XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2939
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge che si
presenta mira ad introdurre nell'ordinamento italiano quella
che la legge tedesca (la legge sul cambiamento dei prenomi e
sulla determinazione dell'appartenenza sessuale in casi
particolari del 10 settembre 1980 - Gesetz uber die
Anderung der Vornamen und die Feststellung der
Geschlechtszugehorigkeit in besonderen Fallen -
Transsexuellengesetz - TSG, BGB1., 1980, I, 1654) definisce
"Kleine Losung", piccola soluzione, ovvero la
possibilità per la persona transgender o transessuale
nella fase di transizione di adeguare il nome all'identità
psico-fisica ed all'aspetto esteriore.
La legge 14 aprile 1982, n. 164, e successive
modificazioni, che disciplina il cambiamento di sesso, pur
essendo portatrice di indiscutibili princìpi di civiltà
giuridica, non è sufficientemente chiara nel definire la
problematica del cambiamento del nome.
La giurisprudenza è pressoché unanime nel disporre la
modificazione del nome contestualmente alla rettificazione
degli atti dello stato civile una volta avvenuto l'intervento
di riattribuzione medico-chirurgica dei genitali
preventivamente autorizzato con sentenza del tribunale (benché
non manchino casi nei quali sia stata autorizzata la
rettificazione degli atti dello stato civile e del nome pur in
assenza di intervento chirurgico già autorizzato ma non
realizzato a causa delle condizioni di salute dell'interessato
- tribunale di Roma, 18 ottobre 1997 - o casi di modificazione
del nome quando il nome scelto fosse in qualche modo
ambivalente, e non fosse inequivocabilmente attribuibile ad un
genere).
Tanto la soluzione del legislatore, quanto l'orientamento
dei giudici non tengono tuttavia in considerazione le
problematiche legate alla difformità tra l'identità
psicofisica e l'aspetto esteriore da un lato ed il nome
dall'altro, difformità che caratterizza stabilmente (nel caso
di transgenderismo, quando il soggetto raggiunge un equilibrio
psico-fisico mediante la modificazione dell'aspetto esteriore
e dei caratteri somatici secondari senza che si renda
necessario l'intervento di riattribuzione chirurgica dei
genitali ovvero nel caso in cui le condizioni della persona
transessuale rappresentino ostacoli all'intervento) o
temporaneamente (nel periodo della transizione, che ha inizio
con le terapie ormonali e la modificazione dei caratteri
sessuali secondari e si conclude con l'intervento, e che ha
una durata "fisiologica" minima di due anni, che spesso si
raddoppiano o triplicano a causa dell'inadeguatezza del
Servizio sanitario nazionale) la vita della persona
transessuale o transgender e che molto spesso
costituisce una causa di stigmatizzazione sociale e di
discriminazione ed un grave ostacolo nell'accesso al lavoro.
E' fatto noto, infatti, che le persone transessuali e
transgender, soprattutto allorché la condizione
personale sia resa evidente dalla discordanza tra dati
anagrafici ed aspetto esteriore, siano oggetto di frequenti e
ripetute situazioni di discriminazione. Ciò accade in
particolare in tutte quelle circostanze in cui il singolo sia
tenuto ad esibire un documento d'identità o comunque a
rivelare il proprio nome anagrafico, con conseguenze rilevanti
sul piano dei diritti fondamentali che l'ordinamento ritiene
degni di tutela; a questo riguardo è molto importante tornare
nuovamente sulla questione dell'accesso al lavoro, ambito nel
quale le persone transessuali sono di fatto fortemente
penalizzate, a dispetto di condizioni economiche spesso
precarie e sfavorevoli a causa degli ingenti costi che le
stesse devono affrontare nel corso della transizione (basti
pensare, per portare un esempio, ai costi degli interventi
estetici, indispensabili nell'adeguamento dell'aspetto
esteriore al sesso psicologico dell'individuo, e non
certamente legati ad una scelta estetica fatta per piacere o
"capriccio"), pur in assenza di un supporto di qualsiasi tipo
che nella maggior parte dei casi viene a mancare proprio dalla
famiglia d'origine.
L'esperienza che deriva dal vissuto quotidiano induce a
ritenere che il nome, insieme all'aspetto esteriore, sia
l'elemento che più di ogni altro distingue l'individuo
nell'ambito delle sue relazioni sociali ad ogni livello, sino
alla configurazione di nuovi ruoli e di nuovi rapporti sociali
che si fondano principalmente su quelle caratteristiche e
concorrono primariamente a formare l'identità sessuale
dell'individuo. Nei rapporti quotidiani la persona viene
individuata in relazione al suo aspetto ed al suo nome in
primo luogo: non è un caso il fatto che la persona
transessuale che inizia il processo di transizione senta
l'esigenza di attribuirsi un nuovo nome che concordi con il
sesso psicologico. E' evidente quindi che la discordanza tra
aspetto esteriore e nome concorre pesantemente a determinare
la stigmatizzazione e la discriminazione nei confronti dei
soggetti transessuali prima ancora e più frequentemente, in
ragione della maggiore evidenza, della discordanza tra nome e
sesso anagrafico. Non soltanto: prendendo ancora in
considerazione l'ambito dell'accesso al lavoro emerge come la
sola rettificazione del nome già sia strumento efficace per
individuare e contrastare atti discriminatori nei confronti
del candidato transessuale, che sinora, invece, troppo spesso
vengono oscurati e ricondotti alla legittima scelta del datore
di lavoro; sebbene infatti all'atto dell'assunzione
sicuramente emergerebbe la discordanza tra sesso anagrafico e
nome, e quindi la condizione personale del transessuale, è
anche vero che in detta fase il candidato avrebbe già superato
positivamente una selezione: in tale contesto un improvviso
rifiuto del posto di lavoro sarebbe facilmente riconducibile
alla presa di conoscenza della condizione personale del
candidato e potrebbe pertanto riconoscersi con minore
difficoltà il trattamento discriminatorio eventualmente
subìto.
E' da sottolineare inoltre il fatto che la disciplina in
vigore, in assenza di una specifica previsione sul cambio del
nome, induce invece i soggetti che raggiungerebbero un
equilibrio psico-fisico a prescindere dall'intervento
chirurgico a scegliere forzatamente, con conseguenze
facilmente immaginabili sulla personalità dell'individuo, la
soluzione "normalizzatrice" al solo scopo di superare i gravi
ostacoli alla vita di relazione che derivano dalla difformità
di cui si è detto.
La soluzione che si propone con la presente proposta di
legge trova sostegno e fondamento nella sentenza della Corte
costituzionale n. 161 del 6-24 maggio 1985, nella quale i
giudici della Consulta non soltanto hanno riconosciuto la
legittimità costituzionale della legge n. 164 del 1982, ma si
sono spinti oltre affermando l'esistenza di un diritto
all'identità sessuale. La Corte riconosce il "contrasto tra
sesso psicologico e sesso biologico" che caratterizza le
persone transessuali, ma soprattutto ammette il fatto che il
legislatore abbia accolto un nuovo concetto di identità
sessuale che tiene conto non soltanto dei caratteri sessuali
esterni, ma altresì di elementi di carattere psicologico e
sociale, dal quale deriva una "concezione del sesso come dato
complesso della personalità, determinato da un insieme di
fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato
l'equilibrio, privilegiando il o i fattori dominanti". La
conformità della soluzione proposta ai princìpi fondamentali
del nostro ordinamento è evidente allorché si analizzino
appieno i contenuti della decisione della Consulta; la
sussistenza di un diritto fondamentale all'identità sessuale
si fonda in primo luogo, secondo i giudici, sulla tutela che
l'articolo 32 della Costituzione accorda alla salute di
ciascun individuo, facendo riferimento ad una nozione di
salute in senso ampio, non già unicamente come integrità
fisica, e mettendo il principio della protezione della salute
psichica degli individui. Tale protezione impone che sia
riconosciuto il diritto di ciascuno alla realizzazione della
propria identità psico-sessuale la quale, in quanto
caratteristica primaria, ma meglio si potrebbe dire
fondamentale e portante, della personalità umana, è
presupposto indispensabile per lo svolgimento della
personalità stessa. In secondo luogo dalla decisione della
Corte emerge a chiare lettere il fatto che i giudici
riconoscono nell'identità sessuale un elemento essenziale per
lo svolgimento della personalità dell'individuo, ritenendo
pertanto degno di protezione costituzionale il diritto a tale
identità: con riferimento all'articolo 2 della Costituzione,
infatti, la sentenza recita che "tale disposto non è violato
quando e per il fatto che sia assicurato a ciascuno il diritto
di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità
sessuale, da ritenere aspetto e fattore di svolgimento della
personalità".
La discordanza tra aspetto esteriore e nome si pone in
contrasto con ulteriori diritti che il legislatore in tempi
più recenti ha ritenuto degni di protezione da parte
dell'ordinamento; si pensi a tale riguardo alla legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, sulla
protezione dei dati personali: come è noto, la predetta legge,
riconoscendo la sussistenza di un diritto alla riservatezza,
si pone come obiettivo la tutela dei dati relativi alle
persone fisiche e giuridiche, ma, con riguardo alle prime,
prevede una protezione rafforzata e più rigorosa nei confronti
dei dati che la norma definisce come sensibili, tra i quali
sono indicati quelli relativi alla salute ed alla vita
sessuale. E' evidente che, allorché la persona transessuale
sia posta nelle condizioni di dover fare conoscere il proprio
nome, circostanza che nella vita quotidiana si verifica
piuttosto frequentemente, sarà inevitabilmente costretta a
mettere in evidenza taluni aspetti della vita sessuale e della
salute che la riguardano, venendo pertanto meno la protezione
della riservatezza che l'ordinamento garantisce a ciascun
cittadino, indipendentemente dalle proprie condizioni
personali, che evidentemente non possono rappresentare un
discrimine nella tutela dei diritti della persona.
La proposta di legge consentirebbe, come indicato
all'articolo 1, alle persone di maggiore età e che si trovano
nella situazione descritta di difformità tra l'identità
psico-fisica ed il nome, di modificare quest'ultimo
conformemente alla nuova identità. Benché la proposta di legge
abbia una portata limitata, in quanto non prevede la modifica
del sesso anagrafico (come invece avviene in seguito ad
intervento di riattribuzione chirurgica dei genitali), è
opportuno sottolineare nuovamente il fatto che l'attribuzione
di un nome conforme all'aspetto già rappresenterebbe una
soluzione adeguata allo scopo di consentire alla persona il
normale svolgimento della vita di relazione e di garantire
maggiori opportunità di accesso al lavoro.
La proposta di legge prevede che la domanda sia presentata
al sindaco del luogo di residenza dell'istante, il quale
decide dopo avere sentito l'istante ed avere consultato il
medico specialista e lo psicologo che ha in cura l'istante e
che sia esperto in materia di disforia di genere. Tale
soluzione, lungi dal voler introdurre nel procedimento una
sorta di controllo o perizia di carattere medico o
psicologico, mira a garantire che la decisione del sindaco sia
consapevole ma, allo stesso tempo, non arbitraria, e di
conseguenza costituisce una doppia forma di tutela per
l'istante, giacché il sindaco non avrebbe ragione di non
accogliere la domanda in presenza di un parere favorevole di
un esperto che, inoltre, conosce le vicende personali
dell'istante.
Una ulteriore previsione volta a garantire gli interessi
dell'istante è rappresentata dalla disposizione secondo la
quale il giudice tutelare provvede con decreto a convalidare
il provvedimento del sindaco: tale convalida costituisce un
controllo di legittimità del provvedimento del sindaco stesso.
Avverso il decreto del giudice tutelare che rigetta la domanda
è ammesso ricorso da parte dell'istante, presso il tribunale
competente per territorio, il quale decide in camera di
consiglio.
Nel caso in cui la domanda sia accolta, con la proposta di
legge si prevede, conformemente a quanto stabilito dalle norme
che disciplinano la modificazione del nome o del cognome,
l'annotazione del provvedimento negli atti dello stato civile
del luogo di nascita, ovvero di residenza o di matrimonio del
richiedente.
Considerata la particolare ratio del procedimento
previsto dalla presente proposta di legge, l'articolo 3
esclude espressamente che sia data qualsiasi forma di
pubblicità al decreto del giudice: tale disposizione
costituisce una ulteriore forma di tutela a garanzia
dell'istante, giacché anche la sola affissione nell'albo
pretorio del comune potrebbe contravvenire alle esigenze di
riservatezza dell'istante, esigenze particolarmente forti in
considerazione dei rischi di stigmatizzazione cui sono
costantemente sottoposte le persone transessuali e
transgender.
L'articolo 5 della proposta di legge, che prevede la
perseguibilità, ai sensi degli articoli 494 (sostituzione di
persona), 495 (falsa attestazione o dichiarazione a un
pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali
proprie o di altri) e 496 del codice penale (false
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o
di altri) di chi, istante o persona terza, faccia uso del nome
precedente, ha un triplo significato. In primo luogo mira a
salvaguardare la posizione, con particolare riferimento ai
rapporti di natura negoziale, della persona stessa o di terzi;
in secondo luogo ha lo scopo di tutelare la riservatezza
personale della persona che ha cambiato il nome e di reprimere
l'uso del nome precedente con intenti diffamatori o
discriminatori; infine tende a garantire la correttezza
dell'attestazione delle proprie generalità nei confronti della
pubblica amministrazione.
Il riferimento all'articolo 93 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396, previsto all'articolo 6 della proposta di legge, mira a
disporre l'esenzione fiscale del procedimento di adeguamento
del nome all'identità psico-fisica della persona, come
previsto dal medesimo articolo nei casi di cambiamento di nomi
e cognomi perché ridicoli o vergognosi o perché rivelanti
origine naturale.