XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2907
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende dare risposta ad una situazione molto difficile e
delicata che interessa la responsabilità professionale del
personale sanitario e della dirigenza sanitaria.
E' noto infatti che il problema del contenzioso per
lesioni personali od omicidi colposi ascritti al personale
sanitario e medico mostra negli ultimi anni un notevole
incremento. Si stima che attualmente in Italia siano ben
diecimila le cause aperte per malpratica sanitaria, un terzo
delle quali penali. La portata dei risarcimenti è ogni giorno
più elevata: oltre al danno biologico, oggi i tribunali
riconoscono sempre anche quello morale, di relazione, e
recentemente addirittura quello esistenziale.
Da un lato infatti è cresciuta nei pazienti la
consapevolezza dei propri diritti da tutelare, dall'altro si
riscontrano sempre più diffusi atteggiamenti di carattere
difensivo da parte dei sanitari al fine di tutelare sé stessi
e la propria immagine professionale da processi sommari
condotti anche in sedi improprie.
A questo si accompagna un fenomeno preoccupante, relativo
al comportamento inaccettabile delle compagnie assicurative,
che stanno aumentando i premi delle polizze fino al 300-400
per cento. Così gli operatori rischiano di risarcire di tasca
propria gli errori.
D'altra parte, nel redigere una legge che affronti queste
problematiche, dobbiamo tener conto delle esperienze di altri
Paesi, per evitare crisi come quella del sistema sanitario
australiano, oggi nel caos a causa del fallimento della
più grande società assicurativa medica del Paese, la United
medical protection (Ump), che copre il 60 per cento dei
medici australiani, compresi i dentisti, ostetrici, infermieri
e altri operatori sanitari.
In alcuni Stati, come il New South Wales e il Queensland,
la Ump assicurava fino al 90 per cento degli operatori
sanitari. La causa di tutto questo è individuata nella
crescita esponenziale della litigiosità giudiziaria in campo
sanitario. Fortunatamente, in Europa e negli Stati Uniti i
sistemi assicurativi che coprono l'attività medica sono più
efficienti di quello australiano. Il sistema inglese prevede
la Medical defense union, che associa oltre la metà dei
medici britannici attraverso la Zurich Insurance. Ogni
medico che operi all'interno di una struttura, ospedale o
ambulatorio, del National health system (Nhs), è coperto
dallo stesso Nhs, che usa i fondi statali. In Francia dopo il
caso della sentenza che riconobbe un anno fa il diritto di
"non nascere" ad un bambino per il fatto di essere nato
handicappato, il governo ha stabilito non possa esserci alcuna
indennizzazione per essere nato, quantunque l'handicap
non sia diagnosticato nell'ecografia prenatale. Tuttavia la
vicenda ha avuto come conseguenza l'enorme aumento nelle
polizze di assicurazione per i medici.
Nel caso di errori durante operazioni chirurgiche, è
l'ospedale a pagare, ma poi, nel caso di errori, c'è (!)
sempre una rivalsa sul medico. In Germania l'assicurazione
sulle negligenze legate alla professione medica è
obbligatoria. Nel caso in cui il medico sia dipendente di un
ospedale, è la direzione ospedaliera ad occuparsi
automaticamente della copertura; nel caso invece in cui il
medico eserciti privatamente, sarà sua cura assicurarsi. Tutti
i gruppi assicurativi offrono questo servizio, in modo che il
medico possa scegliere a quale assicurazione rivolgersi; i
costi variano dai 350 euro all'anno per un internista, fino ai
2500 per un caporeparto di chirurgia plastica o ginecologia.
Negli Stati Uniti le leggi variano da stato a stato, ma la
maggior parte di esse impone a tutti i medici e agli ospedali
di sottoscrivere assicurazioni. Quasi ogni centro di cura ha
un ufficio per gestire le cause. In media, un chirurgo che
opera in Alabama paga 33.000 dollari all'anno, mentre uno che
lavora a New York ne paga tra 100.000 e 200.000 all'anno, per
avere una copertura fino un milione di dollari. Secondo il
National practitioner data bank, dal 1990 ad oggi ci
sono state 100.750 cause contro medici finite con il pagamento
dei danni, per una media di 188.000 dollari a caso. Le
compagnie assicurative che forniscono questo servizio sono
tutte private e alcune nascono dall'associazione di medici
come la Doctor company della California, che ormai è una
delle più grandi a livello nazionale con la Medical
liability mutual di New York.
E' opportuno che il nostro sistema sanitario si doti di
una più efficiente rete di sicurezza, sul modello degli altri
Paesi avanzati, e segnatamente della Germania. La presente
proposta di legge, composta di cinque articoli, prevede
innanzitutto che le strutture sanitarie ospedaliere pubbliche
e private sono tenute a stipulare l'assicurazione per la
responsabilità civile nei confronti degli assistiti. Questa
assicurazione dovrà essere adeguata: le somme dovranno far
riferimento ad un decreto emanato annualmente dal Ministro
della salute, di concerto con il Ministro della giustizia e
con il Ministro delle attività produttive. Si prevede inoltre
che le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza
siano approvate con decreto del Ministro delle attività
produttive ed applicate di diritto nei contratti di
assicurazione.
Si stabilisce inoltre (articolo 2) che la responsabilità
civile per danni a persone causate dal personale sanitario
medico e non medico, ivi compresa la dirigenza, occorsi in una
struttura ospedaliera pubblica o privata, sia sempre a carico
della struttura stessa.
Peraltro la struttura ospedaliera può avviare azione
disciplinare contro i dirigenti e i dipendenti responsabili
del danno qualora il fatto sia stato commesso con dolo o colpa
grave e la relativa sentenza sia passata in giudicato. In caso
di dolo o colpa grave, peraltro, deve essere avviata azione di
rivalsa nei confronti dei sanitari responsabili.
In base a tali norme, il danneggiato a seguito di
prestazioni sanitarie esercita (articolo 3) azione diretta per
il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore.
Quando non vi sia accordo tra le parti, la controversia può
essere deferita ad un collegio arbitrale composto da tre
membri, dei quali due designati da ciascuna delle parti con le
forme e le modalità di cui all'articolo 810 del codice di
procedura civile.
L'articolo 4 istituisce un albo nazionale degli arbitri e
dei consulenti tecnici d'ufficio per le vertenze riguardanti
la responsabilità dei dirigenti e la responsabilità
professionale del personale sanitario, di cui possono far
parte specialisti in medicina legale, esperti in
organizzazione sanitaria, nonché soggetti laureati in medicina
e chirurgia e abilitati alla professione di medico-chirurgo.
L'iscrizione è valutata da una Commissione composta da dieci
membri oltre al presidente del Consiglio superiore di sanità,
che la presiede.
In tutte le cause di responsabilità professionale dei
sanitari e dei dirigenti, la nomina del terzo arbitro ai sensi
degli articoli 809 e 810 del codice di procedura civile e dei
consulenti tecnici d'ufficio ai sensi dell'articolo 61 del
codice di procedura civile dovrà quindi essere effettuata tra
le persone iscritte all'albo (articolo 5).