XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2915
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 5 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"5. Il genitore o il familiare lavoratore, con
rapporto di lavoro pubblico o privato, che ha necessità di
collaborare all'assistenza continua di un parente o un affine
entro il terzo grado handicappato, ha diritto ad essere
assegnato o trasferito presso la sede di lavoro più vicina al
domicilio della persona bisognosa di assistenza sempre che,
presso tale sede, vi sia vacanza di posto. Permanendo
l'esigenza di assistenza, lo stesso non può, senza il suo
espresso consenso, essere trasferito ad altra sede. Tale
beneficio, in relazione a ciascun portatore di handicap,
una volta concesso non può essere richiesto da nessun altro
soggetto in possesso dei medesimi requisiti".