XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2917




        Onorevoli Colleghi! - Il testo unico sulle tossicodipendenze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, prevede che in tutte le scuole secondarie superiori vengano istituiti dei centri di formazione e consulenza (CIC), normalmente gestiti dalle aziende sanitarie locali, ai quali gli studenti possono rivolgersi per un colloquio riservato con un operatore socio-sanitario - di solito uno psicologo - nell'assoluto rispetto dell'anonimato (articolo 106 del citato testo unico). L'intento del legislatore, nel prescrivere l'anonimato, era finalizzato a far emergere il disagio giovanile, con particolare riferimento alle conseguenze dell'assunzione di droghe, qualora questo stentasse a trovare adeguato rimedio in ambiente familiare.
        Questa soluzione legislativa presenta aspetti discutibili, perché, se non viene correttamente interpretata e regolamentata, può attribuire allo psicologo le funzioni tipiche dei genitori, ponendolo anche in contrapposizione ad essi. La garanzia dell'anonimato deve comunque collocarsi in un più ampio contesto legislativo, che riconosce e garantisce la potestà genitoriale (articolo 30 della Costituzione), il diritto/dovere dei genitori di scegliere le cure sanitarie per i propri figli (decreto legislativo n. 229 del 1999), che impone di denunciare alle autorità competenti eventuali violenze accertate o presunte da parte degli stessi familiari (articolo 331 del codice di procedura penale), e altre norme di legge. Si presta inoltre a facili abusi da parte degli operatori sanitari, qualora questi interferiscano con la sfera dei valori etici, culturali e comportamentali, di cui lo studente è portatore, valori che sarebbero facilmente conculcati nel minore per effetto della presunta superiorità scientifica del consulente.
        Il tentativo di regolamentare il servizio dei CIC da parte di un'azienda sanitaria locale del Veneto (ULSS 20 - Verona), finalizzata ad evitare eventuali abusi da parte degli operatori meno esperti del contesto legislativo in cui si colloca la disciplina del citato testo unico, ha trovato un'accanita opposizione da parte dell'Associazione unitaria psicologi italiani e di alcuni esponenti politici comunali, provinciali e regionali, che evidentemente non condividono lo stesso ruolo preminente della famiglia nell'educazione e nella cura dei figli. Dico subito che sono contrario a consegnare i nostri figli nelle mani di psicologi, che non siano stati scelti dai genitori. Sono invece favorevole a regolamentare l'eccessiva discrezionalità con la quale questi operatori potrebbero invadere la sfera intima, psicologica e valoriale dei nostri figli.
        Credo che la migliore prevenzione dei pericoli connessi con l'assunzione di droghe debba necessariamente tener conto dei seguenti princìpi:

            la famiglia riveste un ruolo preminente nell'educazione dei figli ed è quindi necessario il suo coinvolgimento ogni qualvolta ci si trovi di fronte ad una situazione critica, che richieda una consulenza specialistica (la famiglia ha il diritto di scegliere la migliore cura per i propri figli);

            l'assunzione di droghe è sempre un "disvalore"; è quindi irrazionale e sconsigliabile ogni comportamento o affermazione di tolleranza verso un "uso gestito" delle sostanze stupefacenti di ogni tipo (anche delle cosiddette "droghe leggere");

            l'attività di prevenzione non può fondarsi sulla lettura del disagio giovanile in chiave prettamente "psicopatologica", ma deve puntare alla valorizzazione delle energie positive, che quasi sempre possono risolvere in modo naturale i diversi problemi dell'età evolutiva;

            se l'operatore sanitario viene a conoscenza di violenze o di abusi sui minori, ha l'obbligo di avvisare l'autorità competente.

        Credo altresì che la formulazione dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 si presti ad un'applicazione distorta dell'attività dei CIC nelle scuole superiori. Questa può risultare efficace solo se cerca di favorire il coinvolgimento della famiglia, anziché di allontanare di fatto il minore dai genitori ritenuti incapaci o poco comprensivi. Infatti, solo un tribunale può sancire l'incapacità genitoriale.
        Ritengo quindi necessario procedere alla modifica all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.




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