XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2935




        Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende dare un duplice contributo alla lotta all'inquinamento atmosferico nei centri urbani. Se da un lato, infatti, con l'articolo 1 del presente provvedimento si introduce il divieto di circolazione nei centri urbani per le tipologie di veicoli maggiormente inquinanti, dall'altro, con gli articoli successivi, si introducono agevolazioni per l'acquisto di veicoli a basso o bassissimo inquinamento, che si ritiene non abbiano uguali nella recente produzione legislativa in materia.
        Con l'articolo 2 si sospende il pagamento della tassa regionale di circolazione per i veicoli a metano e a gas di petrolio liquefatto (GPL) fino al 2010; con l'articolo 3 si sospende fino al 2005 il pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione sulla vendita di veicoli usati, norma che sicuramente avvantaggerà le fasce di popolazione meno abbienti nell'acquisto di veicoli dotati di dispositivi antinquinamento, con un effetto molto positivo sia per il rinnovo del parco circolante che per l'intero comparto automobilistico, infatti, tale misura se da una parte favorirà l'uscita di scena dei veicoli più obsoleti, dall'altra la facilitazione nella vendita delle auto usate favorirà, come è ovvio, l'acquisto di auto nuove da parte di chi ha ceduto la propria vecchia auto.
        Con l'articolo 4, si ripropone il meccanismo della rottamazione, ma solamente per l'acquisto di veicoli a inquinamento zero o a bassissimo inquinamento.
        L'articolo 5, venendo incontro a chi non può comprare un vettura nuova a basso inquinamento, fornisce un contributo che copre quasi completamente il costo della conversione a metano o a GPL della propria auto a benzina.
        Con l'articolo 6 si istituisce un fondo per la ricerca sull'impiego dell'idrogeno per l'azionamento di veicoli elettrici, universalmente considerati i veicoli del futuro, nello sviluppo e sperimentazione dei quali il nostro Paese ha accumulato un certo ritardo soprattutto nei confronti della Germania e del Giappone.
        L'articolo 7 chiarisce che gli incentivi previsti dalla legge possono essere cumulati con gli incentivi, soprattutto di iniziativa dei comuni, già attivati o in via di attivazione a seguito di convenzioni con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
        L'articolo 8 tende, mediante la possibilità di dedurre integralmente le quote di ammortamento per le auto aziendali ecologiche, a sostituire il parco auto aziendali in senso ecocompatibile.
        Con l'articolo 9 si provvede alla copertura finanziaria anche rifondendo regioni e province dei mancati introiti derivanti dalla sospensione della tassa automobilistica regionale e dell'imposta provinciale di trascrizione.




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