XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2903
Onorevoli Colleghi! - Le montagne sono ambienti molto
fragili, soggetti a condizioni climatiche sfavorevoli e
difficili (precipitazioni eccessive, ampie variazioni delle
temperature, radiazioni solari elevate), disastri naturali
(valanghe e terremoti), caratterizzati da suoli poveri e
superficiali la cui erosione è favorita dalle pendenze.
L'isolamento è una caratteristica di queste aree: la loro
morfologia riduce l'accessibilità e rende difficile lo scambio
con le pianure. Inoltre, la produzione agricola è spesso
marginale e richiede manodopera intensiva e gli insediamenti
produttivi sono penalizzati dalle difficoltà di collegamento.
Tuttavia, le difficoltà di accesso hanno contribuito a
mantenere, in un gran numero di regioni, l'integrità e il
patrimonio culturale, le aree di biodiversità con un alto
grado di endemismo. La presente proposta di legge si propone
sostanzialmente tre obiettivi: assicurare l'attuale e il
futuro benessere delle comunità montane attraverso la
promozione della conservazione e dello sviluppo sostenibile
delle aree di montagna; accrescere l'opera di
sensibilizzazione e la conoscenza degli ecosistemi montani,
della loro dinamica e funzionamento, della loro importanza
fondamentale come fonte di beni e di servizi, in particolare
approvvigionamenti idrici e sicurezza alimentare, essenziali
per il benessere degli abitanti della campagna e della città,
della montagna e della pianura; promuovere e difendere il
patrimonio culturale delle comunità e delle società
montane.
Lo strumento individuato è l'aggiornamento della legge 31
gennaio 1994, n. 97, recante "Nuove disposizioni per le zone
montane" che per la prima volta ha individuato interventi
intersettoriali per la salvaguardia e la valorizzazione di
quei territori e, istituendo presso l'allora Ministero del
bilancio e della programmazione economica (ora Ministero
dell'economia e delle finanze) l'apposito Fondo nazionale per
la montagna, ha sancito la natura orizzontale di tale
provvedimento che interessa varie amministrazioni dello Stato.
Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 18 giugno 1997 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1997, ha
conferito al sottosegretario di Stato la delega alla politica
della montagna e, in particolare, al coordinamento delle norme
attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Tuttavia
nell'adempimento delle provvidenze previste sono state
verificate difficoltà interpretative delle disposizioni e sono
venute alla luce oggettive carenze della normativa soprattutto
per l'effettiva applicazione delle agevolazioni fiscali, in
assenza di una idonea copertura finanziaria degli oneri
connessi, derivanti dalle minori entrate.
Pur nel rispetto dell'impianto generale delineato dalla
legge n. 97 del 1994, è emersa l'esigenza di procedere ad
alcune modifiche della disciplina al fine di attualizzarla e
renderla pienamente operativa. L'obiettivo della proposta di
legge è quello di sciogliere i nodi interpretativi ed
eliminare le difficoltà di attuazione della normativa vigente,
al fine di rendere agevole ed efficace l'attività della
pubblica amministrazione centrale e locale, nel dare concreta
applicazione alle provvidenze relative al decentramento delle
attività e dei servizi, nonché alle incentivazioni di
carattere economico-sociale e fiscale.