XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2935
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Divieto di circolazione nei centri urbani).
1. A decorrere dal 31 luglio 2003 è vietata la
circolazione degli autoveicoli a benzina privi di convertitore
catalitico e degli autoveicoli a gasolio non immatricolati ai
sensi delle direttive 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo
1971, resa esecutiva, da ultimo, dal decreto del Ministro dei
trasporti 24 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55, 91/441/CEE del Consiglio,
del 26 giugno 1991, resa esecutiva con decreto del Ministro
dell'ambiente 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio
1992, 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
marzo 1994, resa esecutiva con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 29 febbraio 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 1996, n. 81,
96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8
ottobre 1996, resa esecutiva dal decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 1998, n. 42, nelle zone e negli agglomerati definiti
dalle regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
2. Sono esentati dal divieto di cui al comma 1 i mezzi di
emergenza, per la sicurezza pubblica, destinati al servizio di
trasporto pubblico e di pubblica utilità, i mezzi adibiti al
servizio di portatori di handicap, gli autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori elettrici, gli autoveicoli ibridi,
quelli a metano e GPL e quelli a benzina non catalitici
convertiti a gas metano o GPL, purché l'impianto sia omologato
ai sensi della normativa vigente.
3. Il divieto di cui al comma 1 si applica ai motocicli e
ai ciclomotori non conformi al capitolo 5 della direttiva
97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno
1997, resa esecutiva dal decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 23 marzo 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2001, n. 132,
a decorrere dal 31 dicembre 2003.
Art. 2.
(Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica
regionale per autoveicoli a metano e GPL).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2003 sono esentati dal
pagamento della tassa automobilistica regionale di cui
all'articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per un periodo di sette
anni, le autovetture e gli autoveicoli adibiti al trasporto
promiscuo di persone e di cose omologati per la circolazione
esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con GPL o
con gas metano se dotati di dispositivi tecnici conformi alla
citata direttiva 91/441/CEE, ovvero alla direttiva 88/77/CEE
del Consiglio, del 3 dicembre 1987, resa esecutiva dal decreto
del Ministro dell'ambiente 5 giugno 1989, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30
settembre 1989, n. 229.
Art. 3.
(Esenzione dal pagamento dell'imposta
provinciale di trascrizione).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2003 e fino al 1^ gennaio
2005 è sospeso il pagamento dell'imposta di cui all'articolo
56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, sulle vendite di autoveicoli usati
dotati dei dispositivi di cui all'articolo 1 del regolamento
di cui al decreto 15 dicembre 1992, n. 572, con esclusione dei
dispositivi catalizzatori di sostituzione installati
successivamente alla prima immatricolazione del veicolo.
Art. 4.
(Contributo per l'acquisto di veicoli a
minimo impatto ambientale).
1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in
locazione finanziaria, e a condizione che siano nuovi di
fabbrica: a) veicoli elettrici, come definiti
dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del
decreto del Ministro dell'ambiente 5 aprile 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2001;
b) veicoli a metano o GPL; c) veicoli con consumo
di carburante, certificato per cento chilometri, inferiore a 5
litri; d) motocicli e ciclomotori elettrici di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2001, e biciclette a
pedalata assistita; e che consegnano per la rottamazione un
veicolo immatricolato in data anteriore al 1^ gennaio 1992 o
che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci
anni dalla data di immatricolazione, è riconosciuto un
contributo statale di euro 1.500 per i veicoli di cui alla
lettera a), di euro 800 per i veicoli di cui alle
lettere b) e c), di euro 300 per i veicoli di cui
alla lettera d), sempre che sia praticato dal venditore
uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il
contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione
con il prezzo di acquisto.
2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati nel
triennio 2003-2005 risultanti da contratto stipulato dal
venditore e dall'acquirente nel medesimo periodo, a condizione
che:
a) il veicolo acquistato sia uno di quelli di cui
al comma 1;
b) il veicolo consegnato per la rottamazione,
limitatamente ai casi di cui al comma 1, lettere a), b)
e c), sia un'autovettura o un autoveicolo per
trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere
a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e limitatamente al caso di cui al comma 1, lettera
d), del presente articolo, che si tratti di un motociclo
o di un ciclomotore con motore termico a due tempi intestato,
da data anteriore al 30 giugno 2002, allo stesso soggetto
intestatario del veicolo nuovo o ad uno dei familiari
conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo, ovvero, in
caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia
intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a
uno dei predetti familiari;
c) nell'atto di acquisto sia espressamente
dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla
rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato
e del contributo statale di cui al comma 1.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del
veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il
veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o
tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione
al pubblico registro automobilistico.
4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere
rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case
costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche
convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza,
della demolizione, del recupero di materiali e della
rottamazione.
5. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo
nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e
recuperano il medesimo importo quale credito di imposta per il
versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui
redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in
cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico
l'originale del certificato di proprietà e per i
successivi.
6. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese
costruttrici o importatrici conservano la seguente
documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal
venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di
acquisto;
b) copia del libretto di circolazione e del foglio
complementare del veicolo usato;
c) copia della domanda di cancellazione per
demolizione del veicolo usato e originale del certificato di
proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico;
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso
previsto dal comma 2, lettera b).
Art. 5.
(Contributo per l'installazione su
autoveicoli di impianti di
alimentazione a metano e GPL).
1. E' riconosciuto, a decorrere dal 1^ gennaio 2003 e fino
al 31 dicembre 2005, un contributo di 500 euro alle persone
fisiche che provvedono all'installazione, presso officine
autorizzate ai sensi della normativa vigente, dell'impianto di
alimentazione a metano o GPL su un autoveicolo di proprietà e
del quale risulti l'intestazione alla persona fisica medesima,
o ai suoi familiari conviventi, entro un anno successivo alla
data di prima immatricolazione dello stesso, purché
quest'ultima abbia avuto luogo a decorrere dal 1^ gennaio
2001.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, sono determinati criteri e modalità per
l'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1.
Art. 6.
(Fondo per la ricerca sull'impiego
dell'idrogeno per l'azionamento
di veicoli elettrici).
1. E' istituito il Fondo per la ricerca sull'impiego
dell'idrogeno per l'azionamento di veicoli elettrici
alimentato da un contributo statale pari a 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. Il Fondo è
finalizzato:
a) allo studio e alla sperimentazione di
propulsori basati sulla tecnologia delle celle a combustibile
operanti a bassa temperatura nella versione a celle
polimeriche alimentate ad idrogeno puro o idrogeno da
combustibili processati e in quella a celle a metanolo diretto
alimentate direttamente dal metanolo liquido;
b) allo studio di metodi di produzione
dell'idrogeno da fonti rinnovabili, in particolare da sistemi
fotovoltaici;
c) allo studio e alla sperimentazione di
tecnologie dirette all'abbattimento dei costi degli attuali
sistemi di propulsione a celle a combustibile rispetto ai
motori a combustione interna, a migliorare l'affidabilità
delle membrane protoniche nel tempo e a ridurre l'elevato
tempo di messa in moto del sistema a celle a combustibile;
d) alla realizzazione di un sistema di
distribuzione dell'idrogeno e del combustibile da cui ricavare
l'idrogeno ed ai metodi di stoccaggio, con particolare
riferimento alla sicurezza dei cittadini.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri delle attività
produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 da emanare entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, determina le
modalità di funzionamento del Fondo e la tipologia delle spese
di ricerca ammissibili.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a
30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale", dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
Art. 7.
(Cumulo degli incentivi).
1. Gli incentivi, le agevolazioni e i finanziamenti
previsti dalla presente legge sono cumulabili con qualunque
altro intervento avente finalità analoghe disposto dalle
regioni o dagli enti locali anche in regime di convenzione con
le amministrazioni dello Stato.
Art. 8.
(Modifica dell'articolo 121-bis del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917).
1. L'articolo 121-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
"Art. 121-bis.- (Limiti di deduzione delle spese
e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di
trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, arti
e professioni).- 1. Le spese e gli altri componenti
negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel
presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti
e professioni, ai fini della determinazione dei relativi
redditi sono deducibili secondo i seguenti criteri:
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e
imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed
autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del
comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere
utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività
propria dell'impresa;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso
promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo
d'imposta;
3) alle autovetture ed autocaravan di cui alle
lettere a) ed m) del comma 1 dell'articolo 54 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il cui utilizzo è
diverso da quello indicato al numero 1, compresi i veicoli
utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di
rappresentanza di commercio, rientranti nelle seguenti
categorie:
3.1) elettrici, come definiti dall'articolo 2, comma 1
del decreto del Ministro dell'ambiente 5 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2001, n.
117;
3.2) a metano o a GPL;
3.3) con consumo di carburante, certificato per cento
chilometri, inferiore a 5 litri;
3.4) motocicli e ciclomotori elettrici di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 maggio 2001, n. 117;
3.5) biciclette a pedalata assistita;
b) nella misura del 50 per cento relativamente
alle autovetture ed autocaravan, di cui alle citate
lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285
del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso
da quello indicato alla lettera a), numero 1), salvo
quanto previsto alla lettera a), numero 3). Tale
percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli
utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di
rappresentanza di commercio, salvo quanto previsto alla
lettera a), numero 3). Nel caso di esercizio di arti e
professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa,
nella suddetta misura del 50 per cento, limitatamente ad un
solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da
associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è
consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o
associato.
2. Ai fini della determinazione del reddito
d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali
rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare
dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello
complessivamente effettuato.
3. Ai fini della applicazione del comma 7
dell'articolo 67, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera
b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della
deduzione delle relative quote di ammortamento".
Art. 9.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3
6 e 8, valutato complessivamente in 550 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4 e
5, pari complessivamente a 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a
trasferire alle regioni ed alle province, in relazione
all'attuazione egli articoli 2 e 3, e nei limiti della
copertura di cui al comma 1, l'importo equivalente ai relativi
gettiti accertati per l'anno 2001.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.