XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2924
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 104 del testo unico delle
leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"1. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza
farmaceutica in rapporto alla condizioni topografiche e di
viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al
criterio della popolazione di cui all'articolo 1 della legge 2
aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti
l'azienda sanitaria locale e l'ordine dei farmacisti
competenti per territorio, un limite di distanza per il quale
la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri
dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni
diversi".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 104 del citato testo
unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
"2-bis. I comuni, quando oggettive esigenze di
uniformità dell'assistenza farmaceutica legate ad incrementi
abitativi in frazioni sprovviste di farmacie lo richiedono,
possono autorizzare, in deroga al criterio della popolazione
di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile
1968, n. 475, e successive modificazioni, ed al criterio della
distanza di cui al comma 1, sentiti l'azienda sanitaria locale
e l'ordine dei farmacisti competenti per territorio,
l'apertura e l'esercizio di nuove farmacie nel proprio
territorio".