XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2919




        Onorevoli Colleghi! - La pubblicità costituisce un importante elemento dell'economia del nostro Paese. Gli investimenti pubblicitari netti (tv, radio e stampa) in Italia nel 2001 sono stati pari a circa 6.630 milioni di euro.
        Ma la pubblicità, oltre ad essere un fenomeno molto rilevante in termini economici, costituisce un importante e temibile elemento di "potere", per la capacità che ha di influenzare e modificare i nostri comportamenti in particolare per quanto riguarda le scelte degli individui in relazione al consumo di beni e all'utilizzo di servizi. Questo potere è stato messo in pratica con particolare abilità dalle multinazionali del marchio, che - grazie agli enormi investimenti economici e alla indiscussa abilità dei pubblicitari - riescono a creare una vera e propria "tendenza" culturale e comportamentale, soprattutto tra gli adolescenti. Non a caso in "No logo", di Naomi Klein, viene magistralmente descritto "un esercito di teen-ager clonati che marciano "in uniforme" per i corridoi del centro commerciale globale". In pratica, il messaggio pubblicitario da un lato ipotizza un immaginario di tipo multietnico, ma dall'altro spinge il mercato ad una globalizzazione che tende ad omologare prodotti e consumatori, eliminando ogni diversità ed ogni riferimento ai gusti ed alle tradizioni locali, e riducendo - paradossalmente - la possibilità di scelta a pochi prodotti, sempre gli stessi in ogni parte del mondo. E non solo le analisi sociologiche, ma anche il semplice buonsenso, dimostrano la proporzionalità inversa tra tasso di scolarizzazione, livello socio-culturale e la vulnerabilità al messaggio pubblicitario, al cui contenuto è spesso assegnato un grado di attendibilità decisamente eccessivo. Di questo il legislatore è sempre stato consapevole ed ha sempre cercato di produrre norme finalizzate a garantire la correttezza dei messaggi pubblicitari trasmessi. Tutto questo senza ovviamente negare l'importante ruolo "informativo" del messaggio pubblicitario, che, se realizzato nel rispetto di chiari e condivisi princìpi deontologici, costituisce un utile strumento di conoscenza per il consumatore e per l'utente. Ed è proprio nel tentativo di bilanciare l'esigenza di fornire informazioni di tipo commerciale alla necessità di rispettare consumatori e aziende che sono state varate importanti leggi per il controllo della pubblicità. In particolare il decreto legislativo n. 74 del 1992 attuativo di due direttive comunitarie in materia, prevede come finalità quella di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sia le aziende che i consumatori. Ad esso vanno affiancati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1996 che stabilisce le procedure istruttorie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole, la legge n. 287 del 1990, istitutiva dell'Autorità e la cosiddetta legge Mammì (legge n. 223 del 1990) che ha disciplinato il settore radiofonico e televisivo. L'impianto normativo è sicuramente valido ed efficace, ma appare opportuna la necessità di costituire un osservatorio che vigili con attenzione su un settore così delicato e al quale bisogna riconoscere un ruolo persuasivo poiché, in assenza di regole e controlli, tale settore potrebbe comportare effetti e conseguenze negativi. In particolare è importante l'azione di controllo sui messaggi pubblicitari indirizzati ai bambini, che sono indubbiamente i più esposti alle suadenti capacità di suggestione dei messaggi pubblicitari.




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