XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2938
Onorevoli Colleghi! - Il comma 32, lettere a) e
b), dell'articolo 59 della legge n. 449 del 1997,
relativo ai regimi aziendali integrativi delle aziende di
credito di cui al decreto legislativo n. 357 del 1990, che
presentino anomalie in almeno due degli indicatori di cui alla
tabella E allegata alla medesima legge n. 449 del 1997, ha
previsto l'eliminazione dell'adeguamento e della perequazione
dei trattamenti pensionistici integrativi sia per gli
"iscritti in servizio" sia per gli "iscritti in quiescenza" ai
relativi regimi aziendali integrativi.
Tale disciplina normativa appare iniqua, perché colpisce
solo un ristretto numero di dipendenti o di ex dipendenti
delle aziende di credito di cui al citato decreto legislativo
n. 357 del 1990, mentre, nell'ipotesi in cui tali anomalie
dovessero verificarsi nei bilanci delle aziende di credito non
previste dal citato decreto legislativo nessuna penalizzazione
è prevista per i dipendenti. Peraltro, non può trascurarsi di
rilevare che tale normativa, facendo leva solo su due degli
indicatori della citata tabella E, consente comportamenti
restrittivi dei trattamenti pensionistici integrativi, pur in
presenza di risultati economici di bilancio positivi.
Nel breve periodo di entrata in vigore di tale normativa,
si evidenzia un depauperamento del trattamento integrativo
pari a circa l'8 per cento per quanto riguarda la quota a
favore degli iscritti in quiescenza e di un valore
incalcolabile per quanto riguarda la quota in favore di coloro
che sono in attività di servizio. Tutto ciò è maggiormente
aggravato dal fatto che l'ammontare contributivo, sul quale
viene considerata la quota integrativa pensionistica, è
congelato al 31 dicembre 1997 e non tiene conto
dell'evoluzione delle retribuzioni.
E' necessario quindi intervenire per porre fine a questa
sfiducia e malcontento, eliminando sia il congelamento del
trattamento integrativo per gli iscritti in attività di
servizio sia il blocco, per gli iscritti in quiescenza, del
meccanismo perequativo al costo della vita. Questa situazione
contribuisce ad accrescere gli utili delle aziende di credito
e ad erodere specularmente e forzatamente, il valore della
integrazione pensionistica.
In pratica, la norma ha influenzato i meccanismi di
origine contrattuale privata, senza che ne derivasse un
beneficio al sistema pensionistico pubblico ed ha consentito
invece l'arricchimento della controparte privata (aziende di
credito) senza logica giustificazione.
L'integrazione non comporta alcun aggravio o maggiorazione
di costi nei confronti della spesa pubblica, essendo essa
esclusivamente a carico dei fondi integrativi aziendali, ai
quali gli attuali pensionati e i lavoratori ancora in servizio
hanno versato e continuano a versare adeguata contribuzione al
fine esclusivo di percepire, durante il pensionamento, la
relativa perequazione all'aumento del costo della vita. Per lo
svolgimento di tale funzione sociale, i citati fondi aziendali
fruiscono di adeguati rendimenti annuali in relazione agli
investimenti effettuati sulla base dei regolamenti vigenti e
continuano, in ogni caso, ad essere alimentati dai contributi
previsti a carico dei lavoratori in servizio.
Se non si porrà rimedio a tale ingiustizia, si
continueranno a perpetuare gli ingiusti benefìci economici per
le aziende di credito a fronte di una riduzione ad entità
insignificante del reale potere di acquisto delle pensioni.
E' dovere del Parlamento - nell'ottica di una equa e
giusta politica sociale - coniugare l'esigenza delle aziende
di credito con quelle dei lavoratori, procedendo ad una
modifica della citata normativa nel senso di prevedere che le
disposizioni si applichino, nel presupposto che siano anomali,
non già due dei tre indicatori di cui alla tabella E, ma tutti
e tre gli indicatori in essa previsti.
Il comma 33 del citato articolo 59 della legge n. 449 del
1997 ha stranamente previsto, nell'ipotesi di superamento
delle anomalie citate, per entrambe le categorie (lavoratori
in servizio e pensionati), la possibilità di stipulare accordi
con le associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, che
prevedano, solo per il futuro, regimi difformi da quanto
indicato alle lettere a) e b) del citato comma 32,
anche mediante la trasformazione dei regimi integrativi in
regimi a contribuzione definita o l'istituzione di nuove forme
di previdenza complementare ai sensi del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.
A prescindere dal fatto che non è accettabile un impianto
normativo che prevede la trattazione tra parti datoriale e
sindacale come "mera possibilità" e non come "mero obbligo"
nascente dalla eliminazione delle anomalie di cui alla tabella
E, si fa notare che la possibilità di trasformare i regimi
previdenziali esistenti in regimi a contribuzione definita o
di istituire nuove forme di previdenza complementare,
interessa solo i lavoratori in servizio alla ricerca di futuri
assetti pensionistici integrativi a loro più confacenti e non
ai pensionati e, quindi, la potestà, attribuita alle
associazioni sindacali dei lavoratori in servizio di trattare
(eventualità questa più volte messa in discussione anche dalla
stessa Suprema corte) la complessa problematica del
trattamento previdenziale dei già pensionati, non presenta
caratteristiche di serenità intellettuale, in quanto è
innegabile che gli interessi dei lavoratori in servizio sono
concorrenti e conflittuali con quelli dei pensionati.
E' anche innegabile che, in mancanza della soddisfazione
di urgenti bisogni, la trattativa assumerebbe carattere
dilatorio nel tempo, perdendo quella tempestività che la
continua erosione del potere reale di acquisto delle pensioni
richiede.
Il secondo periodo del comma 33 del citato articolo 59 ha
anche disposto, relativamente ai regimi integrativi delle
aziende di credito indicate nel decreto legislativo n. 357 del
1990, che siano o siano state assoggettate alla procedura di
liquidazione coatta amministrativa, che le disposizioni di cui
al comma 32 si applicano con decorrenza dalla data di
emanazione del decreto di liquidazione.
Tale ultima norma realizza un'ulteriore iniquità laddove
si evidenziano situazioni giuridiche quali quelle derivanti
dal fatto che destinatari della norma, sono i fondi
integrativi aziendali, sorti in relazione alle aziende di
credito di cui al decreto legislativo n. 357 del 1990, ma che,
avendo propria autonomia legale e patrimoniale, presentano
bilanci tecnici di gestione in avanzo. Alcuni di questi fondi
si trovano nella posizione originale di non avere più
l'azienda di credito di riferimento perché in liquidazione
coatta amministrativa, ma che sopravvivono proprio in ragione
della loro autonomia patrimoniale che li porta a conseguire
risultati di gestione ottimali.
Pertanto, pur in presenza di risultati di bilancio tecnico
ottimi, non può essere perequata la quota integrativa
previdenziale per la tassatività della norma, per la quale non
è neanche prevedibile una trattativa con le organizzazioni
sindacali ai fini del recupero della prestazione, perché le
anomalie che dovrebbero essere eliminate sono anomalie proprie
di una azienda di credito e non di un fondo pensione.