XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2935




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Divieto di circolazione nei centri urbani).

        1. A decorrere dal 31 luglio 2003 è vietata la circolazione degli autoveicoli a benzina privi di convertitore catalitico e degli autoveicoli a gasolio non immatricolati ai sensi delle direttive 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1971, resa esecutiva, da ultimo, dal decreto del Ministro dei trasporti 24 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55, 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, resa esecutiva con decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1992, 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, resa esecutiva con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 1996, n. 81, 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 1996, resa esecutiva dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1998, n. 42, nelle zone e negli agglomerati definiti dalle regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
        2. Sono esentati dal divieto di cui al comma 1 i mezzi di emergenza, per la sicurezza pubblica, destinati al servizio di trasporto pubblico e di pubblica utilità, i mezzi adibiti al servizio di portatori di handicap, gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori elettrici, gli autoveicoli ibridi, quelli a metano e GPL e quelli a benzina non catalitici convertiti a gas metano o GPL, purché l'impianto sia omologato ai sensi della normativa vigente.
        3. Il divieto di cui al comma 1 si applica ai motocicli e ai ciclomotori non conformi al capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, resa esecutiva dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2001, n. 132, a decorrere dal 31 dicembre 2003.


Art. 2.

(Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica
regionale per autoveicoli a metano e GPL).

        1. A decorrere dal 1^ gennaio 2003 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per un periodo di sette anni, le autovetture e gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e di cose omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con GPL o con gas metano se dotati di dispositivi tecnici conformi alla citata direttiva 91/441/CEE, ovvero alla direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, resa esecutiva dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 giugno 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1989, n. 229.


Art. 3.

(Esenzione dal pagamento dell'imposta
provinciale di trascrizione).

        1. A decorrere dal 1^ gennaio 2003 e fino al 1^ gennaio 2005 è sospeso il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sulle vendite di autoveicoli usati dotati dei dispositivi di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto 15 dicembre 1992, n. 572, con esclusione dei dispositivi catalizzatori di sostituzione installati successivamente alla prima immatricolazione del veicolo.

Art. 4.

(Contributo per l'acquisto di veicoli a
minimo impatto ambientale).

        1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, e a condizione che siano nuovi di fabbrica: a) veicoli elettrici, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro dell'ambiente 5 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2001; b) veicoli a metano o GPL; c) veicoli con consumo di carburante, certificato per cento chilometri, inferiore a 5 litri; d) motocicli e ciclomotori elettrici di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2001, e biciclette a pedalata assistita; e che consegnano per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1^ gennaio 1992 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione, è riconosciuto un contributo statale di euro 1.500 per i veicoli di cui alla lettera a), di euro 800 per i veicoli di cui alle lettere b) e c), di euro 300 per i veicoli di cui alla lettera d), sempre che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
        2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati nel triennio 2003-2005 risultanti da contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nel medesimo periodo, a condizione che:

                a) il veicolo acquistato sia uno di quelli di cui al comma 1;

                b) il veicolo consegnato per la rottamazione, limitatamente ai casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e limitatamente al caso di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo, che si tratti di un motociclo o di un ciclomotore con motore termico a due tempi intestato, da data anteriore al 30 giugno 2002, allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;

                c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

        3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico.
        4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
        5. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano il medesimo importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.
        6. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:

                a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

                b) copia del libretto di circolazione e del foglio complementare del veicolo usato;

                c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico;

                d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera b).


Art. 5.

(Contributo per l'installazione su
autoveicoli di impianti di
alimentazione a metano e GPL).

        1. E' riconosciuto, a decorrere dal 1^ gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2005, un contributo di 500 euro alle persone fisiche che provvedono all'installazione, presso officine autorizzate ai sensi della normativa vigente, dell'impianto di alimentazione a metano o GPL su un autoveicolo di proprietà e del quale risulti l'intestazione alla persona fisica medesima, o ai suoi familiari conviventi, entro un anno successivo alla data di prima immatricolazione dello stesso, purché quest'ultima abbia avuto luogo a decorrere dal 1^ gennaio 2001.
        2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono determinati criteri e modalità per l'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1.


Art. 6.

(Fondo per la ricerca sull'impiego
dell'idrogeno per l'azionamento
di veicoli elettrici).

        1. E' istituito il Fondo per la ricerca sull'impiego dell'idrogeno per l'azionamento di veicoli elettrici alimentato da un contributo statale pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. Il Fondo è finalizzato:

                a) allo studio e alla sperimentazione di propulsori basati sulla tecnologia delle celle a combustibile operanti a bassa temperatura nella versione a celle polimeriche alimentate ad idrogeno puro o idrogeno da combustibili processati e in quella a celle a metanolo diretto alimentate direttamente dal metanolo liquido;

                b) allo studio di metodi di produzione dell'idrogeno da fonti rinnovabili, in particolare da sistemi fotovoltaici;

                c) allo studio e alla sperimentazione di tecnologie dirette all'abbattimento dei costi degli attuali sistemi di propulsione a celle a combustibile rispetto ai motori a combustione interna, a migliorare l'affidabilità delle membrane protoniche nel tempo e a ridurre l'elevato tempo di messa in moto del sistema a celle a combustibile;

                d) alla realizzazione di un sistema di distribuzione dell'idrogeno e del combustibile da cui ricavare l'idrogeno ed ai metodi di stoccaggio, con particolare riferimento alla sicurezza dei cittadini.

        2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di funzionamento del Fondo e la tipologia delle spese di ricerca ammissibili.
        3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.


Art. 7.

(Cumulo degli incentivi).

        1. Gli incentivi, le agevolazioni e i finanziamenti previsti dalla presente legge sono cumulabili con qualunque altro intervento avente finalità analoghe disposto dalle regioni o dagli enti locali anche in regime di convenzione con le amministrazioni dello Stato.


Art. 8.

(Modifica dell'articolo 121-bis del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917).

        1. L'articolo 121-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

        "Art. 121-bis.- (Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni).- 1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili secondo i seguenti criteri:

                a) per l'intero ammontare relativamente:

                1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
                2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;

                3) alle autovetture ed autocaravan di cui alle lettere a) ed m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il cui utilizzo è diverso da quello indicato al numero 1, compresi i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, rientranti nelle seguenti categorie:

            3.1) elettrici, come definiti dall'articolo 2, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2001, n. 117;

            3.2) a metano o a GPL;

            3.3) con consumo di carburante, certificato per cento chilometri, inferiore a 5 litri;

            3.4) motocicli e ciclomotori elettrici di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2001, n. 117;

            3.5) biciclette a pedalata assistita;

                b) nella misura del 50 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1), salvo quanto previsto alla lettera a), numero 3). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, salvo quanto previsto alla lettera a), numero 3). Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 50 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.
            2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.
            3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell'articolo 67, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento".


Art. 9.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3 6 e 8, valutato complessivamente in 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4 e 5, pari complessivamente a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a trasferire alle regioni ed alle province, in relazione all'attuazione egli articoli 2 e 3, e nei limiti della copertura di cui al comma 1, l'importo equivalente ai relativi gettiti accertati per l'anno 2001.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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