XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2941
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. All'articolo 66 della Costituzione č aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"Sulle elezioni contestate ciascuna Camera delibera entro
i termini stabiliti dal proprio Regolamento. Contro la
deliberazione o nel caso di decorso del termine l'interessato
puņ proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici
giorni".