XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2919
Onorevoli Colleghi! - La pubblicità costituisce un
importante elemento dell'economia del nostro Paese. Gli
investimenti pubblicitari netti (tv, radio e stampa) in Italia
nel 2001 sono stati pari a circa 6.630 milioni di euro.
Ma la pubblicità, oltre ad essere un fenomeno molto
rilevante in termini economici, costituisce un importante e
temibile elemento di "potere", per la capacità che ha di
influenzare e modificare i nostri comportamenti in particolare
per quanto riguarda le scelte degli individui in relazione al
consumo di beni e all'utilizzo di servizi. Questo potere è
stato messo in pratica con particolare abilità dalle
multinazionali del marchio, che - grazie agli enormi
investimenti economici e alla indiscussa abilità dei
pubblicitari - riescono a creare una vera e propria "tendenza"
culturale e comportamentale, soprattutto tra gli adolescenti.
Non a caso in "No logo", di Naomi Klein, viene magistralmente
descritto "un esercito di teen-ager clonati che marciano
"in uniforme" per i corridoi del centro commerciale globale".
In pratica, il messaggio pubblicitario da un lato ipotizza un
immaginario di tipo multietnico, ma dall'altro spinge il
mercato ad una globalizzazione che tende ad omologare prodotti
e consumatori, eliminando ogni diversità ed ogni riferimento
ai gusti ed alle tradizioni locali, e riducendo -
paradossalmente - la possibilità di scelta a pochi prodotti,
sempre gli stessi in ogni parte del mondo. E non solo le
analisi sociologiche, ma anche il semplice buonsenso,
dimostrano la proporzionalità inversa tra tasso di
scolarizzazione, livello socio-culturale e la vulnerabilità al
messaggio pubblicitario, al cui contenuto è spesso assegnato
un grado di attendibilità decisamente eccessivo. Di questo il
legislatore è sempre stato consapevole ed ha sempre cercato di
produrre norme finalizzate a garantire la correttezza dei
messaggi pubblicitari trasmessi. Tutto questo senza ovviamente
negare l'importante ruolo "informativo" del messaggio
pubblicitario, che, se realizzato nel rispetto di chiari e
condivisi princìpi deontologici, costituisce un utile
strumento di conoscenza per il consumatore e per l'utente. Ed
è proprio nel tentativo di bilanciare l'esigenza di fornire
informazioni di tipo commerciale alla necessità di rispettare
consumatori e aziende che sono state varate importanti leggi
per il controllo della pubblicità. In particolare il decreto
legislativo n. 74 del 1992 attuativo di due direttive
comunitarie in materia, prevede come finalità quella di
tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze
sia le aziende che i consumatori. Ad esso vanno affiancati il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 627 del 1996 che stabilisce le procedure istruttorie
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in
materia di pubblicità ingannevole, la legge n. 287 del 1990,
istitutiva dell'Autorità e la cosiddetta legge Mammì (legge n.
223 del 1990) che ha disciplinato il settore radiofonico e
televisivo. L'impianto normativo è sicuramente valido ed
efficace, ma appare opportuna la necessità di costituire un
osservatorio che vigili con attenzione su un settore così
delicato e al quale bisogna riconoscere un ruolo persuasivo
poiché, in assenza di regole e controlli, tale settore
potrebbe comportare effetti e conseguenze negativi. In
particolare è importante l'azione di controllo sui messaggi
pubblicitari indirizzati ai bambini, che sono indubbiamente i
più esposti alle suadenti capacità di suggestione dei messaggi
pubblicitari.