XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2938
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 32, all'alinea, le parole: "in almeno
due degli indicatori" sono sostituite dalle seguenti: "in
tutti gli indicatori";
b) il comma 33 è sostituito dai seguenti:
"33. Venute meno le anomalie di cui al comma 32
per almeno due esercizi consecutivi, si applicano le seguenti
disposizioni:
a) per gli iscritti in servizio alla data di
entrata in vigore della presente disposizione nonché per
coloro che hanno risolto il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1^ gennaio 1998 e la medesima data di entrata
in vigore della presente disposizione, è riconosciuto, sul
trattamento pensionistico integrativo, l'intero periodo
contributivo senza soluzione di continuità, a condizione che
siano stati proseguiti i relativi versamenti al fondo
integrativo aziendale di competenza, fermo restando che
accordi, da stipulare anche successivamente, con le
associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, possono
prevedere, per il futuro, regimi difformi da quanto indicato
alla lettera a) del comma 32 del presente articolo,
anche mediante la trasformazione dei regimi integrativi
esistenti in regimi a contribuzione definita, o l'istituzione
di nuove forme di previdenza complementare ai sensi del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni;
b) per gli iscritti in quiescenza è ripristinata
automaticamente, solo per il futuro, il meccanismo perequativo
sul trattamento pensionistico integrativo.
33-bis. Relativamente ai regimi integrativi,
ancorché già esonerativi, delle aziende di credito di cui al
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, che siano o
siano state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa, le disposizioni di cui al comma 32 del
presente articolo si applicano a decorrere dalla data di
emanazione del decreto di liquidazione. Nell'ipotesi che il
bilancio tecnico dei fondi integrativi presenti avanzo di
gestione, la disposizione di cui al citato comma 32 non si
applica e la perequazione deve intendersi, comunque,
compatibilmente contenuta entro l'importo massimo dell'avanzo
tecnico stesso".