter completare rapidamente il
complesso iter previsto dall'articolo 138 della
Costituzione.