XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2937
Decreto-legge 1^ luglio 2002, n. 126, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1^ luglio 2002.
Disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio
e di procedimenti civili davanti al tribunale per i
minorenni.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2001, n. 149, che tra l'altro
prevede l'istituzione della difesa di ufficio nei procedimenti
per la dichiarazione dello stato di adottabilità;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n.
240, recante disposizioni dirette a disciplinare in via
transitoria i procedimenti per la dichiarazione dello stato di
adottabilità e i procedimenti civili davanti al tribunale per
i minorenni di cui all'articolo 336 del codice civile;
Considerato che, in attesa di una compiuta disciplina
sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione
dello stato di adottabilità e per la revisione del
procedimento per l'adozione dei provvedimenti indicati
nell'articolo 336 del codice civile, ai predetti procedimenti
devono continuare ad applicarsi le disposizioni processuali
vigenti;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza
di prorogare le predette disposizioni transitorie per una
tutela effettiva dei diritti del minore e per consentire la
regolare prosecuzione dei procedimenti in corso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 giugno 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro della giustizia;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
1. Le disposizioni previste dal decreto-legge 24 aprile
2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2001, n. 240, sono prorogate fino all'entrata in vigore
della disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a
spese dello Stato nei giudizi civili minorili, nonché della
revisione del procedimento di cui all'articolo 336 del codice
civile, e comunque non oltre il 30 giugno 2003.
Articolo 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1^ luglio 2002.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Castelli, Ministro della giustizia.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.