XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2939
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La persona che vuole cambiare il nome in quanto, in
ragione della propria identità di genere e della difformità
tra aspetto esteriore e nome anagrafico, sente di non
appartenere al sesso indicato nel suo atto di nascita presenta
apposita domanda al sindaco del luogo di residenza.
2. Può presentare la domanda di cambiamento del nome il
cittadino italiano che ha compiuto i diciotto anni di età e
che ha intrapreso il percorso di adeguamento dell'identità
fisica all'identità psichica.
3. La domanda deve indicare il nome o i nomi che la
persona richiedente ha scelto.
Art. 2.
1. Il sindaco di cui all'articolo 1, comma 1, decide sulla
domanda di cambiamento del nome entro un mese dalla
presentazione della stessa, sentiti i pareri della persona
richiedente e del medico specialista o dello psicologo che la
ha in cura, il quale, sulla base della formazione e
dell'esperienza professionali acquisite, sia esperto nelle
problematiche relative al transessualismo ed alle identità di
genere.
2. Entro il termine previsto dal comma 1, il provvedimento
del sindaco è notificato, tramite messo comunale, al giudice
tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune
interessato. Il mancato accoglimento della domanda è motivato
per iscritto.
3. Il giudice tutelare, entro i cinque giorni successivi
dal ricevimento della notificazione di cui al comma 2, assunte
le informazioni ed operato il controllo di conformità circa i
requisiti legali dell'istanza, provvede, con decreto motivato,
a convalidare o a non convalidare il provvedimento del
sindaco. Il decreto è notificato, nei cinque giorni
successivi, al sindaco ed alla stessa persona richiedente.
4. Contro il provvedimento deliberato dal giudice tutelare
la persona richiedente può proporre ricorso al tribunale
competente per territorio, entro un mese dal ricevimento della
notificazione. La decisione del ricorso è assunta in camera di
consiglio.
Art. 3.
1. A tutela della riservatezza della persona richiedente,
è esclusa l'affissione del decreto del giudice tutelare emesso
ai sensi dell'articolo 2, comma 3, nell'albo pretorio del
comune presso il quale è stata presentata la domanda di
cambiamento del nome.
Art. 4.
1. Il decreto che dispone il cambiamento del nome è
annotato negli atti dello stato civile della persona
richiedente.
2. L'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza,
se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, dà
prontamente avviso del cambiamento all'ufficiale dello stato
civile del luogo di nascita o di matrimonio, che provvede ad
analoga annotazione nell'atto di nascita o di matrimonio della
persona richiedente.
Art. 5.
1. Ferme restando le disposizioni della legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni, l'uso personale o da
parte di terzi del nome precedente è perseguibile ai sensi
degli articoli 494, 495 e 496 del codice penale, fatta salva
la sussistenza di ulteriori fattispecie delittuose.
Art. 6.
1. Al procedimento per il cambiamento del nome previsto
dalla presente legge, si applicano le disposizioni stabilite
dall'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.