XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2932
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Riduzione dell'accisa sul consumo di gasolio da
riscaldamento nei territori appartenenti alla zona
climatica F).
1. Al fine di agevolare i cittadini residenti nei comuni
situati nella zona climatica F, individuata ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in cui è necessario per
questioni climatiche un elevato consumo di gasolio per
riscaldamento, è prevista una riduzione dell'aliquota sugli
oli da gasolio usati come combustibile per riscaldamento,
prevista nell'allegato I del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. L'aliquota agevolata di cui al comma 1 è fissata in 52
euro per mille litri allo scopo di adeguare il prezzo del
gasolio da riscaldamento al prezzo medio applicato nei Paesi
dell'Unione europea.
Art. 2.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1,
valutato in 222.076.467 euro per l'anno 2002 e, in 330.532.415
euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.