XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2924
Onorevoli Colleghi! - Il servizio farmaceutico svolge
un ruolo fondamentale nella tutela del diritto della salute
del cittadino, come previsto dall'articolo 32 della
Costituzione. E' infatti ampiamente riconosciuto che i farmaci
non rappresentano un normale bene di consumo e devono essere
facilmente reperibili ed accessibili a tutti i potenziali
utenti. In quest'ottica, è fondamentale garantire ai cittadini
una rete di farmacie capillare e proporzionata sia alla
consistenza della popolazione che alla dislocazione di
quest'ultima sul territorio. La presente proposta di legge
intende intervenire proprio su questa funzione peculiare delle
prestazioni farmaceutiche, prevedendo meccanismi più
flessibili di concessione dell'autorizzazione ad aprire ed
esercitare nuove farmacie.
La regola generale sulla materia si desume dalla legge 2
aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio
farmaceutico), che, all'articolo 1, secondo comma, prevede
l'apertura di una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con
popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000
abitanti negli altri comuni.
Come correttivo alla regola generale suddetta, l'articolo
2 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del
servizio farmaceutico) ha previsto la possibilità di applicare
ai comuni con popolazione inferiore ai 12.500 abitanti un
criterio topografico, suppletivo a quello demografico
introdotto dalla legge n. 475 del 1968. Modificando l'articolo
104 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al
regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265, l'articolo 2 della
legge n. 362 del 1991, ha infatti consentito ai comuni più
piccoli - in deroga alla regola generale di cui all'articolo 1
della legge n. 475 del 1968 - di istituire nuove farmacie, nel
limite di una farmacia per comune e, qualora lo richiedano le
condizioni topografiche e di viabilità, purché sia rispettata
la distanza di almeno 3.000 metri dalle altre farmacie.
La Corte costituzionale, intervenuta sulla materia, ha
riconosciuto la costituzionalità del disposto di cui
all'articolo 104 del citato testo unico di cui al regio
decreto n. 1265 del 1934, come modificato dalla legge n. 362
del 1991, sia in riferimento all'articolo 3 della
Costituzione, sia in riferimento all'articolo 32 della
Costituzione, argomentando che "la programmazione delle piante
organiche delle sedi farmaceutiche è principalmente
finalizzata proprio a garantire la più ampia e razionale
copertura di tutto il territorio nell'interesse della salute
dei cittadini".
Date queste premesse, la presente proposta di legge
intende estendere anche ai comuni più grandi l'applicazione
del criterio suppletivo topografico introdotto dalla legge n.
362 del 1991. E' infatti evidente che le peculiari condizioni
topografiche e di viabilità di cui all'articolo 104 del citato
testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
possono sussistere anche nei comuni con popolazione maggiore,
tenendo conto in particolare dello sviluppo urbanistico
realizzatosi in alcune aree (frazioni) che non vengono
ponderate nei parametri della legge, non costituendo comune.
Il rapido formarsi di insediamenti periferici, spesso distanti
dal comune di appartenenza, impone pertanto l'estensione del
criterio demografico già previsto per i comuni minori anche ai
comuni di dimensioni più grandi.
In secondo luogo, la presente proposta di legge intende
aggiungere all'articolo 104 del testo unico di cui al regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, un ulteriore comma, che
riconosce ai comuni la facoltà di autorizzare l'apertura e
l'esercizio di nuove farmacie qualora lo richiedano oggettive
esigenze di uniformità dell'assistenza farmaceutica legate
agli incrementi abitativi delle frazioni sprovviste di
farmacie. Tale previsione mira a rafforzare la garanzia di
erogazione delle prestazioni farmaceutiche presente
all'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge,
recuperando nella materia le più recenti tendenze di
valorizzazione del ruolo dei comuni.
Seguendo la riforma già avviata dal testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la legge costituzionale n.
3 del 2001 ha infatti provveduto a modificare gli articoli 114
e 118 della Costituzione, riconoscendo al comune, quale ente
autonomo, l'esercizio di poteri e funzioni con il solo limite
del rispetto dei princìpi regionali. Il nuovo testo
dell'articolo 118, in particolare, individua nel comune l'ente
di amministrazione generale, prevedendo che tutte le funzioni
amministrative spettino ai comuni, salvo che, per assicurarne
l'esercizio unitario, siano conferite a province, città
metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei princìpi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
Alla luce del nuovo articolo 118, considerando altresì che
la tutela della salute rientra tra le materie di potestà
concorrente, l'articolo 1, comma 2, della presente proposta di
legge deve pertanto essere letto come principio di deroga
dello Stato ai criteri fissati dalle regioni.
In conclusione, con la promozione di modalità
differenziate di erogazione delle prestazioni farmaceutiche,
si auspica quel miglioramento dell'assistenza, che - lungi dal
liberalizzare in materia indiscriminata la facoltà di aprire
nuove sedi farmaceutiche - mira a correggere le storture del
sistema di distribuzione che rischiano di compromettere il
diritto alla salute dei cittadini.