XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2918




        Onorevoli Colleghi! - PREMESSA.

        La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati e l'VIII Commissione Lavori pubblici e comunicazioni del Senato della Repubblica, nell'ambito del comitato paritetico per l'indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto aereo, rilevavano:

            una notevole frammentazione di competenze e di responsabilità;

            sovrapposizioni di competenze e indeterminatezza nell'attribuzione delle responsabilità;

            un quadro normativo di riferimento disarmonico.

        Il comitato paritetico segnalava quindi l'imprescindibile esigenza di procedere ad un organico intervento legislativo per la riforma del settore dell'aviazione civile nel suo complesso, individuando nella netta separazione delle competenze tra i vari soggetti operanti nel settore e nella chiara ed inequivocabile attribuzione delle responsabilità, l'aspetto caratterizzante del nuovo sistema.
        Nel documento conclusivo adottato dal comitato paritetico venivano indicati quali obiettivi:

                a) l'aumento del livello di sicurezza del sistema;

                b) la semplificazione e la trasparenza del sistema organizzativo;

                c) la chiara ed univoca attribuzione delle funzioni e delle associate responsabilità decisionali.
        A tale scopo una riforma organica del settore si sarebbe dovuta sviluppare in conformità a precise linee guida e più precisamente secondo una approccio sistemico che vede l'individuazione di cinque funzioni principali:

            1) la funzione di indirizzo politico-economico da attribuire al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

            2) la funzione di regolazione, normazione tecnica, certificazione e vigilanza da attribuire all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) per tutte le attività dell'aviazione civile;

            3) la funzione di fornitura dei servizi di assistenza al volo, da attribuire all'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) ed all'Aeronautica militare, e dei servizi di assistenza a terra, da attribuire ai vari soggetti pubblici e privati;

            4) la funzione di coordinamento e di sintesi dei diversi soggetti operanti sull'aeroporto, da attribuire all'operatore aeroportuale, anche sulla base di apposita certificazione ed approvazione dell'ENAC;

            5) la funzione d'investigazione, con specifico riferimento alla sola investigazione su incidenti ed inconvenienti gravi, da attribuire ad una Agenzia nazionale per le investigazioni aeronautiche al solo fine di determinare le cause e non le responsabilità.


ANALISI E CONSIDERAZIONI

        Attesa la necessità di procedere ad un organico intervento legislativo, si è preso atto che il codice della navigazione, deputato a descrivere l'ordinamento amministrativo dell'aviazione civile, nell'attuale formulazione si pone come forte elemento di contrasto con le linee di riforma delineate dal comitato paritetico. Si è quindi proceduto ad una completa rielaborazione del libro primo della parte seconda del codice della navigazione, con il duplice scopo di eliminare le incongruenze rappresentate dall'attuale testo, descrittivo di un ordinamento amministrativo abbondantemente superato dai tempi, e fornire quindi un testo unico che recepisce in modo armonico le conclusioni del comitato paritetico.
        E' opportuno sottolineare che l'impostazione del libro primo del codice, pur essendo in buona parte superata nei contenuti, ha mantenuto nel tempo una discreta attualità descrittiva delle varie componenti del sistema dell'aviazione civile. Pur procedendo quindi ad una sostanziale rielaborazione dei contenuti, è stato mantenuto l'approccio descrittivo originale, riconfigurando i vari titoli di cui si compone il libro primo. A maggior chiarezza, viene presentata di seguito una breve sintesi dei titoli su cui è articolata la proposta di legge.
        Con l'occasione si è inoltre ritenuto opportuno procedere anche alla modifica dei titoli I e II del libro secondo della parte seconda, relativo alla proprietà ed all'esercizio dell'aeromobile in quanto gli stessi rappresentano per l'utenza nazionale, industria manifatturiera, operatori aerei e privati un sensibile appesantimento burocratico delle procedure di registrazione e deregistrazione degli aeromobili. Le rigidità dell'attuale articolato sono altresì di vincolo all'azione dell'ENAC, che ha già sviluppato una proposta di semplificazione che non ha finora avuto seguito. Le lungaggini burocratiche e la pesantezza dei vincoli amministrativi esistenti inducono inoltre molti cittadini italiani ad immatricolare all'estero i propri aeromobili con riflesso negativo sull'aviazione civile nazionale.
        L'articolato proposto ha inoltre fatto riferimento allo studio elaborato dalla commissione insediata dal Ministro dei trasporti e della navigazione pro tempore in applicazione delle previsioni dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 250 del 1997, per quelle parti del codice non interessate dalle linee guida di riforma tracciate dal comitato paritetico. E' il caso, ad esempio, dei titoli e dei capi relativi all'aeromobile, agli atti di stato civile, ai vincoli alla proprietà ed altre singole misure.
        E' stata altresì soddisfatta una precisa indicazione dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) di inserire nella legge primaria nazionale le attribuzioni ed i poteri dell'Autorità e delle organizzazioni preposte all'aviazione civile.


TITOLO I - DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

        Questo titolo recepisce le indicazioni del comitato paritetico relative alla individuazione dei due livelli con cui va a configurarsi l'amministrazione della navigazione aerea; in particolare nell'attribuire al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'indirizzo politico e le strategie di settore, ne delinea anche alcuni compiti di rilevante interesse pubblico che danno concreta applicazione alle attribuzioni del Ministro stesso. Nell'ambito delle competenze del Ministro è altresì prevista l'istituzione di un comitato consultivo di supporto, composto dalle principali componenti del settore: il consiglio strategico del trasporto aereo.
        Si è sentita l'esigenza di tale supporto per fornire al Ministro un contributo specialistico non vincolante finalizzato a rappresentare le priorità delle esigenze e le aspettative dell'utenza nelle decisioni di natura strategica.
        Nel titolo sono altresì definite le competenze che l'ENAC è chiamato ad esercitare sia mediante l'attività di normazione tecnica che attraverso apposita attività di certificazione, vigilanza e controllo. Sono inoltre identificate le ulteriori competenze ed attribuzioni che consentono all'ENAC di esercitare con pienezza di poteri e responsabilità, le funzioni proprie dell'autorità dell'aviazione civile riscontrabili nelle indicazioni fornite dall'ICAO.
        Per quanto attiene l'annoso problema del recepimento degli annessi ICAO, è opportuno sottolineare che le previsioni inserite in questo titolo consentono un rapido e totale superamento delle difficoltà finora incontrate. Le stesse materie oggetto di regolamentazione da parte dell'ENAC sono state opportunamente sviluppate in sintonia con quanto contenuto negli annessi ICAO.
        L'articolato riconosce la necessità di collegamento con le altre amministrazioni dello Stato per una normazione armonizzata e consapevole e fornisce le dovute garanzie a quanti esercitano competenze nei settori oggetto di regolamentazione da parte dell'ENAC.


TITOLO II - DEI SERVIZI DELLA NAVIGAZIONE

        Nel titolo II sono stati trattati, con il dovuto rilievo alle attività essenziali svolte da enti ed amministrazioni dello Stato, i servizi di assistenza al volo ed i servizi di soccorso e lotta antincendio. Il titolo fornisce una visione d'insieme di tutti i servizi la cui finalità è strettamente connessa allo svolgimento delle operazioni di volo in sicurezza. Per ogni singola tipologia di servizio è quindi identificato il fornitore e le associate responsabilità unitamente alle necessità di coordinamento con altri soggetti, ove applicabile. E' questo il caso, ad esempio, del servizio di controllo dei piazzali, ove richiesto un efficace coordinamento tra ENAV ed operatore aeroportuale affinché le operazioni possano svolgersi in sicurezza. Nel caso in cui gli stessi servizi siano forniti da ENAV ed Aeronautica militare, è ribadita l'esigenza di un coordinamento operativo che assicuri l'efficienza e la continuità nella fornitura dei servizi.
        Le attribuzioni di competenza tengono conto delle disposizioni legislative vigenti con specifico riguardo ai servizi di meteorologia e cartografia aeronautica, per i quali non sono state introdotte modifiche all'attuale impianto normativo, non avendo lo stesso evidenziato criticità. Stante il rilievo dei servizi resi e l'importanza del ruolo assegnato all'ENAV, nel titolo sono altresì descritti, in armonia con le linee guida di riforma individuate dal comitato paritetico, gli elementi caratterizzanti dell'ENAV e le principali attribuzioni.
        Nel capo riguardante i servizi di soccorso e lotta antincendio sono stati trasferiti tutti gli elementi di riforma individuati nelle linee guida per la definizione del nuovo sistema di fornitura dei servizi di soccorso e lotta antincendio. In particolare a fronte del ruolo regolatore assunto dall'ENAC in materia, è stato ridefinito il ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che mantiene la fornitura dei servizi sugli aeroporti maggiori ed assume un ruolo centrale nella qualificazione degli operatori privati sugli altri aeroporti. L'articolato contiene inoltre i necessari elementi di flessibilità, confermando la possibilità per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di trasferire all'operatore aeroportuale la fornitura dei servizi mediante appositi accordi.


TITOLO III - DEGLI INCIDENTI E INCONVENIENTI AERONAUTICI

        Il titolo è stato articolato su due capi. Il capo I, incentrato sugli obblighi di comunicazione, provvede ad una trattazione generale che riflette situazioni consolidate ed obblighi di comunicazione e di analisi derivanti da vari annessi ICAO. L'articolato prevede inoltre il libero accesso dell'Agenzia di cui al capo II alla banca dati dell'ENAC. Allo scopo di migliorare i livelli di sicurezza vengono esentate da sanzioni le persone che segnalano inconvenienti aeronautici, in armonia con quanto in essere in ambito europeo. Nel capo II viene delineata la nuova configurazione dell'Agenzia nazionale per le investigazioni aeronautiche, in conformità a quanto indicato nelle linee guida di riforma. Viene rafforzato inoltre il procedimento di valutazione delle raccomandazioni di sicurezza mediante obbligo finale di esame da parte del destinatario. In tal senso risulta molto vincolata la gestione delle raccomandazioni di sicurezza da parte dell'ENAC.


TITOLO IV - DEGLI AEROPORTI

        Stante la complessità degli argomenti, il titolo è stato articolato su quattro capi. Il capo I, relativo alla proprietà ed all'uso degli aeroporti, riprende e semplifica norme generali già esistenti nel testo vigente. Nel capo II, relativo ai vincoli alla proprietà, viene mantenuta l'attuale articolazione, aggiornando le misure alle funzioni e alle responsabilità previste nelle linee guida di riforma del sistema dell'aviazione civile. In particolare, per gli ostacoli alla navigazione vengono assunti i criteri di sicurezza previsti dall'ICAO in luogo dell'attuale sistema basato sulle distanze dalla recinzione aeroportuale, che ha peraltro presentato alcune difficoltà di applicazione. Per quanto attiene il collocamento dei segnali, finalizzati a consentire una maggiore identificazione delle opere e delle costruzioni a fini di sicurezza, il codice fornisce delle direttive per l'attribuzione dei costi correlati. Nel capo III, relativo alla gestione degli aeroporti, sono trasferite le indicazioni previste nelle linee guida di riforma. In particolare, è evidenziato l'obbligo di certificazione quale operatore aeroportuale delle società di gestione in conformità a quanto previsto nell'annesso ICAO n. 14 reso esecutivo con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 2002, e del relativo doc. 9774. L'articolato provvede ad identificare le funzioni che vengono trasferite al gestore fornendo allo stesso gli strumenti formali per il coordinamento operativo delle attività che si svolgono nell'ambito aeroportuale, sia per le infrastrutture di volo che per l'aerostazione (air side e land side). Nell'attribuire tali funzioni è stato comunque mantenuto in capo all'ENAC l'esercizio di poteri pubblici mediante la esplicita approvazione del regolamento di aeroporto che definisce il modus operandi di tutti i soggetti che interagiscono sullo specifico aeroporto. Tale impianto dovrebbe consentire da un lato la piena autonomia del gestore nella gestione dell'impresa aeroportuale, dall'altro costituire garanzia di trasparenza e di terzietà ai vari soggetti che operano nell'aeroporto.
        Nell'ultimo capo (IV) sono definiti gli elementi essenziali per la fornitura dei servizi di assistenza a terra, riprendendo dalla legislazione vigente gli aspetti caratteristici della liberalizzazione intervenuta in questo specifico settore.


TITOLO V - DEL REGIME AMMINISTRATIVO DEGLI AEROMOBILI

        Il contenuto del titolo riprende in termini generali l'articolazione già presente nel codice e ne aggiorna i contenuti, eliminando aspetti ormai in disuso. Di particolare rilievo, a favore dell'utenza che ha da lungo tempo segnalato difficoltà applicative di tipo burocratico, è la ridefinizione del processo d'immatricolazione, in linea con le procedure adottate dalle altre Autorità dell'aviazione civile occidentali. Vengono introdotti strumenti di semplificazione a favore dei costruttori e degli operatori mediante l'utilizzo di marche temporanee, e semplificando le procedure di registrazione. Per quanto concerne la navigabilità dell'aeromobile il testo viene aggiornato in accordo con le previsioni dell'annesso ICAO n. 8.


TITOLO VI - DELL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI AEREI

        L'intero titolo viene rielaborato per armonizzarne i contenuti alla disciplina comunitaria emanata in questi ultimi anni. Quale elemento d'innovazione viene introdotto il concetto di trasporto aereo aziendale, corporate aviation, in armonia con gli orientamenti europei eliminando i requisiti amministrativi di sicurezza del trasporto. Analoghe semplificazioni sono introdotte per le organizzazioni di addestramento in armonia con quanto avviene in Europa.


TITOLO VII - DELLE LICENZE E DEGLI ATTESTATI DEL PERSONALE

        I contenuti del titolo che sostituisce il vigente titolo IV (gente dell'aria), ridefiniscono i requisiti generali relativi al personale, allineandone i contenuti alle previsioni dell'annesso ICAO n. 1. Nel contempo introduce forti elementi di flessibilità e di semplificazione, rimandando alla regolamentazione dell'ENAC la disciplina dei casi, dei titoli e delle modalità per il rilascio di licenze ed attestati.


TITOLO VIII - DELLA VIGILANZA DELLA NAVIGAZIONE

        Nel titolo viene ripresa buona parte dei vigenti articoli del codice, eliminando norme in disuso e semplificando il contenuto di quelle di cui è necessario il mantenimento in relazione alla nuova organizzazione del sistema dell'aviazione civile. Sono tenute in conto in questo titolo le modalità di esercizio dei poteri di sorveglianza dell'ENAC indicate nelle linee guida di riforma. E' stabilita al capo II, la prerogativa dell'operatore aeroportuale di adottare misure urgenti e di limitare l'operatività dell'aeroporto quando si verificano condizioni di non sicurezza e di emergenza, ovvero quando è compromessa la sicurezza delle operazioni.


TITOLO IX - DEGLI ATTI DI STATO CIVILE IN CORSO DI NAVIGAZIONE

        Il titolo è stato rivisitato mantenendo buona parte dei vigenti articoli. Il testo è stato semplificato ed aggiornato alla organizzazione del nuovo sistema previsto dalle linee guida in relazione alla scomparsa della figura del direttore d'aeroporto.


TITOLO X - DELLE SANZIONI

        Nel titolo è trasferita l'indicazione contenuta nelle linee guida relative alla definizione di un sistema sanzionatorio della cui applicazione è fatto carico all'ENAC. Il contenuto del titolo rende il sistema flessibile in quanto modificabile nel tempo con procedure amministrative semplici e fornisce, al contempo, le dovute garanzie di indipendenza e di trasparenza, assegnando al concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione dell'apposito regolamento. L'identificazione di un titolo specifico rende più agevole la gestione dei casi oggetto di sanzioni in alternativa alla evidenziazione delle singole sanzioni associate ai singoli articoli del codice.




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