XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2937




        Onorevoli Deputati! - Persistono le esigenze obiettive che hanno reso necessarie le disposizioni urgenti dirette a disciplinare in via transitoria i procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità ed i procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni di cui all'articolo 336 del codice civile, già previste dal decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.
        Va infatti considerato che il 30 giugno 2002 si esaurisce la fase transitoria come disciplinata dal citato decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150; pertanto, si reputa necessaria la proroga del termine per garantire il completamento dell'iter parlamentare del disegno di legge relativo alla disciplina sulla difesa di ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili minorili, nonché della revisione del procedimento di cui all'articolo 336 del codice civile.
        Trattasi di esigenze legate all'operatività della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 29 marzo 2001, n. 134, recante la riforma istitutiva del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti e, da ultimo, dal decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 115, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia.
        La citata riforma ha, infatti, fissato a decorrere dal 1^ luglio 2002, il livello massimo del reddito ai fini dell'ammissione al beneficio per i giudizi civili ed amministrativi ad euro 9.296,22 (lire 18.000.000).
        Orbene, mentre la legge 6 marzo 2001, n. 60, ha disciplinato la difesa di ufficio nei procedimenti penali, prevedendo specifiche modalità per la nomina dei difensori di ufficio, con la corresponsione di un compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, qualora il difensore dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, la legge 28 marzo 2001, n. 149, di riforma in materia di adozione, invece, non contiene alcuna previsione in ordine alle modalità per la nomina del difensore di ufficio in favore dei genitori e del minore, nei confronti del quale sia stato aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, né in ordine al carico delle relative spese processuali eventualmente a carico dello Stato.
        In tale situazione, il principio di effettività della difesa, cui la riforma in materia di procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità ha inteso ispirarsi, incontra forti limiti, ove si tenga conto, da un lato, della necessità di affidare l'incarico a professionisti in possesso di competenze qualificate in considerazione della delicatezza della funzione da assolvere (così come già avviene per il settore penale ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272) e, dall'altro, della sostanziale inadeguatezza dell'attuale legge sul gratuito patrocinio nei giudizi civili, avuto riguardo alle condizioni di povertà necessarie per l'ammissione. E ciò sia che, per quanto attiene ai requisiti soggettivi, si vogliano ritenere applicabili le disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in conformità all'orientamento di una parte della dottrina, sia che si ritengano invece applicabili le disposizioni sul gratuito patrocinio nei procedimenti civili, secondo l'orientamento prevalente dei giudici minorili.
        Di conseguenza uno strumento di maggiore tutela, come la difesa di ufficio, viene a tradursi in un maggior onere a carico di soggetti i quali, pur appartenendo di norma alle fasce economicamente più deboli, non potranno accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
        Una riconsiderazione di tali aspetti appare, quindi, necessaria al fine di assicurare la effettività della difesa sia nei confronti dei genitori che dei minori per i quali sia stato aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, anche attraverso un collegamento tra la difesa di ufficio e l'onere delle spese a carico dello Stato, così come previsto dalla legge 6 marzo 2001, n. 60.
        Per quanto attiene, poi, al procedimento per la adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, la previsione della difesa tecnica contenuta nella legge di riforma necessita di una revisione del procedimento che si svolge davanti al tribunale per i minorenni nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio e cioè secondo norme procedurali che necessitano di una modifica, anche a seguito della novellazione dell'articolo 111 della Costituzione. E' quindi necessario regolare le modalità ed i tempi attraverso i quali deve esercitarsi l'attività difensiva; comunque, la inadeguatezza dell'attuale legge sul gratuito patrocinio pone seri ostacoli ad un effettivo esercizio del diritto di difesa, non potendosi porre l'onere delle spese a carico dello Stato se non nelle ipotesi previste dalla attuale normativa in materia di gratuito patrocinio nei giudizi civili, ancorate a condizioni di povertà del richiedente.
        Il decreto-legge è costituito da due articoli.
        L'articolo 1 proroga le disposizioni di cui al decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240, fino all'entrata in vigore della disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili minorili, nonché della revisione del procedimento di cui all'articolo 336 del codice civile. Viene, comunque, fissato un termine finale al 30 giugno 2003, entro il quale è auspicabile l'entrata in vigore del citato provvedimento novellatore di imminente presentazione.
        L'articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.
        Dall'attuazione del presente decreto-legge non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
        In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della Costituzione, l'accluso decreto-legge viene ora presentato alle Camere per la conversione in legge.




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