XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2932




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha l'obiettivo di risolvere le problematiche degli eccessivi costi per il riscaldamento sostenuti dagli abitanti dei comuni situati nella zona climatica F del territorio nazionale, suddiviso in sei zone dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, che sono caratterizzate da un certo numero di gradi-giorno, che ne individuano il livello di rigidità della temperatura. La suddivisione è finalizzata a limitare l'utilizzo degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale, allo scopo di contenere i consumi di energia nel rispetto del piano energetico nazionale, di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10.
        La zona F, che comprende circa 1.069 comuni ed interessa una popolazione di circa 1,5 milioni di abitanti, è composta da territori in cui il numero di gradi-giorno supera i 3000; per tale motivo nei suddetti comuni non è prevista alcuna limitazione all'esercizio degli impianti termici.
        Ovviamente, ciò comporta un elevato consumo di gasolio per riscaldamento, che crea una situazione di disparità fra i cittadini residenti nelle zone suddette e quelli residenti nelle zone con temperature superiori.
        Inoltre, si consideri che il prezzo del gasolio per riscaldamento in Italia è molto elevato, rispetto alla media europea, a causa dell'elevata accisa.
        Il disagio economico subìto dai residenti nei territori della zona climatica F giustifica l'adozione di provvedimenti che limitino tale danno e rallentino il processo di spopolamento che investe soprattutto i comuni montani di piccole dimensioni. Con la presente proposta di legge si introduce un regime di agevolazioni volte a diminuire il prezzo del gasolio per riscaldamento utilizzato nei comuni della suddetta zona F, incidendo sull'aliquota dell'accisa.
        In particolare, si propone di assoggettare i consumi di gasolio per riscaldamento nella zona F ad una accisa pari a 52 euro per mille litri, che permetterebbe di avvicinare il prezzo del gasolio al prezzo medio europeo, e non superiore al minimo previsto dall'articolo 5, comma 3, della direttiva 92/82/CEE, del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali.
        L'adozione di tale provvedimento è anche in linea con quanto stabilisce la direttiva 92/81/CEE, del Consiglio, del 19 ottobre 1992, all'articolo 8, comma 4, che prevede la facoltà degli Stati membri di applicare una riduzione del prezzo dei carburanti, sia per autotrazione che per riscaldamento domestico, per ragioni politiche specifiche.




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