XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2911




        Onorevoli Colleghi! - I beni appartenenti all'edilizia storica, ubicati nei territori comunali extraurbani, pur senza il riconoscimento di bene culturale ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, possono avere un interesse storico artistico ma spesso sono semisconosciuti, abbandonati o in condizioni di degrado. La presente proposta di legge prevede che i comuni competenti dispongono il censimento di tali beni; esso consiste nella compilazione, per ciascun bene, di una scheda conoscitiva e di una scheda tecnica, nonché di un esame di prima diagnostica, nei casi in cui ciò sia ritenuto necessario per le precarie condizioni di degrado del bene considerato. Al suddetto censimento i comuni provvedono direttamente o tramite le organizzazioni di volontariato senza finalità di lucro e con scopo sociale riguardante la tutela dei beni culturali, dotate di adeguata preparazione e competenza nel settore.
        La scheda conoscitiva deve contenere i seguenti dati relativi al bene considerato: comune competente per territorio, cartina topografica di riferimento, nome individuativo, categoria di appartenenza, ubicazione, cenni storici, descrizione, stato di conservazione, commento conclusivo. La scheda tecnica, oltre il comune nel cui territorio si trova il bene, la cartina topografica di riferimento e il nome individuativo, deve contenere i seguenti dati: dimensioni del bene, descrizione della muratura, copertura, intonaco, infissi, gronde e pluviali, quadro fessurativo, note sulla necessità o meno dell'esame di prima diagnostica.
        L'esame di prima diagnostica riguarda un determinato numero di beni sottoposti a censimento, ed è preceduto da una nota informativa inviata ai proprietari dei beni stessi a cura dei comuni; esso viene eseguito secondo le istruzioni della Commissione UNI-NORMAL, operante sotto l'egida dell'Istituto centrale del restauro del Ministero per i beni e le attività culturali e dei centri opere d'arte di Milano, Firenze e Roma del Consiglio nazionale delle ricerche e comprende accertamenti sui materiali usati, sullo stato di degrado e sul rilievo strutturale, accompagnati da rappresentazioni grafiche.
        Ciascun comune istituisce un apposito registro dei beni appartenenti all'edilizia storica, sottoposti a censimento, nel quale annota i risultati ottenuti e ne invia copia alla soprintendenza competente che provvede agli opportuni accertamenti, onde evitare possibili duplicazioni, ed inizia la procedura, nei casi in cui ne ricorrano gli estremi, per il riconoscimento di bene culturale ai sensi del citato testo unico previa comunicazione agli stessi comuni che ne prendono nota nel registro di cui sopra.
        Soprintendenze e comuni, concordemente, stabiliscono una graduatoria dei beni appartenenti all'edilizia storica, sottoposti a censimento.
        Ciascun comune, dopo aver preso nota della suddetta graduatoria nell'apposito registro dei beni appartenenti all'edilizia storica, adotta i provvedimenti a garanzia dell'incolumità pubblica e della tutela conservativa, informandone preventivamente la soprintendenza competente e i proprietari degli stessi beni.
        Le soprintendenze competenti, sentiti i comuni competenti per territorio e tenuto conto della graduatoria, possono disporre un monitoraggio periodico, un completo esame di diagnostica, oppure un intervento conservativo, riguardo a determinati beni appartenenti all'edilizia storica, oggetto di censimento.
        L'onere economico per il censimento e per l'eventuale monitoraggio periodico dei beni appartenenti all'edilizia storica è a carico dei comuni, ma viene parzialmente coperto da un contribuito incentivante concesso dalle soprintendenze competenti ai comuni stessi, in proporzione al lavoro svolto. Analogo contributo incentivante può essere chiesto dai comuni ai proprietari dei beni appartenenti all'edilizia storica sottoposti ad esame di prima diagnostica.
        Le soprintendenze competenti provvedono a quanto di loro competenza con le proprie disponibilità di bilancio, integrate dal Ministero per i beni e le attività culturali mediante i proventi derivanti dal gioco del lotto e dalle lotterie.
        La presente proposta di legge riveste un particolare carattere di urgenza considerato il degrado in cui versano molti beni appartenenti all'edilizia storica, e pertanto se ne auspica una sollecita approvazione.




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