XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2903
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità della legge
e linee di programmazione).
1. All'articolo 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai
seguenti: "Al perseguimento di tali obiettivi sono preordinati
gli interventi speciali disciplinati dalla presente legge. Ad
essi concorrono le regioni, le province autonome e gli enti
locali nell'ambito delle rispettive competenze determinate ai
sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, e dei relativi decreti di
attuazione";
b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le regioni e le province autonome individuano le
zone con meno di cinquecento abitanti ovvero i nuclei abitati
o le case sparse con i relativi fondi o terreni agricoli sui
quali essi sono ubicati";
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Al fine del trasferimento delle risorse di
cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, i territori montani sono
considerati esclusivamente per la quota di superficie e di
popolazione montane dei comuni interamente montani, e
parzialmente montani ove abbia luogo la ridelimitazione di cui
all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, classificati tali sino alla data di
entrata in vigore della medesima disposizione. Sono in ogni
caso esclusi i comuni con popolazione superiore a 40.000
abitanti";
d) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e di quanto previsto dall'articolo 4, commi 1, 3 e 5,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni";
e) al comma 6, dopo la parola "territori" è
inserita la seguente: "montani" e dopo la parola: "nazionali"
è soppressa la seguente: "montani".
2. Dopo l'articolo 1 della 31 gennaio 1994, n. 97, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il
seguente:
"Art. 1-bis. (Linee di programmazione).-
1. Per definire gli obiettivi della politica nazionale
della montagna, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del
Ministero dell'economia e delle finanze, approva le linee
strategiche triennali per lo sviluppo della montagna.
2. Le linee strategiche di cui al comma 1 indicano
il quadro delle risorse che le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, destinano al settore montano
con fondi propri o derivanti da programmi comunitari, nonché
di quelle aggiuntive del Fondo nazionale per la montagna di
cui all'articolo 2, necessarie per gli interventi statali o
regionali ai fini del conseguimento degli obiettivi della
politica nazionale a favore della montagna. Tali linee
costituiscono documento preliminare per la predisposizione dei
provvedimenti che compongono la manovra di finanza
pubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro
il 30 giugno di ciascun anno, presenta al Parlamento la
relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare
riferimento all'attuazione della presente legge ed al quadro
delle risorse da destinare al settore da parte delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
nei rispettivi bilanci, sui fondi propri o derivanti da
programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi
della politica nazionale della montagna".
3. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge 31 gennaio
1994, n. 97, è abrogato.
Art. 2.
(Criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la
montagna).
1. All'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. E' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze il Fondo nazionale per la montagna, di seguito
denominato "Fondo";
2. Il Fondo è alimentato da un contributo annuo
statale nonché da trasferimenti comunitari e di enti pubblici
ed è iscritto in una apposita unità previsionale di base del
Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti
dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate alla suddetta unità
previsionale di base";
b) al comma 5 le parole: ", d'intesa con il
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali"
sono soppresse;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. I criteri di ripartizione tengono conto
dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente e delle
attività agro-silvo-pastorali, dell'estensione del territorio
montano, della popolazione residente, anche con riferimento
alle classi di età e alla occupazione, del tenore di vita e
del livello dei servizi";
d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. Il Fondo, fermo restando le disposizioni di
cui ai commi 5 e 6, è ripartito annualmente dal CIPE anche
attraverso l'utilizzo dei seguenti indicatori statistici
forniti dalle fonti ufficiali:
a) popolazione montana nella misura del 50 per
cento;
b) superficie montana nella misura del 50 per
cento;
c) indice correttivo di dipendenza.
6-ter. Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, procede a revisione triennale degli
indicatori di cui al comma 6-bis, fermi restando i
criteri di cui al comma 6".
Art. 3.
(Disposizioni a favore dell'agricoltura
di montagna).
1. All'articolo 4 della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima del comma 1 è premesso il seguente:
"01. Al fine di favorire nei comuni montani il
mantenimento, l'ampliamento e la costituzione di aziende
agricole e di incentivare l'iniziativa imprenditoriale, in
particolare giovanile, i trasferimenti per atto tra vivi di
appezzamenti di terreno per l'ampliamento della proprietà
agricola, da parte di coltivatori diretti o di imprenditori
agricoli i quali si impegnano a costituire un compendio unico
e a condurlo direttamente per un periodo di almeno dieci anni,
sono esenti dall'imposta di registro. Il vincolo permane anche
in caso di trasferimento del fondo a qualsiasi titolo. La
violazione dell'obbligo di conduzione diretta del fondo per il
suddetto periodo determina la revoca delle agevolazioni e il
pagamento del doppio dell'imposta di registro dovuta";
b) al comma 2, lettera a), le parole: "lire
500.000" sono sostituite dalle seguenti: "500 euro";
c) alla rubrica, sono premesse le seguenti parole:
"Agevolazioni per l'acquisto della proprietà e la".
2. Dopo l'articolo 4 della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito
il seguente:
"Art. 4-bis. (Disposizioni a favore
dell'agricoltura di montagna).- 1. Per i produttori
agricoli che realizzano un volume d'affari pari o inferiore a
20 mila euro ed esercitano la loro attività esclusivamente nei
comuni montani con meno di mille abitanti ovvero nelle zone
montane composte da nuclei abitati con meno di cinquecento
abitanti e nelle case sparse è previsto un regime di esonero
dagli adempimenti contabili e dal versamento dell'imposta sul
valore aggiunto".
Art. 4.
(Piani di sviluppo economico
e tutela ambientale e territoriale).
1. L'articolo 7 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è
sostituito dal seguente:
"Art. 7. (Piani di sviluppo economico e tutela
ambientale e territoriale).- 1. I piani pluriennali
di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 28, commi 3 e
5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, hanno come finalità il consolidamento e lo
sviluppo delle attività economiche ed il miglioramento dei
servizi. I piani individuano, per le diverse attività
economiche presenti sul territorio, gli obiettivi di sviluppo
sostenibile da perseguire per il periodo di tempo considerato,
con particolare riferimento al miglioramento delle condizioni
qualitative della vita nei territori montani e agli obiettivi
dell'incremento dell'occupazione e dell'innalzamento del
tenore di vita delle popolazioni residenti, e definiscono su
tale base, indicando anche i relativi strumenti attuativi, le
priorità delle opere e degli interventi da realizzare ed il
livello di miglioramento del patrimonio naturalistico
agro-silvo-pastorale a favore di una maggiore biodiversità, il
riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale,
l'uso delle risorse idriche, la valorizzazione, la
conservazione e la gestione del patrimonio naturale e
monumentale, dell'edilizia rurale, dei centri storici e del
paesaggio rurale e montano. Gli interventi sostengono le
attività economiche ecocompatibili, da porre al servizio
dell'uomo ai fini dello sviluppo civile e sociale, anche a
tutela delle generazioni future. I piani pluriennali di
sviluppo possono prevedere la concessione di incentivi e di
benefìci a favore delle attività economiche individuate come
prioritarie. Al finanziamento degli interventi e delle opere
previsti dagli stessi piani concorrono, in forma coordinata,
risorse finanziarie provenienti dalle comunità montane, dalle
province, dalle regioni, dallo Stato e dall'Unione europea. A
tali fini le amministrazioni pubbliche prestano ogni
collaborazione e supporto tecnico alle comunità montane per
l'individuazione e l'acquisizione delle risorse finanziarie
utilizzabili.
2. Le previsioni di interventi per la salvaguardia e
la valorizzazione dell'ambiente, mediante il riassetto
idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale e l'uso
delle risorse idriche, sono coordinate con i piani di bacino
previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive
modificazioni.
3. Allo scopo di riconoscere il servizio svolto
dall'agricoltura di montagna, la legge regionale disciplina la
concessione di contributi fino al 75 per cento del loro costo
per piccole opere di manutenzione ambientale tendenti al
sostegno delle attività tradizionali locali e al recupero e
alla valorizzazione di beni naturali, culturali ed
architettonici concernenti proprietà agro-silvo-pastorali o
comunque tipici e da valorizzare come specificità locali. Sono
ammessi a contributo, entro i limiti previsti dalla normativa
comunitaria, anche gli interventi svolti da imprenditori
agricoli a titolo non principale".
Art. 5.
(Produzione di energia elettrica e benefìci
in campo energetico nelle zone montane).
1. L'articolo 10 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è
sostituito dal seguente:
"Art. 10. (Produzione di energia elettrica e benefìci
in campo energetico nelle zone montane).- 1.
Nell'ambito della politica energetica e ambientale nazionale
sono perseguiti gli obiettivi di sostegno e di valorizzazione
degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili situati nelle zone montane.
2. L'energia elettrica prodotta nelle zone montane
da impianti utilizzanti fonti rinnovabili nelle zone montane è
ritirata dal soggetto esercente la rete elettrica nell'area in
cui è localizzato l'impianto di produzione. Le condizioni
economiche di ritiro della produzione di energia elettrica
sono determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il
gas ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e
successive modificazioni, in modo conforme alle direttive
europee e agli indirizzi di politica generale fissati dal
Governo. L'energia elettrica prodotta dagli impianti citati ha
la precedenza nel dispacciamento degli impianti di
produzione.
3. Il ritiro dalla produzione di energia elettrica
proveniente da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili
nelle zone montane è soggetto a procedure di selezione ad
evidenza pubblica nel quadro degli obiettivi e dei programmi
nazionali in materia di tutela ambientale e di uso efficiente
delle risorse. Sono esonerati dalla partecipazione a tali
procedure di selezione i nuovi impianti con potenza inferiore
a 1 MW.
4. Nei territori montani, in ragione dell'elevato
disagio ambientale, l'Autorità per l'energia elettrica e il
gas, entro il 31 gennaio di ogni anno, determina una riduzione
percentuale della tariffa sull'energia elettrica dei consumi
domestici dei residenti e delle attività produttive nella
quota minima del 20 per cento.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dispone la
riduzione delle accise gravanti sul consumo dei combustibili
destinati al riscaldamento per i residenti e per le attività
imprenditoriali, commerciali, artigianali e turistiche nei
territori montani. Con il medesimo regolamento sono, altresì,
stabiliti le modalità e i criteri delle citate riduzioni,
tenuto conto delle fasce altimetriche individuate
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412".
Art. 6.
(Usi civici).
1. All'articolo 12 della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la parola "espropriati" è
sostituita dalla seguente: "esproprianti" e le parole:
"Ministero dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti:
"Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio previa
approvazione della regione";
b) al comma 3, le parole: "determinati dal
Commissario agli usi civici" sono sostituite dalla seguenti:
"così come determinati dalla regione".
Art. 7.
(Decentramento di attività e servizi).
1. L'articolo 14 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è
sostituito dal seguente:
"Art. 14. (Decentramento di attività e servizi).-
1. Le pubbliche amministrazioni centrali, le regioni, le
province, i comuni montani, le comunità montane e gli enti
concessionari di pubblici servizi procedono all'individuazione
dei servizi indispensabili per il mantenimento e
l'insediamento delle popolazioni e delle relative attività,
con particolare riferimento all'istruzione, alla sanità, ai
trasporti ed ai servizi postali.
2. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di
programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, le amministrazioni centrali, le regioni, e le
province, entro il 31 luglio 2003, emanano una direttiva di
indirizzo alla pubblica amministrazione per il decentramento
nei comuni montani di attività e servizi dei quali non è
indispensabile la presenza in aree metropolitane, quali, fra
l'altro, istituti di ricerca, laboratori, università, musei,
infrastrutture culturali, ricreative e sportive, ospedali
specializzati nonché case di cura ed assistenza, disponendo
gli stanziamenti finanziari necessari.
3. Entro il 31 luglio di ogni anno le regioni e le
province individuano le attività e i servizi da decentrare nei
comuni montani".
Art. 8.
(Agevolazioni per i piccoli imprenditori).
1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 31 gennaio
1994, n. 97, è sostituito dai seguenti:
"1. I redditi d'impresa conseguiti nell'esercizio di
attività imprenditoriali svolte dalle società di cui
all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, che esercitano attività commerciale
ed artigianale nei comuni appartenenti alle comunità montane
può essere determinato forfetariamente nella misura del 10 per
cento del volume di affari di cui all'articolo 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, a condizione che:
a) l'attività sia esercitata nei comuni con meno
di 1.000 abitanti individuati annualmente dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) o in località abitate o in
frazioni o in parti del territorio comunale individuate da
apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella
stessa frazione sia ubicata la sede municipale con meno di 500
abitanti;
b) il volume di affari sia inferiore a 50 mila
euro.
1-bis. La consistenza demografica delle località
abitate di cui al comma 1, lettera a), per i comuni con
popolazione superiore a 1.000 abitanti, è annualmente
certificata dai sindaci all'Ufficio delle entrate competente
in ragione dei domicili fiscali, sulla base dei dati censuali
dell'ISTAT.
1-ter. Le imprese in possesso dei requisiti di cui
al comma 1 che hanno optato per il regime agevolato di cui al
medesimo comma, sono esonerate dalla tenuta di ogni
documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale,
fermi restando gli obblighi previsti ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA).
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano a decorrere dal periodo di imposta avente inizio
successivamente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione e cessano di avere efficacia a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in cui viene meno anche
uno solo dei requisiti previsti dal medesimo comma 1.
1-quinquies. L'opzione per il regime agevolato di
cui al comma 1 deve essere esercitata mediante apposita
istanza, trasmessa per raccomandata all'ufficio delle entrate
competente in ragione del domicilio fiscale, entro un mese
dall'inizio del periodo di imposta ed ha validità fino a
quando non è revocata. La revoca deve essere esercitata con le
medesime modalità e negli stessi termini previsti per
l'opzione".
Art. 9.
(Incentivi alla pluriattività).
1. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "cinquanta milioni di
lire" sono sostituite dalle seguenti: "25.900 euro lordi" ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo è
rideterminato con cadenza triennale con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
delle politiche agricole e forestali e del lavoro e delle
politiche sociali";
b) dopo il comma 1-quinquies è inserito il
seguente:
"1-sexies. Gli enti pubblici operanti nei territori
montani possono affidare, in deroga alle vigenti disposizioni
di legge e tramite apposite convenzioni, a società,
cooperative e organizzazioni di volontariato aventi i
necessari requisiti l'espletamento di attività e l'esecuzione
di servizi attinenti al settore sociale quali l'assistenza
agli anziani e la prevenzione del disagio giovanile e delle
problematiche ad esso correlate, a condizione che l'importo
dell'incarico non sia superiore a 51.650 euro annui".
Art. 10.
(Incentivi per l'insediamento
in zone montane).
1. All'articolo 19 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Al fine di incentivare la conservazione ed
il recupero delle caratteristiche del patrimonio edilizio
montano esistente, con riferimento alle norme concernenti le
altezze minime degli edifici in località montane, i sindaci
possono concedere le opportune autorizzazioni edilizie, anche
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 43 della legge
5 agosto 1978, n. 457".
Art. 11.
(Certificazione e marchio di ecocompatibilità e marchio di
garanzia).
1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali
create nei territori montani con specie indigene di pregio, a
lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di
ecocompatibilità, sono istituiti la certificazione di
ecocompatibilità e il marchio di garanzia che attestano la
provenienza della materia prima legno.
2. La certificazione di ecocompatibilità e il marchio di
garanzia possono essere applicati a tutti i prodotti di
derivazione del legno prodotto con i criteri di cui al comma
1, ivi compresi la carta e i mobili.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro delle politiche agricole e
forestali, di intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
stabilisce con proprio regolamento i criteri selvicolturali da
rispettare e le modalità per il rilascio e l'uso della
certificazione e del marchio previsti dai commi 1 e 2 del
presente articolo.
Art. 12.
(Rifinanziamento del Fondo nazionale
per la montagna).
1. Il contributo dello Stato al Fondo nazionale per la
montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n.
97, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, è
determinato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004.
2. A decorrere dall'anno 2005 il contributo di cui al
comma 1 del presente articolo è determinato ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge 31 gennaio
1994, n. 97, e successive modificazioni, le parole: "e alle
regioni e province a statuto di autonomia speciale" sono
soppresse.
Art. 13.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 1.032.913 euro per gli anni 2002, 2003 e
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.