XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2918
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
MODIFICA DEL LIBRO PRIMO DELLA PARTE SECONDA DEL CODICE DELLA
NAVIGAZIONE
Art. 1.
1. Il titolo I del libro primo della parte seconda del
codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"TITOLO I
DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
Art. 687. - (Amministrazione della navigazione aerea).
- 1. L'Amministrazione della navigazione aerea è costituita
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dall'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
elabora le linee di indirizzo politico ed economico per lo
sviluppo dell'aviazione civile, nel contesto delle iniziative
internazionali con particolare riguardo a quelle dell'Unione
europea, e definisce gli obiettivi strategici che devono
essere perseguiti dall'ENAC.
3. L'ENAC, in applicazione degli obblighi
internazionali assunti con la ratifica della convenzione
relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a
Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con
decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificata con la
legge 17 aprile 1956, n. 561, di seguito denominata
"Convenzione di Chicago", svolge le funzioni di Autorità
dell'aviazione civile.
Art. 688. - (Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti). - 1. Competono al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:
a) l'adozione del Piano aeroportuale nazionale,
verificata la compatibilità con il Piano nazionale dei
trasporti;
b) l'allocazione delle risorse economiche
pubbliche per il potenziamento delle infrastrutture
aeroportuali e dei servizi del traffico aereo, qualora
motivato da esigenze di rilevanza pubblica;
c) l'adozione del Piano nazionale di
radionavigazione, che stabilisce la strategia per la
pianificazione delle radioassistenze e dei radioaiuti per la
navigazione aerea, ivi compreso l'utilizzo delle tecnologie
satellitari;
d) l'indirizzo politico in tema di ricerca e di
sviluppo nel settore dell'aviazione civile;
e) la stipula degli accordi tra Stati in materia
di sicurezza e di traffico aereo;
f) l'adozione di direttive in materia di politica
tariffaria per la fornitura dei servizi aeroportuali;
g) la vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi
strategici e la stipula del rapporto convenzionale di
programma con l'ENAC;
h) le ulteriori attribuzioni previste nel presente
codice.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
si avvale del parere consultivo fornito dal Consiglio
strategico del trasporto aereo nel quale sono rappresentati
l'ENAC, l'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV),
l'Aeronautica militare, i costruttori aeronautici, i vettori
aerei, gli operatori aeroportuali e gli esperti di settore.
Con proprio decreto il Ministro nomina il Consiglio e ne
definisce la durata e gli ambiti di intervento.
3. Il Consiglio strategico del trasporto aereo
esprime il proprio parere sui compiti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), e sulle linee di indirizzo di
cui all'articolo 687, comma 2.
4. Sulla pianificazione del Piano aeroportuale
nazionale esprimono il loro parere le regioni interessate e
l'ENAC.
Art. 689. - (Annessi ICAO). - 1. L'ENAC, nell'ambito
delle competenze assegnate, adotta le disposizioni tecniche
atte al recepimento delle previsioni contenute negli annessi
alla Convenzione di Chicago, con l'osservanza dei seguenti
criteri direttivi:
a) uniformità di normativa con la regolamentazione
internazionale, tenendo conto della disciplina emanata in
ambito comunitario;
b) considerazione dell'assetto strutturale
nazionale del sistema dell'aviazione civile e delle componenti
del settore del trasporto aereo;
c) possibilità di prevedere periodi transitori di
adeguamento tecnico ed organizzativo;
d) rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento
giuridico nazionale e comunitario e dei limiti derivanti da
esigenze relative alla tutela ambientale ed all'ordine
pubblico.
2. Alla adozione delle misure atte a recepire le
previsioni degli annessi alla Convenzione di Chicago, relative
a materie non rientranti nelle competenze dell'ENAC,
provvedono, anche in via amministrativa, gli enti e le
amministrazioni competenti, secondo i criteri direttivi
stabiliti al comma 1, fornendone riscontro all'ENAC.
3. L'ENAC assicura il monitoraggio sulla conformità
del sistema nazionale dell'aviazione civile alle previsioni
degli annessi alla Convenzione di Chicago, e segnala al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le situazioni di
difformità.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
è garante ultimo della adeguatezza del sistema nazionale
dell'aviazione civile agli obblighi assunti dallo Stato nella
Convenzione di Chicago.
Art. 690. - (Ente nazionale per l'aviazione civile). -
1. L'ENAC è ente pubblico non economico dotato di autonomia
regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale,
contabile e finanziaria.
2. Competono all'ENAC la disciplina delle attività
dell'aviazione civile e la vigilanza sul rispetto delle
disposizioni vigenti in materia.
3. In particolare l'ENAC provvede alla
regolamentazione in materia di:
a) progettazione, costruzione e manutenzione degli
aeromobili e dei relativi componenti;
b) esercizio degli aeromobili, nonché espletamento
delle attività di trasporto aereo, di lavoro aereo, di
addestramento e di aviazione generale;
c) qualificazione, requisiti di idoneità medica
per l'esercizio dell'attività, licenze ed impiego del
personale di terra e di volo del settore aeronautico;
d) progettazione, costruzione, manutenzione ed
esercizio delle infrastrutture e degli impianti
aeroportuali;
e) servizi ed attività aeroportuali e relativi
livelli di qualità;
f) servizi aeroportuali di soccorso e lotta
antincendio;
g) misure di protezione da interferenze illecite e
facilitazioni aeronautiche;
h) analisi, prevenzione e contenimento
dell'inquinamento acustico ed ambientale;
i) registrazione degli aeromobili;
l) impianti per l'assistenza al volo e per il
controllo del traffico aereo;
m) servizi di assistenza al volo;
n) telecomunicazioni aeronautiche e
radiomisure;
o) regole dell'aria;
p) trasporto aereo di merci pericolose.
4. Per gli aspetti relativi all'aviazione civile
l'ENAC assicura il coordinamento con altri enti ed
amministrazioni. In particolare ne assicura il coinvolgimento
per gli aspetti di regolamentazione di loro interesse.
5. L'ENAC provvede alla certificazione di prodotti,
impianti ed organizzazioni che operano nei settori per i quali
è stabilita la competenza dell'Ente, secondo i criteri e le
modalità stabilite nella regolamentazione emanata ai sensi del
comma 3.
6. Sull'esercizio delle attività da parte dei
soggetti che operano nei settori regolamentati, l'ENAC
esercita l'attività di approvazione, autorizzazione, controllo
ed ispezione secondo le previsioni dei regolamenti.
Art. 691. - (Compiti dell'ENAC). - 1. L'ENAC svolge
i seguenti compiti:
a) provvede al rilascio delle licenze e dei
provvedimenti amministrativi necessari per l'esercizio delle
attività aeronautiche;
b) provvede alla immatricolazione degli
aeromobili;
c) stabilisce i criteri e le modalità che regolano
le gestioni aeroportuali e dispone la concessione delle
gestioni aeroportuali;
d) assicura i rapporti e le funzioni di
rappresentanza nel contesto nazionale ed internazionale
dell'aviazione civile, anche su delega del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
e) stipula convenzioni ed accordi tecnici con enti
ed organizzazioni nazionali ed internazionali finalizzati
all'assolvimento delle funzioni istituzionali ed al mutuo
riconoscimento delle certificazioni ed attestazioni
aeronautiche. Predispone gli schemi degli accordi
internazionali in materia di sicurezza e di traffico aereo che
attengono alla responsabilità del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
f) determina i casi concreti di vincolo alla
proprietà derivanti dalla esigenza di garantire la sicurezza
della navigazione aerea nelle aree limitrofe degli aeroporti,
anche in funzione dei piani di sviluppo aeroportuale,
disponendo l'imposizione della relativa servitù da parte delle
amministrazioni competenti. I criteri utilizzati sono quelli
contenuti negli annessi alla Convenzione di Chicago;
g) stabilisce, sulla base delle esigenze
prospettate dalle pubbliche amministrazioni, le restrizioni
allo spazio aereo in armonia con le previsioni regolamentari
in materia di regole dell'aria;
h) provvede all'esame delle problematiche
economiche del trasporto aereo, anche a livello
internazionale, nonché all'approvazione delle tariffe e dei
diritti aeroportuali, in armonia con le direttive fornite dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
i) definisce e verifica la qualità dei servizi
forniti dagli operatori del settore a tutela dell'utenza;
l) definisce i parametri per la determinazione
della capacità aeroportuale;
m) svolge attività di ricerca e di studio nel
settore dell'aviazione civile e di promozione al fine di
migliorare la sicurezza del trasporto aereo.
2. Della corretta esecuzione dei compiti è
responsabile il Direttore generale dell'ENAC, che assicura,
altresì, la conformità dell'operato dell'Ente agli indirizzi
stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
Art. 692. - (Funzioni ispettive dell'ENAC). - 1. Per
ottemperare alle funzioni istituzionali di sorveglianza,
l'ENAC effettua attività ispettiva e di controllo mediante una
articolazione territoriale stabilita in funzione della
tipologia e della entità delle attività da sorvegliare.
2. Il personale ispettivo dell'ENAC è autorizzato ad
accedere ad ogni aeromobile e documentazione e ad ogni luogo,
infrastruttura, locale ove si svolge attività aeronautica o
altra attività ad essa collegata, per l'effettuazione di
ispezioni connesse alle funzioni istituzionali dell'Ente.
3. Il personale ispettivo è dotato di apposito
documento di riconoscimento dell'ENAC, che ne identifica la
funzione ispettiva. Nell'ambito delle attività ispettive può
acquisire certificati e documenti o copia di essi, e
richiedere la segregazione di materiali, impianti o sistemi il
cui uso è ritenuto pregiudizievole per la sicurezza della
navigazione aerea".
Art. 2.
1. Il titolo II del libro primo della parte seconda del
codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"TITOLO II
DEI SERVIZI DELLA NAVIGAZIONE
Capo I
dei servizi di assistenza al volo
Art. 693. - (Servizi di assistenza al volo). - 1. I
servizi di assistenza al volo sono forniti in conformità alla
regolamentazione emanata dall'ENAC secondo le disposizioni
dell'articolo 690. Essi si distinguono in:
a) servizi del traffico aereo;
b) servizio di meteorologia aeronautica;
c) servizio di informazioni aeronautiche;
d) servizio di telecomunicazioni aeronautiche.
2. I servizi di assistenza al volo sono svolti da
personale qualificato ed in possesso, ove previsto, di
apposita licenza.
3. Le modalità di fornitura dei servizi di
assistenza al volo resi dall'Aeronautica militare, fatte salve
le disposizioni di cui al comma 1, sono oggetto di accordo di
servizio tra Aeronautica militare ed ENAC.
Art. 694. - (Fornitura dei servizi del traffico aereo).
- 1. I servizi di controllo del traffico aereo comprendono
il controllo di aeroporto, comprensivo della movimentazione
degli aeromobili sull'area di manovra e sui piazzali, il
controllo di avvicinamento, il controllo d'area.
2. I servizi di controllo del traffico aereo, di
informazioni volo, consultivo e di allarme negli spazi aerei
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio
1981, n. 484, e sugli aeroporti civili, sono forniti dall'ENAV
e dall'Aeronautica militare, secondo le regolamentazioni
nazionali.
3. L'ENAV e l'Aeronautica militare assumono tutte le
necessarie iniziative di coordinamento operativo finalizzate
ad assicurare l'efficienza e la continuità nella fornitura dei
servizi negli spazi aerei di cui al comma 2.
4. Il potenziamento e la costruzione di impianti ed
apparati finalizzati alla gestione del traffico aereo,
comportano l'imposizione delle servitù necessarie per il loro
funzionamento, ivi comprese le acquisizioni di terreno e le
opere demaniali.
5. Il servizio di controllo dei piazzali, negli
aeroporti ove previsto, regola i movimenti degli aeromobili a
terra al fine di:
a) prevenire le collisioni tra aeromobili;
b) coordinare i movimenti in relazione alle
esigenze dei servizi di controllo del traffico aereo.
6. Il servizio di controllo dei piazzali è svolto
dall'ENAV, o dall'Aeronautica militare per gli aeroporti di
competenza, in coordinamento con l'operatore aeroportuale per
gli aspetti relativi alla gestione dei servizi di assistenza a
terra, secondo le regolamentazioni nazionali.
7. Per finalità legate alla sicurezza nazionale e
della difesa aerea, la fornitura dei servizi del traffico
aereo avviene secondo i piani e le direttive predisposti dal
Ministro della difesa.
Art. 695. - (Fornitura dei servizi di meteorologia
aeronautica). - 1. All'organizzazione e all'esercizio dei
servizi di meteorologia aeronautica provvede il Servizio
meteorologico dell'Aeronautica militare, secondo le
regolamentazioni nazionali.
2. I servizi di cui al comma 1 sono forniti
dall'ENAV, negli ambiti aeroportuali di propria competenza.
Art. 696. - (Fornitura dei servizi di informazioni
aeronautiche). - 1. All'organizzazione e all'esercizio del
servizio di informazioni aeronautiche provvede l'ENAV secondo
le regolamentazioni nazionali.
2. L'ENAV provvede alla pubblicazione e alla
diffusione in ambito nazionale ed internazionale della
Pubblicazione delle informazioni aeronautiche, AIP-Italia e
delle informazioni relative alla assistenza al volo.
Art. 697. - (Fornitura dei servizi di telecomunicazioni
aeronautiche). - 1. All'organizzazione e all'esercizio
delle telecomunicazioni aeronautiche di radio navigazione e
radio diffusione, servizio fisso e mobile di telecomunicazioni
aeronautiche, provvedono rispettivamente l'ENAV e
l'Aeronautica militare negli spazi aerei in cui assicurano i
servizi di traffico aereo.
Art. 698. - (L'ENAV). - 1. Per assolvere i compiti
assegnati dal presente capo l'ENAV organizza la fornitura dei
servizi in piena autonomia e nel rispetto delle norme
nazionali. In particolare provvede:
a) alla fornitura dei servizi di assistenza al
volo;
b) al rilievo, alla compilazione ed alla
pubblicazione delle carte aeronautiche, per gli aeroporti di
competenza;
c) alla definizione del sistema di rotte per il
sorvolo, la navigazione e di procedure di arrivo e di
decollo;
d) al mantenimento dei livelli di professionalità
del proprio personale e delle certificazioni richieste dalla
regolamentazione nazionale;
e) all'acquisto, conduzione e manutenzione degli
apparati utili per la navigazione aerea;
f) all'emanazione delle disposizioni operative per
lo svolgimento dei servizi di competenza, conformandosi alle
normative nazionali.
2. I compiti assegnati all'ENAV per la fornitura dei
servizi istituzionali e di pubblica utilità sono oggetto di
specifico contratto di programma che definisce gli obiettivi
da conseguire e le caratteristiche dei servizi da fornire in
ambito nazionale e locale, inerenti la circolazione aerea e la
movimentazione degli aeromobili negli spazi aerei e negli
aeroporti. Il contratto di programma ha validità triennale ed
è stipulato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il parere dell'ENAC.
3. L'ENAV provvede inoltre:
a) alla pianificazione e alla programmazione
dell'assistenza al volo, determinando altresì, in occasione
della costruzione di nuovi aeroporti civili o della
ristrutturazione di quelli esistenti, le esigenze
tecnico-operative relative all'assistenza al volo;
b) al potenziamento degli impianti di assistenza
al volo in correlazione anche alla realizzazione del Piano
generale dei trasporti e del Piano aeroportuale nazionale.
4. L'ENAV provvede affinché il controllo in volo
delle procedure operative e degli apparati di
radio-navigazione sia effettuato sulla base di programmi,
sotto il controllo dell'ENAC, e da organizzazioni certificate
per l'attività di radiomisure.
5. L'ENAV si coordina con le amministrazioni ed il
gestore aeroportuale al fine di realizzare le forme di
collaborazione necessarie riguardo ai problemi territoriali di
comune interesse.
6. L'ENAV tiene i rapporti con enti, società e
organizzazioni nazionali e internazionali che operano nel
settore, anche attraverso la partecipazione a rappresentanze
italiane presso organismi internazionali, su delega
dell'ENAC.
7. L'ENAV ha facoltà di partecipare a società od
enti, operanti anche all'estero, aventi per fini l'esercizio
di attività complementari, accessorie o comunque connesse con
quelle dell'assistenza al volo e di attività di consulenza ed
assistenza tecnica ad enti terzi.
8. L'ENAV promuove ed attua iniziative di interesse
nazionale nei settori del controllo della circolazione
aerea.
9. L'ENAV opera nel settore della navigazione
satellitare.
Capo II
dei servizi di soccorso e
lotta antincendio
Art. 699. - (Classificazione degli aeroporti). - 1.
Ai fini della determinazione del livello di servizio
richiesto, gli aeroporti sono classificati in categorie in
relazione alle dimensioni dei velivoli che operano
sull'aeroporto.
2. Per la determinazione della categoria sono
utilizzati i criteri internazionali riportati negli annessi
alla Convenzione di Chicago.
Art. 700. - (Fornitura dei servizi di soccorso e lotta
antincendio). - 1. Sugli aeroporti aperti al traffico
civile, classificati in categoria 8 e superiori, i servizi di
soccorso e lotta antincendio sono forniti dal Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, secondo i criteri e le modalità
stabiliti nelle regolamentazioni nazionali emanate in
applicazione dell'articolo 690, comma 3.
2. Sugli aeroporti di cui al comma 1, il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco ha facoltà di trasferire
l'effettuazione dei servizi all'operatore aeroportuale con
apposito rapporto convenzionale.
3. I servizi di soccorso e lotta antincendio sono
forniti dall'operatore aeroportuale sugli aeroporti diversi da
quelli di cui al comma 1.
4. Il personale ed i mezzi impiegati dall'operatore
aeroportuale per la fornitura dei servizi di soccorso e lotta
antincendio devono essere in possesso di attestazione di
idoneità rilasciata dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
5. Ogni fornitore di servizi di soccorso e lotta
antincendio adegua il livello di protezione antincendio in
relazione alla categoria dell'aeroporto.
6. L'adeguamento di impianti ed apparati strumentali
alla fornitura dei servizi di soccorso e lotta antincendio è a
carico dei soggetti responsabili della loro fornitura.
Art. 701. - (Variazioni nella fornitura dei servizi di
soccorso e lotta antincendio). - 1. Costituiscono
variazioni nella fornitura dei servizi di soccorso e lotta
antincendio gli adeguamenti dei servizi alla categoria
dell'aeroporto ed il cambiamento del fornitore dei servizi.
2. Le variazioni nella fornitura dei servizi di
soccorso e lotta antincendio sono oggetto di autorizzazione da
parte dell'ENAC, sulla base delle attestazioni di idoneità
rilasciate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
Art. 3.
1. Il titolo III del libro primo della parte seconda del
codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"TITOLO III
DEGLI INCIDENTI ED INCONVENIENTI AERONAUTICI
Capo I
degli obblighi di comunicazione
Art. 702. - (Eventi da comunicare). - 1. Sono
oggetto di comunicazione gli incidenti, gli inconvenienti
gravi e gli inconvenienti.
2. Si intende per incidente un evento associato
all'impiego di un aeromobile che si verifica fra il momento in
cui una persona si imbarca con l'intento di compiere un volo e
il momento in cui tutte le persone che si sono imbarcate con
la stessa intenzione sbarcano e nel quale:
a) una persona riporti lesioni gravi o mortali,
per il fatto di essere dentro l'aeromobile stesso, oppure
essere direttamente esposta al getto dei reattori, fatta
eccezione per i casi in cui le lesioni siano dovute a cause
naturali, o siano procurate alla persona da se medesima o da
altre persone, oppure siano riportate da passeggeri
clandestini nascosti fuori dalle zone normalmente accessibili
ai passeggeri e all'equipaggio;
b) l'aeromobile riporti un danno o un'avaria
strutturale che comprometta la resistenza strutturale, le
prestazioni o le caratteristiche di volo dell'aeromobile, e
richieda generalmente una riparazione importante o la
sostituzione dell'elemento danneggiato, fatta eccezione per i
guasti o avarie al motore, quando il danno sia limitato al
motore stesso, alla cappottatura o agli accessori, oppure ai
danni limitati alle eliche, alle estremità alari, alle
antenne, ai pneumatici, ai dispositivi di frenatura, alla
carenatura, a piccole ammaccature o fori nel rivestimento;
c) l'aeromobile sia scomparso o completamente
inaccessibile.
2. Un inconveniente grave è un evento le cui
circostanze rivelino che è stato sfiorato l'incidente.
3. Un inconveniente è un evento diverso
dall'incidente associato all'esercizio di un aeromobile che
pregiudichi o possa pregiudicare la sicurezza del volo.
Art. 703. - (Obbligo di comunicazione degli eventi). -
1. Chiunque venga a conoscenza di eventi aeronautici che
hanno o che possono avere impatto sulla sicurezza del volo è
tenuto a darne comunicazione agli enti preposti secondo quanto
previsto dal presente articolo.
2. Hanno l'obbligo di comunicare gli eventi di cui
all'articolo 702, l'esercente dell'aeromobile, l'ente preposto
ai servizi di assistenza al volo, il gestore aeroportuale, le
organizzazioni ed il personale che operano nel settore
dell'aviazione civile ed ogni altra pubblica autorità, quando
ne abbiano notizia e quando valutino che sussistono
ragionevoli motivi per ritenere che un aeromobile sia perduto
o scomparso.
3. Incidenti ed inconvenienti gravi sono oggetto di
comunicazione immediata all'Agenzia nazionale per le
investigazioni aeronautiche di cui all'articolo 708 ed
all'ENAC; gli incidenti sono altresì comunicati all'autorità
giudiziaria.
4. Gli inconvenienti sono comunicati all'ENAC nei
modi e nelle forme previsti dai regolamenti dell'Ente.
Art. 704. - (Accesso al sistema di raccolta dei dati).
- 1. L'ENAC, in armonia con la normativa internazionale e
con le direttive comunitarie, organizza la raccolta dei dati
relativi agli eventi comunicati, e ne assicura l'analisi al
fine di identificare le esigenze di modifica del quadro
regolamentare, necessarie ad aumentare il livello di sicurezza
del trasporto aereo.
2. L'ENAC assicura la creazione di una banca dati di
cui garantisce l'accesso all'Agenzia nazionale per le
investigazioni aeronautiche di cui all'articolo 708.
Art. 705. - (Incidenti aeronautici in mare). - 1. Se
l'incidente aeronautico o l'inconveniente grave è avvenuto in
mare, l'autorità che ne ha notizia, informa l'Agenzia
nazionale per le investigazioni aeronautiche di cui
all'articolo 708, l'ENAC e l'autorità marittima più vicina.
2. L'autorità marittima provvede al soccorso alle
persone ed alle cose, nonché agli accertamenti opportuni, ed
invia alla Agenzia di cui al comma 1 e all'ENAC copia del
rapporto sull'intervento effettuato e sui soccorsi
prestati.
Art. 706. - (Incidenti occorsi ad aeromobili
stranieri). - 1. Nel caso di incidente o inconveniente
grave occorso ad aeromobile straniero nel territorio italiano,
l'Agenzia nazionale per le investigazioni aeronautiche di cui
all'articolo 708, notifica l'evento allo Stato di
registrazione, di progettazione, di costruzione ed allo Stato
dell'operatore e ne dà comunicazione all'Organizzazione
dell'aviazione civile internazionale (ICAO) ed al Ministero
degli affari esteri.
Art. 707. - (Incidenti ad aeromobili italiani
all'estero). - 1. Nel caso di incidente o inconveniente
grave occorso all'estero ad un aeromobile immatricolato in
Italia o esercito da una impresa con sede legale in Italia,
l'autorità consolare italiana ne informa il Ministro degli
affari esteri, l'Agenzia nazionale per le investigazioni
aeronautiche di cui all'articolo 708 e l'ENAC.
Capo II
delle investigazioni tecniche
Art. 708. - (Agenzia nazionale per le investigazioni
aeronautiche). - 1. L'Agenzia nazionale per le
investigazioni aeronautiche, di seguito denominata "Agenzia",
è dotata di personalità giuridica e autonomia amministrativa,
regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria.
2. L'Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di
valutazione rispetto agli enti ed alle amministrazioni
pubbliche ed ai soggetti privati che operano nel settore
aeronautico. Essa è sottoposta alla vigilanza della Presidenza
del Consiglio dei ministri.
3. L'Agenzia conduce le investigazioni con il solo
obiettivo di prevenire incidenti aeronautici, escludendo ogni
valutazione di colpa e di responsabilità.
Art. 709. - (Competenze dell'Agenzia)- 1.
L'Agenzia, nel rispetto delle normative internazionali in
materia, conduce le investigazioni tecniche sugli incidenti
aeronautici e sugli inconvenienti aeronautici gravi accaduti
nel territorio italiano, nel settore dell'aviazione civile.
2. Qualora non sia effettuata da altro Stato,
l'Agenzia svolge l'investigazione tecnica su incidenti e su
inconvenienti gravi occorsi fuori dal territorio italiano ad
aeromobili registrati in Italia o eserciti da una compagnia
che ha sede legale in Italia.
3. Provvede alla diffusione dei risultati delle
investigazioni ai soggetti interessati e alla pubblicità degli
atti relativi alle inchieste.
Art. 710. - (Poteri dell'Agenzia)- 1.
L'Agenzia, tramite gli investigatori incaricati, nell'ambito
delle investigazioni di propria competenza, acquisisce
informazioni effettuando accertamenti, verifiche e
sopralluoghi presso soggetti pubblici e privati la cui
attività interessi l'evento oggetto di indagine.
2. Le pubbliche amministrazioni, gli enti di diritto
pubblico e privato e gli altri soggetti operanti nel settore
dell'aviazione civile e dell'industria aeronautica, hanno
l'obbligo di fornire all'Agenzia tutte le informazioni e la
documentazione di cui dispongono in relazione agli eventi
oggetto di investigazione.
3. L'Agenzia può stipulare convenzioni o
sottoscrivere accordi con enti ed istituzioni civili e
militari, specializzati nelle investigazioni aeronautiche, e
con altri organismi di investigazione internazionali per
l'utilizzo di risorse specialistiche e strumentali nella
disponibilità dei medesimi.
Art. 711. - (Conduzione delle investigazioni)-
1. Nella conduzione delle investigazioni l'Agenzia
assicura l'imparzialità e la trasparenza delle indagini.
L'Agenzia indica le forme e le modalità con cui possono
intervenire, nel corso delle indagini, gli enti ed i soggetti
interessati al fine di garantire la corretta assunzione delle
responsabilità che ad essi fanno capo in materia di
sicurezza.
2. L'Agenzia consente, in regime di reciprocità ed
in accordo agli obblighi internazionali assunti dallo Stato
italiano, la partecipazione di rappresentanti degli Stati
interessati alle indagini tecniche su incidenti ed
inconvenienti gravi.
3. Gli investigatori incaricati dall'Agenzia hanno
l'obbligo di segretezza su ogni informazione relativa alle
investigazioni.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 348 del
codice di procedura penale, gli investigatori incaricati
dall'Agenzia, informato il pubblico ministero, al fine di
svolgere l'inchiesta di propria competenza, possono:
a) accedere al luogo dell'incidente o
dell'inconveniente, nonché agli aeromobili civili coinvolti,
al loro contenuto e ai loro relitti per il rilevamento degli
indizi e per dare disposizioni in ordine alla raccolta,
all'esame ed alla conservazione dei reperti e di ogni altro
elemento necessario all'inchiesta;
b) avere accesso immediato ai registratori di volo
e a qualsiasi altra registrazione attinente l'aeromobile
coinvolto nell'incidente o nell'inconveniente;
c) effettuare e richiedere accertamenti ed analisi
su persone e cose che hanno attinenza diretta o indiretta con
gli eventi indagati, ovvero partecipare a quelli richiesti da
terzi anche acquisendo la relativa documentazione;
d) procedere all'audizione delle persone informate
sui fatti;
e) accedere a qualsiasi informazione utile in
possesso del proprietario, dell'esercente, del costruttore
dell'aeromobile, degli enti preposti all'aviazione civile e
del gestore dell'aeroporto interessato.
5. I rappresentanti e gli investigatori dell'Agenzia
non possono ricoprire incarichi di parte in procedimenti
giudiziari che abbiano attinenza diretta o indiretta con
l'attività dell'Agenzia.
6. Gli atti relativi alle investigazioni e le
raccomandazioni di sicurezza non riguardano in alcun caso la
determinazione di colpe e responsabilità e non costituiscono
elementi di prova per la attribuzione di giudizi di colpa.
Art. 712. - (Riservatezza e divieto di
divulgazione).- 1. Negli atti relativi alle
investigazioni è salvaguardato il diritto alla riservatezza
delle persone coinvolte negli eventi e di quelle che hanno
fornito informazioni nel corso dell'indagine.
2. Gli atti e i documenti afferenti le inchieste,
nonché il contenuto di relazioni, rapporti e determinazioni
non ancora completati dall'Agenzia sono esclusi dal diritto di
accesso di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, e su di essi deve essere
osservato il segreto di ufficio ai sensi dell'articolo 15 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, introdotto dall'articolo 28 della
citata legge n. 241 del 1990.
3. Le conclusioni delle indagini dell'Agenzia, per
la loro intrinseca finalità, non possono essere utilizzate
come elemento probatorio nei procedimenti penali.
Art. 713. - (Raccomandazioni di sicurezza)-
1. Sulla base dei riscontri contenuti nelle relazioni e
nei rapporti d'inchiesta e dei dati disponibili, l'Agenzia
sviluppa le raccomandazioni di sicurezza, contenenti
indicazioni su possibili misure ritenute utili ad evitare il
ripetersi di incidenti ed inconvenienti gravi.
2. I destinatari delle raccomandazioni di sicurezza
hanno l'obbligo di esaminare le raccomandazioni, e di
comunicare all'Agenzia le proprie determinazioni in merito
alla adozione delle misure in esse contenute.
3. Della attività di valutazione e delle
determinazioni in merito alla adozione delle raccomandazioni,
l'ENAC fornisce informazione periodica al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
Art. 714. - (Rapporto informativo annuale).-
1. L'Agenzia predispone un rapporto informativo annuale
per il Presidente del Consiglio dei ministri nel quale sono
riportati i dati complessivi dell'attività di investigazione
svolta, i risultati delle inchieste, gli indicatori di
tendenza riscontrati nei vari settori dell'aviazione
civile.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro
il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Parlamento il rapporto
informativo annuale relativo al periodo 1^ gennaio-31 dicembre
dell'anno precedente".
Art. 4.
1. Il titolo IV del libro primo della parte seconda del
codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"TITOLO IV
DEGLI AEROPORTI
Capo I
della proprietà e dell'uso degli aeroporti
Art. 715. - (Beni del demanio aeronautico).-
1. Fanno parte del demanio aeronautico:
a) gli aeroporti militari;
b) gli aeroporti civili di proprietà dello
Stato;
c) ogni costruzione o impianto di proprietà dello
Stato destinato al servizio della navigazione aerea.
2. Dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di cui al presente capo, tutti i beni del demanio
aeronautico di cui alle lettere b) e c) del comma
1, indipendentemente dalla loro destinazione, sono assegnati
all'ENAC in uso gratuito. I beni del demanio aeronautico del
Ministero della difesa da destinare all'aviazione civile, sono
assegnati all'ENAC con provvedimento del Ministro della
difesa.
Art. 716. - (Aeroporti privati).- 1. La
realizzazione e l'ampliamento da parte dei privati, sul suolo
di proprietà privata, di aeroporti e di altri impianti
aeronautici, sono autorizzati secondo i regolamenti
dell'ENAC.
2. L'apertura al traffico aereo civile è subordinata
al conseguimento della certificazione conformemente alle
disposizioni dell'articolo 734.
3. I diritti e le tariffe aeroportuali sono
approvati dall'ENAC.
Art. 717. - (Mutamenti relativi ai diritti su aeroporti
e su altri impianti privati). - 1. L'alienazione, la
locazione, la costituzione di usufrutto e qualunque altro atto
dispositivo di aeroporti o di altri impianti aeronautici
privati, sono immediatamente comunicati all'ENAC, anche ai
fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza.
Art. 718. - (Opere di pubblico interesse).-
1. La dichiarazione di pubblico interesse per le opere
necessarie all'istituzione e all'ampliamento di aeroporti e di
altri impianti aeronautici da destinare al servizio della
navigazione aerea è rilasciata dall'ENAC.
Art. 719. - (Aeroporti aperti al traffico civile). -
1. Sono aperti al traffico aereo civile:
a) gli aeroporti civili di proprietà dello Stato e
degli enti pubblici territoriali;
b) gli aeroporti militari designati dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il
Ministro della difesa;
c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi
dell'articolo 716 ed adibiti dal gestore all'esercizio del
traffico aereo.
2. Tutti gli aeromobili possono approdare, sostare e
partire negli aeroporti aperti al traffico civile.
3. Gli aeromobili stranieri sono ammessi a
condizione di reciprocità o quando ciò sia stabilito da
convenzioni internazionali, salva in ogni caso la facoltà
dell'ENAC di dare autorizzazioni temporanee.
Art. 720. - (Uso degli aeroporti privati non aperti al
traffico civile). - 1. Salvo il caso di necessità, per
l'uso degli aeroporti non aperti al traffico civile è
richiesto il consenso del gestore dell'aeroporto.
Capo II
dei vincoli alla proprietà
Art. 721. - (Caratteristiche degli aeroporti).-
1. L'ENAC, fatte salve le attribuzioni del Ministro
della difesa per gli aeroporti militari, dà comunicazione
nella Gazzetta Ufficiale e nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee, della apertura al traffico civile
degli aeroporti.
2. Le caratteristiche fisiche, i dati geografici e
le informazioni relative all'impiego degli aeroporti aperti al
traffico civile, sono riportati nella Pubblicazione delle
informazioni aeronautiche, AIP-Italia.
3. Nella stessa pubblicazione di cui al comma 2 è
altresì individuata, per ciascun aeroporto, un'area di
rispetto esterna al perimetro aeroportuale larga 5
chilometri.
Art. 722. (Ostacoli alla navigazione).- 1.
L'ENAC definisce, sulla base di quanto previsto dall'annesso
n. 14 alla Convenzione di Chicago, reso esecutivo con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 maggio
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13
giugno 2002, le superfici di riferimento per la determinazione
degli ostacoli alla navigazione.
2. Qualora incompatibili con le superfici definite
in conformità alle disposizioni del comma 1, costituiscono
ostacolo alla navigazione le costruzioni, le piantagioni
arboree a fusto legnoso, gli impianti di linee elettriche e
telefoniche, le filovie, le funivie e le teleferiche, le
antenne radio, i ripetitori televisivi e telefonici, gli
impianti di elevazione, le strade e in genere qualsiasi opera
che possa ugualmente determinare la presenza di ostacoli fissi
o mobili alla navigazione aerea.
3. Nelle superfici di cui al comma 2, la
costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea
è subordinata all'autorizzazione dell'ENAC.
Art. 723. - (Pericoli per la navigazione).-
1. Nell'area di rispetto indicata nell'articolo 721,
comma 3, sono soggetti a limitazione le discariche di rifiuti,
gli stabilimenti per la produzione e conservazione degli
alimenti, le piantagioni diverse da quelle indicate
nell'articolo 722, comma 2, e in genere qualsiasi altra opera
o attività costituente un potenziale richiamo per i
volatili.
2. La realizzazione delle opere e l'esercizio delle
attività menzionate nel comma 1, fatte salve le competenze
delle autorità preposte, sono comunque subordinati
all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di
pericolosità ai fini della navigazione aerea.
Art. 724. - (Determinazione delle zone soggette a
limitazione).- 1. Le zone previste dagli articoli
721, comma 3, e 722, comma 1, sono indicate dall'ENAC su
apposita mappa, con riferimento a linee naturali del terreno
ed a segnali indicatori collocati a cura del gestore
dell'aeroporto.
2. Il personale incaricato di eseguire i rilievi e
di collocare i segnali nelle zone di cui al comma 1 può
accedere nella proprietà privata, richiedendo, nel caso di
opposizione dei privati, l'assistenza della forza pubblica.
3. La mappa è pubblicata mediante deposito per
sessanta giorni consecutivi nell'ufficio del comune in cui
sono situate le zone indicate nel comma 1.
4. Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro
dieci giorni, mediante avviso inserito nel Bollettino
Ufficiale della regione interessata. Il sindaco del comune
interessato provvede inoltre a darne diffusione nei modi
ritenuti idonei.
Art. 725. - (Ricorso). - 1. Nel termine di
sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della regione di cui all'articolo 724, comma 4,
chiunque vi abbia interesse può, con ricorso notificato al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, impugnare la
determinazione della zona soggetta a limitazioni e il
provvedimento previsto nell'articolo 723.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
assunte le necessarie informazioni, decide con provvedimento
motivato il ricorso entro sessanta giorni dalla notifica.
Decorso il termine, il ricorso si intende respinto.
3. Avverso il provvedimento del Ministro, o comunque
decorso inutilmente il termine indicato dal comma 2, gli
interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al
tribunale amministrativo regionale competente.
Art. 726. - (Abbattimento degli ostacoli ed
eliminazione dei pericoli). - 1. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti può ordinare, con provvedimento
motivato, che siano abbattuti gli ostacoli alla navigazione
aerea o eliminati i pericoli per la stessa esistenti alla data
del provvedimento di cui all'articolo 721, qualora siano in
contrasto con le limitazioni stabilite negli articoli 722 e
723. E' dovuta, in questo caso, un'indennità per il danno
derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto.
2. L'ENAC può ordinare, con provvedimento motivato,
che siano abbattuti gli ostacoli alla navigazione aerea o
eliminati i pericoli per la stessa venuti in essere dopo la
data del provvedimento previsto dall'articolo 721.
3. In caso di inadempimento, l'ENAC provvede
d'ufficio a spese dell'interessato.
Art. 727. - (Impianti aeronautici destinati al servizio
della navigazione aerea).- 1. Le aree in prossimità
degli impianti aeronautici possono essere assoggettate alle
stesse limitazioni previste dagli articoli 722 e 723 nei casi
di preminente interesse pubblico.
Art. 728. - (Collocamento di segnali).- 1.
L'ENAC ordina il collocamento di segnali su opere, costruzioni
e piantagioni che, fuori dalle zone previste dall'articolo
721, comma 3, e dell'articolo 722, comma 2, richiedono
maggiore visibilità per la sicurezza della navigazione
aerea.
2. L'ENAC può altresì ordinare che per le opere, le
costruzioni e le piantagioni indicate nel comma 1 siano
adottate le altre misure ritenute necessarie per la sicurezza
della navigazione aerea.
3. I costi del collocamento dei segnali sono a
carico del soggetto titolare dell'opera. Sono a carico del
gestore aeroportuale qualora interessino le fasi terminali del
volo nelle aree limitrofe all'aeroporto.
Art. 729. - (Impianti di pertinenza dello Stato o
destinati a pubblici servizi). - 1. Quando
l'abbattimento di ostacoli, l'apposizione di segnali o
l'adozione di altre misure riguardano impianti o attrezzature
di pertinenza di amministrazioni dello Stato o destinati a un
pubblico servizio, i provvedimenti previsti nel presente capo
sono emanati previa comunicazione alle amministrazioni
interessate.
Art. 730. - (Compatibilità delle costruzioni con le
immissioni acustiche). - 1. Le costruzioni nelle
vicinanze degli aeroporti sono subordinate all'osservanza
delle disposizioni in materia di immissioni di rumori, tenuto
conto anche della normativa comunitaria e delle disposizioni
contenute negli annessi alla Convenzione di Chicago.
Capo III
della gestione degli aeroporti civili
Art. 731. (Rilascio della concessione di gestione
aeroportuale).- 1. L'ENAC affida in concessione la
gestione aeroportuale.
2. Le concessioni sono affidate, con apposite
convenzioni, al gestore aeroportuale, tramite procedure
concorrenziali e con l'adozione di idonee forme di pubblicità.
Il bando di gara indica, nel rispetto del Piano aeroportuale
nazionale, le linee generali cui si atterrà l'ENAC nella
stipulazione con il gestore aeroportuale di un contratto di
programma, nel quale sono definiti gli investimenti, le
strategie e le politiche di sviluppo del sistema aeroportuale
oggetto di concessione nonché il correlato piano
economico-finanziario.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al
conseguimento da parte del gestore della certificazione di
operatore aeroportuale rilasciata dall'ENAC secondo quanto
stabilito dall'articolo 734.
4. Il gestore aeroportuale deve dimostrare di poter
far fronte agli impegni effettivi e potenziali previsti nel
suo piano economico-finanziario predisposto a corredo del
contratto di programma da sottoscrivere unitamente alla
convenzione. Il contratto di programma deve essere sottoposto
ogni cinque anni all'approvazione dell'ENAC.
Art. 732. - (Oggetto e durata della concessione)-
1. La concessione ha per oggetto la progettazione, lo
sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la
manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture
aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali costituenti il
sistema aeroportuale.
2. La concessione della gestione aeroportuale ha una
durata di venti anni. La concessione, alla scadenza, può
essere rinnovata dall'ENAC al medesimo concessionario.
3. Nelle convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 733, ai gestori attualmente operanti, qualora
leggi speciali o convenzioni già stipulate abbiano previsto
una durata superiore a venti anni, tale durata rimane
confermata.
Art. 733. - (Disposizioni transitorie)- 1. Il
gestore aeroportuale già titolare di una concessione
aeroportuale a qualsiasi titolo, resta operante per un periodo
massimo di ventiquattro mesi, alle condizioni con le quali è
stata regolamentata la concessione stessa. Entro tale termine
perentorio adotta tutte le iniziative necessarie per
conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 731, comma
3, e sottoscrive una nuova convenzione ed il contratto di
programma. In caso contrario la concessione è affidata secondo
le procedure concorrenziali di cui all'articolo 731, comma
2.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
delle disposizioni di cui al presente capo, l'ENAC attiva le
procedure concorrenziali previste dall'articolo 731 per
l'affidamento in concessione degli aeroporti non ancora
affidati in gestione.
3. L'ENAC, con proprio provvedimento, sospende le
attività aeronautiche sugli aeroporti per i quali non è stata
assegnata la concessione entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente capo.
Il provvedimento di sospensione è reso noto al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti nonché alle regioni
interessate, per le conseguenti implicazioni sul Piano
aeroportuale nazionale.
Art. 734. - (Certificazione di operatore
aeroportuale)- 1.- Ai fini dell'apertura al
traffico aereo civile dell'aeroporto e per assicurare la
massima operatività del sistema aeroportuale ed il
coordinamento operativo delle attività degli operatori
aeroportuali, il gestore acquisisce la appropriata
certificazione di operatore aeroportuale rilasciata dall'ENAC,
in conformità ai regolamenti tecnici dell'Ente, adottati in
conformità alle disposizioni contenute negli annessi alla
Convenzione di Chicago. La certificazione è finalizzata al
conseguimento di obiettivi di tutela dei livelli di sicurezza,
di efficienza, di correttezza e di continuità nell'operatività
aeroportuale.
2. L'operatore aeroportuale, in relazione alla
tipologia di traffico attribuita all'aeroporto nel quadro del
Piano aeroportuale nazionale ed alle caratteristiche delle
operazioni di volo, pianifica le attività e gli interventi per
garantire la sicurezza delle operazioni aeroportuali e per
prevenirne i rischi, nel rispetto delle norme vigenti.
3. L'operatore aeroportuale garantisce la
rispondenza degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali
ai princìpi di sicurezza e di efficienza, compresi gli aiuti
visivi alla navigazione aerea e le radioassistenze per le
procedure di avvicinamento e decollo, con esclusione dei
sistemi e delle tecnologie procedurali direttamente assicurati
dall'ENAV.
4. L'operatore aeroportuale assicura il regolare
svolgimento dei servizi antincendio sugli aeroporti nei quali
il servizio non è prestato dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, che per i medesimi aeroporti rilascia l'attestazione di
idoneità del personale e dei mezzi destinati a tale
servizio.
5. L'operatore aeroportuale provvede al rilievo ed
alla segnalazione degli ostacoli e garantisce che le
informazioni aeronautiche pubblicate riflettano accuratamente
le condizioni dell'aeroporto; notifica all'ENAV e all'ENAC
qualsiasi cambiamento che possa interessare le pubblicazioni e
le informazioni aeronautiche.
6. L'operatore aeroportuale corrisponde il canone
annuo di concessione determinato in base alle disposizioni
vigenti in materia.
Art. 735. - (Compiti dell'operatore aeroportuale) -
1. L'operatore aeroportuale:
a) organizza e gestisce l'attività aeroportuale,
garantendo l'ottimizzazione delle risorse per la fornitura di
attività e di servizi di livello adeguato alla classificazione
assegnata all'aeroporto dal Piano aeroportuale nazionale,
adottando altresì opportune iniziative a favore delle comunità
territoriali vicine per lo sviluppo intermodale dei
trasporti;
b) in caso di emergenza o in caso di eventi
eccezionali fornisce tutta la necessaria assistenza
all'utenza, fatto salvo l'eventuale diritto di rivalsa nei
confronti dei soggetti tenuti a provvedervi;
c) assicura adeguate informazioni all'utenza sugli
orari e sullo svolgimento delle operazioni relative al
traffico aereo e sull'utilizzazione dei servizi
aeroportuali;
d) assicura ogni attività di supporto
indispensabile all'espletamento dei compiti istituzionali
dell'amministrazione dello Stato in ambito aeroportuale;
e) organizza e fornisce, con oneri a proprio
carico, il servizio sanitario di pronto soccorso per gli
aeroporti per i quali tale servizio è previsto dal Piano
aeroportuale nazionale;
f) provvede ad assicurare, direttamente o
attraverso apposita società, lo svolgimento dei servizi di
controllo della sicurezza dei passeggeri, dei bagagli e delle
merci in partenza ed in transito, nel rispetto della normativa
vigente e delle modalità definite dall'ENAC;
g) assicura la raccolta e l'eliminazione dei
rifiuti, lo sgombero della neve, la rimozione dei veicoli
incidentati per conto ed a spese del proprietario o
dell'esercente, il trattamento delle acque di scarico e di
potabilità dell'acqua;
h) provvede al posizionamento di avvisi di
pericolo sull'aeroporto in caso di condizioni o di eventi
rischiosi per le persone o per il traffico veicolare ovvero ad
avvertire le autorità competenti se l'individuazione del
posizionamento della segnaletica ricade fuori
dell'aeroporto.
Art. 736. - (Coordinamento operativo).- 1.
L'operatore aeroportuale predispone il regolamento di
aeroporto recante le disposizioni relative allo svolgimento
delle attività aeroportuali sia in condizioni ordinarie che
contingenti. Le disposizioni hanno valore cogente se approvate
dall'ENAC; esse individuano procedure, obblighi, reciproci
impegni e responsabilità riferibili ai vari soggetti che
operano in ambito aeroportuale. Gli enti di Stato adeguano le
modalità di svolgimento delle proprie funzioni alle
disposizioni contenute nel regolamento di aeroporto.
L'operatore aeroportuale assicura il coordinamento operativo
delle attività aeroportuali e verifica che i soggetti
interessati dalle disposizioni le rispettino segnalando
all'ENAC le inadempienze rilevate.
2. Tutti i soggetti che erogano servizi necessari o
strumentali al trasporto aereo, nel caso non siano in grado di
fornire gli stessi entro i parametri definiti dal regolamento
di aeroporto, devono darne immediata informazione
all'operatore aeroportuale.
3. L'operatore aeroportuale coordina le attività dei
vari fornitori di servizi aeroportuali, espletati sia da
operatori terzi che da soggetti in autoassistenza.
4. L'operatore aeroportuale assegna le piazzole di
sosta agli aeromobili e regola il movimento degli altri mezzi
sui piazzali.
5. L'operatore aeroportuale si coordina con l'ENAV
per assicurare che i necessari servizi del traffico siano
disponibili a garanzia della sicurezza degli aeromobili nello
spazio aereo associato con l'aeroporto. Il coordinamento
riguarda il servizio di informazioni aeronautiche, i servizi
del traffico aereo, di meteorologia, di cartografia, per gli
aspetti connessi alla sicurezza ed alla operatività
aeroportuale.
6. L'operatore aeroportuale provvede al
coordinamento del servizio antincendio e dei servizi ausiliari
correlati, anche nei casi in cui gli stessi sono forniti dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. L'operatore aeroportuale predispone e coordina
l'attuazione del piano di emergenza aeroportuale.
8. L'operatore aeroportuale rilascia
l'autorizzazione per l'accesso di persone e di autoveicoli
nell'ambito aeroportuale, anche sulla base di regole stabilite
dall'ENAC.
9. L'operatore aeroportuale provvede alla
registrazione dei dati relativi alla attività dell'aeroporto,
inclusi i movimenti degli aeromobili, e comunica i dati
statistici richiesti dall'ENAC, nonché quelli economici e
finanziari inerenti la gestione.
10. L'operatore aeroportuale fornisce immediate
notizie agli enti interessati su circostanze riguardanti la
sicurezza di cui sia venuto a conoscenza, relative a
condizioni di rischio anche nelle vicinanze dell'aeroporto, a
riduzione del livello del servizio, ad interventi sull'area di
movimento dell'aeroporto e ad altre particolari condizioni.
Art. 737. - (Progettazione e realizzazione delle
infrastrutture aeroportuali)- 1. I progetti di
costruzione, di ampliamento e di adeguamento delle
infrastrutture aeroportuali, anche al fine di eliminare le
barriere architettoniche per gli utenti a ridotta mobilità,
sono sottoposti dall'operatore aeroportuale all'approvazione
dell'ENAC per la verifica del rispetto delle norme di
sicurezza e della compatibilità ed adeguatezza con il Piano
aeroportuale nazionale.
2. L'approvazione di cui al comma 1 costituisce
dichiarazione di pubblica utilità per le opere interessate.
3. Gli investimenti sono finanziati dall'operatore
aeroportuale che si assume il relativo rischio di impresa.
Qualora esigenze di potenziamento dell'aeroporto siano
ritenute dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
rilevante interesse pubblico, essenzialmente sugli aeroporti a
scarso traffico aereo ma di interesse sociale, lo Stato può
erogare contributi finanziari a copertura, anche parziale, del
costo degli investimenti.
4. Le opere realizzate dall'operatore aeroportuale
sul sedime aeroportuale attengono al suo patrimonio fino al
termine dell'affidamento della gestione. Alla scadenza le
opere non amovibili sono acquisite al demanio aeronautico, e
per esse l'ENAC, salvo che sia diversamente stabilito, è
tenuto a corrispondere un rimborso pari a tante quote di
ammortamento attualizzate del costo delle opere quante sono le
quote ancora da ammortizzare.
Art. 738. - (Qualità dei servizi).- 1.
L'operatore aeroportuale redige la Carta dei servizi in
conformità alle direttive emanate dall'ENAC in materia e
garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualità dei
servizi offerti all'utenza.
2. Gli obblighi nei riguardi dell'utenza previsti al
comma 1 sono assunti anche dagli altri soggetti che svolgono
servizi di pubblica utilità secondo le disposizioni del
regolamento di aeroporto di cui all'articolo 736.
Art. 739. - (Subconcessioni ed utilizzo in esclusiva
dei beni aeroportuali)- 1. Conformemente alle
previsioni del contratto di programma, l'operatore
aeroportuale rilascia subconcessioni a terzi per l'uso di aree
e di locali destinati alle attività aeronautiche, alle
attività commerciali ed in genere a quelle attività necessarie
o di supporto all'operatività aeroportuale.
2. La subconcessione è regolata dal contratto
stipulato dal concessionario con il subconcessionario.
3. La durata della subconcessione non può superare
quella della concessione, e, nel caso di risoluzione o di
cessazione della subconcessione, il concessionario ordina al
subconcessionario il rilascio delle aree o dei locali oggetto
della subconcessione e l'eventuale rimozione delle opere
realizzate dandone comunicazione all'ENAC.
4. L'operatore aeroportuale mette a disposizione i
locali e le aree necessari all'espletamento dei compiti
dell'ENAC e degli altri soggetti pubblici i cui compiti
istituzionali sono necessari alla funzionalità dell'aeroporto.
L'uso dei beni direttamente destinati ai compiti istituzionali
da espletare in aeroporto è gratuito, nonché le relative
utenze.
Art. 740. - (Diritti e corrispettivi).- 1. Le
misure dei diritti aeroportuali, dei corrispettivi per l'uso
delle infrastrutture centralizzate e dei beni di uso comune,
dei compensi per le operazioni di controllo di sicurezza ed in
genere delle tariffe relative a servizi svolti in regime di
monopolio, sono soggette a regolamentazione ed
all'approvazione dell'ENAC. La concreta determinazione viene
effettuata sulla base di disposizioni e di criteri emanati in
materia dall'ENAC secondo le previsioni del Comitato
interministeriale per la programmazione economica.
2. I corrispettivi per l'utilizzo di beni in uso
esclusivo, strettamente indispensabili per il corretto
svolgimento delle attività di assistenza a terra, devono
essere determinati in base a criteri trasparenti, equi e non
discriminatori e sono sottoposti alla vigilanza dell'ENAC.
3. L'operatore aeroportuale e tutti i prestatori di
servizi di assistenza a terra devono tenere una netta
separazione contabile, escludendo duplicazioni di costo, per
ciascuna attività che comporti l'applicazione di diritti,
tariffe e corrispettivi.
Art. 741. - (Vigilanza sull'attività dell'operatore
aeroportuale)- 1. L'ENAC vigila sull'attività
dell'operatore aeroportuale verificando che la stessa si
svolga nel rispetto della disciplina stabilita dalle norme di
legge e regolamentari, dall'atto di concessione e dal
contratto di programma.
Art. 742. - (Decadenza e revoca).- 1. L'ENAC
dichiara la decadenza del concessionario, nominando
contestualmente un commissario che abbia i requisiti previsti
per ottenere la certificazione di operatore aeroportuale, nel
caso di:
a) grave inadempimento degli obblighi assunti con
l'atto di concessione
nonché degli altri obblighi derivanti dalla legislazione
vigente in materia;
b) perdita dei requisiti richiesti per la
certificazione di operatore aeroportuale ovvero mancato
rinnovo della stessa;
c) gravi o reiterate violazioni della disciplina
relativa alla efficienza ed alla regolarità della gestione;
d) violazione dei princìpi relativi alla
imparziale, continua e regolare operatività dell'aeroporto.
2. La concessione della gestione può essere revocata
per specifici motivi di interesse pubblico o di interesse
generale.
3. La decadenza non comporta alcun rimborso per
opere eseguite né per spese sostenute.
4. La revoca non dà diritto ad indennizzo. Tuttavia,
nelle concessioni che hanno dato luogo a costruzioni di opere
non amovibili realizzate con onere a carico dell'operatore
aeroportuale, regolarmente approvate, l'ENAC, salvo che sia
diversamente stabilito, è tenuto a corrispondere un rimborso
pari a tante quote di ammortamento attualizzate del costo
delle opere quante sono le quote ancora da ammortizzare
ovvero, se minori, quanti sono gli anni mancanti alla scadenza
della concessione.
Art. 743. - (Costituzione d'ipoteca).- 1.
L'operatore aeroportuale può, previa autorizzazione dell'ENAC,
costituire ipoteca sulle opere costruite sui beni
demaniali.
Capo IV
dei servizi di assistenza a terra
Art. 744. - (Servizi di assistenza a terra)-
1. I servizi di assistenza a terra negli aeroporti
aperti al traffico aereo commerciale, espletati sia
dall'operatore aeroportuale che dagli operatori terzi o dagli
utenti in autoassistenza, sono regolati dalla legislazione
vigente in materia, a condizione che essa sia compatibile con
le disposizioni stabilite dal presente articolo.
2. L'operatore aeroportuale assicura la presenza in
aeroporto di tutti i necessari servizi di assistenza a terra,
fornendoli direttamente, anche tramite terzi, o coordinando le
attività dei fornitori.
3. L'operatore aeroportuale verifica e controlla che
tutte le operazioni di assistenza a terra siano effettuate con
regolarità e continuità, nel rispetto delle vigenti
disposizioni nazionali e comunitarie, e dei livelli
qualitativi stabiliti per l'aeroporto.
4. L'operatore aeroportuale assicura che per lo
svolgimento delle operazioni di assistenza a terra siano
garantite le necessarie condizioni di sicurezza e di
protezione ambientale.
5. I servizi centralizzati di assistenza a terra
sono forniti in via esclusiva dall'operatore aeroportuale
secondo criteri trasparenti, obbiettivi e non
discriminatori.
6. Quando i servizi essenziali per l'imbarco e lo
sbarco dei passeggeri, forniti da terzi, non sono da questi
erogati, l'operatore aeroportuale provvede per conto ed a
spese del titolare del servizio stesso.
7. L'operatore aeroportuale provvede al mantenimento
dello stato di efficienza dei beni, delle infrastrutture
operative, degli impianti, dei sistemi tecnici e tecnologici,
inclusi quelli necessari alle persone con ridotta mobilità,
messi a disposizione degli operatori terzi e degli utenti in
autoassistenza. Provvede, altresì, a rendere disponibili le
infrastrutture e gli impianti necessari e strumentali al
funzionamento delle varie attività di assistenza a terra.
8. L'ENAC provvede alla approvazione delle tariffe
di assistenza a terra svolte in regime di monopolio, nonché
dei corrispettivi delle infrastrutture centralizzate ai sensi
di quanto stabilito dall'articolo 740.
Art. 745. - (Prestatori di servizi di assistenza a
terzi in autoassistenza).- 1. I requisiti di
idoneità per l'accesso dei prestatori di servizi di assistenza
a terzi o in autoassistenza, sono stabiliti dall'ENAC con
riguardo agli aspetti finanziari, assicurativi, di sicurezza
degli impianti e degli aeromobili, e di protezione
dell'ambiente.
2. La prestazione di servizi di assistenza a terra
da parte di terzi o in autoassistenza è subordinata alla
dimostrazione all'ENAC del possesso dei requisiti di
idoneità.
3. I prestatori di servizi di assistenza a terzi o
in autoassistenza sono tenuti al rispetto delle disposizioni
contenute nel regolamento dell'aeroporto di cui all'articolo
736, comma 1.
4. L'idoneità è sospesa o revocata in caso di
perdita dei requisiti di cui al comma 1 o del mancato rispetto
delle disposizioni di cui al comma 3.
5. I vettori aerei possono svolgere i servizi in
autoassistenza, inclusa la fornitura dei servizi agli
operatori aerei dello stesso gruppo, direttamente o tramite
società controllata o controllante con partecipazione
azionaria superiore al 50 per cento.
6. L'ENAC può limitare o escludere l'accesso ai
servizi in autoassistenza in area di rampa per motivi di
sicurezza e di capacità operativa della stessa, avuto riguardo
al volume di traffico aereo ed alla regolarità nella fornitura
del servizio.
7. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli
di sicurezza e di qualità dei servizi di assistenza a terra,
in caso di trasferimento di attività riguardante una o più
categorie di tali servizi, il gestore del servizio subentrante
assume, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e
secondo le proprie esigenze, personale già dipendente dal
precedente gestore.
Art. 746. - (Vigilanza).- 1. L'ENAC vigila
sulla continuità, regolarità e qualità dei servizi di
assistenza a terra.
2. L'ENAC vigila affinché la gestione delle
infrastrutture centralizzate si svolga secondo criteri
trasparenti, obbiettivi e non discriminatori che garantiscano
l'accesso dei prestatori dei servizi e degli utenti in
autoassistenza".
Art. 5.
1. Il titolo V del libro primo della parte seconda del
codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"TITOLO V
DEL REGIME AMMINISTRATIVO
DEGLI AEROMOBILI
Capo I
delle distinzioni degli aeromobili
Art. 747. - (Nozione di aeromobile).- 1. Per
aeromobile si intende ogni macchina atta al trasporto per aria
di persone o di cose da un luogo ad un altro.
2. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro
caratteristiche tecniche, sono stabilite dai regolamenti
dell'ENAC.
Art. 748. - (Aeromobili di Stato e aeromobili
privati).- 1. Sono aeromobili di Stato gli
aeromobili militari o utilizzati per scopi militari e quelli,
di proprietà dello Stato, destinati alla polizia, alla dogana,
al servizio dei vigili del fuoco o ad altro servizio di
Stato.
2. Tutti gli altri aeromobili non compresi nella
definizione di cui al comma 1 sono considerati privati.
3. Salvo che non sia diversamente stabilito da
convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione
aerea internazionale sono considerati privati anche gli
aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di
dogana, di polizia e del servizio dei vigili del fuoco.
4. Salvo diversa disposizione, agli aeromobili di
Stato non si applicano le norme del presente codice. Essi sono
comunque tenuti, nello svolgimento delle operazioni di volo,
ad osservare le norme di sicurezza della navigazione aerea
stabilita per gli aeromobili privati.
Art. 749. - (Aeromobili equiparati a quelli dello
Stato).- 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti può, con proprio provvedimento, equiparare agli
aeromobili di Stato gli aeromobili che pur appartenendo a
privati ed essendo da questi eserciti, sono adibiti ad un
servizio di Stato di carattere non commerciale.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 stabilisce i
limiti e le modalità dell'equiparazione.
Art. 750. - (Utilizzazioni degli aeromobili
privati).- 1. Gli aeromobili privati, in relazione
al loro impiego, sono adibiti a:
a) trasporto pubblico: trasporto di persone o di
cose mediante compenso di qualsiasi natura, ovvero anche senza
compenso, se il trasporto è effettuato da una impresa di
trasporti aerei;
b) lavoro aereo: utilizzazione a scopi industriali
e commerciali o ad altra utilizzazione con compenso, che non
sia il trasporto di persone o di cose;
c) uso privato: utilizzati a scopo diverso da
quelli indicati alle lettere a) e b) e senza
compenso.
2. I regolamenti dell'ENAC di cui all'articolo 747,
comma 2, determinano la classificazione degli aeromobili in
relazione alle loro caratteristiche.
Capo II
dell'ammissione dell'aeromobile
alla navigazione
Art. 751. - (Ammissione dell'aeromobile alla
navigazione).- 1. Sono ammessi alla navigazione
aerea gli aeromobili immatricolati nel registro aeronautico
nazionale e quelli di Stato.
2. Sono altresì ammessi alla navigazione gli
aeromobili non immatricolati cui sono state assegnate marche
temporanee ai sensi dell'articolo 754.
3. Gli aeromobili sono abilitati alla navigazione
dal certificato di navigabilità di cui all'articolo 763.
4. Le condizioni per l'effettuazione degli
esperimenti di volo degli aeromobili sono disciplinate dai
regolamenti dell'ENAC.
Art. 752. - (Immatricolazione degli aeromobili).-
1. Gli aeromobili sono immatricolati nel registro
aeronautico nazionale, tenuto dall'ENAC se la nazionalità del
proprietario risponde ai requisiti stabiliti dall'articolo
756.
2. L'iscrizione è richiesta dal proprietario che
risponde ai requisiti previsti dall'articolo 756.
3. L'aeromobile è identificato dalle marche di
nazionalità e di immatricolazione di cui all'articolo 753.
4. Non possono ottenere l'immatricolazione gli
aeromobili che risultino già immatricolati in registri
aeronautici di altri Stati.
Art. 753. - (Marche di nazionalità e di
immatricolazione).- 1. Gli aeromobili iscritti nel
registro aeronautico nazionale hanno la marca di nazionalità
costituita dalla lettera maiuscola I.
2. Le marche di immatricolazione sono composte da un
gruppo di quattro lettere, diverse per ogni aeromobile.
Art. 754. - (Marche temporanee).- 1. Possono
essere assegnate marche temporanee agli aeromobili non
immatricolati dei costruttori, già iscritti nel registro delle
costruzioni, di cui al titolo I del libro secondo della
presente parte, allo scopo di effettuare l'attività di volo
per prove, esperimenti, dimostrazioni e consegna ad
acquirenti.
2. Possono essere altresì assegnate marche
temporanee agli aeromobili, non ancora immatricolati, di
proprietà delle società, rispondenti ai requisiti previsti
dall'articolo 756, che ne dispongono a scopo di vendita.
3. La società che intende ottenere marche temporanee
per propri aeromobili allo scopo di promuovere la vendita,
deve farne denuncia all'ENAC e dimostrarne la proprietà.
4. Le condizioni per il rilascio, le formalità, la
durata ed il riutilizzo delle marche temporanee sono
determinate dai regolamenti dell'ENAC.
Art. 755. - (Certificato di immatricolazione).-
1. Il certificato di immatricolazione è rilasciato
dall'ENAC e riporta le marche di individuazione
dell'aeromobile, il tipo e le caratteristiche principali, le
generalità del proprietario, nonché le altre indicazioni
richieste dai regolamenti dell'Ente.
2. Sono annotate sul certificato le variazioni che
comportano modificazioni dei dati indicati nel comma 1.
Art. 756. - (Nazionalità dei proprietari degli
aeromobili).- 1. Rispondono ai requisiti di
nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro
aeronautico nazionale gli aeromobili che appartengono in tutto
o in parte maggioritaria:
a) allo Stato, alle regioni, alle province, ai
comuni ed a ogni altro ente pubblico e privato italiano o di
altro Stato membro dell'Unione europea;
b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea;
c) a società costituite o aventi sede in Italia o
in altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale
appartenga in tutto o in parte maggioritaria a cittadini
italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero a
persone giuridiche italiane o di altri Stati membri
dell'Unione europea aventi le stesse caratteristiche di
compagine societaria, e il cui presidente e la maggioranza
degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato,
nonché il direttore generale, siano cittadini italiani o di
altro Stato membro dell'Unione europea. L'appartenenza del
capitale a soggetti italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea o non comunitario può risultare da una
dichiarazione resa, ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal
legale rappresentante della società.
2. L'ENAC, in deroga a quanto previsto dal comma 1,
può consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale
di aeromobili dei quali le società titolari di una licenza di
esercizio rilasciata ai sensi dell'articolo 770, abbiano
l'effettiva disponibilità ancorché non ne siano proprietarie.
In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel
certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare,
in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 755, il
titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione
è effettuata.
3. Gli oneri che il presente codice pone a carico
del proprietario, sono trasferiti sulla società che ha
l'effettiva disponibilità dell'aeromobile.
4. La proprietà e i diritti reali di garanzia sugli
aeromobili di cui al comma 2 sono disciplinati dalla legge
italiana.
Art. 757. - (Perdita dei requisiti di nazionalità).
- 1. La perdita dei requisiti di nazionalità, se non
ricorrono le condizioni previste nell'articolo 756, comma 2,
comporta la cancellazione dell'aeromobile dal registro
aeronautico nazionale.
2. L'ENAC esegue la cancellazione dell'aeromobile
dal registro di iscrizione ai sensi delle disposizioni di cui
all'articolo 760.
Art. 758. - (Demolizione dell'aeromobile).-
1. Il proprietario che intende procedere alla
demolizione dell'aeromobile deve richiederne l'autorizzazione
all'ENAC.
2. Qualora siano costituiti diritti reali
sull'aeromobile, è richiesto, ai fini dell'autorizzazione, che
la parte avente diritto esprima il proprio consenso o, in
difetto, sia fornita idonea garanzia da parte del
proprietario.
3. L'autorizzazione non è concessa se la demolizione
può pregiudicare lo svolgimento di attività di analisi ed
indagini per la sicurezza aerea.
4. L'ENAC accerta la demolizione e provvede ai sensi
dell'articolo 760.
Art. 759. - (Perdita presunta).- 1. Quando
dal giorno dell'ultima notizia sono trascorsi tre mesi,
l'aeromobile si presume perito nel giorno successivo a quello
al quale risale l'ultima notizia.
Art. 760. - (Cancellazione dell'aeromobile dal
registro).- 1. L'aeromobile è cancellato dal
registro di iscrizione quando:
a) è perito o si presume perito;
b) è stato demolito;
c) ha perduto i requisiti di nazionalità richiesti
nell'articolo 756;
d) è stato iscritto in un registro di altro
Stato;
e) il proprietario ne fa domanda;
f) è stato riconsegnato al proprietario, nei casi
previsti all'articolo 756, comma 2.
2. La cancellazione deve essere richiesta dal
proprietario, o dalle società che ne hanno l'effettiva
disponibilità ai sensi dell'articolo 756, comma 2, che
provvede inoltre a riconsegnare i certificati di
immatricolazione e di navigabilità.
3. Qualora siano costituiti diritti reali
sull'aeromobile è richiesto, ai fini della cancellazione, che
la parte avente diritto esprima il proprio consenso o, in
difetto, sia fornita idonea garanzia da parte del
proprietario.
4. La cancellazione dell'aeromobile può essere
disposta anche d'ufficio.
Capo III
della navigabilità dell'aeromobile
Art. 761. - (Condizioni di navigabilità).- 1.
L'aeromobile che intraprende la navigazione deve essere in
stato di navigabilità, convenientemente attrezzato e atto
all'impiego al quale è destinato.
Art. 762. - (Omologazione degli aeromobili).-
1. L'omologazione del tipo di aeromobile attesta la
rispondenza ai regolamenti di sicurezza, emanati in
applicazione degli obblighi internazionali derivanti dalla
Convenzione di Chicago.
2. Il detentore di un progetto di aeromobile può
ottenere dall'ENAC un certificato di omologazione del tipo se
dimostra che il progetto soddisfa i requisiti dei regolamenti
di sicurezza di cui al comma 1.
3. Le condizioni per il rilascio, le formalità e la
durata del certificato di omologazione sono determinate dai
regolamenti dell'ENAC.
Art. 763. - (Certificati di navigabilità).-
1. Il certificato di navigabilità attesta l'idoneità
alla navigazione aerea e l'idoneità tecnica dell'aeromobile ad
un determinato impiego.
2. I certificati di navigabilità sono classificati
in certificati di navigabilità standard e in certificati
di navigabilità speciali.
3. I certificati di navigabilità standard sono
rilasciati agli aeromobili conformi al tipo omologato.
4. I certificati di navigabilità speciali sono
rilasciati agli aeromobili per i casi diversi da quelli
indicati nel comma 3. Per essi devono essere soddisfatti i
requisiti minimi di sicurezza, applicabili agli specifici
casi, secondo i regolamenti dell'ENAC.
5. I certificati di navigabilità sono rilasciati
dall'ENAC, agli aeromobili immatricolati nel registro
aeronautico nazionale e, ove previsto dai regolamenti
dell'Ente, agli aeromobili di cui all'articolo 754.
6. Le condizioni per il rilascio, le formalità, la
durata e il rinnovo del certificato di navigabilità sono
stabilite dai regolamenti dell'ENAC.
Art. 764. - (Visite e ispezioni).- 1. L'ENAC
provvede, nei casi e con le modalità stabiliti dai regolamenti
dell'Ente stesso, a ispezioni e visite periodiche degli
aeromobili per l'accertamento delle condizioni di navigabilità
e di impiego.
2. L'aeromobile può essere sottoposto a ispezioni o
a visite straordinarie, sempre che l'ENAC lo ritenga opportuno
ovvero si siano verificate avarie che possano menomare le
condizioni di navigabilità dell'aeromobile.
3. All'estero le visite e le ispezioni per gli
aeromobili nazionali sono eseguite dall'ENAC, ovvero dagli
istituti stranieri con i quali siano stipulati accordi a tal
fine.
Art. 765. - (Efficacia probatoria dei certificati
rilasciati dall'ENAC)- 1. I certificati ed ogni
altra attestazione rilasciata dall'ENAC fanno fede fino a
prova contraria.
Capo IV
dei documenti dell'aeromobile
Art. 766. - (Documenti di bordo).- 1. Gli
aeromobili devono avere a bordo durante il volo:
a) il certificato di immatricolazione;
b) il certificato di navigabilità;
c) il certificato acustico;
d) le assicurazioni obbligatorie e gli altri
documenti prescritti da leggi e da regolamenti;
e) i documenti doganali e sanitari e gli altri
documenti prescritti da leggi e da regolamenti.
2. Gli aeromobili destinati ad attività di trasporto
pubblico devono avere a bordo altresì i documenti di cui al
comma 1 e il giornale di bordo di cui all'articolo 767.
3. Gli alianti ed i palloni aerostati devono avere a
bordo durante il volo il certificato di immatricolazione e di
navigabilità e gli altri documenti prescritti da leggi e da
regolamenti.
Art. 767. - (Giornale di bordo).- 1. Sul
giornale di bordo devono essere annotati gli eventi indicati
nell'articolo 809, i testamenti ed ogni altro fatto di
particolare importanza.
Art. 768. - (Libri dell'aeromobile).- 1. Gli
aeromobili devono essere provvisti di libri su cui eseguire le
annotazioni relative all'esercizio dell'aeromobile.
2. Le norme che l'esercente deve applicare per le
annotazioni e per la tenuta dei libri dell'aeromobile sono
stabilite dai regolamenti dell'ENAC.
Art. 769. - (Efficacia probatoria delle annotazioni sui
documenti dell'aeromobile).- 1. Ferme restando per
le rimanenti annotazioni sui documenti dell'aeromobile le
disposizioni degli articoli 2700 e 2702 del codice civile, le
annotazioni relative all'esercizio dell'aeromobile sul
giornale e sui libri di cui agli articoli 767 e 768 fanno
prova anche a favore dell'esercente quando sono regolarmente
effettuate; fanno prova in ogni caso contro l'esercente, ma
chi vuole trarne vantaggio non può scinderne il contenuto".
Art. 6.
1. Il titolo VI del libro primo della parte seconda del
codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"TITOLO VI
DELL'ORDINAMENTO
DEI SERVIZI AEREI
Capo I
dei servizi di trasporto aereo
Art. 770. - (Trasporto aereo commerciale). -
1. Il trasporto aereo di passeggeri, merci o posta a
titolo oneroso può essere effettuato solo previo conseguimento
della licenza di esercizio che attesta il possesso dei
requisiti amministrativi, finanziari ed assicurativi nonché
della certificazione quale operatore aereo.
2. La licenza è rilasciata dall'ENAC, in conformità
alle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia,
sulla base delle evidenze e delle dimostrazioni fornite dal
richiedente in merito al rispetto di condizioni e requisiti
stabiliti in attuazione del comma 1.
Art. 771. - (Collegamenti intracomunitari).-
1. Nei collegamenti intracomunitari, l'accesso al
mercato e le tariffe sono regolati dalle disposizioni
dell'Unione europea vigenti in materia.
Art. 772. - (Collegamenti extracomunitari di linea).
- 1. Nei collegamenti extracomunitari, le condizioni di
accesso al mercato dei voli di linea sono disciplinate dagli
accordi internazionali tra Stati, con i quali sono stabiliti i
collegamenti stessi.
2. Gli accordi internazionali possono essere
conclusi con i Paesi la cui autorità dell'aviazione civile
abbia un sistema regolamentare di certificazione e di
sorveglianza tecnica per lo svolgimento dei servizi di
trasporto aereo che garantisca un livello di sicurezza
conforme a quello previsto dalla Convenzione di Chicago.
3. Nei collegamenti extracomunitari, ogni impresa da
designare per parte italiana, in possesso di licenza di
esercizio in corso di validità, deve essere provvista di mezzi
finanziari e tecnici sufficienti a garantire il regolare
svolgimento dei collegamenti per la durata prevista e deve
operare con aeromobili le cui prestazioni garantiscano lo
svolgimento in sicurezza dei collegamenti.
4. I rapporti tra l'ENAC e l'impresa di cui al comma
3 sono regolati da una convenzione in cui sono stabiliti le
condizioni per l'esercizio dei collegamenti e gli obblighi
dell'impresa.
5. La direzione amministrativa e tecnica
dell'impresa deve essere affidata a cittadini italiani o di
altro Stato membro dell'Unione europea.
6. La scelta dell'impresa è effettuata dall'ENAC
sulla base di criteri preventivamente stabiliti dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 773. - (Impresa designata straniera)- 1.
Ogni impresa designata dal Paese controparte per l'esercizio
dei collegamenti di cui all'articolo 772 deve essere
preventivamente comunicata all'ENAC.
2. L'ENAC può imporre all'impresa designata
straniera prescrizioni tecniche ed amministrative, ivi
comprese quelle che riguardano la prevenzione degli attentati
contro la sicurezza dell'aviazione civile.
3. Qualora l'impresa non soddisfi le prescrizioni di
cui al comma 2, l'ENAC può vietare l'accesso dell'impresa
stessa allo spazio aereo nazionale.
Art. 774. - (Riserva di cabotaggio).- 1. Nei
collegamenti extracomunitari, i servizi di trasporto aereo tra
scali del territorio nazionale sono riservati alle imprese
nazionali o ad altro Stato membro dell'Unione europea, salvo
quanto diversamente stabilito da convenzioni
internazionali.
2. Per motivi di interesse generale, possono essere
ammesse all'esercizio dei trasporti di cui al comma 1, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
anche imprese extracomunitarie.
Art. 775. - (Collegamenti extracomunitari non di
linea).- 1. I servizi di trasporto aereo non di
linea sono consentiti, in regime di reciprocità, alle imprese
di trasporto aereo della stessa nazionalità dello Stato con il
quale si svolge il traffico.
2. L'ENAC può consentire, in via eccezionale e in
regime di reciprocità, il noleggio di voli a società di Paesi
terzi.
3. L'ENAC può imporre all'impresa straniera, per
l'effettuazione dei voli, prescrizioni tecniche ed
amministrative, ivi comprese quelle che riguardano la
prevenzione degli attentati contro la sicurezza dell'aviazione
civile.
4. Qualora l'impresa non soddisfi le prescrizioni di
cui al comma 3, l'ENAC può vietare l'accesso dell'impresa
stessa allo spazio aereo nazionale.
5. L'ENAC stabilisce i tipi, le caratteristiche ed i
modi di offerta dei servizi di trasporto aereo non di linea
ammessi, eserciti da vettori sia nazionali che stranieri.
Art. 776. - (Tutela dei consumatori).- 1. Le
condizioni per la garanzia della qualità dei servizi di
trasporto aereo da parte delle imprese nazionali e le
condizioni per la tutela dei consumatori da parte delle
imprese diverse da quelle nazionali sono stabilite da appositi
regolamenti dell'ENAC.
Art. 777. - (Oneri di servizio pubblico).- 1.
Nel caso in cui l'offerta dei servizi aerei non garantisca il
diritto alla mobilità previsto dall'articolo 16 della
Costituzione, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
è attribuita, compatibilmente con la disciplina comunitaria,
la facoltà di imporre oneri di servizio pubblico o di
provvedere all'erogazione di aiuti di Stato, per consentire lo
svolgimento dei servizi aerei.
Art. 778. - (Trasporto aereo aziendale).- 1.
Per il trasporto aereo non a titolo oneroso effettuato da
imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 756, per
il trasporto di proprio personale o cose non è richiesto il
possesso di una licenza di esercizio.
2. Per lo svolgimento dell'attività di trasporto
aereo aziendale è richiesta la certificazione dell'esercente
quale operatore aereo.
Art. 779. - (Divieto di cessione).- 1. Il
servizio per il quale è stata rilasciata la licenza non può
essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso
dell'ENAC.
Capo II
dei servizi di lavoro aereo e
delle organizzazioni di addestramento
Art. 780. - (Lavoro aereo a scopo commerciale).-
1. Il lavoro aereo a scopo commerciale può essere
effettuato solo previo conseguimento della licenza di
esercizio che attesta il possesso dei requisiti
amministrativi, finanziari ed assicurativi nonché della
certificazione tecnica ed operativa dell'organizzazione
dell'esercente.
2. La licenza è rilasciata dall'ENAC sulla base
delle evidenze e delle dimostrazioni fornite dal richiedente
sul rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui al comma
1.
3. I servizi di lavoro aereo possono essere
effettuati anche da operatori di altro Stato membro
dell'Unione europea, non stabiliti su territorio italiano,
previa autorizzazione temporanea rilasciata dall'ENAC.
4. Gli operatori di cui al comma 3 devono essere
preventivamente accreditati dalle competenti autorità dello
Stato di appartenenza e comunque essere in possesso dei
requisiti tecnico-operativi necessari a garantire un adeguato
livello di sicurezza nell'espletamento del servizio.
Art. 781. - (Lavoro aereo per uso proprio).-
1. Il lavoro aereo per uso proprio può essere effettuato
senza il rilascio della licenza.
2. Per lo svolgimento del lavoro aereo per uso
proprio è richiesta la certificazione tecnica ed operativa
dell'organizzazione dell'esercente.
Art. 782. - (Organizzazioni di addestramento al
volo).- 1. Le organizzazioni di addestramento al
volo possono svolgere la loro attività solo se soddisfano i
requisiti di certificazione e le condizioni stabiliti
dall'ENAC.
2. Le organizzazioni di cui al presente articolo
possono operare solo su aree di decollo e di atterraggio
ritenute idonee all'attività addestrativa da parte
dell'ENAC.
Art. 783. - (Divieto di cessione).- 1. Il
servizio per il quale è stata rilasciata la licenza o
l'autorizzazione non può essere ceduto nemmeno in parte senza
il preventivo assenso dell'ENAC".
Art. 7.
1. Il titolo VII del libro primo della parte seconda del
codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"TITOLO VII
DELLE LICENZE E DEGLI ATTESTATI DEL PERSONALE
Art. 784. - (Il personale aeronautico).- 1.
Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale
aeronautico di cui all'annesso n. 1 alla Convenzione di
Chicago, per il quale è previsto il possesso di licenze,
attestazioni o altre forme di certificazione.
2. Il personale aeronautico di cui al comma 1
comprende:
a) il personale di volo;
b) il personale addetto ai servizi di terra.
3. Ulteriori casi in cui è richiesto il possesso di
attestazioni o di certificazioni sono trattati in apposite
leggi e regolamenti.
Art. 785. - (Personale di volo).- 1. Il
personale di volo comprende:
a) il personale addetto al comando, alla guida ed
al pilotaggio di aeromobili;
b) il personale addetto al controllo degli
apparati e degli impianti di bordo;
c) il personale addetto ai servizi complementari
di bordo.
Art. 786. - (Personale addetto ai servizi di terra).
- 1. Il personale addetto ai servizi di terra
comprende:
a) il personale addetto ai servizi di assistenza
al volo;
b) il personale, non di volo, delle imprese di
trasporto aereo;
c) il personale addetto ai servizi di
manutenzione.
Art. 787. - (Licenze ed attestati).- 1. I
regolamenti dell'ENAC, emanati in conformità alle disposizioni
dell'articolo 690, disciplinano i casi, i titoli
professionali, i requisiti e le modalità per il rilascio, il
rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle
licenze, degli attestati e delle abilitazioni.
Art. 788. - (Obbligo di licenze e di attestati).-
1. Nessuna attività, per l'esercizio della quale la
disciplina di cui all'articolo 787 prevede il rilascio di
licenze o di attestati, può essere esercitata se il personale
non è in possesso dei titoli richiesti.
2. Il personale di volo ha l'obbligo di portare a
bordo le licenze e gli attestati per l'espletamento delle
funzioni ad esso riconosciute, e per l'esercizio delle
prerogative associate a tali funzioni.
3. I titolari di licenze e di attestati hanno
l'obbligo di mostrare i titoli che abilitano all'esercizio
delle funzioni a bordo degli aeromobili al personale dell'ENAC
nel corso di attività ispettive o di controllo ed alle
autorità dell'aviazione civile straniere sul territorio degli
Stati esteri secondo le convenzioni internazionali".
Art. 8.
1. Il titolo VIII del libro primo della parte seconda del
codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"TITOLO VIII
DELLA VIGILANZA DELLA
NAVIGAZIONE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 789. - (Vigilanza sulla circolazione aerea).-
1. L'ENAC vigila sull'osservanza delle disposizioni
relative alla circolazione aerea.
2. Le funzioni di vigilanza sulla circolazione aerea
negli aeroporti sono esercitate dai direttori degli uffici
centrali e periferici e dal personale ispettivo dell'ENAC.
3. Al personale dell'ENAC di cui al comma 2 è
garantito l'accesso ai mezzi, alle infrastrutture ed alle aree
aeroportuali.
Art. 790. - (Controllo degli aeromobili).- 1.
L'ENAC, qualora ritenuto necessario, può sottoporre a visita
di controllo gli aeromobili nazionali ed esteri ed ispezionare
i documenti di bordo previsti come obbligatori dalla
legislazione vigente, anche in accordo a programmi
internazionali.
2. L'ENAC vieta la partenza degli aeromobili quando
a seguito dei controlli previsti dal comma 1 emergono elementi
che pregiudicano la sicurezza aerea.
Art. 791. - (Divieti di volo).- 1. L'ENAC può
vietare il sorvolo a carattere temporaneo o permanente su
determinate zone del territorio della Repubblica per motivi
militari, di sicurezza pubblica o per motivate esigenze
rappresentate da altre amministrazioni.
2. Per eccezionali motivi di interesse pubblico il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può vietare la
navigazione aerea su tutto il territorio della Repubblica.
Art. 792. - (Aeromobili di Stati esteri).- 1.
Gli aeromobili diversi da quelli nazionali, ad eccezione di
quelli militari, di dogana e di polizia, possono sorvolare il
territorio della Repubblica a condizione di reciprocità o
quando ciò sia stabilito dalla normativa comunitaria o da
convenzioni internazionali, fatta salva la facoltà dell'ENAC
di rilasciare autorizzazioni temporanee.
2. Fatte salve le disposizioni delle convenzioni
internazionali, gli aeromobili militari, di dogana e di
polizia diversi da quelli nazionali non possono sorvolare il
territorio della Repubblica senza una speciale autorizzazione
dell'ENAC.
Art. 793. - (Obbligo di apporre i contrassegni di
individuazione).- 1. L'aeromobile nazionale non può
circolare se non porta impresse le marche di nazionalità e di
immatricolazione, in conformità ai regolamenti dell'ENAC.
2. Gli aeromobili di altri Paesi devono portare i
contrassegni prescritti dallo Stato di registrazione o quelli
previsti dalle convenzioni internazionali.
Art. 794. - (Obbligo di portare a bordo licenze e
attestati).- 1. Gli aeromobili nazionali ed esteri
non possono circolare se il personale di bordo non è munito
delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni prescritti
e se tali documenti non sono portati a bordo.
Art. 795. - (Obbligo di assicurazione).- 1.
L'aeromobile non può circolare se non è assicurato per i danni
a terzi sulla superficie e non sono stipulate le altre
assicurazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente in
materia.
Capo II
della partenza e dell'approdo
degli aeromobili
Art. 796. - (Partenza ed approdo degli aeromobili).
- 1. La partenza e l'approdo degli aeromobili possono
avere luogo su aree, idonee al decollo e all'atterraggio,
aventi caratteristiche di sicurezza che soddisfano i requisiti
e le prescrizioni stabiliti dall'ENAC.
Art. 797. - (Approdo di aeromobili provenienti
dall'estero).- 1. Gli aeromobili provenienti
dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti
doganali o sanitari, salvo quanto previsto dagli accordi
internazionali e salvo speciale autorizzazione dell'ENAC.
2. Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile
proveniente da una località situata fuori dal territorio
dell'Unione europea e che entra nel territorio doganale della
Repubblica.
3. Gli aeromobili provenienti da Stati membri
dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare
su aeroporti non doganali, purchè gli occupanti siano in
possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale
circostanza è fatta menzione nel piano di volo.
Art. 798. - (Aeromobili diretti all'estero).-
1. Gli aeromobili diretti all'estero possono partire
soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale
autorizzazione dell'ENAC.
2. Si considera diretto all'estero l'aereomobile
diretto verso località
situate fuori dal territorio dell'Unione europea.
Art. 799. - (Utilizzazione degli aeroporti pienamente
coordinati).- 1. La partenza e l'approdo di
aeromobili negli aeroporti pienamente coordinati, come
definiti dalla normativa comunitaria, sono subordinati alla
assegnazione della corrispondente banda oraria.
2. L'assegnazione delle bande orarie, negli
aeroporti pienamente coordinati, avviene in conformità alle
disposizioni comunitarie.
Art. 800. - (Limitazioni all'utilizzazione degli
aeroporti).- 1. L'operatore aeroportuale, quando si
verificano variazioni della agibilità e della funzionalità
degli impianti e dei servizi aeroportuali o condizioni che
compromettono la sicurezza delle operazioni aeroportuali,
adotta le necessarie misure urgenti e limitazioni alla
operatività dell'aeroporto, informando immediatamente
l'ENAC.
2. Le variazioni della funzionalità degli impianti
che introducono limitazioni ai servizi di circolazione aerea e
di assistenza al volo sono oggetto di immediata segnalazione
da parte dell'ENAV all'operatore aeroportuale, qualora sia
interessata la funzionalità dell'aeroporto, ed all'ENAC.
3. L'ENAC, quando lo richiedano motivi di sicurezza
per la navigazione, di ordine sanitario o altri gravi motivi
di pubblico interesse, vieta o limita l'utilizzazione degli
aeroporti.
Art. 801. - (Formalità successive all'approdo).-
1. Subito dopo l'approdo il comandante dell'aeromobile
provvede, direttamente o mediante un suo delegato, agli
adempimenti doganali e sanitari previsti dalla legislazione
vigente in materia.
2. Se nel corso del viaggio sono stati annotati sul
giornale di bordo i fatti di cui all'articolo 767, lo stesso
giornale è presentato all'autorità di pubblica sicurezza.
Capo III
degli obblighi di bordo e della navigazione
Art. 802. - (Autorità del comandante)- 1.
Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette
all'autorità del comandante.
2. I componenti dell'equipaggio devono attenersi
alle disposizioni dei superiori ed uniformarsi alle loro
istruzioni circa i servizi e la disciplina di bordo.
Art. 803. - (Obblighi dell'equipaggio in casi di
pericolo).- 1. I componenti dell'equipaggio devono
cooperare alla salvezza dell'aeromobile, delle persone
imbarcate e del carico, fino a quando il comandante abbia dato
l'ordine di abbandonare l'aeromobile.
Art. 804. - (Imbarco dei passeggeri infermi). - 1.
Per l'imbarco dei passeggeri infermi si osservano le norme
speciali in materia stabilite da leggi e regolamenti.
Art. 805. - (Imbarco di merci vietate o pericolose).
- 1. L'imbarco su aeromobili di armi e munizioni da
guerra e di gas tossici è sottoposto a speciale autorizzazione
dell'ENAC ed alle disposizioni vigenti in materia.
2. Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto è
vietato da norme di polizia, o delle quali il trasporto può
divenire, in corso di navigazione, pericoloso o nocivo per
l'aeromobile, per le persone o per il carico, il comandante
dell'aeromobile dispone che esse siano sbarcate, rese
inoffensive o, se possibile, custodite in modo adeguato fino
all'arrivo al primo approdo.
3. La consegna delle cose custodite ai sensi del
comma 2 deve essere fatta all'autorità di pubblica
sicurezza.
Art. 806. - (Custodia di oggetti appartenuti a persone
morte o scomparse in viaggio).- 1. Gli oggetti
appartenuti a persone morte o scomparse in viaggio sono
custoditi dal comandante dell'aeromobile fino al luogo di
primo approdo e consegnati all'autorità di pubblica
sicurezza".
Art. 9.
1. Il titolo IX del libro primo della parte seconda del
codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"TITOLO IX
DEGLI ATTI DI STATO CIVILE
IN CORSO DI NAVIGAZIONE
Art. 807. - (Nascite, morti e scomparizioni da
bordo).- 1. Il comandante dell'aeromobile prende
nota sul giornale di bordo delle nascite e delle morti
avvenute a bordo nonché della scomparizione da bordo di
persone e ne fa dichiarazione, nel luogo di primo approdo,
all'ufficiale dello stato civile o, in mancanza, all'autorità
di pubblica sicurezza che ne cura la trasmissione
all'ufficiale dello stato civile.
2. All'estero la dichiarazione prevista dal comma 1
è presentata all'autorità consolare.
3. Le autorità di cui ai commi 1 e 2 redigono
processo verbale della dichiarazione del comandante e degli
eventuali testimoni, indicando i criteri prescritti per la
compilazione dei relativi atti di stato civile, e trasmettono
gli atti alle autorità competenti ai sensi delle disposizioni
sull'ordinamento dello stato civile.
Art. 808. - (Processi verbali di scomparizione di
persone in caso di perdita dell'aeromobile).- 1.
L'autorità di pubblica sicurezza provvede, in caso di perdita
o di perdita presunta dell'aeromobile, alla compilazione dei
processi verbali di scomparizione di persone e alla loro
trasmissione alle autorità competenti ai sensi delle
disposizioni vigenti sull'ordinamento dello stato civile.
2. Se il sinistro si è verificato all'estero o, in
caso di perdita presunta, se l'ultimo aeroporto toccato
dall'aeromobile è situato in territorio estero, gli atti
medesimi sono compilati e trasmessi dall'autorità consolare
del luogo.
Art. 809. - (Conseguenze della scomparizione). - 1.
Le conseguenze della scomparizione per perdita
dell'aeromobile sono regolate dagli articoli 211 e 212; le
competenze dell'autorità marittima sono attribuite
all'autorità di pubblica sicurezza".
Art. 10.
1. Il titolo X del libro primo della parte seconda del
codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"TITOLO X
DELLE SANZIONI
Art. 810. - (Sanzioni per inconvenienti o incidenti). -
1. Chiunque sia a conoscenza di inconvenienti o incidenti e
non effettui le comunicazioni previste dall'articolo 703 è
soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250
a euro 5.000.
Art. 811. - (Sanzioni per opere abusive). - 1.
Chiunque, nelle zone soggette a limitazioni, realizza opere
che costituiscono ostacolo fisso o mobile alla navigazione
aerea ai sensi dell'articolo 722, ovvero le opere di cui
all'articolo 723, è punito con una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 8.000 a euro 50.000.
2. Chiunque, essendo obbligato all'abbattimento
degli ostacoli alla navigazione aerea o alla eliminazione dei
pericoli per la stessa ai sensi dell'articolo 726, non vi
provvede, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 8.000 a euro 50.000.
3. Chiunque, essendovi obbligato ai sensi
dell'articolo 728, omette di apporre il collocamento di
segnali su opere, costruzioni e piantagioni ovvero omette di
adottare le altre misure ritenute necessarie per la sicurezza
della navigazione aerea è punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 16.000.
Art. 812. - (Sanzioni per l'operatore aeroportuale). -
1. Ferma restando la facoltà di dichiarare la decadenza
della concessione, l'operatore aeroportuale, qualora non
osservi i compiti e gli obblighi di cui agli articoli 734, 735
e 736 nonché quelli stabiliti nell'atto di concessione e nel
contratto di programma, è punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 500.000.
Art. 813. - (Sanzioni per inosservanza dei servizi di
assistenza a terra). - 1. I prestatori dei servizi di
assistenza a terra, siano essi l'operatore aeroportuale o
operatori terzi o utenti in autoproduzione, che non osservano
le disposizioni e gli obblighi di cui agli articoli 744 e 745,
sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
2.000 a euro 20.000.
Art. 814. - (Sanzioni per il comandante
dell'aeromobile). - 1. Il comandante dell'aeromobile che
naviga senza avere a bordo i documenti di cui all'articolo 766
è punito con una sanzione pecuniaria da euro 500 a euro
2.000.
2. Alla stessa sanzione è soggetto il comandante
dell'aeromobile che tiene irregolarmente i documenti di bordo
ovvero non vi esegue le annotazioni prescritte.
Art. 815. - (Sanzioni in materia di attività
commerciali). - 1. Chiunque svolge attività commerciali
senza il possesso della licenza di esercizio o non rispetta i
requisiti di cui all'articolo 770 o all'articolo 780 o non
rispetta gli obblighi di cui all'articolo 779 o all'articolo
783 è punito con una sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro
100.000.
2. Chiunque non rispetta i requisiti di cui agli
articoli 778, 781 e 782, è punito con una sanzione pecuniaria
da euro 2.000 a euro 25.000.
Art. 816. - (Sanzioni per violazioni alle norme di
vigilanza). - 1. Il comandante dell'aeromobile che
contravviene ai divieti di cui all'articolo 791 è punito con
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro
10.000.
2. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo
793 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 2.000 a euro 20.000.
3. L'esercente che fa circolare l'aeromobile con
personale di bordo che non sia in possesso delle licenze,
degli attestati e delle abilitazioni prescritti è punito con
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro
20.000.
4. Il personale di volo che viola gli obblighi di
cui all'articolo 788, comma 1, è punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 100.000.
5. Il personale di volo che viola gli obblighi di
cui all'articolo 788, comma 2, è punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000.
6. L'esercente che fa circolare l'aeromobile senza
aver contratto le assicurazioni prescritte dall'articolo 795,
è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 a euro 50.000.
Art. 817. - (Sanzioni per violazioni alle norme sulla
partenza o sull'approdo). - 1. Il comandante
dell'aeromobile che, in occasione della partenza o
dell'approdo dell'aeromobile, contravviene alle disposizioni
di cui agli articoli 796, 797 e 798, è punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
2. Il comandante dell'aeromobile che non ottempera
alle formalità successive all'approdo di cui all'articolo 801,
è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
1.000 a euro 10.000.
Art. 818. - (Sanzioni per l'esercente). - 1.
L'esercente che: a) pubblicizza un orario di partenza o
di approdo diverso da quello per il quale ha avuto
l'assegnazione della banda oraria; b) opera la partenza
o l'approdo di un aeromobile senza avere previamente ottenuto
l'assegnazione della banda oraria; c) non utilizza
regolarmente, senza giustificato motivo, una o più bande
orarie; è punito, per ciascuna violazione, con una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000.
Art. 819. - (Sanzioni per violazioni alle norme sul
trasporto di cose). - 1. Il comandante dell'aeromobile che
imbarca cose delle quali è vietato il trasporto o delle quali
il trasporto può divenire in corso di navigazione pericoloso o
nocivo per l'aeromobile, per le persone o per il carico, è
punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
1.000 a euro 50.000.
Art. 820. - (Irrogazione delle sanzioni). - 1. Le
sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma
di denaro sono irrogate dall'ENAC secondo la procedura di cui
alla legge 24 dicembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
2. Le relative somme sono versate in apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate all'ENAC".
Art. 11.
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni
del libro primo della parte seconda del codice della
navigazione, come sostituito dal presente capo, determinato in
euro 26 milioni per l'anno 2003 ed in euro 10 milioni a
decorrere dall'anno 2004, si provvede:
a) quanto ad euro 10 milioni per l'anno 2003,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno
2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto ad euro 16 milioni per l'anno 2003 e ad
euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2004, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e
2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Capo II
MODIFICA DEL LIBRO SECONDO DELLA PARTE SECONDA DEL CODICE
DELLA NAVIGAZIONE
Art. 12.
1. Il titolo I del libro secondo della parte seconda del
codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"TITOLO I
DELLA COSTRUZIONE
DELL'AEROMOBILE
Art. 821. - (Dichiarazione di costruzione). - 1. Chi
intraprende la costruzione in Italia o all'estero di un
aeromobile da assoggettare alla sorveglianza di cui
all'articolo 822 deve farne preventiva dichiarazione all'ENAC,
indicando il luogo in cui lo stesso sarà costruito.
2. Della dichiarazione è presa nota nel registro
delle costruzioni, tenuto presso l'ENAC.
Art. 822. - (Sorveglianza sulle costruzioni). - 1.
Ad esclusione degli aeromobili di Stato, la costruzione di
aeromobili è soggetta alla sorveglianza dell'ENAC, nei limiti
e con le modalità stabiliti dai regolamenti vigenti in
materia.
Art. 823. - (Sospensione della costruzione per ordine
dell'autorità). - 1. L'ENAC può in ogni tempo ordinare la
sospensione della costruzione di aeromobile, per la quale non
sia stata fatta la dichiarazione prevista nell'articolo
821.
2. L'ENAC può altresì ordinare la sospensione della
costruzione di aeromobile, che, a suo giudizio, non risulti
condotta secondo le regole della buona tecnica o per la quale
non siano osservate le prescrizioni dei regolamenti vigenti in
materia.
Art. 824. - (Forma e pubblicità del contratto di
costruzione). - 1. Il contratto di costruzione
dell'aeromobile, le successive modifiche o la revoca devono
essere fatti per iscritto a pena di nullità.
2. Il contratto di costruzione dell'aeromobile è
reso pubblico mediante trascrizione nel registro delle
costruzioni. In mancanza, l'aeromobile si considera, fino a
prova contraria, costruito per conto dello stesso
costruttore.
3. Eseguita la trascrizione, le modifiche e la
revoca del contratto non hanno effetto verso terzi che a
qualsiasi titolo abbiano acquistato e conservino diritti
sull'aeromobile in costruzione, se non sono trascritte nel
registro delle costruzioni.
Art. 825. - (Forma del titolo per la trascrizione). -
1. La trascrizione non può compiersi, se non in forza di un
titolo avente la forma prescritta nell'articolo 2657 del
codice civile.
Art. 826. - (Responsabilità del costruttore). - 1.
L'azione di responsabilità contro il costruttore per le
difformità e i vizi occulti si prescrive con il decorso di due
anni dalla consegna dell'opera.
2. Il committente che sia convenuto per il pagamento
può sempre far valere
la garanzia purché abbia denunziato la difformità o il
vizio entro il termine di cui al comma 1.
Art. 827. - (Pubblicità degli atti relativi alla
proprietà di aeromobili in costruzione). - 1. Per gli
effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi,
traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali
su aeromobili in costruzione o su loro quote sono resi
pubblici mediante trascrizione nel registro delle
costruzioni.
2. Nel registro delle costruzioni devono, altresì,
essere trascritti gli atti e le domande per i quali il codice
civile richiede la trascrizione.
Art. 828. - (Iscrizione dell'aeromobile nel registro
aeronautico nazionale). - 1. L'iscrizione dell'aeromobile
nel registro aeronautico nazionale è richiesta all'ENAC che
provvede a riprodurre nel registro medesimo e ad annotare sul
certificato di immatricolazione, le trascrizioni fatte ai
sensi degli articoli 827 e 1030 nel registro delle
costruzioni".
Art. 13.
1. Il titolo II del libro secondo della parte seconda del
codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"TITOLO II
DELLA PROPRIETA' DELL'AEROMOBILE
Art. 829. - (Norme applicabili all'aeromobile). - 1.
In quanto non sia diversamente stabilito, gli aeromobili
sono soggetti alle norme sui beni mobili.
Art. 830. - (Pubblicità degli atti relativi alla
proprietà dell'aeromobile) - 1. Per gli effetti previsti
dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o
estintivi di proprietà o di altri diritti reali su aeromobili
o su loro quote sono resi pubblici mediante trascrizione nel
registro aeronautico nazionale, ed annotazione sul certificato
di immatricolazione.
2. Nelle stesse forme previste dal comma 1 sono resi
pubblici gli altri atti e le domande per i quali il codice
civile richiede la trascrizione.
Art. 831. - (Ufficio competente ad eseguire la
pubblicità). - 1. Per gli aeromobili iscritti nel registro
aeronautico nazionale, la pubblicità è richiesta, ad
iniziativa di parte, all'ENAC, presso le sedi periferiche e
centrali dell'Ente.
2. Il registro aeronautico nazionale è
informatizzato e basato su un archivio centrale contenente le
informazioni di carattere tecnico e giuridico relative agli
aeromobili.
3. Gli uffici dell'ENAC rilasciano all'atto della
prima iscrizione dell'aeromobile nel registro aeronautico
nazionale il certificato di immatricolazione attestante lo
stato giuridico del medesimo aeromobile.
Art. 832. - (Forma del titolo per la pubblicità). - 1.
La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi, se
non in forza di un titolo avente la forma prescritta
nell'articolo 2657 del codice civile.
Art. 833. - (Comproprietà dell'aeromobile). - 1.
Quando l'aeromobile appartiene per quote a più persone si
applicano gli articoli da 259 a 264.
Art. 834. - (Vendita di quota di aeromobile a
stranieri). - 1. Il comproprietario dell'aeromobile non
può, senza il consenso di tutti gli altri comproprietari,
vendere la sua quota a stranieri".
Capo III
ENTE NAZIONALE
PER L'AVIAZIONE CIVILE
Art. 14.
1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC),
istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, è
ente pubblico non economico dotato di autonomia regolamentare,
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e
finanziaria.
2. L'ENAC assume le funzioni di Autorità dell'aviazione
civile, ai sensi di quanto previsto dalla normativa
aeronautica internazionale, le attribuzioni indicate nel
codice della navigazione, nonché gli ulteriori compiti
assegnati da leggi e regolamenti.
3. L'ENAC promuove, sulla base delle linee di indirizzo
politiche ed economiche date dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, uno sviluppo continuo ed armonico
dell'aviazione civile italiana nelle sue varie componenti, nel
rispetto della sicurezza del volo.
Art. 15.
1. Sono organi dell'ENAC:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti;
d) il direttore generale.
2. Il presidente, scelto tra soggetti aventi particolari
capacità ed esperienza riferite all'aviazione civile, ha la
rappresentanza legale dell'ENAC, presiede il consiglio di
amministrazione ed esercita le competenze stabilite dallo
statuto. E' nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e
successive modificazioni. Rimane in carica quattro anni.
3. Il consiglio di amministrazione è composto dal
presidente e da sei membri scelti tra soggetti di comprovata
esperienza e conoscenza del settore aeronautico, nominati, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il
consiglio rimane in carica quattro anni. Esercita le
competenze stabilite dallo statuto dell'ENAC.
4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo
sull'attività dell'ENAC ai sensi degli articoli 2397 e
seguenti del codice civile. Il collegio è nominato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rimane in
carica quattro anni ed è composto da tre membri effettivi e da
uno supplente, scelti tra persone in possesso di specifica
professionalità, iscritti al registro dei revisori contabili,
dei quali uno con funzioni di presidente designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il direttore generale è nominato, per la durata di
cinque anni, con le stesse procedure del consiglio di
amministrazione ed è scelto tra soggetti di comprovata
capacità tecnica ed esperienza professionale nel settore
dell'aviazione civile che abbiano consolidata esperienza
internazionale e comunitaria nel campo dell'aviazione civile.
Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle
riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone
l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari; cura
l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; fissa
le linee guida e di indirizzo per un efficace esercizio dei
compiti dell'ENAC ed assicura il coordinamento operativo delle
strutture dell'Ente per garantire l'efficienza e la qualità
dei servizi istituzionali; segue ogni altro compito che gli
sia attribuito dal consiglio di amministrazione o dallo
statuto. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i
provvedimenti propri del consiglio di amministrazione,
indifferibili e necessari a garantire la continuità e la
sicurezza dell'esercizio, che sono sottoposti alla ratifica
del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile. Il
direttore generale è responsabile dei rapporti con enti ed
organismi nazionali ed internazionali. E' coadiuvato da un
vice direttore generale. La nomina, il conferimento delle
relative funzioni ed attribuzioni, i parametri di
determinazione degli emolumenti sono attribuiti dal consiglio
di amministrazione, su proposta del direttore generale.
6. I componenti degli organi dell'ENAC, a pena di
decadenza, non possono essere amministratori o dipendenti di
soggetti pubblici o privati, né avere interessi diretti o
indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, nelle
imprese nel settore di competenza dell'Ente per tutta la
durata del loro mandato.
7. Gli organi dell'ENAC sono nominati entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con uno
o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono fissati, a valere sul bilancio dell'Ente, gli
emolumenti spettanti al presidente, ai membri del consiglio di
amministrazione, ai componenti del collegio dei revisori dei
conti, al direttore generale.
8. Il mandato dei singoli componenti decorre dalla data di
insediamento dei rispettivi organi ed è rinnovabile una sola
volta. Nel caso che particolari circostanze richiedano la
sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione o
del collegio dei revisori dei conti la durata del nuovo
mandato coincide con quella del rispettivo organo.
Art. 16.
1. L'ENAC è sottoposto all'indirizzo ed alla vigilanza
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vigila
che l'attività dell'ENAC corrisponda ai fini pubblico -
istituzionali e sia attuata con criteri di efficacia, di
efficienza e di sicurezza, nel rispetto delle direttive
generali impartite. Il Ministro scioglie gli organi di
amministrazione e nomina un commissario straordinario per la
gestione dell'Ente in caso di gravi e reiterate violazioni,
accertate nell'esercizio dei compiti di vigilanza.
3. Le delibere del consiglio di amministrazione dell'ENAC
aventi un rilevante contenuto strategico o programmatico, i
provvedimenti concernenti la definizione delle piante
organiche, i provvedimenti di disposizione del patrimonio
immobiliare divengono efficaci se il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti non ne chiede il riesame entro
venti giorni dalla loro ricezione, ovvero, in tale ipotesi,
qualora il consiglio di amministrazione confermi la
deliberazione a maggioranza assoluta dei propri membri. In
ogni caso, il Ministro annulla le delibere in contrasto con
gli indirizzi di politica generale del Governo o con le
disposizioni contenute nel contratto di programma di cui
all'articolo 17.
4. L'ENAC sottopone all'approvazione delle competenti
autorità i propri atti nei casi previsti dalle disposizioni
vigenti in materia.
Art. 17.
1. A seguito dell'insediamento degli organi di cui
all'articolo 15, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, stipula un contratto di programma con l'ENAC per
definire l'esercizio delle funzioni in relazione alle nuove
attribuzioni esercitate dall'ENAC, ai sensi delle disposizioni
del codice della navigazione. Il contratto, rinnovabile con
cadenza triennale, in particolare definisce:
a) gli obiettivi strategici che l'Ente deve
conseguire per lo sviluppo dell'aviazione civile nel rispetto
dei criteri di sicurezza;
b) i parametri di efficacia, di qualità e di
efficienza nella gestione dei servizi resi all'utenza, nonché
i criteri di politica tariffaria dell'Ente;
c) i piani e i programmi per garantire la tutela
dei consumatori;
d) i rapporti con enti, società e organismi
nazionali e internazionali che operano nel settore
dell'aviazione civile;
e) le modalità per l'adozione delle disposizioni
tecniche atte al recepimento degli annessi alla Convenzione
relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a
Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con
decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificata con la
legge 17 aprile 1956, n. 561, per le materie rientranti nelle
specifiche competenze dell'Ente, nonché le modalità per
assicurare il monitoraggio sulla conformità del sistema
nazionale dell'aviazione civile alle disposizioni dei
rimanenti annessi alla medesima Convenzione;
f) i criteri di partecipazione, anche su delega,
dell'Ente alla definizione degli accordi con altri Stati nelle
materie, comunque, attinenti all'aviazione civile ed al
trasporto aereo;
g) le modalità per assicurare il coordinamento con
altri enti ed amministrazioni in materia di
regolamentazione;
h) le modalità di attuazione delle disposizioni
dell'articolo 14, comma 3;
i) i criteri applicativi con cui si esplica
l'attività di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti.
Art. 18.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il consiglio di amministrazione dell'ENAC
delibera l'adeguamento dello statuto dell'Ente alle nuove
attribuzioni previste dalla medesima legge e dalle
disposizioni del codice della navigazione.
2. Lo statuto, in particolare, definisce:
a) le competenze degli organi in relazione alle
mutate esigenze di amministrazione dell'ENAC;
b) i nuovi criteri di organizzazione e di
funzionamento dell'Ente;
c) i criteri e le modalità di assunzione, di
formazione e di riqualificazione del personale;
d) i criteri per la nomina del rappresentante
dell'Ente nel collegio sindacale delle società di gestione per
la vigilanza sul rispetto dei princìpi di efficienza e di
economicità della gestione;
e) i casi di commissariamento dell'Ente, i termini
di durata massima ed i poteri del commissario straordinario di
cui all'articolo 16, comma 2.
3. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
Art. 19.
1. Il patrimonio dell'ENAC è costituito dai beni mobili ed
immobili per l'esercizio delle attività istituzionali.
2. Ai sensi del titolo IV del libro primo della parte
seconda del codice della navigazione, sono assegnati all'ENAC,
in uso gratuito, i beni del demanio aeronautico per il
successivo affidamento dei beni medesimi alle società di
gestione aeroportuali.
3. Per gli aeroporti militari da destinare all'aviazione
civile, i relativi beni sono assegnati con decreto del
Ministro della difesa.
Art. 20.
1. Le entrate dell'ENAC sono costituite da:
a) trasferimenti da parte dello Stato connessi
all'espletamento dei compiti istituzionali ed all'attuazione
del contratto di programma, mediante inserimento delle
apposite voci nella tabella C della legge finanziaria
annuale;
b) tariffe per le prestazioni di servizi stabilite
con apposito regolamento, deliberato dal consiglio di
amministrazione ed approvato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
c) canoni di concessione;
d) sanzioni;
e) proventi derivanti da entrate diverse.
Art. 21.
1. Con il regolamento di contabilità deliberato, su
proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed
approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i princìpi e le modalità della gestione
contabile dell'ENAC. L'organo incaricato del controllo interno
ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
accerta la rispondenza dei risultati dell'attività agli
obiettivi, valutandone comparativamente i costi, i modi ed i
tempi di conseguimento. I bilanci preventivi e consuntivi sono
trasmessi, entro dieci giorni dalla data della deliberazione,
ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'economia e delle finanze, ai fini dell'approvazione.
2. All'ENAC si applicano gli articoli 25 e 30 della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. L'ENAC è inserito nella parte IV della tabella allegata
alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e nella tabella A allegata
alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive
modificazioni.
Art. 22.
1. Tutti gli atti connessi con attività dell'ENAC e con la
acquisizione del patrimonio sono esenti da imposte e tasse.
Art. 23.
1. Sono fatti salvi i trattamenti economici e giuridici
relativi ai rapporti di lavoro del personale dell'ENAC vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'ENAC definisce, entro dodici mesi dalla data di
entrata della presente legge, la dotazione organica in
relazione alle nuove esigenze ed ai carichi di lavoro
derivanti dalle nuove funzioni ed attribuzioni ed, a tal fine,
procede ad assumere il personale necessario. Il reclutamento
del personale, anche dirigenziale, avviene in conformità alle
disposizioni vigenti in materia e con le modalità indicate
dall'Ente.
3. Al fine di garantire la massima economicità, in sede di
prima attuazione della presente legge, il personale necessario
ai sensi del comma 2 è reperito, nelle more della definizione
della dotazione organica, mediante trasferimento del seguente
personale, previa richiesta degli interessati:
a) il personale dell'Ente poste italiane spa già
in servizio presso l'ENAC alla data del 31 dicembre 2000;
b) il personale, già in servizio presso il
dipartimento dell'Aviazione civile - Ministero dei trasporti e
della navigazione e successivamente transitato alla Direzione
per la navigazione aerea del Dipartimento per la navigazione e
il trasporto marittimo e aereo - Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
c) il personale dell'Aero club d'Italia;
d) il personale dell'Ente nazionale per
l'assistenza al volo (ENAV), in possesso degli appropriati
requisiti per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti
attribuiti all'ENAC in materia di assistenza al volo e di
circolazione aerea.
4. L'ENAC valuta, autonomamente, sulla base delle proprie
esigenze e finalità, le richieste pervenute ai sensi del comma
3. Per quanto concerne il personale dell'ENAV, di cui alla
lettera d) del citato comma 3, l'ENAC stabilisce il
contingente numerico e le qualifiche corrispondenti,
concordando con l'ENAV stesso le relative modalità di
trasferimento.
5. Per l'inquadramento iniziale del personale trasferito
ai sensi dei commi 3 e 4, si applicano le modalità ed i
criteri di inquadramento definiti nel vigente ordinamento
dell'ENAC, fatti salvi i diritti maturati prima del
trasferimento.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai fini del trattamento pensionistico il
personale dell'ENAC ha facoltà di optare per il trattamento
riservato allo stesso, rispettivamente, dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale
di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.
Entro lo stesso termine di cui al presente comma, ai fini del
trattamento di fine rapporto, il personale di cui al comma 3
che gode dell'istituto della indennità di buonuscita può
optare per il trattamento di cui alla legge 29 maggio 1982, n.
297, e successive modificazioni; a tale fine il maturato
dell'indennità di buonuscita costituisce la quota iniziale da
trasferire all'Ente.
7. Al personale della ex Direzione generale dell'aviazione
civile transitato nell'ENAC ai sensi del decreto legislativo
25 luglio 1997, n. 250, e in servizio al 1^ gennaio 2002, si
applica la disciplina dell'indennità di anzianità già prevista
per il restante personale dell'ENAC. Si applicano, al
riguardo, le disposizioni di cui al titolo II del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1993, n. 104.
Art. 24.
1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione
finanziaria dell'ENAC con le modalità stabilite dall'articolo
12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
2. L'ENAC può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni.
Art. 25.
1. Nelle more della definizione della dotazione organica
ai sensi dell'articolo 23, l'ENAC è autorizzato, sia per
soddisfare le esigenze immediate inerenti lo svolgimento dei
compiti istituzionali che per l'attività di formazione e di
riqualificazione professionale del personale già dipendente, a
stipulare, con criteri di ampia autonomia, contratti di lavoro
a tempo determinato con personale qualificato.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli organi dell'ENAC definiscono la nuova
struttura organizzativa centrale e periferica ed apportano,
altresì, ove necessario, modifiche allo statuto, al contratto
di programma ed al regolamento amministrativo-contabile.
3. L'ENAC provvede, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, a stabilire i criteri e le
procedure per la quiescenza anticipata del personale
dirigenziale, ai sensi di quanto previsto dal contratto
collettivo nazionale di lavoro vigente per l'Ente.
4. Per i tre anni successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge il direttore generale dell'ENAC,
al fine di garantire un soddisfacente completamento della
nuova organizzazione, si avvale di un comitato
tecnico-organizzativo costituito da esperti di settore. Con
proprio decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nomina i membri del comitato e definisce gli
ambiti di intervento.
Capo IV
ENTE NAZIONALE
PER L'ASSISTENZA AL VOLO
Art. 26.
1. L'ENAV, costituito in società per azioni con la legge
21 dicembre 1996, n. 665, fornisce i servizi di assistenza al
volo di cui al libro primo, titolo secondo, capo I, del codice
della navigazione.
2. L'ENAV partecipa ai programmi europei nel settore della
navigazione satellitare per gli aspetti di propria
competenza.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'ENAV adegua il proprio statuto alle
disposizioni del presente capo.
Art. 27.
1. La fornitura dei servizi di assistenza al volo si
conforma alla regolamentazione emanata dall'ENAC che esercita,
altresì, la vigilanza ed il controllo sull'esercizio degli
stessi secondo i parametri di sicurezza e di qualità stabiliti
dalle disposizioni di legge e di regolamento nazionale e
dell'Unione europea.
2. L'ENAV, in particolare, si dota di un sistema
gestionale finalizzato al mantenimento dei requisiti di
sicurezza nell'esercizio della propria attività, rispondente
ai criteri fissati dall'ENAC.
Art. 28.
1. L'ENAV stipula con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti un contratto di programma, di durata triennale,
nel quale sono specificati:
a) gli obiettivi ed i piani di investimento e di
intervento per l'ammodernamento tecnologico del sistema dei
servizi di assistenza di volo;
b) le caratteristiche dei servizi forniti in
ambito nazionale, per la circolazione aerea e la
movimentazione degli aeromobili sugli aeroporti di propria
competenza;
c) i livelli di sicurezza, di efficienza e di
qualità dei servizi erogati;
d) le modalità di fornitura dei servizi ed i
criteri di esercizio delle relative attività;
e) i servizi da svolgere in proprio e quelli da
concedere in appalto o in gestione a terzi;
f) le verifiche, gli obblighi di adeguamento e le
procedure sanzionatorie per i casi di inadempienza.
2. L'ENAC esprime un parere al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sul contratto di programma e ne
verifica la corretta applicazione per gli aspetti di propria
competenza.
Art. 29.
1. L'ENAV provvede:
a) al potenziamento, all'ammodernamento di
impianti ed apparati per la gestione del traffico aereo in
aerovia ed al suolo, ivi inclusi i radar di
avvicinamento e di movimentazione a terra, alla loro
installazione, alla imposizione delle servitù necessarie per
il loro funzionamento nonché alla manutenzione degli
stessi;
b) alla formazione, all'aggiornamento ed
all'addestramento del personale addetto ai servizi di
assistenza al volo.
2. Al potenziamento, all'ammodernamento ed alla
manutenzione degli aiuti visivi aeroportuali e dei radioaiuti
per le operazioni di decollo e di atterraggio provvede
l'operatore aeroportuale.
Art. 30.
1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione
finanziaria dell'ENAV con le modalità previste dall'articolo
12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Art. 31.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'ENAV provvede alla redazione di un manuale
recante le norme di organizzazione dell'Ente, ed in
particolare:
a) i princìpi di organizzazione e i criteri di
funzionamento;
b) i criteri e le modalità per la formazione e la
riqualificazione del personale;
c) le norme e le disposizioni operative per lo
svolgimento dei servizi;
d) ogni altra disposizione richiesta dalla
regolamentazione emanata dall'ENAC.
Capo V
AGENZIA NAZIONALE PER LE
INVESTIGAZIONI AERONAUTICHE
Art. 32.
1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo,
istituita con decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, e
successive modificazioni, è trasformata in Agenzia nazionale
per le investigazioni aeronautiche, di seguito denominata
"Agenzia".
Art. 33.
1. L'Agenzia succede nei rapporti di lavoro con i
dipendenti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
alle condizioni economiche e normative vigenti all'atto della
trasformazione ai sensi dell'articolo 32.
2. L'Agenzia subentra, altresì, nella titolarità del
patrimonio, costituito da beni mobili e immobili, nonché dei
rapporti attivi e passivi dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo.
Art. 34.
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il presidente;
b) il direttore generale;
c) il collegio dei revisori dei conti, composto da
tre membri effettivi e da un supplente.
2. Gli organi dell'Agenzia sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, rimangono in carica
cinque anni e possono essere confermati solo una volta.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti, a valere sul bilancio dell'Agenzia, gli emolumenti
spettanti agli organi dell'Agenzia.
Art. 35.
1. Il presidente ha poteri di programmazione, di indirizzo
e di controllo strategico, nonché poteri di rappresentanza
esterna dell'Agenzia.
2. Il presidente, inoltre, provvede a:
a) stabilire i criteri per la conduzione e lo
svolgimento delle inchieste;
b) approvare le relazioni e i rapporti predisposti
dagli investigatori;
c) approvare i regolamenti sull'organizzazione
interna e sul funzionamento dell'Agenzia predisposti dal
direttore generale;
d) definire i protocolli di intesa con istituzioni
ed enti civili e militari ritenuti necessari ai fini
dell'attività dell'Agenzia;
e) approvare i bilanci;
f) predisporre un rapporto informativo annuale al
Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività svolta
dall'Agenzia.
3. Nello svolgimento dell'attività, relativamente agli
aspetti giuridici delle richieste ed ai rapporti con la
magistratura, il presidente si avvale di un consulente legale,
nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Il direttore generale svolge attività di organizzazione
e di gestione dell'Agenzia ed, in particolare, provvede a:
a) predisporre i regolamenti sull'organizzazione
interna e sul funzionamento dell'Agenzia;
b) conferire incarichi di studio, di indagine e di
consulenza tecnica e giuridica;
c) fissare i requisiti per l'assunzione degli
investigatori e del restante personale;
d) assegnare le inchieste agli investigatori e
assicurarne il coordinamento operativo;
e) sottoporre all'approvazione del presidente le
relazioni ed i rapporti di inchiesta.
5. Il presidente ed il direttore generale,
nell'espletamento delle proprie funzioni, assumono i poteri
attribuiti agli investigatori.
6. Il presidente ed il direttore generale sono scelti tra
esperti di riconosciuta esperienza nel settore aeronautico, di
elevato prestigio in campo internazionale e di indipendenza di
giudizio. In particolare essi devono aver dimostrato
comprovata capacità tecnica nella gestione di problematiche
relative alla sicurezza del volo ed alle investigazioni.
7. I revisori dei conti sono scelti tra i soggetti
iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in
possesso di specifica professionalità.
Art. 36.
1. A pena di decadenza, il presidente ed il direttore
generale non possono essere amministratori o dipendenti, né
avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo
professionale o di consulenza, nelle imprese del settore di
competenza dell'Agenzia.
2. Il presidente e il direttore generale non possono
ricoprire, nel corso del rispettivo mandato, incarichi di
perito o di consulente in procedimenti giudiziari civili o
penali che abbiano attinenza diretta o indiretta con
l'attività dell'Agenzia.
3. Il presidente e il direttore generale, se dipendenti di
pubbliche amministrazioni, sono collocati fuori ruolo per il
periodo di durata del rispettivo mandato.
Art. 37.
1. E' istituito il ruolo organico del personale dipendente
dell'Agenzia nel limite massimo di sessantatre unità. La
ripartizione è effettuata dall'Agenzia, sulla base delle
proprie esigenze. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è
autorizzato ad apportare modifiche alla ripartizione organica
su proposta dell'Agenzia.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente
articolo, si applicano le disposizioni relative ai dipendenti
pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
3. Al personale dell'Agenzia è attribuito il trattamento
giuridico ed economico stabilito per le corrispondenti
qualifiche dell'ENAC.
4. Il personale dirigenziale tecnico, scelto tra esperti
di consolidata esperienza tecnico-professionale acquisita nel
campo delle investigazioni e gli investigatori possono essere
assunti anche con contratto di lavoro a tempo determinato. Ove
dipendenti da una pubblica amministrazione gli stessi sono
collocati in aspettativa senza assegni.
Art. 38.
1. Fatta salva la possibilità di avvalersi di strutture
specializzate esistenti, l'Agenzia si dota delle attrezzature
necessarie per l'espletamento delle investigazioni tecniche,
con particolare riferimento agli apparati di decodifica delle
registrazioni dei dati di volo (Flight Data Recorder) e
delle voci di cabina (Cockpit Voice Recorder) e ai
laboratori per prove e ricerche di uso più ripetitivo.
2. L'Agenzia si avvale, per la formazione e
l'aggiornamento del personale, di qualificate strutture
nazionali ed estere.
Art. 39.
1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione
finanziaria dell'Agenzia, con le modalità stabilite
dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
2. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni.
Art. 40.
1. All'onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia,
valutato in 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. In caso di eventi catastrofici, l'Agenzia può
richiedere, per esigenze straordinarie, ulteriori stanziamenti
in aggiunta a quelli previsti dal comma 1, il cui importo è
stabilito in relazione alla gravità dell'evento occorso.
3. Per l'amministrazione e la contabilità dell'Agenzia si
applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n.
696. I bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti
consuntivi sono trasmessi all'amministrazione vigilante.
4. L'Agenzia è sottoposta alle disposizioni di cui alla
legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, ed
è inserita nella tabella A allegata alla stessa legge.
5. Si applicano gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
Capo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI. ENTRATA IN VIGORE
Art. 41.
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un piano di attuazione della riforma del
sistema dell'aviazione civile, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari.
2. Sino alla piena attuazione del piano di cui al comma 1,
e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'ENAV continua a garantire
l'espletamento dei compiti e delle attività ad esso affidati
dalla legge 21 dicembre 1996, n. 665.
Art. 42
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono abrogati:
a) gli articoli 874, 875, 876, 896, secondo comma,
897, 898, 899, 1193, 1229 e 1234 del codice della
navigazione;
b) il regolamento per la navigazione aerea, di cui
al regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356;
c) il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 1^ settembre 1967, n. 1411;
d) la legge 2 aprile 1968, n. 518;
e) la legge 11 luglio 1977, n. 1411;
f) la legge 11 gennaio 1979, n. 14;
g) la legge 23 maggio 1980, n. 242;
h) la legge 23 settembre 1980, n. 591;
i) la legge 11 dicembre 1980, n. 862;
l) il primo comma dell'articolo 2 e l'articolo 3
della legge 23 dicembre 1980, n. 930;
m) il decreto del Presidente della Repubblica 24
marzo 1981, n. 145;
n) il decreto del Presidente della Repubblica 4
luglio 1985, n. 461;
o) il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566;
p) la legge 21 dicembre 1996, n. 665, eccetto i
commi 3 e 4 dell'articolo 7;
q) il decreto legislativo 25 luglio 1997, n.
250.
Art. 43
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.