XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2937
Onorevoli Deputati! - Persistono le esigenze obiettive che
hanno reso necessarie le disposizioni urgenti dirette a
disciplinare in via transitoria i procedimenti per la
dichiarazione dello stato di adottabilità ed i procedimenti
civili davanti al tribunale per i minorenni di cui
all'articolo 336 del codice civile, già previste dal
decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.
Va infatti considerato che il 30 giugno 2002 si esaurisce
la fase transitoria come disciplinata dal citato decreto-legge
24 aprile 2001, n. 150; pertanto, si reputa necessaria la
proroga del termine per garantire il completamento
dell'iter parlamentare del disegno di legge relativo
alla disciplina sulla difesa di ufficio e sul patrocinio a
spese dello Stato nei giudizi civili minorili, nonché della
revisione del procedimento di cui all'articolo 336 del codice
civile.
Trattasi di esigenze legate all'operatività della legge 30
luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 29 marzo
2001, n. 134, recante la riforma istitutiva del patrocinio a
spese dello Stato per i non abbienti e, da ultimo, dal decreto
legislativo 30 maggio 2002, n. 115, recante testo unico delle
disposizioni legislative in materia di spese di giustizia.
La citata riforma ha, infatti, fissato a decorrere dal 1^
luglio 2002, il livello massimo del reddito ai fini
dell'ammissione al beneficio per i giudizi civili ed
amministrativi ad euro 9.296,22 (lire 18.000.000).
Orbene, mentre la legge 6 marzo 2001, n. 60, ha
disciplinato la difesa di ufficio nei procedimenti penali,
prevedendo specifiche modalità per la nomina dei difensori di
ufficio, con la corresponsione di un compenso nella misura e
secondo le modalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n.
217, qualora il difensore dimostri di avere esperito
inutilmente le procedure per il recupero dei crediti
professionali, la legge 28 marzo 2001, n. 149, di riforma in
materia di adozione, invece, non contiene alcuna previsione in
ordine alle modalità per la nomina del difensore di ufficio in
favore dei genitori e del minore, nei confronti del quale sia
stato aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato
di adottabilità, né in ordine al carico delle relative spese
processuali eventualmente a carico dello Stato.
In tale situazione, il principio di effettività della
difesa, cui la riforma in materia di procedimenti per la
dichiarazione dello stato di adottabilità ha inteso ispirarsi,
incontra forti limiti, ove si tenga conto, da un lato, della
necessità di affidare l'incarico a professionisti in possesso
di competenze qualificate in considerazione della delicatezza
della funzione da assolvere (così come già avviene per il
settore penale ai sensi dell'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e
dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
272) e, dall'altro, della sostanziale inadeguatezza
dell'attuale legge sul gratuito patrocinio nei giudizi civili,
avuto riguardo alle condizioni di povertà necessarie per
l'ammissione. E ciò sia che, per quanto attiene ai requisiti
soggettivi, si vogliano ritenere applicabili le disposizioni
di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in conformità
all'orientamento di una parte della dottrina, sia che si
ritengano invece applicabili le disposizioni sul gratuito
patrocinio nei procedimenti civili, secondo l'orientamento
prevalente dei giudici minorili.
Di conseguenza uno strumento di maggiore tutela, come la
difesa di ufficio, viene a tradursi in un maggior onere a
carico di soggetti i quali, pur appartenendo di norma alle
fasce economicamente più deboli, non potranno accedere al
beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Una riconsiderazione di tali aspetti appare, quindi,
necessaria al fine di assicurare la effettività della difesa
sia nei confronti dei genitori che dei minori per i quali sia
stato aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato
di adottabilità, anche attraverso un collegamento tra la
difesa di ufficio e l'onere delle spese a carico dello Stato,
così come previsto dalla legge 6 marzo 2001, n. 60.
Per quanto attiene, poi, al procedimento per la adozione
dei provvedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile,
la previsione della difesa tecnica contenuta nella legge di
riforma necessita di una revisione del procedimento che si
svolge davanti al tribunale per i minorenni nelle forme dei
procedimenti in camera di consiglio e cioè secondo norme
procedurali che necessitano di una modifica, anche a seguito
della novellazione dell'articolo 111 della Costituzione. E'
quindi necessario regolare le modalità ed i tempi attraverso i
quali deve esercitarsi l'attività difensiva; comunque, la
inadeguatezza dell'attuale legge sul gratuito patrocinio pone
seri ostacoli ad un effettivo esercizio del diritto di difesa,
non potendosi porre l'onere delle spese a carico dello Stato
se non nelle ipotesi previste dalla attuale normativa in
materia di gratuito patrocinio nei giudizi civili, ancorate a
condizioni di povertà del richiedente.
Il decreto-legge è costituito da due articoli.
L'articolo 1 proroga le disposizioni di cui al
decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240, fino
all'entrata in vigore della disciplina sulla difesa d'ufficio
e sul patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili
minorili, nonché della revisione del procedimento di cui
all'articolo 336 del codice civile. Viene, comunque, fissato
un termine finale al 30 giugno 2003, entro il quale è
auspicabile l'entrata in vigore del citato provvedimento
novellatore di imminente presentazione.
L'articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore del
decreto-legge.
Dall'attuazione del presente decreto-legge non
scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della
Costituzione, l'accluso decreto-legge viene ora presentato
alle Camere per la conversione in legge.