XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2907




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Assicurazione obbligatoria).

        1. Le strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private sono tenute a stipulare, ai sensi della presente legge, l'assicurazione per la responsabilità civile nei confronti degli assistiti, con imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile.
        2. L'assicurazione di cui al comma 1 è stipulata per somme non inferiori a quelle stabilite con apposito decreto emanato annualmente dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive. Il decreto è emanato per la prima volta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. Le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza sono approvate e modificate con decreto del Ministro delle attività produttive ed inserite ed applicate di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza di premio successiva alla data di pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale e comunque dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione della stessa.


Art. 2.

(Responsabilità).

        1. La responsabilità civile per danni a persone causate dal personale sanitario medico e non medico, ivi compresa la dirigenza, occorsi in una struttura ospedaliera pubblica o privata, è sempre a carico della struttura stessa.
        2. La responsabilità si estende a tutte le prestazioni erogate dalle strutture di cui al comma 1, incluse le attività ambulatoriali e diagnostiche.
        3. La struttura ospedaliera deve avviare azione disciplinare contro i dirigenti e i dipendenti responsabili del danno qualora il fatto sia stato commesso con dolo o colpa grave e la relativa sentenza sia passata in giudicato. In caso di dolo o colpa grave deve essere avviata azione di rivalsa nei confronti dei sanitari responsabili.


Art. 3.

(Risarcimento del danno).

        1. Il danneggiato a seguito di prestazioni sanitarie erogate da strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private, ai sensi della presente legge, esercita azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore.
        2. In mancanza di accordo tra le parti, la controversia può essere deferita, su proposta del danneggiato e previa accettazione della controparte, ad un collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali due designati da ciascuna delle parti con le forme e le modalità di cui all'articolo 810 del codice di procedura civile.
        3. Il procedimento, il lodo e le impugnazioni devono essere svolti in conformità agli articoli 816 e seguenti del codice di procedura civile. Il procedimento si conclude nel termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui è avvenuta l'ultima accettazione da parte degli arbitri, salvo che le parti, di comune accordo, concordino un termine diverso.


Art. 4.

(Albo nazionale e Commissione per le vertenze di
responsabilità medica e dei dirigenti).

        1. E' istituito l'albo nazionale degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio per vertenze riguardanti la responsabilità dei dirigenti e la responsabilità professionale del personale sanitario, di cui possono far parte specialisti in medicina legale, esperti in organizzazione sanitaria, nonché soggetti laureati in medicina e chirurgia e abilitati alla professione di medico-chirurgo.
        2. I candidati che non siano in possesso della specializzazione in medicina legale sono valutati, al fine di accertarne le specifiche competenze in ambito medico-legale e peritale, da una Commissione composta da dieci membri oltre al presidente, le cui modalità di nomina e la cui durata in carica sono stabilite con il decreto di cui al comma 4. E' membro di diritto e presidente della Commissione il presidente del Consiglio superiore di sanità.
        3. Ciascun iscritto all'albo può chiedere l'annotazione, accanto al suo nominativo, di una o più specialità, dimostrando specifiche esperienze medico-legali in quel settore disciplinare. Il titolo di specializzazione nei singoli settori non costituisce requisito sufficiente per ottenere l'annotazione.
        4. Le modalità di istituzione dell'albo e della Commissione di cui al presente articolo sono stabilite, con decreto del Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'albo è aggiornato ogni due anni.


Art. 5.

(Nomina degli arbitri e dei consulenti
tecnici d'ufficio).

        1. In tutte le cause di responsabilità professionale dei sanitari e dei dirigenti, la nomina del terzo arbitro ai sensi degli articoli 809 e 810 del codice di procedura civile e dei consulenti tecnici d'ufficio ai sensi dell'articolo 61 del codice di procedura civile deve essere effettuata tra persone iscritte all'albo di cui all'articolo 4.
        2. Qualora la vertenza riguardi una materia specialistica, ciascuna parte ha diritto di chiedere con apposita istanza che la nomina avvenga tra gli iscritti all'albo che abbiano l'annotazione nella disciplina oggetto del contenzioso.
        3. In caso di controversie sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, ovvero su quale sia la disciplina specialistica oggetto del giudizio, decide il giudice con ordinanza.



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