XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2911
Onorevoli Colleghi! - I beni appartenenti all'edilizia
storica, ubicati nei territori comunali extraurbani, pur senza
il riconoscimento di bene culturale ai sensi del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, possono avere un interesse storico artistico ma spesso
sono semisconosciuti, abbandonati o in condizioni di degrado.
La presente proposta di legge prevede che i comuni competenti
dispongono il censimento di tali beni; esso consiste nella
compilazione, per ciascun bene, di una scheda conoscitiva e di
una scheda tecnica, nonché di un esame di prima diagnostica,
nei casi in cui ciò sia ritenuto necessario per le precarie
condizioni di degrado del bene considerato. Al suddetto
censimento i comuni provvedono direttamente o tramite le
organizzazioni di volontariato senza finalità di lucro e con
scopo sociale riguardante la tutela dei beni culturali, dotate
di adeguata preparazione e competenza nel settore.
La scheda conoscitiva deve contenere i seguenti dati
relativi al bene considerato: comune competente per
territorio, cartina topografica di riferimento, nome
individuativo, categoria di appartenenza, ubicazione, cenni
storici, descrizione, stato di conservazione, commento
conclusivo. La scheda tecnica, oltre il comune nel cui
territorio si trova il bene, la cartina topografica di
riferimento e il nome individuativo, deve contenere i seguenti
dati: dimensioni del bene, descrizione della muratura,
copertura, intonaco, infissi, gronde e pluviali, quadro
fessurativo, note sulla necessità o meno dell'esame di prima
diagnostica.
L'esame di prima diagnostica riguarda un determinato
numero di beni sottoposti a censimento, ed è preceduto da una
nota informativa inviata ai proprietari dei beni stessi a cura
dei comuni; esso viene eseguito secondo le istruzioni della
Commissione UNI-NORMAL, operante sotto l'egida dell'Istituto
centrale del restauro del Ministero per i beni e le attività
culturali e dei centri opere d'arte di Milano, Firenze e Roma
del Consiglio nazionale delle ricerche e comprende
accertamenti sui materiali usati, sullo stato di degrado e sul
rilievo strutturale, accompagnati da rappresentazioni
grafiche.
Ciascun comune istituisce un apposito registro dei beni
appartenenti all'edilizia storica, sottoposti a censimento,
nel quale annota i risultati ottenuti e ne invia copia alla
soprintendenza competente che provvede agli opportuni
accertamenti, onde evitare possibili duplicazioni, ed inizia
la procedura, nei casi in cui ne ricorrano gli estremi, per il
riconoscimento di bene culturale ai sensi del citato testo
unico previa comunicazione agli stessi comuni che ne prendono
nota nel registro di cui sopra.
Soprintendenze e comuni, concordemente, stabiliscono una
graduatoria dei beni appartenenti all'edilizia storica,
sottoposti a censimento.
Ciascun comune, dopo aver preso nota della suddetta
graduatoria nell'apposito registro dei beni appartenenti
all'edilizia storica, adotta i provvedimenti a garanzia
dell'incolumità pubblica e della tutela conservativa,
informandone preventivamente la soprintendenza competente e i
proprietari degli stessi beni.
Le soprintendenze competenti, sentiti i comuni competenti
per territorio e tenuto conto della graduatoria, possono
disporre un monitoraggio periodico, un completo esame di
diagnostica, oppure un intervento conservativo, riguardo a
determinati beni appartenenti all'edilizia storica, oggetto di
censimento.
L'onere economico per il censimento e per l'eventuale
monitoraggio periodico dei beni appartenenti all'edilizia
storica è a carico dei comuni, ma viene parzialmente coperto
da un contribuito incentivante concesso dalle soprintendenze
competenti ai comuni stessi, in proporzione al lavoro svolto.
Analogo contributo incentivante può essere chiesto dai comuni
ai proprietari dei beni appartenenti all'edilizia storica
sottoposti ad esame di prima diagnostica.
Le soprintendenze competenti provvedono a quanto di loro
competenza con le proprie disponibilità di bilancio, integrate
dal Ministero per i beni e le attività culturali mediante i
proventi derivanti dal gioco del lotto e dalle lotterie.
La presente proposta di legge riveste un particolare
carattere di urgenza considerato il degrado in cui versano
molti beni appartenenti all'edilizia storica, e pertanto se ne
auspica una sollecita approvazione.