XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2911




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Censimento e relative competenze).

        1. I beni appartenenti all'edilizia storica ubicati nei territori extraurbani, anche se non riconosciuti quali beni culturali ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono sottoposti a censimento a cura dei comuni interessati.
        2. I comuni provvedono al censimento di cui al comma 1 direttamente ovvero tramite l'opera di liberi professionisti certificati. I comuni possono altresì avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato non aventi finalità di lucro, purché queste possano dimostrare la loro specifica competenza nel settore.


Art. 2.

(Caratteristiche del censimento).

        1. Il censimento di cui all'articolo 1 consiste nella compilazione di una scheda conoscitiva e di una scheda tecnica per ciascun bene appartenente all'edilizia storica ubicato nei territori extraurbani, nonché nell'esame di prima diagnostica dei beni schedati, se ritenuto necessario in considerazione dello stato di degrado degli stessi.
        2. La scheda conoscitiva di cui al comma 1 è compilata sulla base delle metodologie generali definite dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione per la catalogazione dei beni architettonici e per ciascun bene censito contiene i seguenti dati: comune competente per territorio, cartina topografica di riferimento, nome individuato, categoria di appartenenza, ubicazione, cenni storici, descrizione, stato di conservazione, condizione giuridica, commento conclusivo.
        3. La scheda tecnica di cui al comma 1 per ciascun bene censito contiene i seguenti dati: dimensione, descrizione della muratura, della copertura, dell'intonaco, degli infissi, delle gronde e dei tubi pluviali, del quadro fessurativo, nonché note sulla necessità o meno dell'esame di prima diagnostica.
        4. L'esame di prima diagnostica disposto per un determinato numero di beni sottoposti a censimento ai sensi del comma 1 è preceduto da una nota informativa inviata ai proprietari degli stessi beni a cura dei comuni.
        5. L'esame di prima diagnostica, eseguito secondo le istruzioni della Commissione UNI-NORMAL, operante sotto l'egida dell'Istituto centrale del restauro del Ministero per i beni e le attività culturali e dei centri per le opere d'arte di Milano, Firenze e Roma del Consiglio nazionale delle ricerche, comprende accertamenti sui materiali usati, sullo stato di degrado e sul rilievo strutturale, accompagnati da rappresentazioni grafiche.


Art. 3.

(Compiti dei comuni
e delle soprintendenze).

        1. I comuni istituiscono un registro, riguardante i beni appartenenti all'edilizia storica ubicati nei territori extraurbani sottoposti al censimento di cui all'articolo 1, nel quale sono annotati i risultati dell'indagine svolta ed inviano una copia dei risultati alle soprintendenze competenti.
        2. Le soprintendenze competenti esaminano i risultati del censimento trasmessi dai comuni ai sensi del comma 1, accertano le possibili duplicazioni con precedenti indagini e danno corso alla procedura, nei in cui ne ricorrano gli estremi, per il riconoscimento quale bene culturale ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, previa comunicazione ai comuni interessati che ne prendono nota nel registro di cui al comma 1.


Art. 4.

(Graduatoria e provvedimenti
per i beni culturali).

        1. I comuni e le soprintendenze competenti stabiliscono d'intesa tra loro una graduatoria dei beni sottoposti al censimento di cui all'articolo 1, attribuendo loro il giudizio di ottimo, buono, cattivo e pessimo, in base alle risultanze del censimento stesso.
        2. I comuni, dopo aver preso nota della graduatoria di cui al comma 1 nell'apposito registro istituito ai sensi dell'articolo 3 ed avere informato le soprintendenze competenti nonché i proprietari interessati, adottano i provvedimenti a garanzia dell'incolumità pubblica e della tutela conservativa dei beni censiti, stabilendo la quota parte di spesa a carico dei proprietari medesimi.
        3. Le soprintendenze competenti sentiti i comuni competenti per territorio e tenuto conto della graduatoria di cui al comma 1 dispongono un monitoraggio periodico, un esame di diagnostica completo, ovvero un intervento conservativo, riguardo ai beni sottoposti all'esame di prima diagnostica.
        4. In relazione agli adempimenti di cui al comma 3, i comuni provvedono al monitoraggio periodico; le soprintendenze competenti provvedono, direttamente o tramite le università e gli istituti di ricerca altamente qualificati, all'esame di diagnostica completo ed invitano i proprietari o i titolari di diritti reali e di godimento a provvedere all'intervento conservativo.


Art. 5.

(Copertura finanziaria).

        1. Su richiesta dei comuni interessati, le soprintendenze competenti stabiliscono, in via presuntiva, la somma necessaria per il censimento di cui all'articolo 1 e su tale somma concedono ai comuni richiedenti un contributo non inferiore al cinquanta per cento della somma stessa.
        2. Le somme stabilite ai sensi del comma 1 sono integrate dalle soprintendenze competenti a consuntivo, dopo aver preso atto dell'effettivo onere a carico dei comuni, ivi comprese le spese per il monitoraggio periodico di cui all'articolo 4.
        3. I comuni per la parte di spesa a carico possono avvalersi di finanziamenti privati.
        4. Le soprintendenze competenti provvedono alle spese di cui al presente articolo con le proprie disponibilità di bilancio, integrate con i proventi derivanti dal gioco del lotto e dalle lotterie.


Art. 6.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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