XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2917
Onorevoli Colleghi! - Il testo unico sulle
tossicodipendenze, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, prevede che in tutte le
scuole secondarie superiori vengano istituiti dei centri di
formazione e consulenza (CIC), normalmente gestiti dalle
aziende sanitarie locali, ai quali gli studenti possono
rivolgersi per un colloquio riservato con un operatore
socio-sanitario - di solito uno psicologo - nell'assoluto
rispetto dell'anonimato (articolo 106 del citato testo unico).
L'intento del legislatore, nel prescrivere l'anonimato, era
finalizzato a far emergere il disagio giovanile, con
particolare riferimento alle conseguenze dell'assunzione di
droghe, qualora questo stentasse a trovare adeguato rimedio in
ambiente familiare.
Questa soluzione legislativa presenta aspetti discutibili,
perché, se non viene correttamente interpretata e
regolamentata, può attribuire allo psicologo le funzioni
tipiche dei genitori, ponendolo anche in contrapposizione ad
essi. La garanzia dell'anonimato deve comunque collocarsi in
un più ampio contesto legislativo, che riconosce e garantisce
la potestà genitoriale (articolo 30 della Costituzione), il
diritto/dovere dei genitori di scegliere le cure sanitarie per
i propri figli (decreto legislativo n. 229 del 1999), che
impone di denunciare alle autorità competenti eventuali
violenze accertate o presunte da parte degli stessi familiari
(articolo 331 del codice di procedura penale), e altre norme
di legge. Si presta inoltre a facili abusi da parte degli
operatori sanitari, qualora questi interferiscano con la sfera
dei valori etici, culturali e comportamentali, di cui lo
studente è portatore, valori che sarebbero facilmente
conculcati nel minore per effetto della presunta superiorità
scientifica del consulente.
Il tentativo di regolamentare il servizio dei CIC da parte
di un'azienda sanitaria locale del Veneto (ULSS 20 - Verona),
finalizzata ad evitare eventuali abusi da parte degli
operatori meno esperti del contesto legislativo in cui si
colloca la disciplina del citato testo unico, ha trovato
un'accanita opposizione da parte dell'Associazione unitaria
psicologi italiani e di alcuni esponenti politici comunali,
provinciali e regionali, che evidentemente non condividono lo
stesso ruolo preminente della famiglia nell'educazione e nella
cura dei figli. Dico subito che sono contrario a consegnare i
nostri figli nelle mani di psicologi, che non siano stati
scelti dai genitori. Sono invece favorevole a regolamentare
l'eccessiva discrezionalità con la quale questi operatori
potrebbero invadere la sfera intima, psicologica e valoriale
dei nostri figli.
Credo che la migliore prevenzione dei pericoli connessi
con l'assunzione di droghe debba necessariamente tener conto
dei seguenti princìpi:
la famiglia riveste un ruolo preminente nell'educazione
dei figli ed è quindi necessario il suo coinvolgimento ogni
qualvolta ci si trovi di fronte ad una situazione critica, che
richieda una consulenza specialistica (la famiglia ha il
diritto di scegliere la migliore cura per i propri figli);
l'assunzione di droghe è sempre un "disvalore"; è quindi
irrazionale e sconsigliabile ogni comportamento o affermazione
di tolleranza verso un "uso gestito" delle sostanze
stupefacenti di ogni tipo (anche delle cosiddette "droghe
leggere");
l'attività di prevenzione non può fondarsi sulla lettura
del disagio giovanile in chiave prettamente "psicopatologica",
ma deve puntare alla valorizzazione delle energie positive,
che quasi sempre possono risolvere in modo naturale i diversi
problemi dell'età evolutiva;
se l'operatore sanitario viene a conoscenza di violenze
o di abusi sui minori, ha l'obbligo di avvisare l'autorità
competente.
Credo altresì che la formulazione dell'articolo 106 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 309 del 1990 si presti ad un'applicazione distorta
dell'attività dei CIC nelle scuole superiori. Questa può
risultare efficace solo se cerca di favorire il coinvolgimento
della famiglia, anziché di allontanare di fatto il minore dai
genitori ritenuti incapaci o poco comprensivi. Infatti, solo
un tribunale può sancire l'incapacità genitoriale.
Ritengo quindi necessario procedere alla modifica
all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.