XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2941




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. All'articolo 66 della Costituzione č aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Sulle elezioni contestate ciascuna Camera delibera entro i termini stabiliti dal proprio Regolamento. Contro la deliberazione o nel caso di decorso del termine l'interessato puņ proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni".



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