XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2917
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 106 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dopo le parole: "centri di informazione e consulenza"
sono inserite le seguenti: ", di seguito denominati "CIC"".
2. Il comma 2 dell'articolo 106 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, è sostituito dal seguente:
"2. I CIC possono realizzare progetti di attività
informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali
della scuola con i servizi pubblici e con gli enti locali".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 106 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, come sostituito dal comma 2 del presente articolo,
sono inseriti i seguenti;
"2-bis. L'attività di formazione e consulenza dei
CIC nei confronti di singoli studenti deve tener conto del
ruolo preminente della famiglia nell'educazione dei figli e
del suo diritto ad essere tempestivamente informata, salvo
quanto previsto dal comma 2-ter, nei casi in cui emerga
una delle seguenti situazioni:
a) tossicodipendenza, abuso o uso di sostanze
stupefacenti;
b) malattie organiche, infezioni manifeste o ad
alto rischio;
c) situazioni psico-patologiche connotate da
sintomatologia depressiva grave o a rischio evolutivo, grave
inibizione, disturbi alimentari;
d) sintomi autolesionistici manifesti o a rischio
evolutivo;
e) abusi sessuali;
f) violenze di ogni genere;
g) attività criminali.
2-ter. In caso di accertata o sospetta violenza sul
minore da parte della famiglia gli operatori dei CIC sono
tenuti a denunciare il fatto alle autorità competenti senza
informarne la famiglia.
2-quater. Nella attività di consulenza svolta ai
sensi del comma 2, gli operatori dei CIC devono tener conto
del diritto dei genitori di scegliere gli interventi ritenuti
più idonei per la tutela e la promozione dell'integrità
psico-fisica dei figli minorenni; devono inoltre evitare di
favorire o avallare comportamenti dettati dall'opinione che
l'assunzione di droghe non comporti gravi danni ovvero sia
configurabile quale libera scelta individuale, informando con
chiarezza lo studente sugli effetti nocivi di tutte le
sostanze stupefacenti, comprese le cosiddette droghe
leggere.
2-quinquies. L'attività di informazione e consulenza
dei CIC si svolge su due livelli di intervento:
a) la semplice valutazione dei quesiti posti dallo
studente all'operatore, il quale deve rispondere in base alle
proprie conoscenza mediche e psicologiche, evitando di
invadere la sfera dei valori etici, culturali e
comportamentali di cui lo studente è portatore. Tale tipo di
consulenza è prestata senza richiedere le generalità dello
studente, ma non può protrarsi per più di tre incontri. In
ogni caso, i genitori devono essere informati preventivamente
dell'esistenza di questo servizio all'interno della scuola e
della possibilità che i loro figli vi accedano in
anonimato;
b) qualora l'operatore riscontri problemi, che a
suo giudizio richiedono la prosecuzione della consulenza a
livello specialistico, ne dà tempestiva comunicazione ai
genitori e ne richiede il preventivo consenso prima di
continuare ogni altra attività di consulenza nei confronti del
minore interessato".