XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2932




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Riduzione dell'accisa sul consumo di gasolio da
riscaldamento nei territori appartenenti alla zona
climatica F).

        1. Al fine di agevolare i cittadini residenti nei comuni situati nella zona climatica F, individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in cui è necessario per questioni climatiche un elevato consumo di gasolio per riscaldamento, è prevista una riduzione dell'aliquota sugli oli da gasolio usati come combustibile per riscaldamento, prevista nell'allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
        2. L'aliquota agevolata di cui al comma 1 è fissata in 52 euro per mille litri allo scopo di adeguare il prezzo del gasolio da riscaldamento al prezzo medio applicato nei Paesi dell'Unione europea.


Art. 2.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 222.076.467 euro per l'anno 2002 e, in 330.532.415 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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