XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2908




        Onorevoli Colleghi! - Il divario territoriale nelle condizioni del credito, tra il nord e il sud Italia, è molto marcato: secondo i dati diffusi dal Bollettino statistico della Banca d'Italia di settembre 2001, nelle regioni del nord i tassi attivi variano da un minimo del 6,27 per cento ad un massimo dell'11,98 per cento. Nelle regioni meridionali variano da un minimo del 7,54 per cento ad un massimo del 13,22 per cento, con una differenza in media del 2 per cento.
        Il costo del denaro al sud risulta, quindi, superiore in media di 2 punti percentuali rispetto al nord e a questo si aggiunge una minore remunerazione dei depositi di almeno un punto e mezzo.
        Gran parte delle famiglie e delle imprese che risiedono nelle aree geografiche del Mezzogiorno e che operano in alcuni settori di attività sono quindi considerate, a tutti gli effetti, un "pozzo". Un termine che, nel gergo bancario, sta ad indicare un luogo dove si acquista denaro a poco prezzo e lo si rivende a tassi più elevati della media.
        Dal punto di vista economico, il differenziale tra i tassi d'interesse al nord e al sud del Paese viene giustificato sulla base dell'assunto che la remunerazione dei depositi bancari nel Mezzogiorno sarebbe minore perché maggiore sarebbe la propensione al risparmio, o ancora, perché minori sarebbero, per i risparmiatori, le possibilità alternative all'investimento.
        In sostanza, i risparmiatori meridionali sono remunerati con tassi inferiori perché garantiscono un'abbondante offerta di risparmio (e quindi non è necessario incentivarli a risparmiare di più offrendo loro remunerazioni più elevate); nello stesso tempo, l'insufficienza della rete di intermediari finanziari nel Mezzogiorno limita la concorrenza tra banche; quelle presenti nei territori meridionali possono quindi "dettare legge sul mercato" nella remunerazione dei depositi e nel costo del denaro preso a prestito. Entrambe queste argomentazioni sono opinabili: è chiaro che l'offerta di risparmio si restringerebbe in modo "virtuoso" se trovasse convenienti occasioni di investimento; nello stesso tempo, lo sviluppo della rete di intermediazione finanziaria nel Mezzogiorno - e l'apertura dei mercati ad operatori esteri metterebbe fine alla posizione di oligopolio delle poche banche oggi presenti nei territori meridionali e, soprattutto, con un più elevato rischio complessivo di insolvenza dei creditori nel Mezzogiorno. Le sofferenze delle banche che operano nel Mezzogiorno sono, senza dubbio, più elevate che nel resto d'Italia.
        E' anche vero, però, che al sud le aziende di credito hanno concesso fidi bancari a fronte di garanzie reali di valore superiore ad 80.000 miliardi di lire; una percentuale enorme (il 90 per cento) del volume di credito complessivo.
        Nelle regioni del centro-nord gli operatori economici riscuotono maggiore "fiducia": le garanzie coprono soltanto il 55 per cento del totale del credito accordato. Al sud, dunque la redditività, la competitività, le prospettive di un'impresa sono pressochè ininfluenti: perché le banche pretendono interessi così elevati, se poi si tutelano dal rischio di insolvenza con garanzie reali così consistenti?
        E' evidente che proprio l'auspicata apertura dei mercati finanziari del Mezzogiorno al benefico vento della concorrenza degli operatori esteri metterebbe fuori gioco proprio gli operatori meno efficienti: quanto alle asserite più elevate rischiosità degli impieghi vi è da notare che eminenti studiosi della materia hanno osservato che, per le banche del Mezzogiorno, a parità di rischio corrisponde un più elevato rendimento degli impieghi. Senza dire che un elevato costo del denaro contrasta con l'esigenza di consentire agli imprenditori meridionali creditori - che già fanno fatica a restituire il denaro preso a prestito - di onorare l'impegno e di ripagare, in tempi brevi, il capitale ricevuto.
        Paradossalmente, proprio le agevolazioni creditizie concesse ad alcuni tipi di investimento nel Mezzogiorno (che fruiscono dei benefìci dell'intervento straordinario o di altra legislazione speciale) contribuiscono a mantenere elevati i tassi di interesse, a parità di profitto per la banca.
        Se questa, praticando tassi elevati a tutti gli imprenditori meridionali, restringe il volume di credito, può ampiamente rivalersi finanziando investimenti assistiti dall'agevolazione dello Stato, che copre la differenza tra il tasso applicato e quello pagato dall'imprenditore.
        Il governatore della Banca d'Italia ha sottolineato come nel Mezzogiorno gli investimenti siano carenti rispetto alle necessità di piena occupazione delle forze lavoro, con risparmi privati che eccedono, ampiamente, gli investimenti.
        Significativo è il dato che le banche impiegano nel sud solo il 60 per cento dei depositi raccolti, contro una proporzione dell'80 per cento nelle altre regioni. Se è vero che la qualità del credito risente dell'ambiente economico nel quale si opera, è necessario moltiplicare l'impegno e perfezionare le regole per migliorare l'amministrazione e l'organizzazione della maggioranza delle banche attive nel Mezzogiorno.
        Scopo della presente proposta di legge è quello di tendere a riequilibrare la remunerazione del risparmio raccolto dalle banche e di ridurre il costo del denaro erogato agli operatori economici del Mezzogiorno d'Italia. Un passaggio fondamentale per contribuire allo sviluppo degli impieghi delle aree depresse del territorio nazionale, ponendo fine, o riducendo drasticamente, il trasferimento di capitali dal sud al nord del Paese; un movimento spontaneo in base alla legge del mercato che attira i capitali là dove trovano più conveniente allocazione, ma che contrasta con l'esigenza di favorire il riequilibrio territoriale tra le due aree del Paese.
        La presente proposta di legge intende recuperare, inserendola opportunamente nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, entrato in vigore il 1^ gennaio 1994, la finalità sostanziale dell'articolo 8 della legge n. 64 del 1986; una disposizione ora abrogata ma che, per resistenza del mondo bancario, è rimasta, di fatto, inapplicata. E' opportuno ora ripristinare tale norma con modifiche ed aggiornamenti, nella convinzione che, nella mutata fase congiunturale e con la ricostituita solidità patrimoniale del sistema finanziario, essa possa contribuire a stimolare concorrenzialità ed efficienza negli intermediari finanziari e creditizi del Mezzogiorno, favorendo per questa via il rilancio economico e l'occupazione nelle aree depresse del Paese.
L'articolo 1 dispone che, ferma restando l'autonoma determinazione di impresa circa il posizionamento da assumere nel mercato, ciascuno dei soggetti ai quali si applicano le disposizioni del citato testo unico in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali - vale a dire le banche e gli intermediari finanziari - deve tendere a praticare sull'intero territorio nazionale le medesime condizioni per le operazioni ed i servizi prestati a parità di condizioni soggettive dei clienti, senza che la località di insediamento di questi ultimi e la loro specifica operatività territoriale possano rappresentare, di per sé, elemento discriminatorio.
        Sono demandate alla Banca d'Italia l'emanazione delle disposizioni attuative, nonché - ai sensi dell'articolo 2 - l'iniziativa per l'irrogazione delle sanzioni per le relative violazioni.
        Tali sanzioni, riprese per analogia dal testo unico, consistono in pene pecuniarie a carico degli amministratori, dei dirigenti e degli operatori inadempienti, nonché, nel caso di ripetute violazioni, nella sospensione di attività anche di singole sedi secondarie del soggetto interessato.
        L'articolo 3 impegna il Ministro dell'economia e delle finanze a riferire annualmente sullo stato di attuazione della legge, sulle violazioni riscontrate e sulle conseguenti sanzioni irrorate.




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