XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2919
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"Art. 8-bis - (Istituzione dell'osservatorio sulla
comunicazione pubblicitaria).- 1. Presso l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni è istituito l'osservatorio
sulla comunicazione pubblicitaria, di seguito denominato
"osservatorio".
2. L'osservatorio è presieduto dal presidente
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è
composto da:
a) due rappresentanti designati dalle associazioni
dei consumatori e degli utenti rappresentative al livello
nazionale di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n.
281, e successive modificazioni;
b) due rappresentanti designati dalle associazioni
di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;
c) due rappresentanti eletti dalla Camera dei
deputati e due eletti dal Senato della Repubblica;
d) un rappresentante dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni;
e) un rappresentante dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge
10 ottobre 1990, n. 287.
3. Il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni può nominare un proprio rappresentante per
svolgere le funzioni di coordinamento dei lavori
dell'osservatorio; in particolare al rappresentante è
attribuita la responsabilità dell'ordine dei lavori, della
programmazione e dell'organizzazione delle sedute
dell'osservatorio. I lavori dell'osservatorio sono
disciplinati in conformità con le norme che regolano il
funzionamento dell'Autorità medesima.
4. L'osservatorio svolge un circostanziato
monitoraggio delle inserzioni pubblicitarie televisive,
valutandone la correttezza della comunicazione e del
contenuto. In particolare l'osservatorio verifica che la
comunicazione pubblicitaria sia effettuata nel rispetto dei
seguenti princìpi:
a) veridicità, onestà e correttezza del contenuto
del messaggio;
b) esclusione di ogni forma di ambiguità o colpose
omissioni di informazioni necessarie a valutare la qualità del
prodotto o del servizio pubblicizzato;
c) uso di terminologia chiara e comprensibile;
d) piena riconoscibilità del messaggio
pubblicitario;
e) esclusione di ogni possibile incitamento a
comportamenti in contrasto con la convivenza civile, con il
rispetto degli altri e delle loro opinioni e con il rispetto
dell'ambiente e degli animali;
f) esclusione di ogni forma di comunicazione
basata sulla volgarità e sull'indecenza;
g) riduzione della presenza di bambini nei
messaggi pubblicitari;
h) indicazione dei pericoli derivanti dall'uso o
dall'uso improprio dei prodotti pubblicizzati, con particolare
attenzione alle conseguenze in materia di salute, sicurezza,
tutela ambientale e sicurezza alimentare;
i) livello sonoro del messaggio tale da non
arrecare disturbo o fastidio agli utenti televisivi;
l) garanzia che l'eventuale uso degli animali
all'interno dei messaggi pubblicitari avvenga senza procurare
loro sofferenze.
5. L'osservatorio, qualora accerti che un messaggio
pubblicitaria sia in contrasto con i princìpi di cui al comma
4 del presente articolo, ne dispone l'immediata sospensione ai
sensi dell'articolo 12 del regolamento dei cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 627. Sulla
base della sospensione l'Autorità garante della concorrenza e
del mercato avvia un procedimento ai sensi del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 627 del 1996.
6. L'osservatorio redige annualmente un documento
consuntivo dell'attività svolta, contenente il resoconto degli
interventi avviati e una relazione sulla qualità ed
attendibilità dei messaggi esaminati. Il documento consuntivo
viene trasmesso al Parlamento nonché alla Autorità garante
della concorrenza e del mercato e al Garante per la protezione
dei dati personali.
Art. 8-ter. (Tutela dei bambini).- 1.
L'ambito prioritario dell'azione dell'osservatorio è
costituito dai messaggi pubblicitari in cui compaiano bambini
o adolescenti e da quelli ad essi rivolti. In particolare
l'osservatorio accerta che la presenza dei minori nell'ambito
della preparazione dei messaggi pubblicitari sia assolutamente
legata alla comunicazione commerciale trattata e avvenga nel
pieno rispetto della loro dignità e delle loro esigenze
individuali.
2. L'osservatorio verifica altresì che il messaggio
pubblicitario:
a) non possa causare disagio psichico o morale ai
minori destinatari;
b) non sia costruito in modo tale da poter abusare
della naturale ingenuità dei minori;
c) rispetti norme di comportamento sociale
generalmente accettate e condivise;
d) non induca i minori a compiere azioni
pericolose per se stessi o per gli altri;
e) non induca convinzioni di inadeguatezza sociale
o culturale derivanti dal mancato possesso del prodotto
pubblicizzato;
f) sia programmato nei modi, nei tempi e con gli
intervalli temporali previsti dalla normativa vigente;
g) non causi comportamenti lesivi della dignità
degli altri, crudeli nei confronti degli animali e dannosi per
l'ambiente e l'ecosistema.
3. Qualora l'osservatorio ravvisi eventuali
violazioni ai criteri di cui al comma 2 del presente articolo,
può, sulla base della gravità delle stesse, disporre
l'immediata sospensione del messaggio pubblicitario ai sensi
dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 627, ovvero la
programmazione del messaggio pubblicitario medesimo nei soli
orari di cui al comma 13 dell'articolo 15.
Art. 8-quater (Copertura finanziaria).- 1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo
8-bis, pari a un milione di euro annui, a decorrere
dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2003 e 2004,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle comunicazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".
Art. 2.
1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal
seguente: "L'intervallo temporale tra due interruzioni
pubblicitarie non può, in ogni caso, essere inferiore a
quarantacinque minuti".