XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2903




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità della legge
e linee di programmazione).

        1. All'articolo 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Al perseguimento di tali obiettivi sono preordinati gli interventi speciali disciplinati dalla presente legge. Ad essi concorrono le regioni, le province autonome e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze determinate ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei relativi decreti di attuazione";

                b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni e le province autonome individuano le zone con meno di cinquecento abitanti ovvero i nuclei abitati o le case sparse con i relativi fondi o terreni agricoli sui quali essi sono ubicati";

                c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        "3-bis. Al fine del trasferimento delle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, i territori montani sono considerati esclusivamente per la quota di superficie e di popolazione montane dei comuni interamente montani, e parzialmente montani ove abbia luogo la ridelimitazione di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, classificati tali sino alla data di entrata in vigore della medesima disposizione. Sono in ogni caso esclusi i comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti";

                d) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di quanto previsto dall'articolo 4, commi 1, 3 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni";

                e) al comma 6, dopo la parola "territori" è inserita la seguente: "montani" e dopo la parola: "nazionali" è soppressa la seguente: "montani".

        2. Dopo l'articolo 1 della 31 gennaio 1994, n. 97, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

        "Art. 1-bis. (Linee di programmazione).- 1. Per definire gli obiettivi della politica nazionale della montagna, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, approva le linee strategiche triennali per lo sviluppo della montagna.
            2. Le linee strategiche di cui al comma 1 indicano il quadro delle risorse che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, destinano al settore montano con fondi propri o derivanti da programmi comunitari, nonché di quelle aggiuntive del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2, necessarie per gli interventi statali o regionali ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica nazionale a favore della montagna. Tali linee costituiscono documento preliminare per la predisposizione dei provvedimenti che compongono la manovra di finanza pubblica.
            3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ciascun anno, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge ed al quadro delle risorse da destinare al settore da parte delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei rispettivi bilanci, sui fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale della montagna".

        3. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è abrogato.

Art. 2.

(Criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la
montagna).

        1. All'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

        "1. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per la montagna, di seguito denominato "Fondo";
            2. Il Fondo è alimentato da un contributo annuo statale nonché da trasferimenti comunitari e di enti pubblici ed è iscritto in una apposita unità previsionale di base del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla suddetta unità previsionale di base";

                b) al comma 5 le parole: ", d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali" sono soppresse;

                c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

        "6. I criteri di ripartizione tengono conto dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente e delle attività agro-silvo-pastorali, dell'estensione del territorio montano, della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di età e alla occupazione, del tenore di vita e del livello dei servizi";

                d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

        "6-bis. Il Fondo, fermo restando le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, è ripartito annualmente dal CIPE anche attraverso l'utilizzo dei seguenti indicatori statistici forniti dalle fonti ufficiali:

                a) popolazione montana nella misura del 50 per cento;

                b) superficie montana nella misura del 50 per cento;
                c) indice correttivo di dipendenza.

            6-ter. Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procede a revisione triennale degli indicatori di cui al comma 6-bis, fermi restando i criteri di cui al comma 6".


Art. 3.

(Disposizioni a favore dell'agricoltura
di montagna).

        1. All'articolo 4 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) prima del comma 1 è premesso il seguente:

        "01. Al fine di favorire nei comuni montani il mantenimento, l'ampliamento e la costituzione di aziende agricole e di incentivare l'iniziativa imprenditoriale, in particolare giovanile, i trasferimenti per atto tra vivi di appezzamenti di terreno per l'ampliamento della proprietà agricola, da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli i quali si impegnano a costituire un compendio unico e a condurlo direttamente per un periodo di almeno dieci anni, sono esenti dall'imposta di registro. Il vincolo permane anche in caso di trasferimento del fondo a qualsiasi titolo. La violazione dell'obbligo di conduzione diretta del fondo per il suddetto periodo determina la revoca delle agevolazioni e il pagamento del doppio dell'imposta di registro dovuta";

                b) al comma 2, lettera a), le parole: "lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "500 euro";

                c) alla rubrica, sono premesse le seguenti parole: "Agevolazioni per l'acquisto della proprietà e la".

        2. Dopo l'articolo 4 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

        "Art. 4-bis. (Disposizioni a favore dell'agricoltura di montagna).- 1. Per i produttori agricoli che realizzano un volume d'affari pari o inferiore a 20 mila euro ed esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti ovvero nelle zone montane composte da nuclei abitati con meno di cinquecento abitanti e nelle case sparse è previsto un regime di esonero dagli adempimenti contabili e dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto".


Art. 4.

(Piani di sviluppo economico
e tutela ambientale e territoriale).

        1. L'articolo 7 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

        "Art. 7. (Piani di sviluppo economico e tutela ambientale e territoriale).- 1. I piani pluriennali di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 28, commi 3 e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno come finalità il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche ed il miglioramento dei servizi. I piani individuano, per le diverse attività economiche presenti sul territorio, gli obiettivi di sviluppo sostenibile da perseguire per il periodo di tempo considerato, con particolare riferimento al miglioramento delle condizioni qualitative della vita nei territori montani e agli obiettivi dell'incremento dell'occupazione e dell'innalzamento del tenore di vita delle popolazioni residenti, e definiscono su tale base, indicando anche i relativi strumenti attuativi, le priorità delle opere e degli interventi da realizzare ed il livello di miglioramento del patrimonio naturalistico agro-silvo-pastorale a favore di una maggiore biodiversità, il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale, l'uso delle risorse idriche, la valorizzazione, la conservazione e la gestione del patrimonio naturale e monumentale, dell'edilizia rurale, dei centri storici e del paesaggio rurale e montano. Gli interventi sostengono le attività economiche ecocompatibili, da porre al servizio dell'uomo ai fini dello sviluppo civile e sociale, anche a tutela delle generazioni future. I piani pluriennali di sviluppo possono prevedere la concessione di incentivi e di benefìci a favore delle attività economiche individuate come prioritarie. Al finanziamento degli interventi e delle opere previsti dagli stessi piani concorrono, in forma coordinata, risorse finanziarie provenienti dalle comunità montane, dalle province, dalle regioni, dallo Stato e dall'Unione europea. A tali fini le amministrazioni pubbliche prestano ogni collaborazione e supporto tecnico alle comunità montane per l'individuazione e l'acquisizione delle risorse finanziarie utilizzabili.
            2. Le previsioni di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente, mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale e l'uso delle risorse idriche, sono coordinate con i piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.
            3. Allo scopo di riconoscere il servizio svolto dall'agricoltura di montagna, la legge regionale disciplina la concessione di contributi fino al 75 per cento del loro costo per piccole opere di manutenzione ambientale tendenti al sostegno delle attività tradizionali locali e al recupero e alla valorizzazione di beni naturali, culturali ed architettonici concernenti proprietà agro-silvo-pastorali o comunque tipici e da valorizzare come specificità locali. Sono ammessi a contributo, entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria, anche gli interventi svolti da imprenditori agricoli a titolo non principale".


Art. 5.

(Produzione di energia elettrica e benefìci
in campo energetico nelle zone montane).

        1. L'articolo 10 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

        "Art. 10. (Produzione di energia elettrica e benefìci in campo energetico nelle zone montane).- 1. Nell'ambito della politica energetica e ambientale nazionale sono perseguiti gli obiettivi di sostegno e di valorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili situati nelle zone montane.
            2. L'energia elettrica prodotta nelle zone montane da impianti utilizzanti fonti rinnovabili nelle zone montane è ritirata dal soggetto esercente la rete elettrica nell'area in cui è localizzato l'impianto di produzione. Le condizioni economiche di ritiro della produzione di energia elettrica sono determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, in modo conforme alle direttive europee e agli indirizzi di politica generale fissati dal Governo. L'energia elettrica prodotta dagli impianti citati ha la precedenza nel dispacciamento degli impianti di produzione.
            3. Il ritiro dalla produzione di energia elettrica proveniente da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili nelle zone montane è soggetto a procedure di selezione ad evidenza pubblica nel quadro degli obiettivi e dei programmi nazionali in materia di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse. Sono esonerati dalla partecipazione a tali procedure di selezione i nuovi impianti con potenza inferiore a 1 MW.
            4. Nei territori montani, in ragione dell'elevato disagio ambientale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 31 gennaio di ogni anno, determina una riduzione percentuale della tariffa sull'energia elettrica dei consumi domestici dei residenti e delle attività produttive nella quota minima del 20 per cento.
            5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dispone la riduzione delle accise gravanti sul consumo dei combustibili destinati al riscaldamento per i residenti e per le attività imprenditoriali, commerciali, artigianali e turistiche nei territori montani. Con il medesimo regolamento sono, altresì, stabiliti le modalità e i criteri delle citate riduzioni, tenuto conto delle fasce altimetriche individuate dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412".


Art. 6.

(Usi civici).

        1. All'articolo 12 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 2, la parola "espropriati" è sostituita dalla seguente: "esproprianti" e le parole: "Ministero dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio previa approvazione della regione";

                b) al comma 3, le parole: "determinati dal Commissario agli usi civici" sono sostituite dalla seguenti: "così come determinati dalla regione".


Art. 7.

(Decentramento di attività e servizi).

        1. L'articolo 14 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

        "Art. 14. (Decentramento di attività e servizi).- 1. Le pubbliche amministrazioni centrali, le regioni, le province, i comuni montani, le comunità montane e gli enti concessionari di pubblici servizi procedono all'individuazione dei servizi indispensabili per il mantenimento e l'insediamento delle popolazioni e delle relative attività, con particolare riferimento all'istruzione, alla sanità, ai trasporti ed ai servizi postali.
            2. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le amministrazioni centrali, le regioni, e le province, entro il 31 luglio 2003, emanano una direttiva di indirizzo alla pubblica amministrazione per il decentramento nei comuni montani di attività e servizi dei quali non è indispensabile la presenza in aree metropolitane, quali, fra l'altro, istituti di ricerca, laboratori, università, musei, infrastrutture culturali, ricreative e sportive, ospedali specializzati nonché case di cura ed assistenza, disponendo gli stanziamenti finanziari necessari.
            3. Entro il 31 luglio di ogni anno le regioni e le province individuano le attività e i servizi da decentrare nei comuni montani".


Art. 8.

(Agevolazioni per i piccoli imprenditori).

        1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dai seguenti:

        "1. I redditi d'impresa conseguiti nell'esercizio di attività imprenditoriali svolte dalle società di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che esercitano attività commerciale ed artigianale nei comuni appartenenti alle comunità montane può essere determinato forfetariamente nella misura del 10 per cento del volume di affari di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, a condizione che:

                a) l'attività sia esercitata nei comuni con meno di 1.000 abitanti individuati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) o in località abitate o in frazioni o in parti del territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale con meno di 500 abitanti;

                b) il volume di affari sia inferiore a 50 mila euro.

            1-bis. La consistenza demografica delle località abitate di cui al comma 1, lettera a), per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, è annualmente certificata dai sindaci all'Ufficio delle entrate competente in ragione dei domicili fiscali, sulla base dei dati censuali dell'ISTAT.
            1-ter. Le imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 1 che hanno optato per il regime agevolato di cui al medesimo comma, sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale, fermi restando gli obblighi previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
            1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta avente inizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e cessano di avere efficacia a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti previsti dal medesimo comma 1.
            1-quinquies. L'opzione per il regime agevolato di cui al comma 1 deve essere esercitata mediante apposita istanza, trasmessa per raccomandata all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale, entro un mese dall'inizio del periodo di imposta ed ha validità fino a quando non è revocata. La revoca deve essere esercitata con le medesime modalità e negli stessi termini previsti per l'opzione".


Art. 9.

(Incentivi alla pluriattività).

        1. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, le parole: "cinquanta milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "25.900 euro lordi" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo è rideterminato con cadenza triennale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e del lavoro e delle politiche sociali";
                b) dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente:

        "1-sexies. Gli enti pubblici operanti nei territori montani possono affidare, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e tramite apposite convenzioni, a società, cooperative e organizzazioni di volontariato aventi i necessari requisiti l'espletamento di attività e l'esecuzione di servizi attinenti al settore sociale quali l'assistenza agli anziani e la prevenzione del disagio giovanile e delle problematiche ad esso correlate, a condizione che l'importo dell'incarico non sia superiore a 51.650 euro annui".


Art. 10.

(Incentivi per l'insediamento
in zone montane).

        1. All'articolo 19 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "1-bis. Al fine di incentivare la conservazione ed il recupero delle caratteristiche del patrimonio edilizio montano esistente, con riferimento alle norme concernenti le altezze minime degli edifici in località montane, i sindaci possono concedere le opportune autorizzazioni edilizie, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457".


Art. 11.

(Certificazione e marchio di ecocompatibilità e marchio di
garanzia).

        1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio, a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, sono istituiti la certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia che attestano la provenienza della materia prima legno.
        2. La certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia possono essere applicati a tutti i prodotti di derivazione del legno prodotto con i criteri di cui al comma 1, ivi compresi la carta e i mobili.
        3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce con proprio regolamento i criteri selvicolturali da rispettare e le modalità per il rilascio e l'uso della certificazione e del marchio previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo.


Art. 12.

(Rifinanziamento del Fondo nazionale
per la montagna).

        1. Il contributo dello Stato al Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, è determinato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
        2. A decorrere dall'anno 2005 il contributo di cui al comma 1 del presente articolo è determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
        3. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, le parole: "e alle regioni e province a statuto di autonomia speciale" sono soppresse.


Art. 13.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.032.913 euro per gli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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