XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2911
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Censimento e relative competenze).
1. I beni appartenenti all'edilizia storica ubicati nei
territori extraurbani, anche se non riconosciuti quali beni
culturali ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono
sottoposti a censimento a cura dei comuni interessati.
2. I comuni provvedono al censimento di cui al comma 1
direttamente ovvero tramite l'opera di liberi professionisti
certificati. I comuni possono altresì avvalersi della
collaborazione di organizzazioni di volontariato non aventi
finalità di lucro, purché queste possano dimostrare la loro
specifica competenza nel settore.
Art. 2.
(Caratteristiche del censimento).
1. Il censimento di cui all'articolo 1 consiste nella
compilazione di una scheda conoscitiva e di una scheda tecnica
per ciascun bene appartenente all'edilizia storica ubicato nei
territori extraurbani, nonché nell'esame di prima diagnostica
dei beni schedati, se ritenuto necessario in considerazione
dello stato di degrado degli stessi.
2. La scheda conoscitiva di cui al comma 1 è compilata
sulla base delle metodologie generali definite dall'Istituto
centrale per il catalogo e la documentazione per la
catalogazione dei beni architettonici e per ciascun bene
censito contiene i seguenti dati: comune competente per
territorio, cartina topografica di riferimento, nome
individuato, categoria di appartenenza, ubicazione, cenni
storici, descrizione, stato di conservazione, condizione
giuridica, commento conclusivo.
3. La scheda tecnica di cui al comma 1 per ciascun bene
censito contiene i seguenti dati: dimensione, descrizione
della muratura, della copertura, dell'intonaco, degli infissi,
delle gronde e dei tubi pluviali, del quadro fessurativo,
nonché note sulla necessità o meno dell'esame di prima
diagnostica.
4. L'esame di prima diagnostica disposto per un
determinato numero di beni sottoposti a censimento ai sensi
del comma 1 è preceduto da una nota informativa inviata ai
proprietari degli stessi beni a cura dei comuni.
5. L'esame di prima diagnostica, eseguito secondo le
istruzioni della Commissione UNI-NORMAL, operante sotto
l'egida dell'Istituto centrale del restauro del Ministero per
i beni e le attività culturali e dei centri per le opere
d'arte di Milano, Firenze e Roma del Consiglio nazionale delle
ricerche, comprende accertamenti sui materiali usati, sullo
stato di degrado e sul rilievo strutturale, accompagnati da
rappresentazioni grafiche.
Art. 3.
(Compiti dei comuni
e delle soprintendenze).
1. I comuni istituiscono un registro, riguardante i beni
appartenenti all'edilizia storica ubicati nei territori
extraurbani sottoposti al censimento di cui all'articolo 1,
nel quale sono annotati i risultati dell'indagine svolta ed
inviano una copia dei risultati alle soprintendenze
competenti.
2. Le soprintendenze competenti esaminano i risultati del
censimento trasmessi dai comuni ai sensi del comma 1,
accertano le possibili duplicazioni con precedenti indagini e
danno corso alla procedura, nei in cui ne ricorrano gli
estremi, per il riconoscimento quale bene culturale ai sensi
del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, previa comunicazione ai comuni
interessati che ne prendono nota nel registro di cui al comma
1.
Art. 4.
(Graduatoria e provvedimenti
per i beni culturali).
1. I comuni e le soprintendenze competenti stabiliscono
d'intesa tra loro una graduatoria dei beni sottoposti al
censimento di cui all'articolo 1, attribuendo loro il giudizio
di ottimo, buono, cattivo e pessimo, in base alle risultanze
del censimento stesso.
2. I comuni, dopo aver preso nota della graduatoria di cui
al comma 1 nell'apposito registro istituito ai sensi
dell'articolo 3 ed avere informato le soprintendenze
competenti nonché i proprietari interessati, adottano i
provvedimenti a garanzia dell'incolumità pubblica e della
tutela conservativa dei beni censiti, stabilendo la quota
parte di spesa a carico dei proprietari medesimi.
3. Le soprintendenze competenti sentiti i comuni
competenti per territorio e tenuto conto della graduatoria di
cui al comma 1 dispongono un monitoraggio periodico, un esame
di diagnostica completo, ovvero un intervento conservativo,
riguardo ai beni sottoposti all'esame di prima diagnostica.
4. In relazione agli adempimenti di cui al comma 3, i
comuni provvedono al monitoraggio periodico; le soprintendenze
competenti provvedono, direttamente o tramite le università e
gli istituti di ricerca altamente qualificati, all'esame di
diagnostica completo ed invitano i proprietari o i titolari di
diritti reali e di godimento a provvedere all'intervento
conservativo.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. Su richiesta dei comuni interessati, le soprintendenze
competenti stabiliscono, in via presuntiva, la somma
necessaria per il censimento di cui all'articolo 1 e su tale
somma concedono ai comuni richiedenti un contributo non
inferiore al cinquanta per cento della somma stessa.
2. Le somme stabilite ai sensi del comma 1 sono integrate
dalle soprintendenze competenti a consuntivo, dopo aver preso
atto dell'effettivo onere a carico dei comuni, ivi comprese le
spese per il monitoraggio periodico di cui all'articolo 4.
3. I comuni per la parte di spesa a carico possono
avvalersi di finanziamenti privati.
4. Le soprintendenze competenti provvedono alle spese di
cui al presente articolo con le proprie disponibilità di
bilancio, integrate con i proventi derivanti dal gioco del
lotto e dalle lotterie.
Art. 6.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.