XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2935
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si intende dare un duplice contributo alla lotta
all'inquinamento atmosferico nei centri urbani. Se da un lato,
infatti, con l'articolo 1 del presente provvedimento si
introduce il divieto di circolazione nei centri urbani per le
tipologie di veicoli maggiormente inquinanti, dall'altro, con
gli articoli successivi, si introducono agevolazioni per
l'acquisto di veicoli a basso o bassissimo inquinamento, che
si ritiene non abbiano uguali nella recente produzione
legislativa in materia.
Con l'articolo 2 si sospende il pagamento della tassa
regionale di circolazione per i veicoli a metano e a gas di
petrolio liquefatto (GPL) fino al 2010; con l'articolo 3 si
sospende fino al 2005 il pagamento dell'imposta provinciale di
trascrizione sulla vendita di veicoli usati, norma che
sicuramente avvantaggerà le fasce di popolazione meno abbienti
nell'acquisto di veicoli dotati di dispositivi
antinquinamento, con un effetto molto positivo sia per il
rinnovo del parco circolante che per l'intero comparto
automobilistico, infatti, tale misura se da una parte favorirà
l'uscita di scena dei veicoli più obsoleti, dall'altra la
facilitazione nella vendita delle auto usate favorirà, come è
ovvio, l'acquisto di auto nuove da parte di chi ha ceduto la
propria vecchia auto.
Con l'articolo 4, si ripropone il meccanismo della
rottamazione, ma solamente per l'acquisto di veicoli a
inquinamento zero o a bassissimo inquinamento.
L'articolo 5, venendo incontro a chi non può comprare un
vettura nuova a basso inquinamento, fornisce un contributo che
copre quasi completamente il costo della conversione a metano
o a GPL della propria auto a benzina.
Con l'articolo 6 si istituisce un fondo per la ricerca
sull'impiego dell'idrogeno per l'azionamento di veicoli
elettrici, universalmente considerati i veicoli del futuro,
nello sviluppo e sperimentazione dei quali il nostro Paese ha
accumulato un certo ritardo soprattutto nei confronti della
Germania e del Giappone.
L'articolo 7 chiarisce che gli incentivi previsti dalla
legge possono essere cumulati con gli incentivi, soprattutto
di iniziativa dei comuni, già attivati o in via di attivazione
a seguito di convenzioni con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.
L'articolo 8 tende, mediante la possibilità di dedurre
integralmente le quote di ammortamento per le auto aziendali
ecologiche, a sostituire il parco auto aziendali in senso
ecocompatibile.
Con l'articolo 9 si provvede alla copertura finanziaria
anche rifondendo regioni e province dei mancati introiti
derivanti dalla sospensione della tassa automobilistica
regionale e dell'imposta provinciale di trascrizione.