XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2908
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Uniformità delle condizioni).
1. Ciascun soggetto di cui al comma 1 dell'articolo 115
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, deve
praticare, in tutte le sedi principali e secondarie, filiali,
agenzie e dipendenze, per ciascun tipo di operazione bancaria,
principale od accessoria, tassi e condizioni uniformi,
assicurando integrale parità di trattamento nei confronti dei
clienti della stessa banca a parità di condizioni soggettive
dei clienti medesimi. E' esclusa, in ogni caso, la rilevanza
della località di insediamento o della sfera di operatività
territoriale dei clienti per giustificare disparità di
condizioni contrattuali.
2. In attesa della delibera del Comitato interministeriale
per il credito e il risparmio per l'individuazione delle
operazioni dei servizi di cui alla lettera a) del comma
3 dell'articolo 116 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, la presente legge si applica alle operazioni ed
ai servizi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 154.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Banca d'Italia provvede ad emanare i
regolamenti attuativi delle norme di cui al comma 1 del
presente articolo, che si applicano ai soggetti di cui al
comma 1 dell'articolo 115 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, entro sei mesi
dalla data della loro emanazione.
Art. 2.
(Sanzioni).
1. La violazione dei regolamenti attuativi di cui al comma
3 dell'articolo 1 della presente legge è sanzionata ai sensi
del comma 3 dell'articolo 144 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385. In caso di
ripetute violazioni, si applica la sanzione di cui al comma 5
dell'articolo 128 del medesimo testo unico.
Art. 3.
(Relazione annuale).
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in allegato
allo stato di previsione del Ministero, presenta una relazione
annuale sullo stato di attuazione della presente legge, sulle
violazioni riscontrate e sulle sanzioni irrogate.