XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2924




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 1 dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alla condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l'azienda sanitaria locale e l'ordine dei farmacisti competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi".

        2. Dopo il comma 2 dell'articolo 104 del citato testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

        "2-bis. I comuni, quando oggettive esigenze di uniformità dell'assistenza farmaceutica legate ad incrementi abitativi in frazioni sprovviste di farmacie lo richiedono, possono autorizzare, in deroga al criterio della popolazione di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, ed al criterio della distanza di cui al comma 1, sentiti l'azienda sanitaria locale e l'ordine dei farmacisti competenti per territorio, l'apertura e l'esercizio di nuove farmacie nel proprio territorio".



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