XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2938




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 32, all'alinea, le parole: "in almeno due degli indicatori" sono sostituite dalle seguenti: "in tutti gli indicatori";

        b) il comma 33 è sostituito dai seguenti:

            "33. Venute meno le anomalie di cui al comma 32 per almeno due esercizi consecutivi, si applicano le seguenti disposizioni:

                a) per gli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione nonché per coloro che hanno risolto il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1^ gennaio 1998 e la medesima data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuto, sul trattamento pensionistico integrativo, l'intero periodo contributivo senza soluzione di continuità, a condizione che siano stati proseguiti i relativi versamenti al fondo integrativo aziendale di competenza, fermo restando che accordi, da stipulare anche successivamente, con le associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, possono prevedere, per il futuro, regimi difformi da quanto indicato alla lettera a) del comma 32 del presente articolo, anche mediante la trasformazione dei regimi integrativi esistenti in regimi a contribuzione definita, o l'istituzione di nuove forme di previdenza complementare ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

                b) per gli iscritti in quiescenza è ripristinata automaticamente, solo per il futuro, il meccanismo perequativo sul trattamento pensionistico integrativo.
            33-bis. Relativamente ai regimi integrativi, ancorché già esonerativi, delle aziende di credito di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, che siano o siano state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, le disposizioni di cui al comma 32 del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di emanazione del decreto di liquidazione. Nell'ipotesi che il bilancio tecnico dei fondi integrativi presenti avanzo di gestione, la disposizione di cui al citato comma 32 non si applica e la perequazione deve intendersi, comunque, compatibilmente contenuta entro l'importo massimo dell'avanzo tecnico stesso".



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