XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2938




        Onorevoli Colleghi! - Il comma 32, lettere a) e b), dell'articolo 59 della legge n. 449 del 1997, relativo ai regimi aziendali integrativi delle aziende di credito di cui al decreto legislativo n. 357 del 1990, che presentino anomalie in almeno due degli indicatori di cui alla tabella E allegata alla medesima legge n. 449 del 1997, ha previsto l'eliminazione dell'adeguamento e della perequazione dei trattamenti pensionistici integrativi sia per gli "iscritti in servizio" sia per gli "iscritti in quiescenza" ai relativi regimi aziendali integrativi.
        Tale disciplina normativa appare iniqua, perché colpisce solo un ristretto numero di dipendenti o di ex dipendenti delle aziende di credito di cui al citato decreto legislativo n. 357 del 1990, mentre, nell'ipotesi in cui tali anomalie dovessero verificarsi nei bilanci delle aziende di credito non previste dal citato decreto legislativo nessuna penalizzazione è prevista per i dipendenti. Peraltro, non può trascurarsi di rilevare che tale normativa, facendo leva solo su due degli indicatori della citata tabella E, consente comportamenti restrittivi dei trattamenti pensionistici integrativi, pur in presenza di risultati economici di bilancio positivi.
        Nel breve periodo di entrata in vigore di tale normativa, si evidenzia un depauperamento del trattamento integrativo pari a circa l'8 per cento per quanto riguarda la quota a favore degli iscritti in quiescenza e di un valore incalcolabile per quanto riguarda la quota in favore di coloro che sono in attività di servizio. Tutto ciò è maggiormente aggravato dal fatto che l'ammontare contributivo, sul quale viene considerata la quota integrativa pensionistica, è congelato al 31 dicembre 1997 e non tiene conto dell'evoluzione delle retribuzioni.
        E' necessario quindi intervenire per porre fine a questa sfiducia e malcontento, eliminando sia il congelamento del trattamento integrativo per gli iscritti in attività di servizio sia il blocco, per gli iscritti in quiescenza, del meccanismo perequativo al costo della vita. Questa situazione contribuisce ad accrescere gli utili delle aziende di credito e ad erodere specularmente e forzatamente, il valore della integrazione pensionistica.
        In pratica, la norma ha influenzato i meccanismi di origine contrattuale privata, senza che ne derivasse un beneficio al sistema pensionistico pubblico ed ha consentito invece l'arricchimento della controparte privata (aziende di credito) senza logica giustificazione.
        L'integrazione non comporta alcun aggravio o maggiorazione di costi nei confronti della spesa pubblica, essendo essa esclusivamente a carico dei fondi integrativi aziendali, ai quali gli attuali pensionati e i lavoratori ancora in servizio hanno versato e continuano a versare adeguata contribuzione al fine esclusivo di percepire, durante il pensionamento, la relativa perequazione all'aumento del costo della vita. Per lo svolgimento di tale funzione sociale, i citati fondi aziendali fruiscono di adeguati rendimenti annuali in relazione agli investimenti effettuati sulla base dei regolamenti vigenti e continuano, in ogni caso, ad essere alimentati dai contributi previsti a carico dei lavoratori in servizio.
        Se non si porrà rimedio a tale ingiustizia, si continueranno a perpetuare gli ingiusti benefìci economici per le aziende di credito a fronte di una riduzione ad entità insignificante del reale potere di acquisto delle pensioni.
        E' dovere del Parlamento - nell'ottica di una equa e giusta politica sociale - coniugare l'esigenza delle aziende di credito con quelle dei lavoratori, procedendo ad una modifica della citata normativa nel senso di prevedere che le disposizioni si applichino, nel presupposto che siano anomali, non già due dei tre indicatori di cui alla tabella E, ma tutti e tre gli indicatori in essa previsti.
        Il comma 33 del citato articolo 59 della legge n. 449 del 1997 ha stranamente previsto, nell'ipotesi di superamento delle anomalie citate, per entrambe le categorie (lavoratori in servizio e pensionati), la possibilità di stipulare accordi con le associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, che prevedano, solo per il futuro, regimi difformi da quanto indicato alle lettere a) e b) del citato comma 32, anche mediante la trasformazione dei regimi integrativi in regimi a contribuzione definita o l'istituzione di nuove forme di previdenza complementare ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.
        A prescindere dal fatto che non è accettabile un impianto normativo che prevede la trattazione tra parti datoriale e sindacale come "mera possibilità" e non come "mero obbligo" nascente dalla eliminazione delle anomalie di cui alla tabella E, si fa notare che la possibilità di trasformare i regimi previdenziali esistenti in regimi a contribuzione definita o di istituire nuove forme di previdenza complementare, interessa solo i lavoratori in servizio alla ricerca di futuri assetti pensionistici integrativi a loro più confacenti e non ai pensionati e, quindi, la potestà, attribuita alle associazioni sindacali dei lavoratori in servizio di trattare (eventualità questa più volte messa in discussione anche dalla stessa Suprema corte) la complessa problematica del trattamento previdenziale dei già pensionati, non presenta caratteristiche di serenità intellettuale, in quanto è innegabile che gli interessi dei lavoratori in servizio sono concorrenti e conflittuali con quelli dei pensionati.
        E' anche innegabile che, in mancanza della soddisfazione di urgenti bisogni, la trattativa assumerebbe carattere dilatorio nel tempo, perdendo quella tempestività che la continua erosione del potere reale di acquisto delle pensioni richiede.
        Il secondo periodo del comma 33 del citato articolo 59 ha anche disposto, relativamente ai regimi integrativi delle aziende di credito indicate nel decreto legislativo n. 357 del 1990, che siano o siano state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, che le disposizioni di cui al comma 32 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del decreto di liquidazione.
        Tale ultima norma realizza un'ulteriore iniquità laddove si evidenziano situazioni giuridiche quali quelle derivanti dal fatto che destinatari della norma, sono i fondi integrativi aziendali, sorti in relazione alle aziende di credito di cui al decreto legislativo n. 357 del 1990, ma che, avendo propria autonomia legale e patrimoniale, presentano bilanci tecnici di gestione in avanzo. Alcuni di questi fondi si trovano nella posizione originale di non avere più l'azienda di credito di riferimento perché in liquidazione coatta amministrativa, ma che sopravvivono proprio in ragione della loro autonomia patrimoniale che li porta a conseguire risultati di gestione ottimali.
        Pertanto, pur in presenza di risultati di bilancio tecnico ottimi, non può essere perequata la quota integrativa previdenziale per la tassatività della norma, per la quale non è neanche prevedibile una trattativa con le organizzazioni sindacali ai fini del recupero della prestazione, perché le anomalie che dovrebbero essere eliminate sono anomalie proprie di una azienda di credito e non di un fondo pensione.




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