XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2915
Onorevoli Colleghi! - La legge 5 febbraio 1992, n. 104,
"legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate" fu voluta dal legislatore
per garantire il pieno rispetto della dignità umana e i
diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate,
promuovendone la piena integrazione nella famiglia e nella
società.
La formulazione vigente del comma 5 dell'articolo 33 della
citata legge n. 104 del 1992, a causa della sua equivoca
espressione, ha generato alcuni dubbi interpretativi che hanno
portato, specie in sede giudiziaria, alla elaborazione di
orientamenti restrittivi che mortificano la ratio stessa
della norma che è quella di assicurare e affidare, nella
nostra società, l'assistenza del portatore grave di
handicap al proprio nucleo familiare.
Nel tentativo di fugare tali dubbi e di rafforzare la
tutela dei portatori di handicap - anche sulla scia
della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante "disposizioni per il
sostegno della maternità e della paternità, per il diritto
alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi
delle città", che con l'articolo 19 ha modificato il comma 5
dell'articolo 33 della citata legge n. 104 del 1992, così da
non prevedere più come requisito la convivenza con il
portatore di handicap - con la presente proposta di
legge si propone una ulteriore modifica del medesimo comma
5.
Giova ricordare che le circolari del Ministero delle
finanze del 9 luglio 1997 e del 7 ottobre 1998, fanno
riferimento alla necessaria assicurazione che, per potere dare
corso all'applicazione dell'agevolazione in questione, si
debba trovare "adeguata sostituzione con dipendente dello
stesso o di altro profilo".
Risulta, tra l'altro, che una copiosa giurisprudenza
amministrativa ha più volte censurato l'interpretazione
restrittiva operata dal Ministero nei confronti degli aventi
diritto.
Sarebbe, pertanto, opportuno rimuovere tali limitazioni in
quanto disposte e previste con atti interpretativi che, nel
caso di specie, si pongono in palese contrasto con la ratio
della disposizione agevolativa, creando notevoli disagi a
coloro che, nella pienezza dei loro diritto, ne chiedono
l'applicazione.