XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2932
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha
l'obiettivo di risolvere le problematiche degli eccessivi
costi per il riscaldamento sostenuti dagli abitanti dei comuni
situati nella zona climatica F del territorio nazionale,
suddiviso in sei zone dall'articolo 2 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, che sono caratterizzate da un certo numero di
gradi-giorno, che ne individuano il livello di rigidità della
temperatura. La suddivisione è finalizzata a limitare
l'utilizzo degli impianti termici destinati alla
climatizzazione invernale, allo scopo di contenere i consumi
di energia nel rispetto del piano energetico nazionale, di cui
alla legge 9 gennaio 1991, n. 10.
La zona F, che comprende circa 1.069 comuni ed interessa
una popolazione di circa 1,5 milioni di abitanti, è composta
da territori in cui il numero di gradi-giorno supera i 3000;
per tale motivo nei suddetti comuni non è prevista alcuna
limitazione all'esercizio degli impianti termici.
Ovviamente, ciò comporta un elevato consumo di gasolio per
riscaldamento, che crea una situazione di disparità fra i
cittadini residenti nelle zone suddette e quelli residenti
nelle zone con temperature superiori.
Inoltre, si consideri che il prezzo del gasolio per
riscaldamento in Italia è molto elevato, rispetto alla media
europea, a causa dell'elevata accisa.
Il disagio economico subìto dai residenti nei territori
della zona climatica F giustifica l'adozione di provvedimenti
che limitino tale danno e rallentino il processo di
spopolamento che investe soprattutto i comuni montani di
piccole dimensioni. Con la presente proposta di legge si
introduce un regime di agevolazioni volte a diminuire il
prezzo del gasolio per riscaldamento utilizzato nei comuni
della suddetta zona F, incidendo sull'aliquota dell'accisa.
In particolare, si propone di assoggettare i consumi di
gasolio per riscaldamento nella zona F ad una accisa pari a 52
euro per mille litri, che permetterebbe di avvicinare il
prezzo del gasolio al prezzo medio europeo, e non superiore al
minimo previsto dall'articolo 5, comma 3, della direttiva
92/82/CEE, del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al
ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali.
L'adozione di tale provvedimento è anche in linea con
quanto stabilisce la direttiva 92/81/CEE, del Consiglio, del
19 ottobre 1992, all'articolo 8, comma 4, che prevede la
facoltà degli Stati membri di applicare una riduzione del
prezzo dei carburanti, sia per autotrazione che per
riscaldamento domestico, per ragioni politiche specifiche.