XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2907
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Assicurazione obbligatoria).
1. Le strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private
sono tenute a stipulare, ai sensi della presente legge,
l'assicurazione per la responsabilità civile nei confronti
degli assistiti, con imprese autorizzate all'esercizio
dell'assicurazione della responsabilità civile.
2. L'assicurazione di cui al comma 1 è stipulata per somme
non inferiori a quelle stabilite con apposito decreto emanato
annualmente dal Ministro della salute, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività
produttive. Il decreto è emanato per la prima volta entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le tariffe dei premi e le condizioni generali di
polizza sono approvate e modificate con decreto del Ministro
delle attività produttive ed inserite ed applicate di diritto
nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima
scadenza di premio successiva alla data di pubblicazione del
relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale e comunque dal
trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla
pubblicazione della stessa.
Art. 2.
(Responsabilità).
1. La responsabilità civile per danni a persone causate
dal personale sanitario medico e non medico, ivi compresa la
dirigenza, occorsi in una struttura ospedaliera pubblica o
privata, è sempre a carico della struttura stessa.
2. La responsabilità si estende a tutte le prestazioni
erogate dalle strutture di cui al comma 1, incluse le attività
ambulatoriali e diagnostiche.
3. La struttura ospedaliera deve avviare azione
disciplinare contro i dirigenti e i dipendenti responsabili
del danno qualora il fatto sia stato commesso con dolo o colpa
grave e la relativa sentenza sia passata in giudicato. In caso
di dolo o colpa grave deve essere avviata azione di rivalsa
nei confronti dei sanitari responsabili.
Art. 3.
(Risarcimento del danno).
1. Il danneggiato a seguito di prestazioni sanitarie
erogate da strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e
private, ai sensi della presente legge, esercita azione
diretta per il risarcimento del danno nei confronti
dell'assicuratore.
2. In mancanza di accordo tra le parti, la controversia
può essere deferita, su proposta del danneggiato e previa
accettazione della controparte, ad un collegio arbitrale
composto da tre membri, dei quali due designati da ciascuna
delle parti con le forme e le modalità di cui all'articolo 810
del codice di procedura civile.
3. Il procedimento, il lodo e le impugnazioni devono
essere svolti in conformità agli articoli 816 e seguenti del
codice di procedura civile. Il procedimento si conclude nel
termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui è avvenuta
l'ultima accettazione da parte degli arbitri, salvo che le
parti, di comune accordo, concordino un termine diverso.
Art. 4.
(Albo nazionale e Commissione per le vertenze di
responsabilità medica e dei dirigenti).
1. E' istituito l'albo nazionale degli arbitri e dei
consulenti tecnici d'ufficio per vertenze riguardanti la
responsabilità dei dirigenti e la responsabilità professionale
del personale sanitario, di cui possono far parte specialisti
in medicina legale, esperti in organizzazione sanitaria,
nonché soggetti laureati in medicina e chirurgia e abilitati
alla professione di medico-chirurgo.
2. I candidati che non siano in possesso della
specializzazione in medicina legale sono valutati, al fine di
accertarne le specifiche competenze in ambito medico-legale e
peritale, da una Commissione composta da dieci membri oltre al
presidente, le cui modalità di nomina e la cui durata in
carica sono stabilite con il decreto di cui al comma 4. E'
membro di diritto e presidente della Commissione il presidente
del Consiglio superiore di sanità.
3. Ciascun iscritto all'albo può chiedere l'annotazione,
accanto al suo nominativo, di una o più specialità,
dimostrando specifiche esperienze medico-legali in quel
settore disciplinare. Il titolo di specializzazione nei
singoli settori non costituisce requisito sufficiente per
ottenere l'annotazione.
4. Le modalità di istituzione dell'albo e della
Commissione di cui al presente articolo sono stabilite, con
decreto del Ministro della salute, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. L'albo è aggiornato
ogni due anni.
Art. 5.
(Nomina degli arbitri e dei consulenti
tecnici d'ufficio).
1. In tutte le cause di responsabilità professionale dei
sanitari e dei dirigenti, la nomina del terzo arbitro ai sensi
degli articoli 809 e 810 del codice di procedura civile e dei
consulenti tecnici d'ufficio ai sensi dell'articolo 61 del
codice di procedura civile deve essere effettuata tra persone
iscritte all'albo di cui all'articolo 4.
2. Qualora la vertenza riguardi una materia specialistica,
ciascuna parte ha diritto di chiedere con apposita istanza che
la nomina avvenga tra gli iscritti all'albo che abbiano
l'annotazione nella disciplina oggetto del contenzioso.
3. In caso di controversie sulla sussistenza dei requisiti
di cui al comma 2, ovvero su quale sia la disciplina
specialistica oggetto del giudizio, decide il giudice con
ordinanza.