XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2918




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

MODIFICA DEL LIBRO PRIMO DELLA PARTE SECONDA DEL CODICE DELLA
NAVIGAZIONE


Art. 1.

        1. Il titolo I del libro primo della parte seconda del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

"TITOLO I

DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

        Art. 687. - (Amministrazione della navigazione aerea). - 1. L'Amministrazione della navigazione aerea è costituita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
            2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti elabora le linee di indirizzo politico ed economico per lo sviluppo dell'aviazione civile, nel contesto delle iniziative internazionali con particolare riguardo a quelle dell'Unione europea, e definisce gli obiettivi strategici che devono essere perseguiti dall'ENAC.
            3. L'ENAC, in applicazione degli obblighi internazionali assunti con la ratifica della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificata con la legge 17 aprile 1956, n. 561, di seguito denominata "Convenzione di Chicago", svolge le funzioni di Autorità dell'aviazione civile.

        Art. 688. - (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti). - 1. Competono al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

                a) l'adozione del Piano aeroportuale nazionale, verificata la compatibilità con il Piano nazionale dei trasporti;

                b) l'allocazione delle risorse economiche pubbliche per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali e dei servizi del traffico aereo, qualora motivato da esigenze di rilevanza pubblica;

                c) l'adozione del Piano nazionale di radionavigazione, che stabilisce la strategia per la pianificazione delle radioassistenze e dei radioaiuti per la navigazione aerea, ivi compreso l'utilizzo delle tecnologie satellitari;

                d) l'indirizzo politico in tema di ricerca e di sviluppo nel settore dell'aviazione civile;

                e) la stipula degli accordi tra Stati in materia di sicurezza e di traffico aereo;

                f) l'adozione di direttive in materia di politica tariffaria per la fornitura dei servizi aeroportuali;

                g) la vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi strategici e la stipula del rapporto convenzionale di programma con l'ENAC;

                h) le ulteriori attribuzioni previste nel presente codice.

            2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale del parere consultivo fornito dal Consiglio strategico del trasporto aereo nel quale sono rappresentati l'ENAC, l'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), l'Aeronautica militare, i costruttori aeronautici, i vettori aerei, gli operatori aeroportuali e gli esperti di settore. Con proprio decreto il Ministro nomina il Consiglio e ne definisce la durata e gli ambiti di intervento.
            3. Il Consiglio strategico del trasporto aereo esprime il proprio parere sui compiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e sulle linee di indirizzo di cui all'articolo 687, comma 2.
          4. Sulla pianificazione del Piano aeroportuale nazionale esprimono il loro parere le regioni interessate e l'ENAC.

        Art. 689. - (Annessi ICAO). - 1. L'ENAC, nell'ambito delle competenze assegnate, adotta le disposizioni tecniche atte al recepimento delle previsioni contenute negli annessi alla Convenzione di Chicago, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

                a) uniformità di normativa con la regolamentazione internazionale, tenendo conto della disciplina emanata in ambito comunitario;

                b) considerazione dell'assetto strutturale nazionale del sistema dell'aviazione civile e delle componenti del settore del trasporto aereo;

                c) possibilità di prevedere periodi transitori di adeguamento tecnico ed organizzativo;

                d) rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale e comunitario e dei limiti derivanti da esigenze relative alla tutela ambientale ed all'ordine pubblico.

            2. Alla adozione delle misure atte a recepire le previsioni degli annessi alla Convenzione di Chicago, relative a materie non rientranti nelle competenze dell'ENAC, provvedono, anche in via amministrativa, gli enti e le amministrazioni competenti, secondo i criteri direttivi stabiliti al comma 1, fornendone riscontro all'ENAC.
            3. L'ENAC assicura il monitoraggio sulla conformità del sistema nazionale dell'aviazione civile alle previsioni degli annessi alla Convenzione di Chicago, e segnala al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le situazioni di difformità.
            4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è garante ultimo della adeguatezza del sistema nazionale dell'aviazione civile agli obblighi assunti dallo Stato nella Convenzione di Chicago.
        Art. 690. - (Ente nazionale per l'aviazione civile). - 1. L'ENAC è ente pubblico non economico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.
            2. Competono all'ENAC la disciplina delle attività dell'aviazione civile e la vigilanza sul rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
            3. In particolare l'ENAC provvede alla regolamentazione in materia di:

                a) progettazione, costruzione e manutenzione degli aeromobili e dei relativi componenti;

                b) esercizio degli aeromobili, nonché espletamento delle attività di trasporto aereo, di lavoro aereo, di addestramento e di aviazione generale;

                c) qualificazione, requisiti di idoneità medica per l'esercizio dell'attività, licenze ed impiego del personale di terra e di volo del settore aeronautico;

                d) progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio delle infrastrutture e degli impianti aeroportuali;

                e) servizi ed attività aeroportuali e relativi livelli di qualità;

                f) servizi aeroportuali di soccorso e lotta antincendio;

                g) misure di protezione da interferenze illecite e facilitazioni aeronautiche;

                h) analisi, prevenzione e contenimento dell'inquinamento acustico ed ambientale;

                i) registrazione degli aeromobili;

                l) impianti per l'assistenza al volo e per il controllo del traffico aereo;

                m) servizi di assistenza al volo;

                n) telecomunicazioni aeronautiche e radiomisure;

                o) regole dell'aria;

                p) trasporto aereo di merci pericolose.
            4. Per gli aspetti relativi all'aviazione civile l'ENAC assicura il coordinamento con altri enti ed amministrazioni. In particolare ne assicura il coinvolgimento per gli aspetti di regolamentazione di loro interesse.
            5. L'ENAC provvede alla certificazione di prodotti, impianti ed organizzazioni che operano nei settori per i quali è stabilita la competenza dell'Ente, secondo i criteri e le modalità stabilite nella regolamentazione emanata ai sensi del comma 3.
            6. Sull'esercizio delle attività da parte dei soggetti che operano nei settori regolamentati, l'ENAC esercita l'attività di approvazione, autorizzazione, controllo ed ispezione secondo le previsioni dei regolamenti.

        Art. 691. - (Compiti dell'ENAC). - 1. L'ENAC svolge i seguenti compiti:

                a) provvede al rilascio delle licenze e dei provvedimenti amministrativi necessari per l'esercizio delle attività aeronautiche;

                b) provvede alla immatricolazione degli aeromobili;

                c) stabilisce i criteri e le modalità che regolano le gestioni aeroportuali e dispone la concessione delle gestioni aeroportuali;

                d) assicura i rapporti e le funzioni di rappresentanza nel contesto nazionale ed internazionale dell'aviazione civile, anche su delega del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

                e) stipula convenzioni ed accordi tecnici con enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali finalizzati all'assolvimento delle funzioni istituzionali ed al mutuo riconoscimento delle certificazioni ed attestazioni aeronautiche. Predispone gli schemi degli accordi internazionali in materia di sicurezza e di traffico aereo che attengono alla responsabilità del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

                f) determina i casi concreti di vincolo alla proprietà derivanti dalla esigenza di garantire la sicurezza della navigazione aerea nelle aree limitrofe degli aeroporti, anche in funzione dei piani di sviluppo aeroportuale, disponendo l'imposizione della relativa servitù da parte delle amministrazioni competenti. I criteri utilizzati sono quelli contenuti negli annessi alla Convenzione di Chicago;

                g) stabilisce, sulla base delle esigenze prospettate dalle pubbliche amministrazioni, le restrizioni allo spazio aereo in armonia con le previsioni regolamentari in materia di regole dell'aria;

                h) provvede all'esame delle problematiche economiche del trasporto aereo, anche a livello internazionale, nonché all'approvazione delle tariffe e dei diritti aeroportuali, in armonia con le direttive fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

                i) definisce e verifica la qualità dei servizi forniti dagli operatori del settore a tutela dell'utenza;

                l) definisce i parametri per la determinazione della capacità aeroportuale;

                m) svolge attività di ricerca e di studio nel settore dell'aviazione civile e di promozione al fine di migliorare la sicurezza del trasporto aereo.

            2. Della corretta esecuzione dei compiti è responsabile il Direttore generale dell'ENAC, che assicura, altresì, la conformità dell'operato dell'Ente agli indirizzi stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

        Art. 692. - (Funzioni ispettive dell'ENAC). - 1. Per ottemperare alle funzioni istituzionali di sorveglianza, l'ENAC effettua attività ispettiva e di controllo mediante una articolazione territoriale stabilita in funzione della tipologia e della entità delle attività da sorvegliare.
            2. Il personale ispettivo dell'ENAC è autorizzato ad accedere ad ogni aeromobile e documentazione e ad ogni luogo, infrastruttura, locale ove si svolge attività aeronautica o altra attività ad essa collegata, per l'effettuazione di ispezioni connesse alle funzioni istituzionali dell'Ente.
            3. Il personale ispettivo è dotato di apposito documento di riconoscimento dell'ENAC, che ne identifica la funzione ispettiva. Nell'ambito delle attività ispettive può acquisire certificati e documenti o copia di essi, e richiedere la segregazione di materiali, impianti o sistemi il cui uso è ritenuto pregiudizievole per la sicurezza della navigazione aerea".


Art. 2.

        1. Il titolo II del libro primo della parte seconda del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

"TITOLO II

DEI SERVIZI DELLA NAVIGAZIONE


Capo I

dei servizi di assistenza al volo

        Art. 693. - (Servizi di assistenza al volo). - 1. I servizi di assistenza al volo sono forniti in conformità alla regolamentazione emanata dall'ENAC secondo le disposizioni dell'articolo 690. Essi si distinguono in:

                a) servizi del traffico aereo;

                b) servizio di meteorologia aeronautica;

                c) servizio di informazioni aeronautiche;

                d) servizio di telecomunicazioni aeronautiche.

            2. I servizi di assistenza al volo sono svolti da personale qualificato ed in possesso, ove previsto, di apposita licenza.
            3. Le modalità di fornitura dei servizi di assistenza al volo resi dall'Aeronautica militare, fatte salve le disposizioni di cui al comma 1, sono oggetto di accordo di servizio tra Aeronautica militare ed ENAC.

        Art. 694. - (Fornitura dei servizi del traffico aereo). - 1. I servizi di controllo del traffico aereo comprendono il controllo di aeroporto, comprensivo della movimentazione degli aeromobili sull'area di manovra e sui piazzali, il controllo di avvicinamento, il controllo d'area.
            2. I servizi di controllo del traffico aereo, di informazioni volo, consultivo e di allarme negli spazi aerei di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, e sugli aeroporti civili, sono forniti dall'ENAV e dall'Aeronautica militare, secondo le regolamentazioni nazionali.
            3. L'ENAV e l'Aeronautica militare assumono tutte le necessarie iniziative di coordinamento operativo finalizzate ad assicurare l'efficienza e la continuità nella fornitura dei servizi negli spazi aerei di cui al comma 2.
            4. Il potenziamento e la costruzione di impianti ed apparati finalizzati alla gestione del traffico aereo, comportano l'imposizione delle servitù necessarie per il loro funzionamento, ivi comprese le acquisizioni di terreno e le opere demaniali.
            5. Il servizio di controllo dei piazzali, negli aeroporti ove previsto, regola i movimenti degli aeromobili a terra al fine di:

                a) prevenire le collisioni tra aeromobili;

                b) coordinare i movimenti in relazione alle esigenze dei servizi di controllo del traffico aereo.

            6. Il servizio di controllo dei piazzali è svolto dall'ENAV, o dall'Aeronautica militare per gli aeroporti di competenza, in coordinamento con l'operatore aeroportuale per gli aspetti relativi alla gestione dei servizi di assistenza a terra, secondo le regolamentazioni nazionali.
            7. Per finalità legate alla sicurezza nazionale e della difesa aerea, la fornitura dei servizi del traffico aereo avviene secondo i piani e le direttive predisposti dal Ministro della difesa.

        Art. 695. - (Fornitura dei servizi di meteorologia aeronautica). - 1. All'organizzazione e all'esercizio dei servizi di meteorologia aeronautica provvede il Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, secondo le regolamentazioni nazionali.
            2. I servizi di cui al comma 1 sono forniti dall'ENAV, negli ambiti aeroportuali di propria competenza.

        Art. 696. - (Fornitura dei servizi di informazioni aeronautiche). - 1. All'organizzazione e all'esercizio del servizio di informazioni aeronautiche provvede l'ENAV secondo le regolamentazioni nazionali.
            2. L'ENAV provvede alla pubblicazione e alla diffusione in ambito nazionale ed internazionale della Pubblicazione delle informazioni aeronautiche, AIP-Italia e delle informazioni relative alla assistenza al volo.

        Art. 697. - (Fornitura dei servizi di telecomunicazioni aeronautiche). - 1. All'organizzazione e all'esercizio delle telecomunicazioni aeronautiche di radio navigazione e radio diffusione, servizio fisso e mobile di telecomunicazioni aeronautiche, provvedono rispettivamente l'ENAV e l'Aeronautica militare negli spazi aerei in cui assicurano i servizi di traffico aereo.

        Art. 698. - (L'ENAV). - 1. Per assolvere i compiti assegnati dal presente capo l'ENAV organizza la fornitura dei servizi in piena autonomia e nel rispetto delle norme nazionali. In particolare provvede:

                a) alla fornitura dei servizi di assistenza al volo;

                b) al rilievo, alla compilazione ed alla pubblicazione delle carte aeronautiche, per gli aeroporti di competenza;

                c) alla definizione del sistema di rotte per il sorvolo, la navigazione e di procedure di arrivo e di decollo;

                d) al mantenimento dei livelli di professionalità del proprio personale e delle certificazioni richieste dalla regolamentazione nazionale;

                e) all'acquisto, conduzione e manutenzione degli apparati utili per la navigazione aerea;
                f) all'emanazione delle disposizioni operative per lo svolgimento dei servizi di competenza, conformandosi alle normative nazionali.

            2. I compiti assegnati all'ENAV per la fornitura dei servizi istituzionali e di pubblica utilità sono oggetto di specifico contratto di programma che definisce gli obiettivi da conseguire e le caratteristiche dei servizi da fornire in ambito nazionale e locale, inerenti la circolazione aerea e la movimentazione degli aeromobili negli spazi aerei e negli aeroporti. Il contratto di programma ha validità triennale ed è stipulato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere dell'ENAC.
            3. L'ENAV provvede inoltre:

                a) alla pianificazione e alla programmazione dell'assistenza al volo, determinando altresì, in occasione della costruzione di nuovi aeroporti civili o della ristrutturazione di quelli esistenti, le esigenze tecnico-operative relative all'assistenza al volo;

                b) al potenziamento degli impianti di assistenza al volo in correlazione anche alla realizzazione del Piano generale dei trasporti e del Piano aeroportuale nazionale.

            4. L'ENAV provvede affinché il controllo in volo delle procedure operative e degli apparati di radio-navigazione sia effettuato sulla base di programmi, sotto il controllo dell'ENAC, e da organizzazioni certificate per l'attività di radiomisure.
            5. L'ENAV si coordina con le amministrazioni ed il gestore aeroportuale al fine di realizzare le forme di collaborazione necessarie riguardo ai problemi territoriali di comune interesse.
            6. L'ENAV tiene i rapporti con enti, società e organizzazioni nazionali e internazionali che operano nel settore, anche attraverso la partecipazione a rappresentanze italiane presso organismi internazionali, su delega dell'ENAC.
            7. L'ENAV ha facoltà di partecipare a società od enti, operanti anche all'estero, aventi per fini l'esercizio di attività complementari, accessorie o comunque connesse con quelle dell'assistenza al volo e di attività di consulenza ed assistenza tecnica ad enti terzi.
            8. L'ENAV promuove ed attua iniziative di interesse nazionale nei settori del controllo della circolazione aerea.
            9. L'ENAV opera nel settore della navigazione satellitare.


Capo II

dei servizi di soccorso e
lotta antincendio

        Art. 699. - (Classificazione degli aeroporti). - 1. Ai fini della determinazione del livello di servizio richiesto, gli aeroporti sono classificati in categorie in relazione alle dimensioni dei velivoli che operano sull'aeroporto.
            2. Per la determinazione della categoria sono utilizzati i criteri internazionali riportati negli annessi alla Convenzione di Chicago.

        Art. 700. - (Fornitura dei servizi di soccorso e lotta antincendio). - 1. Sugli aeroporti aperti al traffico civile, classificati in categoria 8 e superiori, i servizi di soccorso e lotta antincendio sono forniti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i criteri e le modalità stabiliti nelle regolamentazioni nazionali emanate in applicazione dell'articolo 690, comma 3.
            2. Sugli aeroporti di cui al comma 1, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha facoltà di trasferire l'effettuazione dei servizi all'operatore aeroportuale con apposito rapporto convenzionale.
            3. I servizi di soccorso e lotta antincendio sono forniti dall'operatore aeroportuale sugli aeroporti diversi da quelli di cui al comma 1.
            4. Il personale ed i mezzi impiegati dall'operatore aeroportuale per la fornitura dei servizi di soccorso e lotta antincendio devono essere in possesso di attestazione di idoneità rilasciata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
            5. Ogni fornitore di servizi di soccorso e lotta antincendio adegua il livello di protezione antincendio in relazione alla categoria dell'aeroporto.
            6. L'adeguamento di impianti ed apparati strumentali alla fornitura dei servizi di soccorso e lotta antincendio è a carico dei soggetti responsabili della loro fornitura.

        Art. 701. - (Variazioni nella fornitura dei servizi di soccorso e lotta antincendio). - 1. Costituiscono variazioni nella fornitura dei servizi di soccorso e lotta antincendio gli adeguamenti dei servizi alla categoria dell'aeroporto ed il cambiamento del fornitore dei servizi.
            2. Le variazioni nella fornitura dei servizi di soccorso e lotta antincendio sono oggetto di autorizzazione da parte dell'ENAC, sulla base delle attestazioni di idoneità rilasciate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco".


Art. 3.

        1. Il titolo III del libro primo della parte seconda del codice della navigazione è sostituito dal seguente:


"TITOLO III

DEGLI INCIDENTI ED INCONVENIENTI AERONAUTICI


Capo I

degli obblighi di comunicazione

        Art. 702. - (Eventi da comunicare). - 1. Sono oggetto di comunicazione gli incidenti, gli inconvenienti gravi e gli inconvenienti.
            2. Si intende per incidente un evento associato all'impiego di un aeromobile che si verifica fra il momento in cui una persona si imbarca con l'intento di compiere un volo e il momento in cui tutte le persone che si sono imbarcate con la stessa intenzione sbarcano e nel quale:
                a) una persona riporti lesioni gravi o mortali, per il fatto di essere dentro l'aeromobile stesso, oppure essere direttamente esposta al getto dei reattori, fatta eccezione per i casi in cui le lesioni siano dovute a cause naturali, o siano procurate alla persona da se medesima o da altre persone, oppure siano riportate da passeggeri clandestini nascosti fuori dalle zone normalmente accessibili ai passeggeri e all'equipaggio;

                b) l'aeromobile riporti un danno o un'avaria strutturale che comprometta la resistenza strutturale, le prestazioni o le caratteristiche di volo dell'aeromobile, e richieda generalmente una riparazione importante o la sostituzione dell'elemento danneggiato, fatta eccezione per i guasti o avarie al motore, quando il danno sia limitato al motore stesso, alla cappottatura o agli accessori, oppure ai danni limitati alle eliche, alle estremità alari, alle antenne, ai pneumatici, ai dispositivi di frenatura, alla carenatura, a piccole ammaccature o fori nel rivestimento;

                c) l'aeromobile sia scomparso o completamente inaccessibile.

            2. Un inconveniente grave è un evento le cui circostanze rivelino che è stato sfiorato l'incidente.
            3. Un inconveniente è un evento diverso dall'incidente associato all'esercizio di un aeromobile che pregiudichi o possa pregiudicare la sicurezza del volo.

        Art. 703. - (Obbligo di comunicazione degli eventi). - 1. Chiunque venga a conoscenza di eventi aeronautici che hanno o che possono avere impatto sulla sicurezza del volo è tenuto a darne comunicazione agli enti preposti secondo quanto previsto dal presente articolo.
            2. Hanno l'obbligo di comunicare gli eventi di cui all'articolo 702, l'esercente dell'aeromobile, l'ente preposto ai servizi di assistenza al volo, il gestore aeroportuale, le organizzazioni ed il personale che operano nel settore dell'aviazione civile ed ogni altra pubblica autorità, quando ne abbiano notizia e quando valutino che sussistono ragionevoli motivi per ritenere che un aeromobile sia perduto o scomparso.
            3. Incidenti ed inconvenienti gravi sono oggetto di comunicazione immediata all'Agenzia nazionale per le investigazioni aeronautiche di cui all'articolo 708 ed all'ENAC; gli incidenti sono altresì comunicati all'autorità giudiziaria.
            4. Gli inconvenienti sono comunicati all'ENAC nei modi e nelle forme previsti dai regolamenti dell'Ente.

        Art. 704. - (Accesso al sistema di raccolta dei dati). - 1. L'ENAC, in armonia con la normativa internazionale e con le direttive comunitarie, organizza la raccolta dei dati relativi agli eventi comunicati, e ne assicura l'analisi al fine di identificare le esigenze di modifica del quadro regolamentare, necessarie ad aumentare il livello di sicurezza del trasporto aereo.
            2. L'ENAC assicura la creazione di una banca dati di cui garantisce l'accesso all'Agenzia nazionale per le investigazioni aeronautiche di cui all'articolo 708.

        Art. 705. - (Incidenti aeronautici in mare). - 1. Se l'incidente aeronautico o l'inconveniente grave è avvenuto in mare, l'autorità che ne ha notizia, informa l'Agenzia nazionale per le investigazioni aeronautiche di cui all'articolo 708, l'ENAC e l'autorità marittima più vicina.
            2. L'autorità marittima provvede al soccorso alle persone ed alle cose, nonché agli accertamenti opportuni, ed invia alla Agenzia di cui al comma 1 e all'ENAC copia del rapporto sull'intervento effettuato e sui soccorsi prestati.

        Art. 706. - (Incidenti occorsi ad aeromobili stranieri). - 1. Nel caso di incidente o inconveniente grave occorso ad aeromobile straniero nel territorio italiano, l'Agenzia nazionale per le investigazioni aeronautiche di cui all'articolo 708, notifica l'evento allo Stato di registrazione, di progettazione, di costruzione ed allo Stato dell'operatore e ne dà comunicazione all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) ed al Ministero degli affari esteri.

        Art. 707. - (Incidenti ad aeromobili italiani all'estero). - 1. Nel caso di incidente o inconveniente grave occorso all'estero ad un aeromobile immatricolato in Italia o esercito da una impresa con sede legale in Italia, l'autorità consolare italiana ne informa il Ministro degli affari esteri, l'Agenzia nazionale per le investigazioni aeronautiche di cui all'articolo 708 e l'ENAC.


Capo II

delle investigazioni tecniche

        Art. 708. - (Agenzia nazionale per le investigazioni aeronautiche). - 1. L'Agenzia nazionale per le investigazioni aeronautiche, di seguito denominata "Agenzia", è dotata di personalità giuridica e autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria.
            2. L'Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione rispetto agli enti ed alle amministrazioni pubbliche ed ai soggetti privati che operano nel settore aeronautico. Essa è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
            3. L'Agenzia conduce le investigazioni con il solo obiettivo di prevenire incidenti aeronautici, escludendo ogni valutazione di colpa e di responsabilità.


        Art. 709. - (Competenze dell'Agenzia)- 1. L'Agenzia, nel rispetto delle normative internazionali in materia, conduce le investigazioni tecniche sugli incidenti aeronautici e sugli inconvenienti aeronautici gravi accaduti nel territorio italiano, nel settore dell'aviazione civile.
            2. Qualora non sia effettuata da altro Stato, l'Agenzia svolge l'investigazione tecnica su incidenti e su inconvenienti gravi occorsi fuori dal territorio italiano ad aeromobili registrati in Italia o eserciti da una compagnia che ha sede legale in Italia.
            3. Provvede alla diffusione dei risultati delle investigazioni ai soggetti interessati e alla pubblicità degli atti relativi alle inchieste.

        Art. 710. - (Poteri dell'Agenzia)- 1. L'Agenzia, tramite gli investigatori incaricati, nell'ambito delle investigazioni di propria competenza, acquisisce informazioni effettuando accertamenti, verifiche e sopralluoghi presso soggetti pubblici e privati la cui attività interessi l'evento oggetto di indagine.
            2. Le pubbliche amministrazioni, gli enti di diritto pubblico e privato e gli altri soggetti operanti nel settore dell'aviazione civile e dell'industria aeronautica, hanno l'obbligo di fornire all'Agenzia tutte le informazioni e la documentazione di cui dispongono in relazione agli eventi oggetto di investigazione.
            3. L'Agenzia può stipulare convenzioni o sottoscrivere accordi con enti ed istituzioni civili e militari, specializzati nelle investigazioni aeronautiche, e con altri organismi di investigazione internazionali per l'utilizzo di risorse specialistiche e strumentali nella disponibilità dei medesimi.

        Art. 711. - (Conduzione delle investigazioni)- 1. Nella conduzione delle investigazioni l'Agenzia assicura l'imparzialità e la trasparenza delle indagini. L'Agenzia indica le forme e le modalità con cui possono intervenire, nel corso delle indagini, gli enti ed i soggetti interessati al fine di garantire la corretta assunzione delle responsabilità che ad essi fanno capo in materia di sicurezza.
            2. L'Agenzia consente, in regime di reciprocità ed in accordo agli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano, la partecipazione di rappresentanti degli Stati interessati alle indagini tecniche su incidenti ed inconvenienti gravi.
            3. Gli investigatori incaricati dall'Agenzia hanno l'obbligo di segretezza su ogni informazione relativa alle investigazioni.
            4. Salvo quanto previsto dall'articolo 348 del codice di procedura penale, gli investigatori incaricati dall'Agenzia, informato il pubblico ministero, al fine di svolgere l'inchiesta di propria competenza, possono:

                a) accedere al luogo dell'incidente o dell'inconveniente, nonché agli aeromobili civili coinvolti, al loro contenuto e ai loro relitti per il rilevamento degli indizi e per dare disposizioni in ordine alla raccolta, all'esame ed alla conservazione dei reperti e di ogni altro elemento necessario all'inchiesta;

                b) avere accesso immediato ai registratori di volo e a qualsiasi altra registrazione attinente l'aeromobile coinvolto nell'incidente o nell'inconveniente;

                c) effettuare e richiedere accertamenti ed analisi su persone e cose che hanno attinenza diretta o indiretta con gli eventi indagati, ovvero partecipare a quelli richiesti da terzi anche acquisendo la relativa documentazione;

                d) procedere all'audizione delle persone informate sui fatti;

                e) accedere a qualsiasi informazione utile in possesso del proprietario, dell'esercente, del costruttore dell'aeromobile, degli enti preposti all'aviazione civile e del gestore dell'aeroporto interessato.

            5. I rappresentanti e gli investigatori dell'Agenzia non possono ricoprire incarichi di parte in procedimenti giudiziari che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'attività dell'Agenzia.
            6. Gli atti relativi alle investigazioni e le raccomandazioni di sicurezza non riguardano in alcun caso la determinazione di colpe e responsabilità e non costituiscono elementi di prova per la attribuzione di giudizi di colpa.

        Art. 712. - (Riservatezza e divieto di divulgazione).- 1. Negli atti relativi alle investigazioni è salvaguardato il diritto alla riservatezza delle persone coinvolte negli eventi e di quelle che hanno fornito informazioni nel corso dell'indagine.
            2. Gli atti e i documenti afferenti le inchieste, nonché il contenuto di relazioni, rapporti e determinazioni non ancora completati dall'Agenzia sono esclusi dal diritto di accesso di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e su di essi deve essere osservato il segreto di ufficio ai sensi dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, introdotto dall'articolo 28 della citata legge n. 241 del 1990.
            3. Le conclusioni delle indagini dell'Agenzia, per la loro intrinseca finalità, non possono essere utilizzate come elemento probatorio nei procedimenti penali.

        Art. 713. - (Raccomandazioni di sicurezza)- 1. Sulla base dei riscontri contenuti nelle relazioni e nei rapporti d'inchiesta e dei dati disponibili, l'Agenzia sviluppa le raccomandazioni di sicurezza, contenenti indicazioni su possibili misure ritenute utili ad evitare il ripetersi di incidenti ed inconvenienti gravi.
            2. I destinatari delle raccomandazioni di sicurezza hanno l'obbligo di esaminare le raccomandazioni, e di comunicare all'Agenzia le proprie determinazioni in merito alla adozione delle misure in esse contenute.
            3. Della attività di valutazione e delle determinazioni in merito alla adozione delle raccomandazioni, l'ENAC fornisce informazione periodica al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

        Art. 714. - (Rapporto informativo annuale).- 1. L'Agenzia predispone un rapporto informativo annuale per il Presidente del Consiglio dei ministri nel quale sono riportati i dati complessivi dell'attività di investigazione svolta, i risultati delle inchieste, gli indicatori di tendenza riscontrati nei vari settori dell'aviazione civile.
            2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Parlamento il rapporto informativo annuale relativo al periodo 1^ gennaio-31 dicembre dell'anno precedente".

Art. 4.

        1. Il titolo IV del libro primo della parte seconda del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

"TITOLO IV

DEGLI AEROPORTI


Capo I

della proprietà e dell'uso degli aeroporti

        Art. 715. - (Beni del demanio aeronautico).- 1. Fanno parte del demanio aeronautico:

                a) gli aeroporti militari;

                b) gli aeroporti civili di proprietà dello Stato;

                c) ogni costruzione o impianto di proprietà dello Stato destinato al servizio della navigazione aerea.

            2. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente capo, tutti i beni del demanio aeronautico di cui alle lettere b) e c) del comma 1, indipendentemente dalla loro destinazione, sono assegnati all'ENAC in uso gratuito. I beni del demanio aeronautico del Ministero della difesa da destinare all'aviazione civile, sono assegnati all'ENAC con provvedimento del Ministro della difesa.

        Art. 716. - (Aeroporti privati).- 1. La realizzazione e l'ampliamento da parte dei privati, sul suolo di proprietà privata, di aeroporti e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati secondo i regolamenti dell'ENAC.
            2. L'apertura al traffico aereo civile è subordinata al conseguimento della certificazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 734.
            3. I diritti e le tariffe aeroportuali sono approvati dall'ENAC.
        Art. 717. - (Mutamenti relativi ai diritti su aeroporti e su altri impianti privati). - 1. L'alienazione, la locazione, la costituzione di usufrutto e qualunque altro atto dispositivo di aeroporti o di altri impianti aeronautici privati, sono immediatamente comunicati all'ENAC, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza.

        Art. 718. - (Opere di pubblico interesse).- 1. La dichiarazione di pubblico interesse per le opere necessarie all'istituzione e all'ampliamento di aeroporti e di altri impianti aeronautici da destinare al servizio della navigazione aerea è rilasciata dall'ENAC.

        Art. 719. - (Aeroporti aperti al traffico civile). - 1. Sono aperti al traffico aereo civile:

                a) gli aeroporti civili di proprietà dello Stato e degli enti pubblici territoriali;

                b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro della difesa;

                c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 716 ed adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo.

            2. Tutti gli aeromobili possono approdare, sostare e partire negli aeroporti aperti al traffico civile.
            3. Gli aeromobili stranieri sono ammessi a condizione di reciprocità o quando ciò sia stabilito da convenzioni internazionali, salva in ogni caso la facoltà dell'ENAC di dare autorizzazioni temporanee.

        Art. 720. - (Uso degli aeroporti privati non aperti al traffico civile). - 1. Salvo il caso di necessità, per l'uso degli aeroporti non aperti al traffico civile è richiesto il consenso del gestore dell'aeroporto.


Capo II

dei vincoli alla proprietà

        Art. 721. - (Caratteristiche degli aeroporti).- 1. L'ENAC, fatte salve le attribuzioni del Ministro della difesa per gli aeroporti militari, dà comunicazione nella Gazzetta Ufficiale e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, della apertura al traffico civile degli aeroporti.
            2. Le caratteristiche fisiche, i dati geografici e le informazioni relative all'impiego degli aeroporti aperti al traffico civile, sono riportati nella Pubblicazione delle informazioni aeronautiche, AIP-Italia.
            3. Nella stessa pubblicazione di cui al comma 2 è altresì individuata, per ciascun aeroporto, un'area di rispetto esterna al perimetro aeroportuale larga 5 chilometri.

        Art. 722. (Ostacoli alla navigazione).- 1.
L'ENAC definisce, sulla base di quanto previsto dall'annesso n. 14 alla Convenzione di Chicago, reso esecutivo con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 2002, le superfici di riferimento per la determinazione degli ostacoli alla navigazione.
            2. Qualora incompatibili con le superfici definite in conformità alle disposizioni del comma 1, costituiscono ostacolo alla navigazione le costruzioni, le piantagioni arboree a fusto legnoso, gli impianti di linee elettriche e telefoniche, le filovie, le funivie e le teleferiche, le antenne radio, i ripetitori televisivi e telefonici, gli impianti di elevazione, le strade e in genere qualsiasi opera che possa ugualmente determinare la presenza di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea.
            3. Nelle superfici di cui al comma 2, la costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea è subordinata all'autorizzazione dell'ENAC.

        Art. 723. - (Pericoli per la navigazione).- 1. Nell'area di rispetto indicata nell'articolo 721, comma 3, sono soggetti a limitazione le discariche di rifiuti, gli stabilimenti per la produzione e conservazione degli alimenti, le piantagioni diverse da quelle indicate nell'articolo 722, comma 2, e in genere qualsiasi altra opera o attività costituente un potenziale richiamo per i volatili.
            2. La realizzazione delle opere e l'esercizio delle attività menzionate nel comma 1, fatte salve le competenze delle autorità preposte, sono comunque subordinati all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di pericolosità ai fini della navigazione aerea.

        Art. 724. - (Determinazione delle zone soggette a limitazione).- 1. Le zone previste dagli articoli 721, comma 3, e 722, comma 1, sono indicate dall'ENAC su apposita mappa, con riferimento a linee naturali del terreno ed a segnali indicatori collocati a cura del gestore dell'aeroporto.
            2. Il personale incaricato di eseguire i rilievi e di collocare i segnali nelle zone di cui al comma 1 può accedere nella proprietà privata, richiedendo, nel caso di opposizione dei privati, l'assistenza della forza pubblica.
            3. La mappa è pubblicata mediante deposito per sessanta giorni consecutivi nell'ufficio del comune in cui sono situate le zone indicate nel comma 1.
            4. Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro dieci giorni, mediante avviso inserito nel Bollettino Ufficiale della regione interessata. Il sindaco del comune interessato provvede inoltre a darne diffusione nei modi ritenuti idonei.

        Art. 725. - (Ricorso). - 1. Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione di cui all'articolo 724, comma 4, chiunque vi abbia interesse può, con ricorso notificato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, impugnare la determinazione della zona soggetta a limitazioni e il provvedimento previsto nell'articolo 723.
            2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assunte le necessarie informazioni, decide con provvedimento motivato il ricorso entro sessanta giorni dalla notifica. Decorso il termine, il ricorso si intende respinto.
            3. Avverso il provvedimento del Ministro, o comunque decorso inutilmente il termine indicato dal comma 2, gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente.

        Art. 726. - (Abbattimento degli ostacoli ed eliminazione dei pericoli). - 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può ordinare, con provvedimento motivato, che siano abbattuti gli ostacoli alla navigazione aerea o eliminati i pericoli per la stessa esistenti alla data del provvedimento di cui all'articolo 721, qualora siano in contrasto con le limitazioni stabilite negli articoli 722 e 723. E' dovuta, in questo caso, un'indennità per il danno derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto.
            2. L'ENAC può ordinare, con provvedimento motivato, che siano abbattuti gli ostacoli alla navigazione aerea o eliminati i pericoli per la stessa venuti in essere dopo la data del provvedimento previsto dall'articolo 721.
            3. In caso di inadempimento, l'ENAC provvede d'ufficio a spese dell'interessato.

        Art. 727. - (Impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea).- 1. Le aree in prossimità degli impianti aeronautici possono essere assoggettate alle stesse limitazioni previste dagli articoli 722 e 723 nei casi di preminente interesse pubblico.

        Art. 728. - (Collocamento di segnali).- 1.
L'ENAC ordina il collocamento di segnali su opere, costruzioni e piantagioni che, fuori dalle zone previste dall'articolo 721, comma 3, e dell'articolo 722, comma 2, richiedono maggiore visibilità per la sicurezza della navigazione aerea.
            2. L'ENAC può altresì ordinare che per le opere, le costruzioni e le piantagioni indicate nel comma 1 siano adottate le altre misure ritenute necessarie per la sicurezza della navigazione aerea.
            3. I costi del collocamento dei segnali sono a carico del soggetto titolare dell'opera. Sono a carico del gestore aeroportuale qualora interessino le fasi terminali del volo nelle aree limitrofe all'aeroporto.

        Art. 729. - (Impianti di pertinenza dello Stato o destinati a pubblici servizi). - 1. Quando l'abbattimento di ostacoli, l'apposizione di segnali o l'adozione di altre misure riguardano impianti o attrezzature di pertinenza di amministrazioni dello Stato o destinati a un pubblico servizio, i provvedimenti previsti nel presente capo sono emanati previa comunicazione alle amministrazioni interessate.

        Art. 730. - (Compatibilità delle costruzioni con le immissioni acustiche). - 1. Le costruzioni nelle vicinanze degli aeroporti sono subordinate all'osservanza delle disposizioni in materia di immissioni di rumori, tenuto conto anche della normativa comunitaria e delle disposizioni contenute negli annessi alla Convenzione di Chicago.


Capo III

della gestione degli aeroporti civili

        Art. 731. (Rilascio della concessione di gestione aeroportuale).- 1. L'ENAC affida in concessione la gestione aeroportuale.
            2. Le concessioni sono affidate, con apposite convenzioni, al gestore aeroportuale, tramite procedure concorrenziali e con l'adozione di idonee forme di pubblicità. Il bando di gara indica, nel rispetto del Piano aeroportuale nazionale, le linee generali cui si atterrà l'ENAC nella stipulazione con il gestore aeroportuale di un contratto di programma, nel quale sono definiti gli investimenti, le strategie e le politiche di sviluppo del sistema aeroportuale oggetto di concessione nonché il correlato piano economico-finanziario.
            3. Il rilascio della concessione è subordinato al conseguimento da parte del gestore della certificazione di operatore aeroportuale rilasciata dall'ENAC secondo quanto stabilito dall'articolo 734.
            4. Il gestore aeroportuale deve dimostrare di poter far fronte agli impegni effettivi e potenziali previsti nel suo piano economico-finanziario predisposto a corredo del contratto di programma da sottoscrivere unitamente alla convenzione. Il contratto di programma deve essere sottoposto ogni cinque anni all'approvazione dell'ENAC.

        Art. 732. - (Oggetto e durata della concessione)- 1. La concessione ha per oggetto la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali costituenti il sistema aeroportuale.
            2. La concessione della gestione aeroportuale ha una durata di venti anni. La concessione, alla scadenza, può essere rinnovata dall'ENAC al medesimo concessionario.
            3. Nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 733, ai gestori attualmente operanti, qualora leggi speciali o convenzioni già stipulate abbiano previsto una durata superiore a venti anni, tale durata rimane confermata.

        Art. 733. - (Disposizioni transitorie)- 1. Il gestore aeroportuale già titolare di una concessione aeroportuale a qualsiasi titolo, resta operante per un periodo massimo di ventiquattro mesi, alle condizioni con le quali è stata regolamentata la concessione stessa. Entro tale termine perentorio adotta tutte le iniziative necessarie per conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 731, comma 3, e sottoscrive una nuova convenzione ed il contratto di programma. In caso contrario la concessione è affidata secondo le procedure concorrenziali di cui all'articolo 731, comma 2.
            2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente capo, l'ENAC attiva le procedure concorrenziali previste dall'articolo 731 per l'affidamento in concessione degli aeroporti non ancora affidati in gestione.
            3. L'ENAC, con proprio provvedimento, sospende le attività aeronautiche sugli aeroporti per i quali non è stata assegnata la concessione entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente capo. Il provvedimento di sospensione è reso noto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché alle regioni interessate, per le conseguenti implicazioni sul Piano aeroportuale nazionale.

        Art. 734. - (Certificazione di operatore aeroportuale)- 1.- Ai fini dell'apertura al traffico aereo civile dell'aeroporto e per assicurare la massima operatività del sistema aeroportuale ed il coordinamento operativo delle attività degli operatori aeroportuali, il gestore acquisisce la appropriata certificazione di operatore aeroportuale rilasciata dall'ENAC, in conformità ai regolamenti tecnici dell'Ente, adottati in conformità alle disposizioni contenute negli annessi alla Convenzione di Chicago. La certificazione è finalizzata al conseguimento di obiettivi di tutela dei livelli di sicurezza, di efficienza, di correttezza e di continuità nell'operatività aeroportuale.
            2. L'operatore aeroportuale, in relazione alla tipologia di traffico attribuita all'aeroporto nel quadro del Piano aeroportuale nazionale ed alle caratteristiche delle operazioni di volo, pianifica le attività e gli interventi per garantire la sicurezza delle operazioni aeroportuali e per prevenirne i rischi, nel rispetto delle norme vigenti.
            3. L'operatore aeroportuale garantisce la rispondenza degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali ai princìpi di sicurezza e di efficienza, compresi gli aiuti visivi alla navigazione aerea e le radioassistenze per le procedure di avvicinamento e decollo, con esclusione dei sistemi e delle tecnologie procedurali direttamente assicurati dall'ENAV.
            4. L'operatore aeroportuale assicura il regolare svolgimento dei servizi antincendio sugli aeroporti nei quali il servizio non è prestato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che per i medesimi aeroporti rilascia l'attestazione di idoneità del personale e dei mezzi destinati a tale servizio.
            5. L'operatore aeroportuale provvede al rilievo ed alla segnalazione degli ostacoli e garantisce che le informazioni aeronautiche pubblicate riflettano accuratamente le condizioni dell'aeroporto; notifica all'ENAV e all'ENAC qualsiasi cambiamento che possa interessare le pubblicazioni e le informazioni aeronautiche.
            6. L'operatore aeroportuale corrisponde il canone annuo di concessione determinato in base alle disposizioni vigenti in materia.

        Art. 735. - (Compiti dell'operatore aeroportuale) - 1. L'operatore aeroportuale:

                a) organizza e gestisce l'attività aeroportuale, garantendo l'ottimizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello adeguato alla classificazione assegnata all'aeroporto dal Piano aeroportuale nazionale, adottando altresì opportune iniziative a favore delle comunità territoriali vicine per lo sviluppo intermodale dei trasporti;

                b) in caso di emergenza o in caso di eventi eccezionali fornisce tutta la necessaria assistenza all'utenza, fatto salvo l'eventuale diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti tenuti a provvedervi;

                c) assicura adeguate informazioni all'utenza sugli orari e sullo svolgimento delle operazioni relative al traffico aereo e sull'utilizzazione dei servizi aeroportuali;

                d) assicura ogni attività di supporto indispensabile all'espletamento dei compiti istituzionali dell'amministrazione dello Stato in ambito aeroportuale;

                e) organizza e fornisce, con oneri a proprio carico, il servizio sanitario di pronto soccorso per gli aeroporti per i quali tale servizio è previsto dal Piano aeroportuale nazionale;

                f) provvede ad assicurare, direttamente o attraverso apposita società, lo svolgimento dei servizi di controllo della sicurezza dei passeggeri, dei bagagli e delle merci in partenza ed in transito, nel rispetto della normativa vigente e delle modalità definite dall'ENAC;

                g) assicura la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti, lo sgombero della neve, la rimozione dei veicoli incidentati per conto ed a spese del proprietario o dell'esercente, il trattamento delle acque di scarico e di potabilità dell'acqua;

                h) provvede al posizionamento di avvisi di pericolo sull'aeroporto in caso di condizioni o di eventi rischiosi per le persone o per il traffico veicolare ovvero ad avvertire le autorità competenti se l'individuazione del posizionamento della segnaletica ricade fuori dell'aeroporto.

        Art. 736. - (Coordinamento operativo).- 1.
L'operatore aeroportuale predispone il regolamento di aeroporto recante le disposizioni relative allo svolgimento delle attività aeroportuali sia in condizioni ordinarie che contingenti. Le disposizioni hanno valore cogente se approvate dall'ENAC; esse individuano procedure, obblighi, reciproci impegni e responsabilità riferibili ai vari soggetti che operano in ambito aeroportuale. Gli enti di Stato adeguano le modalità di svolgimento delle proprie funzioni alle disposizioni contenute nel regolamento di aeroporto. L'operatore aeroportuale assicura il coordinamento operativo delle attività aeroportuali e verifica che i soggetti interessati dalle disposizioni le rispettino segnalando all'ENAC le inadempienze rilevate.
            2. Tutti i soggetti che erogano servizi necessari o strumentali al trasporto aereo, nel caso non siano in grado di fornire gli stessi entro i parametri definiti dal regolamento di aeroporto, devono darne immediata informazione all'operatore aeroportuale.
            3. L'operatore aeroportuale coordina le attività dei vari fornitori di servizi aeroportuali, espletati sia da operatori terzi che da soggetti in autoassistenza.
            4. L'operatore aeroportuale assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e regola il movimento degli altri mezzi sui piazzali.
            5. L'operatore aeroportuale si coordina con l'ENAV per assicurare che i necessari servizi del traffico siano disponibili a garanzia della sicurezza degli aeromobili nello spazio aereo associato con l'aeroporto. Il coordinamento riguarda il servizio di informazioni aeronautiche, i servizi del traffico aereo, di meteorologia, di cartografia, per gli aspetti connessi alla sicurezza ed alla operatività aeroportuale.
            6. L'operatore aeroportuale provvede al coordinamento del servizio antincendio e dei servizi ausiliari correlati, anche nei casi in cui gli stessi sono forniti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
            7. L'operatore aeroportuale predispone e coordina l'attuazione del piano di emergenza aeroportuale.
            8. L'operatore aeroportuale rilascia l'autorizzazione per l'accesso di persone e di autoveicoli nell'ambito aeroportuale, anche sulla base di regole stabilite dall'ENAC.
            9. L'operatore aeroportuale provvede alla registrazione dei dati relativi alla attività dell'aeroporto, inclusi i movimenti degli aeromobili, e comunica i dati statistici richiesti dall'ENAC, nonché quelli economici e finanziari inerenti la gestione.
            10. L'operatore aeroportuale fornisce immediate notizie agli enti interessati su circostanze riguardanti la sicurezza di cui sia venuto a conoscenza, relative a condizioni di rischio anche nelle vicinanze dell'aeroporto, a riduzione del livello del servizio, ad interventi sull'area di movimento dell'aeroporto e ad altre particolari condizioni.

        Art. 737. - (Progettazione e realizzazione delle infrastrutture aeroportuali)- 1. I progetti di costruzione, di ampliamento e di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, anche al fine di eliminare le barriere architettoniche per gli utenti a ridotta mobilità, sono sottoposti dall'operatore aeroportuale all'approvazione dell'ENAC per la verifica del rispetto delle norme di sicurezza e della compatibilità ed adeguatezza con il Piano aeroportuale nazionale.
      2. L'approvazione di cui al comma 1 costituisce dichiarazione di pubblica utilità per le opere interessate.
            3. Gli investimenti sono finanziati dall'operatore aeroportuale che si assume il relativo rischio di impresa. Qualora esigenze di potenziamento dell'aeroporto siano ritenute dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di rilevante interesse pubblico, essenzialmente sugli aeroporti a scarso traffico aereo ma di interesse sociale, lo Stato può erogare contributi finanziari a copertura, anche parziale, del costo degli investimenti.
            4. Le opere realizzate dall'operatore aeroportuale sul sedime aeroportuale attengono al suo patrimonio fino al termine dell'affidamento della gestione. Alla scadenza le opere non amovibili sono acquisite al demanio aeronautico, e per esse l'ENAC, salvo che sia diversamente stabilito, è tenuto a corrispondere un rimborso pari a tante quote di ammortamento attualizzate del costo delle opere quante sono le quote ancora da ammortizzare.

        Art. 738. - (Qualità dei servizi).- 1.
L'operatore aeroportuale redige la Carta dei servizi in conformità alle direttive emanate dall'ENAC in materia e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza.
            2. Gli obblighi nei riguardi dell'utenza previsti al comma 1 sono assunti anche dagli altri soggetti che svolgono servizi di pubblica utilità secondo le disposizioni del regolamento di aeroporto di cui all'articolo 736.

        Art. 739. - (Subconcessioni ed utilizzo in esclusiva dei beni aeroportuali)- 1. Conformemente alle previsioni del contratto di programma, l'operatore aeroportuale rilascia subconcessioni a terzi per l'uso di aree e di locali destinati alle attività aeronautiche, alle attività commerciali ed in genere a quelle attività necessarie o di supporto all'operatività aeroportuale.
            2. La subconcessione è regolata dal contratto stipulato dal concessionario con il subconcessionario.
            3. La durata della subconcessione non può superare quella della concessione, e, nel caso di risoluzione o di cessazione della subconcessione, il concessionario ordina al subconcessionario il rilascio delle aree o dei locali oggetto della subconcessione e l'eventuale rimozione delle opere realizzate dandone comunicazione all'ENAC.
            4. L'operatore aeroportuale mette a disposizione i locali e le aree necessari all'espletamento dei compiti dell'ENAC e degli altri soggetti pubblici i cui compiti istituzionali sono necessari alla funzionalità dell'aeroporto. L'uso dei beni direttamente destinati ai compiti istituzionali da espletare in aeroporto è gratuito, nonché le relative utenze.

        Art. 740. - (Diritti e corrispettivi).- 1. Le misure dei diritti aeroportuali, dei corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate e dei beni di uso comune, dei compensi per le operazioni di controllo di sicurezza ed in genere delle tariffe relative a servizi svolti in regime di monopolio, sono soggette a regolamentazione ed all'approvazione dell'ENAC. La concreta determinazione viene effettuata sulla base di disposizioni e di criteri emanati in materia dall'ENAC secondo le previsioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
            2. I corrispettivi per l'utilizzo di beni in uso esclusivo, strettamente indispensabili per il corretto svolgimento delle attività di assistenza a terra, devono essere determinati in base a criteri trasparenti, equi e non discriminatori e sono sottoposti alla vigilanza dell'ENAC.
            3. L'operatore aeroportuale e tutti i prestatori di servizi di assistenza a terra devono tenere una netta separazione contabile, escludendo duplicazioni di costo, per ciascuna attività che comporti l'applicazione di diritti, tariffe e corrispettivi.

        Art. 741. - (Vigilanza sull'attività dell'operatore aeroportuale)- 1. L'ENAC vigila sull'attività dell'operatore aeroportuale verificando che la stessa si svolga nel rispetto della disciplina stabilita dalle norme di legge e regolamentari, dall'atto di concessione e dal contratto di programma.

        Art. 742. - (Decadenza e revoca).- 1. L'ENAC dichiara la decadenza del concessionario, nominando contestualmente un commissario che abbia i requisiti previsti per ottenere la certificazione di operatore aeroportuale, nel caso di:

                a) grave inadempimento degli obblighi assunti con l'atto di concessione nonché degli altri obblighi derivanti dalla legislazione vigente in materia;

                b) perdita dei requisiti richiesti per la certificazione di operatore aeroportuale ovvero mancato rinnovo della stessa;

                c) gravi o reiterate violazioni della disciplina relativa alla efficienza ed alla regolarità della gestione;

                d) violazione dei princìpi relativi alla imparziale, continua e regolare operatività dell'aeroporto.

            2. La concessione della gestione può essere revocata per specifici motivi di interesse pubblico o di interesse generale.
            3. La decadenza non comporta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.
            4. La revoca non dà diritto ad indennizzo. Tuttavia, nelle concessioni che hanno dato luogo a costruzioni di opere non amovibili realizzate con onere a carico dell'operatore aeroportuale, regolarmente approvate, l'ENAC, salvo che sia diversamente stabilito, è tenuto a corrispondere un rimborso pari a tante quote di ammortamento attualizzate del costo delle opere quante sono le quote ancora da ammortizzare ovvero, se minori, quanti sono gli anni mancanti alla scadenza della concessione.

        Art. 743. - (Costituzione d'ipoteca).- 1.
L'operatore aeroportuale può, previa autorizzazione dell'ENAC, costituire ipoteca sulle opere costruite sui beni demaniali.


Capo IV

dei servizi di assistenza a terra

        Art. 744. - (Servizi di assistenza a terra)- 1. I servizi di assistenza a terra negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale, espletati sia dall'operatore aeroportuale che dagli operatori terzi o dagli utenti in autoassistenza, sono regolati dalla legislazione vigente in materia, a condizione che essa sia compatibile con le disposizioni stabilite dal presente articolo.
            2. L'operatore aeroportuale assicura la presenza in aeroporto di tutti i necessari servizi di assistenza a terra, fornendoli direttamente, anche tramite terzi, o coordinando le attività dei fornitori.
            3. L'operatore aeroportuale verifica e controlla che tutte le operazioni di assistenza a terra siano effettuate con regolarità e continuità, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie, e dei livelli qualitativi stabiliti per l'aeroporto.
            4. L'operatore aeroportuale assicura che per lo svolgimento delle operazioni di assistenza a terra siano garantite le necessarie condizioni di sicurezza e di protezione ambientale.
            5. I servizi centralizzati di assistenza a terra sono forniti in via esclusiva dall'operatore aeroportuale secondo criteri trasparenti, obbiettivi e non discriminatori.
            6. Quando i servizi essenziali per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, forniti da terzi, non sono da questi erogati, l'operatore aeroportuale provvede per conto ed a spese del titolare del servizio stesso.
            7. L'operatore aeroportuale provvede al mantenimento dello stato di efficienza dei beni, delle infrastrutture operative, degli impianti, dei sistemi tecnici e tecnologici, inclusi quelli necessari alle persone con ridotta mobilità, messi a disposizione degli operatori terzi e degli utenti in autoassistenza. Provvede, altresì, a rendere disponibili le infrastrutture e gli impianti necessari e strumentali al funzionamento delle varie attività di assistenza a terra.
            8. L'ENAC provvede alla approvazione delle tariffe di assistenza a terra svolte in regime di monopolio, nonché dei corrispettivi delle infrastrutture centralizzate ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 740.

        Art. 745. - (Prestatori di servizi di assistenza a terzi in autoassistenza).- 1. I requisiti di idoneità per l'accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terzi o in autoassistenza, sono stabiliti dall'ENAC con riguardo agli aspetti finanziari, assicurativi, di sicurezza degli impianti e degli aeromobili, e di protezione dell'ambiente.
            2. La prestazione di servizi di assistenza a terra da parte di terzi o in autoassistenza è subordinata alla dimostrazione all'ENAC del possesso dei requisiti di idoneità.
            3. I prestatori di servizi di assistenza a terzi o in autoassistenza sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento dell'aeroporto di cui all'articolo 736, comma 1.
            4. L'idoneità è sospesa o revocata in caso di perdita dei requisiti di cui al comma 1 o del mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 3.
            5. I vettori aerei possono svolgere i servizi in autoassistenza, inclusa la fornitura dei servizi agli operatori aerei dello stesso gruppo, direttamente o tramite società controllata o controllante con partecipazione azionaria superiore al 50 per cento.
            6. L'ENAC può limitare o escludere l'accesso ai servizi in autoassistenza in area di rampa per motivi di sicurezza e di capacità operativa della stessa, avuto riguardo al volume di traffico aereo ed alla regolarità nella fornitura del servizio.
            7. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di sicurezza e di qualità dei servizi di assistenza a terra, in caso di trasferimento di attività riguardante una o più categorie di tali servizi, il gestore del servizio subentrante assume, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e secondo le proprie esigenze, personale già dipendente dal precedente gestore.

        Art. 746. - (Vigilanza).- 1. L'ENAC vigila sulla continuità, regolarità e qualità dei servizi di assistenza a terra.
            2. L'ENAC vigila affinché la gestione delle infrastrutture centralizzate si svolga secondo criteri trasparenti, obbiettivi e non discriminatori che garantiscano l'accesso dei prestatori dei servizi e degli utenti in autoassistenza".

Art. 5.

        1. Il titolo V del libro primo della parte seconda del codice della navigazione è sostituito dal seguente:


"TITOLO V

DEL REGIME AMMINISTRATIVO
DEGLI AEROMOBILI


Capo I

delle distinzioni degli aeromobili

        Art. 747. - (Nozione di aeromobile).- 1. Per aeromobile si intende ogni macchina atta al trasporto per aria di persone o di cose da un luogo ad un altro.
            2. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche, sono stabilite dai regolamenti dell'ENAC.


        Art. 748. - (Aeromobili di Stato e aeromobili privati).- 1. Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari o utilizzati per scopi militari e quelli, di proprietà dello Stato, destinati alla polizia, alla dogana, al servizio dei vigili del fuoco o ad altro servizio di Stato.
            2. Tutti gli altri aeromobili non compresi nella definizione di cui al comma 1 sono considerati privati.
            3. Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di dogana, di polizia e del servizio dei vigili del fuoco.
            4. Salvo diversa disposizione, agli aeromobili di Stato non si applicano le norme del presente codice. Essi sono comunque tenuti, nello svolgimento delle operazioni di volo, ad osservare le norme di sicurezza della navigazione aerea stabilita per gli aeromobili privati.
        Art. 749. - (Aeromobili equiparati a quelli dello Stato).- 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può, con proprio provvedimento, equiparare agli aeromobili di Stato gli aeromobili che pur appartenendo a privati ed essendo da questi eserciti, sono adibiti ad un servizio di Stato di carattere non commerciale.
            2. Il provvedimento di cui al comma 1 stabilisce i limiti e le modalità dell'equiparazione.

        Art. 750. - (Utilizzazioni degli aeromobili privati).- 1. Gli aeromobili privati, in relazione al loro impiego, sono adibiti a:

                a) trasporto pubblico: trasporto di persone o di cose mediante compenso di qualsiasi natura, ovvero anche senza compenso, se il trasporto è effettuato da una impresa di trasporti aerei;

                b) lavoro aereo: utilizzazione a scopi industriali e commerciali o ad altra utilizzazione con compenso, che non sia il trasporto di persone o di cose;

                c) uso privato: utilizzati a scopo diverso da quelli indicati alle lettere a) e b) e senza compenso.

            2. I regolamenti dell'ENAC di cui all'articolo 747, comma 2, determinano la classificazione degli aeromobili in relazione alle loro caratteristiche.


Capo II

dell'ammissione dell'aeromobile
alla navigazione


        Art. 751. - (Ammissione dell'aeromobile alla navigazione).- 1. Sono ammessi alla navigazione aerea gli aeromobili immatricolati nel registro aeronautico nazionale e quelli di Stato.
            2. Sono altresì ammessi alla navigazione gli aeromobili non immatricolati cui sono state assegnate marche temporanee ai sensi dell'articolo 754.
            3. Gli aeromobili sono abilitati alla navigazione dal certificato di navigabilità di cui all'articolo 763.
            4. Le condizioni per l'effettuazione degli esperimenti di volo degli aeromobili sono disciplinate dai regolamenti dell'ENAC.

        Art. 752. - (Immatricolazione degli aeromobili).- 1. Gli aeromobili sono immatricolati nel registro aeronautico nazionale, tenuto dall'ENAC se la nazionalità del proprietario risponde ai requisiti stabiliti dall'articolo 756.
            2. L'iscrizione è richiesta dal proprietario che risponde ai requisiti previsti dall'articolo 756.
            3. L'aeromobile è identificato dalle marche di nazionalità e di immatricolazione di cui all'articolo 753.
            4. Non possono ottenere l'immatricolazione gli aeromobili che risultino già immatricolati in registri aeronautici di altri Stati.

        Art. 753. - (Marche di nazionalità e di immatricolazione).- 1. Gli aeromobili iscritti nel registro aeronautico nazionale hanno la marca di nazionalità costituita dalla lettera maiuscola I.
            2. Le marche di immatricolazione sono composte da un gruppo di quattro lettere, diverse per ogni aeromobile.

        Art. 754. - (Marche temporanee).- 1. Possono essere assegnate marche temporanee agli aeromobili non immatricolati dei costruttori, già iscritti nel registro delle costruzioni, di cui al titolo I del libro secondo della presente parte, allo scopo di effettuare l'attività di volo per prove, esperimenti, dimostrazioni e consegna ad acquirenti.
            2. Possono essere altresì assegnate marche temporanee agli aeromobili, non ancora immatricolati, di proprietà delle società, rispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 756, che ne dispongono a scopo di vendita.
            3. La società che intende ottenere marche temporanee per propri aeromobili allo scopo di promuovere la vendita, deve farne denuncia all'ENAC e dimostrarne la proprietà.
            4. Le condizioni per il rilascio, le formalità, la durata ed il riutilizzo delle marche temporanee sono determinate dai regolamenti dell'ENAC.

        Art. 755. - (Certificato di immatricolazione).- 1. Il certificato di immatricolazione è rilasciato dall'ENAC e riporta le marche di individuazione dell'aeromobile, il tipo e le caratteristiche principali, le generalità del proprietario, nonché le altre indicazioni richieste dai regolamenti dell'Ente.
            2. Sono annotate sul certificato le variazioni che comportano modificazioni dei dati indicati nel comma 1.

        Art. 756. - (Nazionalità dei proprietari degli aeromobili).- 1. Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale gli aeromobili che appartengono in tutto o in parte maggioritaria:

                a) allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni ed a ogni altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

                b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

                c) a società costituite o aventi sede in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga in tutto o in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di altri Stati membri dell'Unione europea aventi le stesse caratteristiche di compagine societaria, e il cui presidente e la maggioranza degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonché il direttore generale, siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea. L'appartenenza del capitale a soggetti italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea o non comunitario può risultare da una dichiarazione resa, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante della società.

            2. L'ENAC, in deroga a quanto previsto dal comma 1, può consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società titolari di una licenza di esercizio rilasciata ai sensi dell'articolo 770, abbiano l'effettiva disponibilità ancorché non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 755, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione è effettuata.
            3. Gli oneri che il presente codice pone a carico del proprietario, sono trasferiti sulla società che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile.
            4. La proprietà e i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al comma 2 sono disciplinati dalla legge italiana.

        Art. 757. - (Perdita dei requisiti di nazionalità). - 1. La perdita dei requisiti di nazionalità, se non ricorrono le condizioni previste nell'articolo 756, comma 2, comporta la cancellazione dell'aeromobile dal registro aeronautico nazionale.
            2. L'ENAC esegue la cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 760.

        Art. 758. - (Demolizione dell'aeromobile).- 1. Il proprietario che intende procedere alla demolizione dell'aeromobile deve richiederne l'autorizzazione all'ENAC.
            2. Qualora siano costituiti diritti reali sull'aeromobile, è richiesto, ai fini dell'autorizzazione, che la parte avente diritto esprima il proprio consenso o, in difetto, sia fornita idonea garanzia da parte del proprietario.
            3. L'autorizzazione non è concessa se la demolizione può pregiudicare lo svolgimento di attività di analisi ed indagini per la sicurezza aerea.
            4. L'ENAC accerta la demolizione e provvede ai sensi dell'articolo 760.

        Art. 759. - (Perdita presunta).- 1. Quando dal giorno dell'ultima notizia sono trascorsi tre mesi, l'aeromobile si presume perito nel giorno successivo a quello al quale risale l'ultima notizia.

        Art. 760. - (Cancellazione dell'aeromobile dal registro).- 1. L'aeromobile è cancellato dal registro di iscrizione quando:

                a) è perito o si presume perito;

                b) è stato demolito;

                c) ha perduto i requisiti di nazionalità richiesti nell'articolo 756;

                d) è stato iscritto in un registro di altro Stato;

                e) il proprietario ne fa domanda;

                f) è stato riconsegnato al proprietario, nei casi previsti all'articolo 756, comma 2.

            2. La cancellazione deve essere richiesta dal proprietario, o dalle società che ne hanno l'effettiva disponibilità ai sensi dell'articolo 756, comma 2, che provvede inoltre a riconsegnare i certificati di immatricolazione e di navigabilità.
            3. Qualora siano costituiti diritti reali sull'aeromobile è richiesto, ai fini della cancellazione, che la parte avente diritto esprima il proprio consenso o, in difetto, sia fornita idonea garanzia da parte del proprietario.
            4. La cancellazione dell'aeromobile può essere disposta anche d'ufficio.


Capo III

della navigabilità dell'aeromobile


        Art. 761. - (Condizioni di navigabilità).- 1. L'aeromobile che intraprende la navigazione deve essere in stato di navigabilità, convenientemente attrezzato e atto all'impiego al quale è destinato.
        Art. 762. - (Omologazione degli aeromobili).- 1. L'omologazione del tipo di aeromobile attesta la rispondenza ai regolamenti di sicurezza, emanati in applicazione degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione di Chicago.
            2. Il detentore di un progetto di aeromobile può ottenere dall'ENAC un certificato di omologazione del tipo se dimostra che il progetto soddisfa i requisiti dei regolamenti di sicurezza di cui al comma 1.
            3. Le condizioni per il rilascio, le formalità e la durata del certificato di omologazione sono determinate dai regolamenti dell'ENAC.

        Art. 763. - (Certificati di navigabilità).- 1. Il certificato di navigabilità attesta l'idoneità alla navigazione aerea e l'idoneità tecnica dell'aeromobile ad un determinato impiego.
            2. I certificati di navigabilità sono classificati in certificati di navigabilità standard e in certificati di navigabilità speciali.
            3. I certificati di navigabilità standard sono rilasciati agli aeromobili conformi al tipo omologato.
            4. I certificati di navigabilità speciali sono rilasciati agli aeromobili per i casi diversi da quelli indicati nel comma 3. Per essi devono essere soddisfatti i requisiti minimi di sicurezza, applicabili agli specifici casi, secondo i regolamenti dell'ENAC.
            5. I certificati di navigabilità sono rilasciati dall'ENAC, agli aeromobili immatricolati nel registro aeronautico nazionale e, ove previsto dai regolamenti dell'Ente, agli aeromobili di cui all'articolo 754.
            6. Le condizioni per il rilascio, le formalità, la durata e il rinnovo del certificato di navigabilità sono stabilite dai regolamenti dell'ENAC.

        Art. 764. - (Visite e ispezioni).- 1. L'ENAC provvede, nei casi e con le modalità stabiliti dai regolamenti dell'Ente stesso, a ispezioni e visite periodiche degli aeromobili per l'accertamento delle condizioni di navigabilità e di impiego.
            2. L'aeromobile può essere sottoposto a ispezioni o a visite straordinarie, sempre che l'ENAC lo ritenga opportuno ovvero si siano verificate avarie che possano menomare le condizioni di navigabilità dell'aeromobile.
            3. All'estero le visite e le ispezioni per gli aeromobili nazionali sono eseguite dall'ENAC, ovvero dagli istituti stranieri con i quali siano stipulati accordi a tal fine.

        Art. 765. - (Efficacia probatoria dei certificati rilasciati dall'ENAC)- 1. I certificati ed ogni altra attestazione rilasciata dall'ENAC fanno fede fino a prova contraria.


Capo IV

dei documenti dell'aeromobile

        Art. 766. - (Documenti di bordo).- 1. Gli aeromobili devono avere a bordo durante il volo:

                a) il certificato di immatricolazione;

                b) il certificato di navigabilità;

                c) il certificato acustico;

                d) le assicurazioni obbligatorie e gli altri documenti prescritti da leggi e da regolamenti;

                e) i documenti doganali e sanitari e gli altri documenti prescritti da leggi e da regolamenti.

            2. Gli aeromobili destinati ad attività di trasporto pubblico devono avere a bordo altresì i documenti di cui al comma 1 e il giornale di bordo di cui all'articolo 767.
            3. Gli alianti ed i palloni aerostati devono avere a bordo durante il volo il certificato di immatricolazione e di navigabilità e gli altri documenti prescritti da leggi e da regolamenti.

        Art. 767. - (Giornale di bordo).- 1. Sul giornale di bordo devono essere annotati gli eventi indicati nell'articolo 809, i testamenti ed ogni altro fatto di particolare importanza.
        Art. 768. - (Libri dell'aeromobile).- 1. Gli aeromobili devono essere provvisti di libri su cui eseguire le annotazioni relative all'esercizio dell'aeromobile.
            2. Le norme che l'esercente deve applicare per le annotazioni e per la tenuta dei libri dell'aeromobile sono stabilite dai regolamenti dell'ENAC.

        Art. 769. - (Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti dell'aeromobile).- 1. Ferme restando per le rimanenti annotazioni sui documenti dell'aeromobile le disposizioni degli articoli 2700 e 2702 del codice civile, le annotazioni relative all'esercizio dell'aeromobile sul giornale e sui libri di cui agli articoli 767 e 768 fanno prova anche a favore dell'esercente quando sono regolarmente effettuate; fanno prova in ogni caso contro l'esercente, ma chi vuole trarne vantaggio non può scinderne il contenuto".


Art. 6.

        1. Il titolo VI del libro primo della parte seconda del codice della navigazione è sostituito dal seguente:


"TITOLO VI

DELL'ORDINAMENTO
DEI SERVIZI AEREI


Capo I

dei servizi di trasporto aereo

        Art. 770. - (Trasporto aereo commerciale). -       1. Il trasporto aereo di passeggeri, merci o posta a titolo oneroso può essere effettuato solo previo conseguimento della licenza di esercizio che attesta il possesso dei requisiti amministrativi, finanziari ed assicurativi nonché della certificazione quale operatore aereo.
            2. La licenza è rilasciata dall'ENAC, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia, sulla base delle evidenze e delle dimostrazioni fornite dal richiedente in merito al rispetto di condizioni e requisiti stabiliti in attuazione del comma 1.

        Art. 771. - (Collegamenti intracomunitari).- 1. Nei collegamenti intracomunitari, l'accesso al mercato e le tariffe sono regolati dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia.

        Art. 772. - (Collegamenti extracomunitari di linea). - 1. Nei collegamenti extracomunitari, le condizioni di accesso al mercato dei voli di linea sono disciplinate dagli accordi internazionali tra Stati, con i quali sono stabiliti i collegamenti stessi.
            2. Gli accordi internazionali possono essere conclusi con i Paesi la cui autorità dell'aviazione civile abbia un sistema regolamentare di certificazione e di sorveglianza tecnica per lo svolgimento dei servizi di trasporto aereo che garantisca un livello di sicurezza conforme a quello previsto dalla Convenzione di Chicago.
            3. Nei collegamenti extracomunitari, ogni impresa da designare per parte italiana, in possesso di licenza di esercizio in corso di validità, deve essere provvista di mezzi finanziari e tecnici sufficienti a garantire il regolare svolgimento dei collegamenti per la durata prevista e deve operare con aeromobili le cui prestazioni garantiscano lo svolgimento in sicurezza dei collegamenti.
            4. I rapporti tra l'ENAC e l'impresa di cui al comma 3 sono regolati da una convenzione in cui sono stabiliti le condizioni per l'esercizio dei collegamenti e gli obblighi dell'impresa.
            5. La direzione amministrativa e tecnica dell'impresa deve essere affidata a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea.
            6. La scelta dell'impresa è effettuata dall'ENAC sulla base di criteri preventivamente stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

        Art. 773. - (Impresa designata straniera)- 1. Ogni impresa designata dal Paese controparte per l'esercizio dei collegamenti di cui all'articolo 772 deve essere preventivamente comunicata all'ENAC.
            2. L'ENAC può imporre all'impresa designata straniera prescrizioni tecniche ed amministrative, ivi comprese quelle che riguardano la prevenzione degli attentati contro la sicurezza dell'aviazione civile.
            3. Qualora l'impresa non soddisfi le prescrizioni di cui al comma 2, l'ENAC può vietare l'accesso dell'impresa stessa allo spazio aereo nazionale.

        Art. 774. - (Riserva di cabotaggio).- 1. Nei collegamenti extracomunitari, i servizi di trasporto aereo tra scali del territorio nazionale sono riservati alle imprese nazionali o ad altro Stato membro dell'Unione europea, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni internazionali.
            2. Per motivi di interesse generale, possono essere ammesse all'esercizio dei trasporti di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche imprese extracomunitarie.

        Art. 775. - (Collegamenti extracomunitari non di linea).- 1. I servizi di trasporto aereo non di linea sono consentiti, in regime di reciprocità, alle imprese di trasporto aereo della stessa nazionalità dello Stato con il quale si svolge il traffico.
            2. L'ENAC può consentire, in via eccezionale e in regime di reciprocità, il noleggio di voli a società di Paesi terzi.
            3. L'ENAC può imporre all'impresa straniera, per l'effettuazione dei voli, prescrizioni tecniche ed amministrative, ivi comprese quelle che riguardano la prevenzione degli attentati contro la sicurezza dell'aviazione civile.
            4. Qualora l'impresa non soddisfi le prescrizioni di cui al comma 3, l'ENAC può vietare l'accesso dell'impresa stessa allo spazio aereo nazionale.
            5. L'ENAC stabilisce i tipi, le caratteristiche ed i modi di offerta dei servizi di trasporto aereo non di linea ammessi, eserciti da vettori sia nazionali che stranieri.
        Art. 776. - (Tutela dei consumatori).- 1. Le condizioni per la garanzia della qualità dei servizi di trasporto aereo da parte delle imprese nazionali e le condizioni per la tutela dei consumatori da parte delle imprese diverse da quelle nazionali sono stabilite da appositi regolamenti dell'ENAC.

        Art. 777. - (Oneri di servizio pubblico).- 1. Nel caso in cui l'offerta dei servizi aerei non garantisca il diritto alla mobilità previsto dall'articolo 16 della Costituzione, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è attribuita, compatibilmente con la disciplina comunitaria, la facoltà di imporre oneri di servizio pubblico o di provvedere all'erogazione di aiuti di Stato, per consentire lo svolgimento dei servizi aerei.

        Art. 778. - (Trasporto aereo aziendale).- 1. Per il trasporto aereo non a titolo oneroso effettuato da imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 756, per il trasporto di proprio personale o cose non è richiesto il possesso di una licenza di esercizio.
            2. Per lo svolgimento dell'attività di trasporto aereo aziendale è richiesta la certificazione dell'esercente quale operatore aereo.

        Art. 779. - (Divieto di cessione).- 1. Il servizio per il quale è stata rilasciata la licenza non può essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso dell'ENAC.


Capo II

dei servizi di lavoro aereo e
delle organizzazioni di addestramento

        Art. 780. - (Lavoro aereo a scopo commerciale).- 1. Il lavoro aereo a scopo commerciale può essere effettuato solo previo conseguimento della licenza di esercizio che attesta il possesso dei requisiti amministrativi, finanziari ed assicurativi nonché della certificazione tecnica ed operativa dell'organizzazione dell'esercente.
            2. La licenza è rilasciata dall'ENAC sulla base delle evidenze e delle dimostrazioni fornite dal richiedente sul rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui al comma 1.
            3. I servizi di lavoro aereo possono essere effettuati anche da operatori di altro Stato membro dell'Unione europea, non stabiliti su territorio italiano, previa autorizzazione temporanea rilasciata dall'ENAC.
            4. Gli operatori di cui al comma 3 devono essere preventivamente accreditati dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza e comunque essere in possesso dei requisiti tecnico-operativi necessari a garantire un adeguato livello di sicurezza nell'espletamento del servizio.

        Art. 781. - (Lavoro aereo per uso proprio).- 1. Il lavoro aereo per uso proprio può essere effettuato senza il rilascio della licenza.
            2. Per lo svolgimento del lavoro aereo per uso proprio è richiesta la certificazione tecnica ed operativa dell'organizzazione dell'esercente.

        Art. 782. - (Organizzazioni di addestramento al volo).- 1. Le organizzazioni di addestramento al volo possono svolgere la loro attività solo se soddisfano i requisiti di certificazione e le condizioni stabiliti dall'ENAC.
            2. Le organizzazioni di cui al presente articolo possono operare solo su aree di decollo e di atterraggio ritenute idonee all'attività addestrativa da parte dell'ENAC.

        Art. 783. - (Divieto di cessione).- 1. Il servizio per il quale è stata rilasciata la licenza o l'autorizzazione non può essere ceduto nemmeno in parte senza il preventivo assenso dell'ENAC".

Art. 7.

        1. Il titolo VII del libro primo della parte seconda del codice della navigazione è sostituito dal seguente:


"TITOLO VII

DELLE LICENZE E DEGLI ATTESTATI DEL PERSONALE

        Art. 784. - (Il personale aeronautico).- 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale aeronautico di cui all'annesso n. 1 alla Convenzione di Chicago, per il quale è previsto il possesso di licenze, attestazioni o altre forme di certificazione.
            2. Il personale aeronautico di cui al comma 1 comprende:

                a) il personale di volo;

                b) il personale addetto ai servizi di terra.

            3. Ulteriori casi in cui è richiesto il possesso di attestazioni o di certificazioni sono trattati in apposite leggi e regolamenti.

        Art. 785. - (Personale di volo).- 1. Il personale di volo comprende:

                a) il personale addetto al comando, alla guida ed al pilotaggio di aeromobili;

                b) il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo;
                c) il personale addetto ai servizi complementari di bordo.

        Art. 786. - (Personale addetto ai servizi di terra). - 1. Il personale addetto ai servizi di terra comprende:

                a) il personale addetto ai servizi di assistenza al volo;

                b) il personale, non di volo, delle imprese di trasporto aereo;

                c) il personale addetto ai servizi di manutenzione.

        Art. 787. - (Licenze ed attestati).- 1. I regolamenti dell'ENAC, emanati in conformità alle disposizioni dell'articolo 690, disciplinano i casi, i titoli professionali, i requisiti e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni.

        Art. 788. - (Obbligo di licenze e di attestati).- 1. Nessuna attività, per l'esercizio della quale la disciplina di cui all'articolo 787 prevede il rilascio di licenze o di attestati, può essere esercitata se il personale non è in possesso dei titoli richiesti.
            2. Il personale di volo ha l'obbligo di portare a bordo le licenze e gli attestati per l'espletamento delle funzioni ad esso riconosciute, e per l'esercizio delle prerogative associate a tali funzioni.
            3. I titolari di licenze e di attestati hanno l'obbligo di mostrare i titoli che abilitano all'esercizio delle funzioni a bordo degli aeromobili al personale dell'ENAC nel corso di attività ispettive o di controllo ed alle autorità dell'aviazione civile straniere sul territorio degli Stati esteri secondo le convenzioni internazionali".


Art. 8.

        1. Il titolo VIII del libro primo della parte seconda del codice della navigazione è sostituito dal seguente:


"TITOLO VIII

DELLA VIGILANZA DELLA
NAVIGAZIONE


Capo I

Disposizioni generali

        Art. 789. - (Vigilanza sulla circolazione aerea).- 1. L'ENAC vigila sull'osservanza delle disposizioni relative alla circolazione aerea.
            2. Le funzioni di vigilanza sulla circolazione aerea negli aeroporti sono esercitate dai direttori degli uffici centrali e periferici e dal personale ispettivo dell'ENAC.
            3. Al personale dell'ENAC di cui al comma 2 è garantito l'accesso ai mezzi, alle infrastrutture ed alle aree aeroportuali.

        Art. 790. - (Controllo degli aeromobili).- 1. L'ENAC, qualora ritenuto necessario, può sottoporre a visita di controllo gli aeromobili nazionali ed esteri ed ispezionare i documenti di bordo previsti come obbligatori dalla legislazione vigente, anche in accordo a programmi internazionali.
            2. L'ENAC vieta la partenza degli aeromobili quando a seguito dei controlli previsti dal comma 1 emergono elementi che pregiudicano la sicurezza aerea.

        Art. 791. - (Divieti di volo).- 1. L'ENAC può vietare il sorvolo a carattere temporaneo o permanente su determinate zone del territorio della Repubblica per motivi militari, di sicurezza pubblica o per motivate esigenze rappresentate da altre amministrazioni.
            2. Per eccezionali motivi di interesse pubblico il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può vietare la navigazione aerea su tutto il territorio della Repubblica.

        Art. 792. - (Aeromobili di Stati esteri).- 1. Gli aeromobili diversi da quelli nazionali, ad eccezione di quelli militari, di dogana e di polizia, possono sorvolare il territorio della Repubblica a condizione di reciprocità o quando ciò sia stabilito dalla normativa comunitaria o da convenzioni internazionali, fatta salva la facoltà dell'ENAC di rilasciare autorizzazioni temporanee.
            2. Fatte salve le disposizioni delle convenzioni internazionali, gli aeromobili militari, di dogana e di polizia diversi da quelli nazionali non possono sorvolare il territorio della Repubblica senza una speciale autorizzazione dell'ENAC.

        Art. 793. - (Obbligo di apporre i contrassegni di individuazione).- 1. L'aeromobile nazionale non può circolare se non porta impresse le marche di nazionalità e di immatricolazione, in conformità ai regolamenti dell'ENAC.
            2. Gli aeromobili di altri Paesi devono portare i contrassegni prescritti dallo Stato di registrazione o quelli previsti dalle convenzioni internazionali.

        Art. 794. - (Obbligo di portare a bordo licenze e attestati).- 1. Gli aeromobili nazionali ed esteri non possono circolare se il personale di bordo non è munito delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni prescritti e se tali documenti non sono portati a bordo.

        Art. 795. - (Obbligo di assicurazione).- 1. L'aeromobile non può circolare se non è assicurato per i danni a terzi sulla superficie e non sono stipulate le altre assicurazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente in materia.


Capo II

della partenza e dell'approdo
degli aeromobili

        Art. 796. - (Partenza ed approdo degli aeromobili). - 1. La partenza e l'approdo degli aeromobili possono avere luogo su aree, idonee al decollo e all'atterraggio, aventi caratteristiche di sicurezza che soddisfano i requisiti e le prescrizioni stabiliti dall'ENAC.


        Art. 797. - (Approdo di aeromobili provenienti dall'estero).- 1. Gli aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti doganali o sanitari, salvo quanto previsto dagli accordi internazionali e salvo speciale autorizzazione dell'ENAC.
            2. Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile proveniente da una località situata fuori dal territorio dell'Unione europea e che entra nel territorio doganale della Repubblica.
            3. Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione nel piano di volo.

        Art. 798. - (Aeromobili diretti all'estero).- 1. Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione dell'ENAC.
            2. Si considera diretto all'estero l'aereomobile diretto verso località situate fuori dal territorio dell'Unione europea.

        Art. 799. - (Utilizzazione degli aeroporti pienamente coordinati).- 1. La partenza e l'approdo di aeromobili negli aeroporti pienamente coordinati, come definiti dalla normativa comunitaria, sono subordinati alla assegnazione della corrispondente banda oraria.
            2. L'assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti pienamente coordinati, avviene in conformità alle disposizioni comunitarie.

        Art. 800. - (Limitazioni all'utilizzazione degli aeroporti).- 1. L'operatore aeroportuale, quando si verificano variazioni della agibilità e della funzionalità degli impianti e dei servizi aeroportuali o condizioni che compromettono la sicurezza delle operazioni aeroportuali, adotta le necessarie misure urgenti e limitazioni alla operatività dell'aeroporto, informando immediatamente l'ENAC.
            2. Le variazioni della funzionalità degli impianti che introducono limitazioni ai servizi di circolazione aerea e di assistenza al volo sono oggetto di immediata segnalazione da parte dell'ENAV all'operatore aeroportuale, qualora sia interessata la funzionalità dell'aeroporto, ed all'ENAC.
            3. L'ENAC, quando lo richiedano motivi di sicurezza per la navigazione, di ordine sanitario o altri gravi motivi di pubblico interesse, vieta o limita l'utilizzazione degli aeroporti.

        Art. 801. - (Formalità successive all'approdo).- 1. Subito dopo l'approdo il comandante dell'aeromobile provvede, direttamente o mediante un suo delegato, agli adempimenti doganali e sanitari previsti dalla legislazione vigente in materia.
            2. Se nel corso del viaggio sono stati annotati sul giornale di bordo i fatti di cui all'articolo 767, lo stesso giornale è presentato all'autorità di pubblica sicurezza.


Capo III

degli obblighi di bordo e della navigazione

        Art. 802. - (Autorità del comandante)- 1. Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all'autorità del comandante.
            2. I componenti dell'equipaggio devono attenersi alle disposizioni dei superiori ed uniformarsi alle loro istruzioni circa i servizi e la disciplina di bordo.

        Art. 803. - (Obblighi dell'equipaggio in casi di pericolo).- 1. I componenti dell'equipaggio devono cooperare alla salvezza dell'aeromobile, delle persone imbarcate e del carico, fino a quando il comandante abbia dato l'ordine di abbandonare l'aeromobile.

        Art. 804. - (Imbarco dei passeggeri infermi). - 1. Per l'imbarco dei passeggeri infermi si osservano le norme speciali in materia stabilite da leggi e regolamenti.

        Art. 805. - (Imbarco di merci vietate o pericolose). - 1. L'imbarco su aeromobili di armi e munizioni da guerra e di gas tossici è sottoposto a speciale autorizzazione dell'ENAC ed alle disposizioni vigenti in materia.
            2. Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto è vietato da norme di polizia, o delle quali il trasporto può divenire, in corso di navigazione, pericoloso o nocivo per l'aeromobile, per le persone o per il carico, il comandante dell'aeromobile dispone che esse siano sbarcate, rese inoffensive o, se possibile, custodite in modo adeguato fino all'arrivo al primo approdo.
            3. La consegna delle cose custodite ai sensi del comma 2 deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza.

        Art. 806. - (Custodia di oggetti appartenuti a persone morte o scomparse in viaggio).- 1. Gli oggetti appartenuti a persone morte o scomparse in viaggio sono custoditi dal comandante dell'aeromobile fino al luogo di primo approdo e consegnati all'autorità di pubblica sicurezza".


Art. 9.

        1. Il titolo IX del libro primo della parte seconda del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

"TITOLO IX

DEGLI ATTI DI STATO CIVILE
IN CORSO DI NAVIGAZIONE

        Art. 807. - (Nascite, morti e scomparizioni da bordo).- 1. Il comandante dell'aeromobile prende nota sul giornale di bordo delle nascite e delle morti avvenute a bordo nonché della scomparizione da bordo di persone e ne fa dichiarazione, nel luogo di primo approdo, all'ufficiale dello stato civile o, in mancanza, all'autorità di pubblica sicurezza che ne cura la trasmissione all'ufficiale dello stato civile.
            2. All'estero la dichiarazione prevista dal comma 1 è presentata all'autorità consolare.
            3. Le autorità di cui ai commi 1 e 2 redigono processo verbale della dichiarazione del comandante e degli eventuali testimoni, indicando i criteri prescritti per la compilazione dei relativi atti di stato civile, e trasmettono gli atti alle autorità competenti ai sensi delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile.

        Art. 808. - (Processi verbali di scomparizione di persone in caso di perdita dell'aeromobile).- 1. L'autorità di pubblica sicurezza provvede, in caso di perdita o di perdita presunta dell'aeromobile, alla compilazione dei processi verbali di scomparizione di persone e alla loro trasmissione alle autorità competenti ai sensi delle disposizioni vigenti sull'ordinamento dello stato civile.
            2. Se il sinistro si è verificato all'estero o, in caso di perdita presunta, se l'ultimo aeroporto toccato dall'aeromobile è situato in territorio estero, gli atti medesimi sono compilati e trasmessi dall'autorità consolare del luogo.

        Art. 809. - (Conseguenze della scomparizione). - 1. Le conseguenze della scomparizione per perdita dell'aeromobile sono regolate dagli articoli 211 e 212; le competenze dell'autorità marittima sono attribuite all'autorità di pubblica sicurezza".


Art. 10.

        1. Il titolo X del libro primo della parte seconda del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

"TITOLO X

DELLE SANZIONI

        Art. 810. - (Sanzioni per inconvenienti o incidenti). - 1. Chiunque sia a conoscenza di inconvenienti o incidenti e non effettui le comunicazioni previste dall'articolo 703 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 5.000.

        Art. 811. - (Sanzioni per opere abusive). - 1. Chiunque, nelle zone soggette a limitazioni, realizza opere che costituiscono ostacolo fisso o mobile alla navigazione aerea ai sensi dell'articolo 722, ovvero le opere di cui all'articolo 723, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 8.000 a euro 50.000.
            2. Chiunque, essendo obbligato all'abbattimento degli ostacoli alla navigazione aerea o alla eliminazione dei pericoli per la stessa ai sensi dell'articolo 726, non vi provvede, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 8.000 a euro 50.000.
            3. Chiunque, essendovi obbligato ai sensi dell'articolo 728, omette di apporre il collocamento di segnali su opere, costruzioni e piantagioni ovvero omette di adottare le altre misure ritenute necessarie per la sicurezza della navigazione aerea è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 16.000.

        Art. 812. - (Sanzioni per l'operatore aeroportuale). - 1. Ferma restando la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, l'operatore aeroportuale, qualora non osservi i compiti e gli obblighi di cui agli articoli 734, 735 e 736 nonché quelli stabiliti nell'atto di concessione e nel contratto di programma, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 500.000.

        Art. 813. - (Sanzioni per inosservanza dei servizi di assistenza a terra). - 1. I prestatori dei servizi di assistenza a terra, siano essi l'operatore aeroportuale o operatori terzi o utenti in autoproduzione, che non osservano le disposizioni e gli obblighi di cui agli articoli 744 e 745, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000.

        Art. 814. - (Sanzioni per il comandante dell'aeromobile). - 1. Il comandante dell'aeromobile che naviga senza avere a bordo i documenti di cui all'articolo 766 è punito con una sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 2.000.
            2. Alla stessa sanzione è soggetto il comandante dell'aeromobile che tiene irregolarmente i documenti di bordo ovvero non vi esegue le annotazioni prescritte.

        Art. 815. - (Sanzioni in materia di attività commerciali). - 1. Chiunque svolge attività commerciali senza il possesso della licenza di esercizio o non rispetta i requisiti di cui all'articolo 770 o all'articolo 780 o non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 779 o all'articolo 783 è punito con una sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.
            2. Chiunque non rispetta i requisiti di cui agli articoli 778, 781 e 782, è punito con una sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 25.000.

        Art. 816. - (Sanzioni per violazioni alle norme di vigilanza). - 1. Il comandante dell'aeromobile che contravviene ai divieti di cui all'articolo 791 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 10.000.
            2. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 793 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000.
            3. L'esercente che fa circolare l'aeromobile con personale di bordo che non sia in possesso delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni prescritti è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000.
            4. Il personale di volo che viola gli obblighi di cui all'articolo 788, comma 1, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 100.000.
            5. Il personale di volo che viola gli obblighi di cui all'articolo 788, comma 2, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000.
            6. L'esercente che fa circolare l'aeromobile senza aver contratto le assicurazioni prescritte dall'articolo 795, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.

        Art. 817. - (Sanzioni per violazioni alle norme sulla partenza o sull'approdo). - 1. Il comandante dell'aeromobile che, in occasione della partenza o dell'approdo dell'aeromobile, contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 796, 797 e 798, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
            2. Il comandante dell'aeromobile che non ottempera alle formalità successive all'approdo di cui all'articolo 801, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.

        Art. 818. - (Sanzioni per l'esercente). - 1. L'esercente che: a) pubblicizza un orario di partenza o di approdo diverso da quello per il quale ha avuto l'assegnazione della banda oraria; b) opera la partenza o l'approdo di un aeromobile senza avere previamente ottenuto l'assegnazione della banda oraria; c) non utilizza regolarmente, senza giustificato motivo, una o più bande orarie; è punito, per ciascuna violazione, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000.

        Art. 819. - (Sanzioni per violazioni alle norme sul trasporto di cose). - 1. Il comandante dell'aeromobile che imbarca cose delle quali è vietato il trasporto o delle quali il trasporto può divenire in corso di navigazione pericoloso o nocivo per l'aeromobile, per le persone o per il carico, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000.

        Art. 820. - (Irrogazione delle sanzioni). - 1. Le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro sono irrogate dall'ENAC secondo la procedura di cui alla legge 24 dicembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
            2. Le relative somme sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'ENAC".


Art. 11.

        1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del libro primo della parte seconda del codice della navigazione, come sostituito dal presente capo, determinato in euro 26 milioni per l'anno 2003 ed in euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2004, si provvede:

                a) quanto ad euro 10 milioni per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

                b) quanto ad euro 16 milioni per l'anno 2003 e ad euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Capo II

MODIFICA DEL LIBRO SECONDO DELLA PARTE SECONDA DEL CODICE
DELLA NAVIGAZIONE


Art. 12.

        1. Il titolo I del libro secondo della parte seconda del codice della navigazione è sostituito dal seguente:


"TITOLO I

DELLA COSTRUZIONE
DELL'AEROMOBILE

        Art. 821. - (Dichiarazione di costruzione). - 1. Chi intraprende la costruzione in Italia o all'estero di un aeromobile da assoggettare alla sorveglianza di cui all'articolo 822 deve farne preventiva dichiarazione all'ENAC, indicando il luogo in cui lo stesso sarà costruito.
        2. Della dichiarazione è presa nota nel registro delle costruzioni, tenuto presso l'ENAC.
        Art. 822. - (Sorveglianza sulle costruzioni). - 1. Ad esclusione degli aeromobili di Stato, la costruzione di aeromobili è soggetta alla sorveglianza dell'ENAC, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti vigenti in materia.

        Art. 823. - (Sospensione della costruzione per ordine dell'autorità). - 1. L'ENAC può in ogni tempo ordinare la sospensione della costruzione di aeromobile, per la quale non sia stata fatta la dichiarazione prevista nell'articolo 821.
        2. L'ENAC può altresì ordinare la sospensione della costruzione di aeromobile, che, a suo giudizio, non risulti condotta secondo le regole della buona tecnica o per la quale non siano osservate le prescrizioni dei regolamenti vigenti in materia.

        Art. 824. - (Forma e pubblicità del contratto di costruzione). - 1. Il contratto di costruzione dell'aeromobile, le successive modifiche o la revoca devono essere fatti per iscritto a pena di nullità.
            2. Il contratto di costruzione dell'aeromobile è reso pubblico mediante trascrizione nel registro delle costruzioni. In mancanza, l'aeromobile si considera, fino a prova contraria, costruito per conto dello stesso costruttore.
        3. Eseguita la trascrizione, le modifiche e la revoca del contratto non hanno effetto verso terzi che a qualsiasi titolo abbiano acquistato e conservino diritti sull'aeromobile in costruzione, se non sono trascritte nel registro delle costruzioni.

        Art. 825. - (Forma del titolo per la trascrizione). - 1. La trascrizione non può compiersi, se non in forza di un titolo avente la forma prescritta nell'articolo 2657 del codice civile.

        Art. 826. - (Responsabilità del costruttore). - 1. L'azione di responsabilità contro il costruttore per le difformità e i vizi occulti si prescrive con il decorso di due anni dalla consegna dell'opera.
            2. Il committente che sia convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia purché abbia denunziato la difformità o il vizio entro il termine di cui al comma 1.

        Art. 827. - (Pubblicità degli atti relativi alla proprietà di aeromobili in costruzione). - 1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su aeromobili in costruzione o su loro quote sono resi pubblici mediante trascrizione nel registro delle costruzioni.
            2. Nel registro delle costruzioni devono, altresì, essere trascritti gli atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.

        Art. 828. - (Iscrizione dell'aeromobile nel registro aeronautico nazionale). - 1. L'iscrizione dell'aeromobile nel registro aeronautico nazionale è richiesta all'ENAC che provvede a riprodurre nel registro medesimo e ad annotare sul certificato di immatricolazione, le trascrizioni fatte ai sensi degli articoli 827 e 1030 nel registro delle costruzioni".


Art. 13.

        1. Il titolo II del libro secondo della parte seconda del codice della navigazione è sostituito dal seguente:


"TITOLO II

DELLA PROPRIETA' DELL'AEROMOBILE

        Art. 829. - (Norme applicabili all'aeromobile). - 1. In quanto non sia diversamente stabilito, gli aeromobili sono soggetti alle norme sui beni mobili.

        Art. 830. - (Pubblicità degli atti relativi alla proprietà dell'aeromobile) - 1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su aeromobili o su loro quote sono resi pubblici mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale, ed annotazione sul certificato di immatricolazione.
            2. Nelle stesse forme previste dal comma 1 sono resi pubblici gli altri atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.

        Art. 831. - (Ufficio competente ad eseguire la pubblicità). - 1. Per gli aeromobili iscritti nel registro aeronautico nazionale, la pubblicità è richiesta, ad iniziativa di parte, all'ENAC, presso le sedi periferiche e centrali dell'Ente.
            2. Il registro aeronautico nazionale è informatizzato e basato su un archivio centrale contenente le informazioni di carattere tecnico e giuridico relative agli aeromobili.
            3. Gli uffici dell'ENAC rilasciano all'atto della prima iscrizione dell'aeromobile nel registro aeronautico nazionale il certificato di immatricolazione attestante lo stato giuridico del medesimo aeromobile.

        Art. 832. - (Forma del titolo per la pubblicità). - 1. La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi, se non in forza di un titolo avente la forma prescritta nell'articolo 2657 del codice civile.

        Art. 833. - (Comproprietà dell'aeromobile). - 1. Quando l'aeromobile appartiene per quote a più persone si applicano gli articoli da 259 a 264.

        Art. 834. - (Vendita di quota di aeromobile a stranieri). - 1. Il comproprietario dell'aeromobile non può, senza il consenso di tutti gli altri comproprietari, vendere la sua quota a stranieri".


Capo III

ENTE NAZIONALE
PER L'AVIAZIONE CIVILE


Art. 14.

        1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, è ente pubblico non economico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.
        2. L'ENAC assume le funzioni di Autorità dell'aviazione civile, ai sensi di quanto previsto dalla normativa aeronautica internazionale, le attribuzioni indicate nel codice della navigazione, nonché gli ulteriori compiti assegnati da leggi e regolamenti.
        3. L'ENAC promuove, sulla base delle linee di indirizzo politiche ed economiche date dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno sviluppo continuo ed armonico dell'aviazione civile italiana nelle sue varie componenti, nel rispetto della sicurezza del volo.


Art. 15.

        1. Sono organi dell'ENAC:

            a) il presidente;

            b) il consiglio di amministrazione;

            c) il collegio dei revisori dei conti;

            d) il direttore generale.

        2. Il presidente, scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza riferite all'aviazione civile, ha la rappresentanza legale dell'ENAC, presiede il consiglio di amministrazione ed esercita le competenze stabilite dallo statuto. E' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni. Rimane in carica quattro anni.
        3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei membri scelti tra soggetti di comprovata esperienza e conoscenza del settore aeronautico, nominati, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il consiglio rimane in carica quattro anni. Esercita le competenze stabilite dallo statuto dell'ENAC.
        4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'ENAC ai sensi degli articoli 2397 e seguenti del codice civile. Il collegio è nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rimane in carica quattro anni ed è composto da tre membri effettivi e da uno supplente, scelti tra persone in possesso di specifica professionalità, iscritti al registro dei revisori contabili, dei quali uno con funzioni di presidente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
        5. Il direttore generale è nominato, per la durata di cinque anni, con le stesse procedure del consiglio di amministrazione ed è scelto tra soggetti di comprovata capacità tecnica ed esperienza professionale nel settore dell'aviazione civile che abbiano consolidata esperienza internazionale e comunitaria nel campo dell'aviazione civile. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; fissa le linee guida e di indirizzo per un efficace esercizio dei compiti dell'ENAC ed assicura il coordinamento operativo delle strutture dell'Ente per garantire l'efficienza e la qualità dei servizi istituzionali; segue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione o dallo statuto. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti propri del consiglio di amministrazione, indifferibili e necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio, che sono sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile. Il direttore generale è responsabile dei rapporti con enti ed organismi nazionali ed internazionali. E' coadiuvato da un vice direttore generale. La nomina, il conferimento delle relative funzioni ed attribuzioni, i parametri di determinazione degli emolumenti sono attribuiti dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale.
        6. I componenti degli organi dell'ENAC, a pena di decadenza, non possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, nelle imprese nel settore di competenza dell'Ente per tutta la durata del loro mandato.
        7. Gli organi dell'ENAC sono nominati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati, a valere sul bilancio dell'Ente, gli emolumenti spettanti al presidente, ai membri del consiglio di amministrazione, ai componenti del collegio dei revisori dei conti, al direttore generale.
        8. Il mandato dei singoli componenti decorre dalla data di insediamento dei rispettivi organi ed è rinnovabile una sola volta. Nel caso che particolari circostanze richiedano la sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione o del collegio dei revisori dei conti la durata del nuovo mandato coincide con quella del rispettivo organo.


Art. 16.

        1. L'ENAC è sottoposto all'indirizzo ed alla vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
        2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vigila che l'attività dell'ENAC corrisponda ai fini pubblico - istituzionali e sia attuata con criteri di efficacia, di efficienza e di sicurezza, nel rispetto delle direttive generali impartite. Il Ministro scioglie gli organi di amministrazione e nomina un commissario straordinario per la gestione dell'Ente in caso di gravi e reiterate violazioni, accertate nell'esercizio dei compiti di vigilanza.
        3. Le delibere del consiglio di amministrazione dell'ENAC aventi un rilevante contenuto strategico o programmatico, i provvedimenti concernenti la definizione delle piante organiche, i provvedimenti di disposizione del patrimonio immobiliare divengono efficaci se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non ne chiede il riesame entro venti giorni dalla loro ricezione, ovvero, in tale ipotesi, qualora il consiglio di amministrazione confermi la deliberazione a maggioranza assoluta dei propri membri. In ogni caso, il Ministro annulla le delibere in contrasto con gli indirizzi di politica generale del Governo o con le disposizioni contenute nel contratto di programma di cui all'articolo 17.
        4. L'ENAC sottopone all'approvazione delle competenti autorità i propri atti nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia.


Art. 17.

        1. A seguito dell'insediamento degli organi di cui all'articolo 15, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stipula un contratto di programma con l'ENAC per definire l'esercizio delle funzioni in relazione alle nuove attribuzioni esercitate dall'ENAC, ai sensi delle disposizioni del codice della navigazione. Il contratto, rinnovabile con cadenza triennale, in particolare definisce:

            a) gli obiettivi strategici che l'Ente deve conseguire per lo sviluppo dell'aviazione civile nel rispetto dei criteri di sicurezza;

                b) i parametri di efficacia, di qualità e di efficienza nella gestione dei servizi resi all'utenza, nonché i criteri di politica tariffaria dell'Ente;

            c) i piani e i programmi per garantire la tutela dei consumatori;

            d) i rapporti con enti, società e organismi nazionali e internazionali che operano nel settore dell'aviazione civile;

            e) le modalità per l'adozione delle disposizioni tecniche atte al recepimento degli annessi alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificata con la legge 17 aprile 1956, n. 561, per le materie rientranti nelle specifiche competenze dell'Ente, nonché le modalità per assicurare il monitoraggio sulla conformità del sistema nazionale dell'aviazione civile alle disposizioni dei rimanenti annessi alla medesima Convenzione;

            f) i criteri di partecipazione, anche su delega, dell'Ente alla definizione degli accordi con altri Stati nelle materie, comunque, attinenti all'aviazione civile ed al trasporto aereo;

            g) le modalità per assicurare il coordinamento con altri enti ed amministrazioni in materia di regolamentazione;

            h) le modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo 14, comma 3;

            i) i criteri applicativi con cui si esplica l'attività di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.


Art. 18.

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione dell'ENAC delibera l'adeguamento dello statuto dell'Ente alle nuove attribuzioni previste dalla medesima legge e dalle disposizioni del codice della navigazione.
        2. Lo statuto, in particolare, definisce:

                a) le competenze degli organi in relazione alle mutate esigenze di amministrazione dell'ENAC;

                b) i nuovi criteri di organizzazione e di funzionamento dell'Ente;

                c) i criteri e le modalità di assunzione, di formazione e di riqualificazione del personale;

                d) i criteri per la nomina del rappresentante dell'Ente nel collegio sindacale delle società di gestione per la vigilanza sul rispetto dei princìpi di efficienza e di economicità della gestione;
                e) i casi di commissariamento dell'Ente, i termini di durata massima ed i poteri del commissario straordinario di cui all'articolo 16, comma 2.

        3. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.


Art. 19.

        1. Il patrimonio dell'ENAC è costituito dai beni mobili ed immobili per l'esercizio delle attività istituzionali.
        2. Ai sensi del titolo IV del libro primo della parte seconda del codice della navigazione, sono assegnati all'ENAC, in uso gratuito, i beni del demanio aeronautico per il successivo affidamento dei beni medesimi alle società di gestione aeroportuali.
        3. Per gli aeroporti militari da destinare all'aviazione civile, i relativi beni sono assegnati con decreto del Ministro della difesa.


Art. 20.

        1. Le entrate dell'ENAC sono costituite da:

            a) trasferimenti da parte dello Stato connessi all'espletamento dei compiti istituzionali ed all'attuazione del contratto di programma, mediante inserimento delle apposite voci nella tabella C della legge finanziaria annuale;

            b) tariffe per le prestazioni di servizi stabilite con apposito regolamento, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                c) canoni di concessione;

                d) sanzioni;

                e) proventi derivanti da entrate diverse.

Art. 21.

        1. Con il regolamento di contabilità deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i princìpi e le modalità della gestione contabile dell'ENAC. L'organo incaricato del controllo interno ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, accerta la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi, valutandone comparativamente i costi, i modi ed i tempi di conseguimento. I bilanci preventivi e consuntivi sono trasmessi, entro dieci giorni dalla data della deliberazione, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, ai fini dell'approvazione.
        2. All'ENAC si applicano gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
        3. L'ENAC è inserito nella parte IV della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.


Art. 22.

        1. Tutti gli atti connessi con attività dell'ENAC e con la acquisizione del patrimonio sono esenti da imposte e tasse.


Art. 23.

        1. Sono fatti salvi i trattamenti economici e giuridici relativi ai rapporti di lavoro del personale dell'ENAC vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. L'ENAC definisce, entro dodici mesi dalla data di entrata della presente legge, la dotazione organica in relazione alle nuove esigenze ed ai carichi di lavoro derivanti dalle nuove funzioni ed attribuzioni ed, a tal fine, procede ad assumere il personale necessario. Il reclutamento del personale, anche dirigenziale, avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia e con le modalità indicate dall'Ente.
        3. Al fine di garantire la massima economicità, in sede di prima attuazione della presente legge, il personale necessario ai sensi del comma 2 è reperito, nelle more della definizione della dotazione organica, mediante trasferimento del seguente personale, previa richiesta degli interessati:

            a) il personale dell'Ente poste italiane spa già in servizio presso l'ENAC alla data del 31 dicembre 2000;

            b) il personale, già in servizio presso il dipartimento dell'Aviazione civile - Ministero dei trasporti e della navigazione e successivamente transitato alla Direzione per la navigazione aerea del Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

            c) il personale dell'Aero club d'Italia;

            d) il personale dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV), in possesso degli appropriati requisiti per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'ENAC in materia di assistenza al volo e di circolazione aerea.

        4. L'ENAC valuta, autonomamente, sulla base delle proprie esigenze e finalità, le richieste pervenute ai sensi del comma 3. Per quanto concerne il personale dell'ENAV, di cui alla lettera d) del citato comma 3, l'ENAC stabilisce il contingente numerico e le qualifiche corrispondenti, concordando con l'ENAV stesso le relative modalità di trasferimento.
        5. Per l'inquadramento iniziale del personale trasferito ai sensi dei commi 3 e 4, si applicano le modalità ed i criteri di inquadramento definiti nel vigente ordinamento dell'ENAC, fatti salvi i diritti maturati prima del trasferimento.
        6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del trattamento pensionistico il personale dell'ENAC ha facoltà di optare per il trattamento riservato allo stesso, rispettivamente, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica. Entro lo stesso termine di cui al presente comma, ai fini del trattamento di fine rapporto, il personale di cui al comma 3 che gode dell'istituto della indennità di buonuscita può optare per il trattamento di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni; a tale fine il maturato dell'indennità di buonuscita costituisce la quota iniziale da trasferire all'Ente.
        7. Al personale della ex Direzione generale dell'aviazione civile transitato nell'ENAC ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e in servizio al 1^ gennaio 2002, si applica la disciplina dell'indennità di anzianità già prevista per il restante personale dell'ENAC. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui al titolo II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104.


Art. 24.

        1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'ENAC con le modalità stabilite dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
        2. L'ENAC può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.


Art. 25.

        1. Nelle more della definizione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 23, l'ENAC è autorizzato, sia per soddisfare le esigenze immediate inerenti lo svolgimento dei compiti istituzionali che per l'attività di formazione e di riqualificazione professionale del personale già dipendente, a stipulare, con criteri di ampia autonomia, contratti di lavoro a tempo determinato con personale qualificato.
        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi dell'ENAC definiscono la nuova struttura organizzativa centrale e periferica ed apportano, altresì, ove necessario, modifiche allo statuto, al contratto di programma ed al regolamento amministrativo-contabile.
        3. L'ENAC provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire i criteri e le procedure per la quiescenza anticipata del personale dirigenziale, ai sensi di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per l'Ente.
        4. Per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge il direttore generale dell'ENAC, al fine di garantire un soddisfacente completamento della nuova organizzazione, si avvale di un comitato tecnico-organizzativo costituito da esperti di settore. Con proprio decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina i membri del comitato e definisce gli ambiti di intervento.


Capo IV

ENTE NAZIONALE
PER L'ASSISTENZA AL VOLO


Art. 26.

        1. L'ENAV, costituito in società per azioni con la legge 21 dicembre 1996, n. 665, fornisce i servizi di assistenza al volo di cui al libro primo, titolo secondo, capo I, del codice della navigazione.
        2. L'ENAV partecipa ai programmi europei nel settore della navigazione satellitare per gli aspetti di propria competenza.
        3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ENAV adegua il proprio statuto alle disposizioni del presente capo.

Art. 27.

        1. La fornitura dei servizi di assistenza al volo si conforma alla regolamentazione emanata dall'ENAC che esercita, altresì, la vigilanza ed il controllo sull'esercizio degli stessi secondo i parametri di sicurezza e di qualità stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento nazionale e dell'Unione europea.
        2. L'ENAV, in particolare, si dota di un sistema gestionale finalizzato al mantenimento dei requisiti di sicurezza nell'esercizio della propria attività, rispondente ai criteri fissati dall'ENAC.


Art. 28.

        1. L'ENAV stipula con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un contratto di programma, di durata triennale, nel quale sono specificati:

            a) gli obiettivi ed i piani di investimento e di intervento per l'ammodernamento tecnologico del sistema dei servizi di assistenza di volo;

            b) le caratteristiche dei servizi forniti in ambito nazionale, per la circolazione aerea e la movimentazione degli aeromobili sugli aeroporti di propria competenza;

            c) i livelli di sicurezza, di efficienza e di qualità dei servizi erogati;

            d) le modalità di fornitura dei servizi ed i criteri di esercizio delle relative attività;

            e) i servizi da svolgere in proprio e quelli da concedere in appalto o in gestione a terzi;

            f) le verifiche, gli obblighi di adeguamento e le procedure sanzionatorie per i casi di inadempienza.

        2. L'ENAC esprime un parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sul contratto di programma e ne verifica la corretta applicazione per gli aspetti di propria competenza.

Art. 29.

        1. L'ENAV provvede:

            a) al potenziamento, all'ammodernamento di impianti ed apparati per la gestione del traffico aereo in aerovia ed al suolo, ivi inclusi i radar di avvicinamento e di movimentazione a terra, alla loro installazione, alla imposizione delle servitù necessarie per il loro funzionamento nonché alla manutenzione degli stessi;

            b) alla formazione, all'aggiornamento ed all'addestramento del personale addetto ai servizi di assistenza al volo.

        2. Al potenziamento, all'ammodernamento ed alla manutenzione degli aiuti visivi aeroportuali e dei radioaiuti per le operazioni di decollo e di atterraggio provvede l'operatore aeroportuale.


Art. 30.

        1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'ENAV con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.


Art. 31.

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ENAV provvede alla redazione di un manuale recante le norme di organizzazione dell'Ente, ed in particolare:

            a) i princìpi di organizzazione e i criteri di funzionamento;

            b) i criteri e le modalità per la formazione e la riqualificazione del personale;

            c) le norme e le disposizioni operative per lo svolgimento dei servizi;

            d) ogni altra disposizione richiesta dalla regolamentazione emanata dall'ENAC.

Capo V

AGENZIA NAZIONALE PER LE
INVESTIGAZIONI AERONAUTICHE


Art. 32.

        1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, istituita con decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, e successive modificazioni, è trasformata in Agenzia nazionale per le investigazioni aeronautiche, di seguito denominata "Agenzia".


Art. 33.

        1. L'Agenzia succede nei rapporti di lavoro con i dipendenti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo alle condizioni economiche e normative vigenti all'atto della trasformazione ai sensi dell'articolo 32.
        2. L'Agenzia subentra, altresì, nella titolarità del patrimonio, costituito da beni mobili e immobili, nonché dei rapporti attivi e passivi dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.


Art. 34.

        1. Sono organi dell'Agenzia:

            a) il presidente;

            b) il direttore generale;

            c) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da un supplente.

        2. Gli organi dell'Agenzia sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, rimangono in carica cinque anni e possono essere confermati solo una volta.
        3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, a valere sul bilancio dell'Agenzia, gli emolumenti spettanti agli organi dell'Agenzia.


Art. 35.

        1. Il presidente ha poteri di programmazione, di indirizzo e di controllo strategico, nonché poteri di rappresentanza esterna dell'Agenzia.

        2. Il presidente, inoltre, provvede a:

            a) stabilire i criteri per la conduzione e lo svolgimento delle inchieste;

            b) approvare le relazioni e i rapporti predisposti dagli investigatori;

            c) approvare i regolamenti sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'Agenzia predisposti dal direttore generale;

            d) definire i protocolli di intesa con istituzioni ed enti civili e militari ritenuti necessari ai fini dell'attività dell'Agenzia;

            e) approvare i bilanci;

            f) predisporre un rapporto informativo annuale al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività svolta dall'Agenzia.

        3. Nello svolgimento dell'attività, relativamente agli aspetti giuridici delle richieste ed ai rapporti con la magistratura, il presidente si avvale di un consulente legale, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
        4. Il direttore generale svolge attività di organizzazione e di gestione dell'Agenzia ed, in particolare, provvede a:

            a) predisporre i regolamenti sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'Agenzia;

            b) conferire incarichi di studio, di indagine e di consulenza tecnica e giuridica;

            c) fissare i requisiti per l'assunzione degli investigatori e del restante personale;
            d) assegnare le inchieste agli investigatori e assicurarne il coordinamento operativo;

            e) sottoporre all'approvazione del presidente le relazioni ed i rapporti di inchiesta.

        5. Il presidente ed il direttore generale, nell'espletamento delle proprie funzioni, assumono i poteri attribuiti agli investigatori.
        6. Il presidente ed il direttore generale sono scelti tra esperti di riconosciuta esperienza nel settore aeronautico, di elevato prestigio in campo internazionale e di indipendenza di giudizio. In particolare essi devono aver dimostrato comprovata capacità tecnica nella gestione di problematiche relative alla sicurezza del volo ed alle investigazioni.
        7. I revisori dei conti sono scelti tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità.


Art. 36.

        1. A pena di decadenza, il presidente ed il direttore generale non possono essere amministratori o dipendenti, né avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale o di consulenza, nelle imprese del settore di competenza dell'Agenzia.
        2. Il presidente e il direttore generale non possono ricoprire, nel corso del rispettivo mandato, incarichi di perito o di consulente in procedimenti giudiziari civili o penali che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'attività dell'Agenzia.
        3. Il presidente e il direttore generale, se dipendenti di pubbliche amministrazioni, sono collocati fuori ruolo per il periodo di durata del rispettivo mandato.


Art. 37.

        1. E' istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Agenzia nel limite massimo di sessantatre unità. La ripartizione è effettuata dall'Agenzia, sulla base delle proprie esigenze. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare modifiche alla ripartizione organica su proposta dell'Agenzia.
        2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative ai dipendenti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
        3. Al personale dell'Agenzia è attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per le corrispondenti qualifiche dell'ENAC.
        4. Il personale dirigenziale tecnico, scelto tra esperti di consolidata esperienza tecnico-professionale acquisita nel campo delle investigazioni e gli investigatori possono essere assunti anche con contratto di lavoro a tempo determinato. Ove dipendenti da una pubblica amministrazione gli stessi sono collocati in aspettativa senza assegni.


Art. 38.

        1. Fatta salva la possibilità di avvalersi di strutture specializzate esistenti, l'Agenzia si dota delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle investigazioni tecniche, con particolare riferimento agli apparati di decodifica delle registrazioni dei dati di volo (Flight Data Recorder) e delle voci di cabina (Cockpit Voice Recorder) e ai laboratori per prove e ricerche di uso più ripetitivo.
        2. L'Agenzia si avvale, per la formazione e l'aggiornamento del personale, di qualificate strutture nazionali ed estere.


Art. 39.

        1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia, con le modalità stabilite dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
        2. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

Art. 40.

        1. All'onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia, valutato in 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. In caso di eventi catastrofici, l'Agenzia può richiedere, per esigenze straordinarie, ulteriori stanziamenti in aggiunta a quelli previsti dal comma 1, il cui importo è stabilito in relazione alla gravità dell'evento occorso.
        3. Per l'amministrazione e la contabilità dell'Agenzia si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696. I bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi sono trasmessi all'amministrazione vigilante.
        4. L'Agenzia è sottoposta alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, ed è inserita nella tabella A allegata alla stessa legge.
        5. Si applicano gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.


Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI. ENTRATA IN VIGORE


Art. 41.

        1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di attuazione della riforma del sistema dell'aviazione civile, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
        2. Sino alla piena attuazione del piano di cui al comma 1, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ENAV continua a garantire l'espletamento dei compiti e delle attività ad esso affidati dalla legge 21 dicembre 1996, n. 665.


Art. 42

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

                a) gli articoli 874, 875, 876, 896, secondo comma, 897, 898, 899, 1193, 1229 e 1234 del codice della navigazione;

                b) il regolamento per la navigazione aerea, di cui al regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356;

                c) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1^ settembre 1967, n. 1411;

                d) la legge 2 aprile 1968, n. 518;

                e) la legge 11 luglio 1977, n. 1411;

                f) la legge 11 gennaio 1979, n. 14;

                g) la legge 23 maggio 1980, n. 242;

                h) la legge 23 settembre 1980, n. 591;

                i) la legge 11 dicembre 1980, n. 862;

                l) il primo comma dell'articolo 2 e l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930;

                m) il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145;

                n) il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461;

                o) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566;

                p) la legge 21 dicembre 1996, n. 665, eccetto i commi 3 e 4 dell'articolo 7;
                q) il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.


Art. 43

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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