XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2908




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Uniformità delle condizioni).

1. Ciascun soggetto di cui al comma 1 dell'articolo 115 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, deve praticare, in tutte le sedi principali e secondarie, filiali, agenzie e dipendenze, per ciascun tipo di operazione bancaria, principale od accessoria, tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti dei clienti della stessa banca a parità di condizioni soggettive dei clienti medesimi. E' esclusa, in ogni caso, la rilevanza della località di insediamento o della sfera di operatività territoriale dei clienti per giustificare disparità di condizioni contrattuali.
        2. In attesa della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio per l'individuazione delle operazioni dei servizi di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 116 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, la presente legge si applica alle operazioni ed ai servizi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 154.
        3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia provvede ad emanare i regolamenti attuativi delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, che si applicano ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 115 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, entro sei mesi dalla data della loro emanazione.


Art. 2.

(Sanzioni).


        1. La violazione dei regolamenti attuativi di cui al comma 3 dell'articolo 1 della presente legge è sanzionata ai sensi del comma 3 dell'articolo 144 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385. In caso di ripetute violazioni, si applica la sanzione di cui al comma 5 dell'articolo 128 del medesimo testo unico.


Art. 3.

(Relazione annuale).


        1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in allegato allo stato di previsione del Ministero, presenta una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge, sulle violazioni riscontrate e sulle sanzioni irrogate.



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