XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2900




        Onorevoli Colleghi! - La nautica da diporto è uno dei settori di maggiore interesse per lo sviluppo dell'economia di grandi aree del nostro Paese. Nonostante ciò la legislazione vigente non è adeguata al compito di dare certezza operativa alle imprese del settore ed appare sempre più urgente l'approvazione di una legge quadro delle disposizioni che disciplinano la navigazione da diporto nelle sue molteplici attività ricreative, sportive, agonistiche, di locazione e noleggio.
        La presente proposta di legge si propone di aggiornare la legge 11 febbraio 1971, n. 50, creando una vera e propria normativa quadro per il settore della nautica da diporto, nel rispetto della normativa comunitaria recata dalla direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, attuata dal decreto legislativo n. 436 del 1996, ed in sintonia con lo spirito di semplificazione introdotto dalla legge 8 marzo 1999, n. 50.
        Originariamente la navigazione da diporto era regolata esclusivamente dal codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Nel tempo è tuttavia divenuto evidente che la natura speciale di questo tipo di navigazione richiedeva una disciplina propria, spesso inconciliabile con le norme di un codice nato per altri scopi. Per tali ragioni, nel 1971, è stata emanata la legge 11 febbraio 1971, n. 50, che ha riconosciuto la peculiarità del settore ed ha provveduto ad una sua specifica regolamentazione, pur non distaccandosi completamente dal codice della navigazione. Tale scelta non ha consentito un intervento più incisivo in grado di ridurre l'incompatibilità tra la legge n. 50 del 1971 ed il codice della navigazione che, negli anni, ha costretto il legislatore ad apportare una serie di modifiche alla legge quadro per adattarla alle sempre nuove esigenze di un settore in costante e rapida evoluzione. Tale situazione ha prodotto una serie crescente di provvedimenti tra i quali, oltre al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327,ed alla più volte citata legge 11 febbraio 1971, n. 50, la legge 14 agosto 1971, n. 823; la legge 14 agosto 1974, n. 378; la legge 6 marzo 1976, n. 51; la legge 26 aprile 1986, n. 193; la legge 5 maggio 1989, n. 171; il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ed il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498. Nel 1996, con la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994) l'Italia ha recepito la citata direttiva 94/25/CE, delegandone l'attuazione al Governo. La Comunità europea imponeva all'Italia di passare da una normativa sostanzialmente centralistica, che incideva dalla fase di progettazione fino all'uso finale del mezzo nautico, ad una disciplina che riserva allo Stato esclusivamente il compito di fissare i requisiti essenziali di sicurezza e di sorvegliare e controllare affinché tali requisiti siano pienamente e correttamente soddisfatti.
        I tempi prescritti per l'emanazione del decreto di attuazione caddero, tuttavia, nel pieno del periodo transitorio (16 giugno 1994 - 16 giugno 1998) fissato dalla direttiva. L'Amministrazione fu, perciò, costretta a mantenere in atto due normative parallele:

            una per le unità marcate CE, conforme alla direttiva 94/25/CE;

            l'altra per le unità senza marcatura CE, conforme alla normativa della legge n. 50 del 1971, e successive modificazioni.

        Tale situazione ha avuto come conseguenza che gli innumerevoli provvedimenti legislativi sopra elencati rimasero in essere e, anzi, la lista si è andata ulteriormente allungando nel continuo sforzo di sopperire alle sempre nuove esigenze imposte dall'evoluzione del settore che male tollerava il doppio binario normativo. Furono pertanto emanati il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, recante attuazione della citata direttiva 94/25/CE; il decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205; il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647; la legge 30 novembre 1998, n. 413; la legge 7 dicembre 1999, n. 472; la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000). In tal modo l'originaria legislazione nazionale di settore ha subito una continua evoluzione delle norme fondamentali, tanto da giustificare e rendere improrogabile una sostanziale convergenza dell'attuale doppio binario. Pertanto, dato che l'attuale mercato nazionale del diporto per oltre il 99 per cento è regolamentato dalla direttiva 94/25/CE e dato che non si sono riscontrati impedimenti per la gestione del parco delle unità da diporto esistenti prima della data di entrata in vigore della direttiva 94/25/CE, si ritiene che i tempi siano maturi per una profonda revisione della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni.
        In sintesi sono state soppresse le norme ormai obsolete se non addirittura in contrasto con il nuovo ordinamento giuridico; sono state adeguate le parti ancora non conformi alla normativa comunitaria; sono state accorpate le norme che si riferiscono alla medesima attività, attualmente disperse in una miriade di provvedimenti di non semplice reperibilità e lettura.
        Al capo I della presente proposta di legge, che reca modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, di seguito denominata "legge n. 50", sono riformulati gli articoli 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 33, 35, 37, 39, 47, 48 e 49 della predetta legge, mentre sono abrogati, anche ai sensi del capo III, gli articoli 3, 34, 39, 40, 41 e 42.
        L'articolo 1 della legge n. 50 è modificato, lasciando invariato il primo comma, mentre il secondo comma è sostituito per adeguarlo alla normativa comunitaria mediante l'accorpamento nella lettera b) delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge n. 171 del 1989. L'adeguamento alla normativa comunitaria prevede il riconoscimento dell'utilizzo commerciale delle unità da diporto da parte del proprietario, mediante la stipula di contratti di noleggio e locazione, non influendo ciò sulla natura della navigazione effettuata dall'utilizzatore, che continua ad essere a scopo ricreativo e da diporto.
        Il terzo comma è abrogato in quanto il codice della navigazione è nato per regolare la navigazione commerciale e tutelare i diritti dei terzi insiti nelle attività commerciali, con particolare riguardo al trasporto dei passeggeri e delle merci e al lavoro marittimo. Queste attività mancano nella navigazione da diporto che di per sé è una navigazione speciale riconosciuta come tale anche dai trattati internazionali.
        Il quarto comma è sostituito dal comma 3 che, mediante l'accorpamento delle disposizioni dello stesso articolo 1 e dell'articolo 2, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo n. 436 del 1996, adegua la normativa nazionale a quella comunitaria.
        Il quinto comma è abrogato in quanto né la direttiva 94/25/CE, né il decreto legislativo n. 436 del 1996 di attuazione della stessa, prevedono speciali tipologie per la vela e per il motore. Al contrario affermano che è unità da diporto "qualunque tipo a prescindere dai suoi mezzi di propulsione" purché venga usata per il diporto.
        Il sesto comma è abrogato per gli stessi motivi formulati per il quinto comma.
        L'abrogazione del settimo comma è consequenziale all'abrogazione del terzo comma.
        I commi dall'ottavo al sedicesimo sono abrogati perché in contrasto con le direttive relative alle macchine 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE, attuate con decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996, che prevedono, per l'immissione sul mercato e la messa in esercizio, la marcatura CE per i fuoribordo e la dichiarazione di destinazione ad unità da diporto per gli entrobordo. Per gli entrobordo, infatti, la conformità sarà attestata dalla marcatura CE dell'unità da diporto su cui sono installati.
        I commi abrogati sono stati sostituiti con i commi 4, 5, 6, 7 e 8, in conformità con le norme comunitarie sulla potenza massima di esercizio. L'articolo 2 della legge n. 50 è stato modificato in quanto la dichiarazione di costruzione è in contrasto con i nuovi presupposti della normativa, nazionale e comunitaria, sulla costruzione delle unità da diporto, che oggi è di completa responsabilità del costruttore che è tenuto solo al rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dall'autorità competente e alla dichiarazione finale di conformità ad essi. Si è comunque ritenuto opportuno mantenere la possibilità di dichiarare la costruzione di unità da diporto quale strumento di pubblicità navale per coloro i quali abbiano necessità di trascrivere atti inerenti la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla costruzione stessa (contratto di appalto per stati di avanzamento, iscrizione di ipoteche per finanziamenti ed agevolazioni alla costruzione, eccetera). Per molti costruttori navali questo è un importante strumento di lavoro. L'articolo 3 della legge n. 50 è abrogato in quanto i nuovi presupposti della normativa, nazionale e comunitaria, non prevedono niente di simile per la progettazione e la costruzione di imbarcazioni da diporto. Ogni responsabilità in materia è lasciata al costruttore, che deve solo garantire che la qualità della documentazione tecnica da lui fornita sia tale da soddisfare le esigenze di verifica e di controllo sia dell'organismo certificatore che dell'amministratore. Tale documentazione deve cioè consentire la comprensione del progetto, della fabbricazione e del funzionamento del prodotto, nonché permettere di valutarne la conformità ai requisiti prescritti. Oltre la qualità, il costruttore non ha altri obblighi ed è, quindi, libero di far approntare la documentazione, di cui deve assumere la piena responsabilità, dalle persone di sua fiducia che ritiene idonee.
        L'articolo 4 della legge n. 50 è abrogato, insieme all'articolo 217 del codice della navigazione, dall'articolo 3 della legge n. 193 del 1986. L'articolo 5 della legge n. 50 si può forse considerare uno dei più importanti, infatti con l'articolo 13, ha aperto la strada ai distinguo escludendo le imbarcazioni di lunghezza non superiore ai 5 metri anche se con motore di potenza non superiore ai 20 cavalli o con vela non superiore ai 14 metri quadri. La successiva legge 6 marzo 1976, n. 51, recando modifiche alla legge, con l'articolo 1 rafforzò i distinguo introducendo la categoria dei natanti, cioè unità da diporto "esenti dall'obbligo dell'iscrizione" e non più imbarcazioni "escluse dall'obbligo dell'iscrizione". Inoltre con l'articolo 23 delegò il Ministro per la marina mercantile ad emanare con proprio decreto uno specifico regolamento di sicurezza per il diporto, stabilendo che con la sua entrata in vigore cessasse l'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1154 del 1972.
        Dieci anni dopo la legge 26 aprile 1986, n. 193, introdusse ulteriori modifiche alla legge: stabilì che per l'iscrizione delle unità da diporto si prescindesse dai requisiti di nazionalità; abolì l'autorizzazione per recarsi all'estero; allargò la fascia dei natanti, portando la lunghezza a 6 metri e la potenza del motore a 25 cavalli ed abolendo le limitazioni alle dimensioni della vela; abolì l'autorizzazione, a giudizio discrezionale, del Ministro della marina mercantile per la dismissione di bandiera, indispensabile per il trasferimento o la vendita all'estero delle unità da diporto iscritte in Italia. Si riconosceva così che il diporto non rientrava nel quadro strategico dell'interesse nazionale sancito dal codice della navigazione per le navi mercantili.
        Otto anni dopo il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, con la nuova modifica all'articolo 1 della legge n. 50 ha allargato ulteriormente la fascia dei natanti portando la lunghezza a 7,50 metri per le unità a motore e a 10 metri per quelle a vela e abolendo la limitazione della potenza del motore, e con l'articolo 2-bis ha consentito a tutte le imbarcazioni permanentemente destinate alla navigazione interna di passare nella fascia dei natanti. Passo dopo passo, quindi, oltre l'80 per cento della flotta da diporto nazionale è passata, come doveva essere fin dall'inizio, date le sue caratteristiche esclusivamente ricreative e sportive, nel campo dei beni mobili. Per quanto concerne le navi ed imbarcazioni da diporto pare opportuno rendere obbligatoria, vincolandola peraltro a precisi limiti temporali, la pubblicità navale prevedendo al contempo la semplificazione dei relativi procedimenti per la trascrizione degli atti con contestuale alleggerimento degli oneri contributivi. Tale regolamentazione specialmente per le navi ed imbarcazioni che effettuano navigazione internazionale unisce alla esigenza di semplificazione dei procedimenti amministrativi, l'altra non meno importante di garantire i controlli di pubblica sicurezza per la prevenzione dei traffici illeciti, a quelli sulla sicurezza della navigazione, nonché la tutela dei diritti di terzi, in primo luogo del personale marittimo imbarcato.
        Per il combinato disposto delle lettere g-bis) e g-ter) del comma 5 dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, si ritiene opportuno semplificare i procedimenti di iscrizione e di trascrizione del titolo di proprietà perché non solo in contrasto con i nuovi obiettivi definiti dalla legislazione di settore <lettera g-bis)>, ma anche perché comportano per l'amministrazione e per i cittadini costi più elevati dei benefìci <lettera g-ter)>. Inoltre, dato che l'articolo 15 della legge n. 171 del 1989, introduce, per alcune utilizzazioni delle unità da diporto, una deroga al principio dell'assenza di lucro sancito dall'articolo 1, secondo comma, della legge n. 50, con il comma 5 si ritiene comunque opportuno salvaguardare eventuali interessi legati a queste utilizzazioni, conservando l'istituto della pubblicizzazione di titoli di proprietà e di altri diritti reali. Per quanto attiene ai costi dell'amministrazione, per le unità destinate a questi particolari utilizzi, esiste la possibilità di risarcimento adeguando nella tabella allegata alla legge l'importo del tributo previsto per le prestazioni di trascrizione.
        Per quanto attiene alle modalità di iscrizione sancite nel comma 2, si è previsto che le procedure siano svolte dal soggetto che all'atto della vendita effettua materialmente il passaggio di possesso dell'unità (costruttore, importatore, venditore), o da un suo rappresentante, ritenendosi tale procedura più semplice e sicura per garantire che il referente indicato nella domanda di iscrizione sia effettivamente il vero possessore dell'unità.
        L'articolo 5 è stato quindi riformulato facendo riferimento all'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e in base all'articolo 20, commi 5, lettere da b) a g-septies), e 3-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, includendovi, con le opportune modificazioni per adattarli alla materia, i riferimenti al codice della navigazione.
        In particolare il comma 1 stabilisce che le imbarcazioni e le navi da diporto siano iscritte nei registri per unità da diporto, conformi al modello approvato con decreto del capo del Dipartimento della navigazione marittima e interna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tenuti dalle capitanerie di porto per le navi da diporto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione a seconda del tipo di imbarcazioni.
        Il comma 2 prevede che i registri di iscrizione delle unità da diporto tenuti dagli uffici minori non più abilitati alla loro tenuta siano accentrati presso la sede delle capitanerie di porto o degli uffici circondariali marittimi da cui dipendono. Al fine comunque di evitare, in fase di prima applicazione, un ingiustificato allungamento dei tempi di espletamento delle formalità per le unità già iscritte nei registri tenuti dagli uffici minori (delegazioni di spiaggia e uffici locali marittimi), pare opportuno demandare ad apposita normativa regolamentare la determinazione delle modalità temporali e dei criteri per l'accentramento e la conseguente unificazione dei registri.
        Il comma 3 prevede che con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti designi, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione autorizzati a tenere i registri d'iscrizione delle unità da diporto.
        Nel comma 4 sono accorpati i procedimenti già in atto per le unità non marcate CE (legge) o marcate CE (decreto legislativo n. 436 del 1996). In particolare le disposizioni attinenti all'omologazione del prototipo (raccolta norme del Registro italiano navale) e alla corrispondente attestazione "CE del tipo" (decreto legislativo n. 436 del 1996, allegato VI); alla dichiarazione di conformità, decreto legislativo n. 436 del 1996, articolo 11, comma 3, lettera b), e allegato VIII.
        Nei commi 5, 6, 7 e 8 sono accorpati gli articoli 250, 251, 252, 253 e 254 del codice della navigazione. Nel comma 9 si prevede che i predetti atti siano costituiti da sentenze o da contratti pubblici, ovvero da scritture private o da dichiarazione o fattura dell'alienante contenente le caratteristiche tecniche dell'unità, entrambe con sottoscrizione autenticata, ed, infine, che gli atti possano essere presentati in copia autenticata se si tratta di contratti pubblici e di sentenze oppure di scritture private e dichiarazioni dell'alienante depositate in un pubblico archivio o negli atti di un notaio.
        Nel comma 10 sono riportate le informazioni che dovranno essere contenute nelle note di trascrizione. Nel comma 11 sono accorpate le disposizioni attinenti l'iscrizione e la trascrizione della proprietà di una unità da diporto proveniente da un Paese estero. Nel comma 12 sono accorpate le disposizioni attinenti al noleggio e alla locazione, di cui all'articolo 15 della legge n. 171 del 1989, e all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 436 del 1996. E' stato inoltre riconosciuto l'utilizzo commerciale delle unità da diporto mediante contratti di noleggio e locazione. Tale utilizzo, comportando ulteriori responsabilità nei confronti dei terzi e la possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali specifiche, è sottoposto ad alcune formalità aggiuntive che permettono un maggior controllo da parte delle autorità competenti. Nel comma 13 sono accorpate le disposizioni attinenti il trasferimento dell'iscrizione di una unità da diporto ad altro ufficio nazionale: articoli 319, 320, 329 e 330 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Nei commi 14, 15, 16 e 17 sono accorpate le disposizioni attinenti alla cancellazione dai registri di iscrizione delle unità da diporto. In particolare: l'articolo 163 del codice della navigazione; l'articolo 345 del regolamento per la navigazione marittima; l'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 53 del 1983; il decreto del Ministro delle finanze 26 aprile 1983; gli articoli 2-bis e 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 378 del 1994. Con il comma 18 si è ridotto il numero dei procedimenti accorpando la cancellazione dai registri di iscrizione delle unità che passano nella categoria dei natanti con la richiesta dei documenti necessari per poter navigare in questa nuova categoria.
        Nei commi 19, 20 e 21 sono accorpate le disposizioni attinenti la dismissione di bandiera per le unità da diporto di bandiera nazionale vendute o trasferite all'estero. In particolare sono state conglobate le disposizioni contenute nell'articolo 156 del codice della navigazione e nell'articolo 28 della legge n. 193 del 1986, eliminando inoltre il rilascio del nulla-osta alla dismissione di bandiera e distinguendo i procedimenti relativi alle unità destinate in altri Stati membri (cancellazione immediata) da quelli relativi alle unità destinate fuori dell'Unione europea (comunicazione alla dogana competente e cancellazione in base alla documentazione doganale di esportazione). L'articolo 7 è stato modificato eliminando i richiami al codice della navigazione e completando le previsioni della norma aggiungendo alla ipotesi di nuova iscrizione anche quella relativa al mantenimento dell'iscrizione. E' stato inoltre chiarito come l'elezione di domicilio in base a tale articolo, non costituisca stabile organizzazione in Italia dello straniero o della società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporti nomina a raccomandatario marittimo come prevista ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 135 del 1977. L'articolo 8 è stato sostituito per semplificare e coordinare meglio le procedure adeguandole, inoltre, ai nuovi princìpi della legislazione di settore. In particolare il primo comma e il quinto comma sono stati accorpati nel comma 2 con le seguenti varianti: 1) l'elenco dei tipi di navigazione consentiti, riportato alle lettere a) e b) del vigente primo comma, è stato sostituito (lettera g-quater) del comma 5 dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997), con il rimando a quanto previsto in materia dalla documentazione presentata all'atto dell'iscrizione, unificando così le disposizioni in materia previste dalle norme comunitarie e dalla legge. Comunque, l'informazione su cosa prevedono le due normative è stata riportata nel comma 4; 2) per semplificare sono stati omessi gli elenchi degli uffici che possono rilasciare i documenti di navigazione in quanto coincidono con quelli abilitati alla iscrizione. I vigenti commi secondo e sesto sono stati accorpati nel comma 1 con le osservazioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) della presente relazione.
        Nei commi 1 e 2 fra i documenti di bordo si è aggiunto il certificato di sicurezza che, in base all'articolo 169 del codice della navigazione e al regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 478 del 1999, è fondamentale per la navigazione. E', infatti, il documento che certifica le verifiche e i controlli che portano poi all'autorizzazione alla navigazione. Per ottemperare, quindi, a quanto prescritto dal comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 50 e dal terzo comma dell'articolo 169 del codice della navigazione, non basta annotare sulla licenza gli estremi di questo certificato, ma è necessario conservarlo a bordo allegato alla licenza. Il vigente quarto comma è confluito nel comma 3 trasferendo però il soggetto dalle imbarcazioni ai documenti per maggiore semplicità di testo e per uniformarsi alla nuova normativa. Dato, infatti, che il rilascio della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza non presuppone più nessuna valutazione tecnica, ma si riduce alla mera trascrizione di dati su moduli prestampati, oltretutto effettuata da uffici dello stesso Ministero, è sembrato logico abolire per gli uffici competenti la limitazione delle competenze per la navigazione marittima alle 6 miglia dalla costa in quanto, a prescindere dalle precedenti considerazioni, le nuove regole comunitarie sui limiti di navigazione renderebbero impossibile imporre limiti senza rischiare procedimenti di infrazione da parte comunitaria.
        Nel comma 4, lettera a), sono elencati i tipi di navigazione previsti dalla legge. Sono stati però regolati diversamente gli aspetti organizzativi (lettera g-sexies) del comma 5 dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997). Alla luce delle nuove normative, sono state cioè equiparate le competenze degli uffici marittimi e della ex motorizzazione civile per il rilascio dei documenti di navigazione. Con l'entrata in vigore della legge n. 51 del 1976 le competenze degli uffici della ex motorizzazione civile nelle acque marittime si fermavano alla fascia delle 6 miglia dalla costa. Questa limitazione era ascritta alla loro minore esperienza delle problematiche della navigazione marittima di altura. Da qui la remora a concedere loro la facoltà di abilitare anche per la navigazione illimitata. Ora, però, le autorità preposte non sono più chiamate a stabilire i limiti di navigazione (in realtà, in pratica non lo facevano neanche prima perché si limitavano a recepire le indicazioni al riguardo fornite dall'ente tecnico). Questi limiti sono oggi stabiliti dal costruttore in fase di progettazione e certificati dagli organismi autorizzati, pertanto, tutti gli uffici di iscrizione sono in grado di trascrivere i dati contenuti nella documentazione presentata per l'iscrizione e trasferirli sui documenti che autorizzano la navigazione prevista dal progettista. Se a questo si aggiunge che ormai gli uffici di iscrizione sia della motorizzazione che marittimi fanno parte dello stesso Ministero risulterebbe difficile capire il perché di questa differenziazione.
        Nel comma 4, lettera b), sono invece elencati i tipi di navigazione che possono essere autorizzati con riferimento alla categoria di progettazione, di cui all'allegato II, punto 1, del decreto legislativo n. 436 del 1996, in base all'articolo 12, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
        L'articolo 9, comma 1, accorpa i vigenti commi primo e secondo e stabilisce che sono trasferite al capo del Dipartimento della navigazione marittima e interna le competenze per l'approvazione dell'unico modello delle licenze di navigazione (data l'unicità del registro, gli attuali tre stampati di licenza di navigazione, modelli MM57, MM58 e MM63), sono conglobati in un unico modello, riducendo i costi per la riproduzione e semplificando l'utilizzo. Inoltre per fini di praticità all'interno delle licenze di navigazione viene incorporato il certificato di sicurezza eliminando la necessità di avere a bordo due documenti distinti rendendo più agevoli e immediati i controlli. Il comma 2 accorpa il vigente quarto comma dell'articolo 9 nonché gli articoli 141, 153, 249, 250, 251, primo comma, 252, 253 e 254 del codice della navigazione. Il comma 3 riproduce sostanzialmente il vigente terzo comma. E' stato solo soppresso (lettera g-bis) del comma 5 dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997) il riferimento alla stazza in quanto questo elemento di classificazione per le unità da diporto è stato sostituito dalla misura di lunghezza. Il comma 4 riprende il vigente quinto comma, salvo il trasferimento al capo del Dipartimento delle funzioni prima attribuite al Ministro. L'articolo 12 è stato interamente riformulato in quanto è stato necessario sopprimere (lettera g-bis) del comma 5 dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997), i procedimenti previsti, in quanto superati dall'evoluzione della normativa di settore, specie dopo il recepimento della direttiva 94/25/CE e l'adozione del nuovo regolamento di sicurezza di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478. In particolare i commi primo e secondo sono stati accorpati nel comma 1 in quanto facendo riferimento agli uffici di iscrizione è venuta meno la necessità di distinguere fra navi e imbarcazioni. Questa distinzione si è stabilmente definita al momento dell'iscrizione in due registri diversi regolamentati da norme proprie. Sono state, inoltre, apportate le seguenti modifiche: 1) preso atto che i nuovi princìpi legislativi hanno finalmente messo in chiaro come sia il costruttore, in fase di progettazione, a stabilire il tipo di navigazione che può affrontare una determinata unità in base ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalle norme comunitarie o nazionali e che è l'organismo autorizzato, da lui scelto, a certificare la conformità ad essi, viene meno il potere decisionale del capo del circondario marittimo e, pertanto, questo procedimento va soppresso in base alla citata lettera g-bis); 2) il nuovo regolamento di sicurezza di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 478 del 1999, chiarisce finalmente che è il certificato di sicurezza il documento che effettivamente autorizza ad effettuare la navigazione a cui l'unità è abilitata mediante il rilascio della licenza. Si impone, pertanto, una ulteriore modifica; 3) in base alla citata lettera g-bis) sono stati soppressi tutti i tipi di visite in quanto la legislazione di settore le ha abolite stabilendo che non è più l'autorità competente a chiedere l'assistenza dell'ente tecnico, ma sono gli interessati che si rivolgono direttamente a un organismo autorizzato e si fanno rilasciare un attestato di idoneità che poi allegano alla domanda di rinnovo o convalida del certificato di sicurezza (comma 4 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 478 del 1999).
        L'articolo 13 della legge è stato solo in parte modificato, conservando alcune norme del vigente articolo. Il comma 1 riproduce sostanzialmente il vigente primo comma, con la soppressione <citata lettera g-bis)> nella lettera b) della voce motovelieri in quanto la normativa comunitaria non prevede questa voce conglobata nella più vasta unità a vela. Il comma 2 accorpa il vigente terzo comma e il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 436 del 1996. Il comma 3 accorpa i vigenti commi quarto e quinto e il comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 436 del 1996. Per i natanti a motore è introdotta la limitazione di potenza fino a 40,8 CV.
        L'articolo 33 è sostituito in base al combinato disposto delle lettere g-bis) e g-quater) del comma 5 dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997. Al comma 1, per quanto attiene al numero delle persone trasportate da unità iscritte, si sono recepite sia le disposizioni nazionali che quelle comunitarie, di cui all'allegato II, punti 2.2 e 2.5, annesso al decreto legislativo n. 436 del 1996. In entrambi i casi il numero delle persone trasportabili è stabilito dalla documentazione tecnica presentata per l'iscrizione: certificato di omologazione o attestazione CE del tipo, con annesso certificato di conformità per le unità costruite in serie, oppure attestazione di idoneità, rilasciata da un organismo autorizzato, per quelle costruite in un singolo esemplare.
        Il comma 2 attiene al numero delle persone trasportate da unità non iscritte (natanti). Alle lettere a) e b), numero 1), stabilisce i documenti da tenere a bordo delle unità marcate CE od omologate. Tali documenti sono equivalenti a quelli previsti per l'iscrizione. Per le unità non omologate <lettera b), numero 2)>, il numero delle persone trasportabili è stabilito dall'articolo 13 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 478 del 1999. Comunque, sia per la normativa nazionale che per quella comunitaria, non è più di competenza della autorità che rilascia i documenti di bordo stabilire il numero delle persone trasportabili.
        Il comma 3 stabilisce che con decreto da emanare da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sia determinato il numero minimo di persone che dovranno essere presenti a bordo durante la navigazione, contemplando una sostanziale differenziazione tra le imbarcazioni e le navi. Infatti, mentre per le imbarcazioni si parla di numero minimo di persone presenti a bordo e viene introdotta una parziale discrezionalità di decisione anche al conduttore/comandante in base al tipo di navigazione ed alle condizioni meteo-marine, per le navi da diporto è prevista la composizione di un equipaggio formato da personale marittimo professionale. Questo porta a molteplici vantaggi:

                a) una maggiore tranquillità riguardante la sicurezza della navigazione;

                b) maggiori possibilità di impiego di personale marittimo professionale;

                c) riconoscimento della professionalità del personale marittimo da diporto italiano e comunitario (cosa che sta già avvenendo da parte di altri Paesi comunitari);

                d) limitazione di eventuali altri fattori valutativi quali quelli economici o di mancanza di esperienza. Sempre per un migliore riconoscimento professionale del personale marittimo da diporto, la navigazione effettuata su unità di lunghezza superiore a 24 metri viene riconosciuta valida ai fini del conseguimento di titoli o certificazioni professionali.

        L'articolo 35 è stato sostituito per renderlo coerente alle osservazioni svolte per il comma 3 dell'articolo 33.
        L'articolo 37 è stato riformulato per precisare che le unità da diporto non hanno l'obbligo di tenere a bordo il ruolo di equipaggio a meno che lo richiedano per poter imbarcare persone dell'equipaggio iscritte nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna; trasferire al capo del Dipartimento della navigazione marittima ed interna l'approvazione del modello del ruolo di equipaggio anche allo scopo di differenziarlo da quello destinato alle navi mercantili; precisare il contenuto del documento e il periodo di validità.
        L'articolo 39, comma 1, prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi assume o ritiene il comando o la condotta di unità da diporto senza la prescritta abilitazione sia punito con il sequestro dell'unità da diporto o con l'ammenda da 2.500 euro a 5.000 euro e, in caso di recidiva, con la confisca dell'unità, mentre i commi 2 e 3 riproducono sostanzialmente l'articolo vigente.
        L'articolo 40 è stato abrogato in quanto la Corte costituzionale con la sentenza n. 121 del 1970 ha dichiarato l'illegittimità costituzione degli articoli 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice della navigazione, concernenti la giurisdizione penale del comandante di porto, alla quale si riferisce l'articolo 40.
        L'articolo 49 è stato in parte modificato. Il comma 1 riproduce il vigente primo comma. Al comma 2, in base alla citata lettera g-quater) del comma 5 dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, per adeguarsi ai nuovi princìpi della normativa nazionale e comunitaria, le parole: "abilitate alla navigazione" sono state sostituite dalle seguenti: "che navigano a distanza".
        L'adeguamento è stato reso possibile perché il comma 3 dell'articolo 49 in vigore ha introdotto la possibilità di utilizzare VHF di tipo portatili. Questa possibilità è stata prevista dal nuovo comma 2. Il vigente comma 3 è stato suddiviso, per maggiore chiarezza, nei commi 3 e 4. Nel nuovo comma 3, sempre in base alla citata lettera g-quater), è stato sostituito il regime concessorio della licenza di esercizio con quello autorizzatorio per maggiore semplificazione, come risulterà chiaro dalle considerazioni sul comma 4. Nel comma 4 si dettano le norme per la riduzione (un mese) dei termini di conclusione del procedimento di autorizzazione di esercizio <lettera b)>, per la regolazione dei suoi procedimenti (oggi la licenza provvisoria è rilasciata dagli uffici di iscrizione e quella definitiva, senza alcun'altra formalità, da parte dell'ispettorato del Ministero delle comunicazioni) che si svolgono presso i Ministeri delle comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti <lettera c)> con la conseguente riduzione del numero di procedimenti; per la soppressione di quei procedimenti (collaudi oggi sostituiti dalla nuova normativa con le autocertificazioni) che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi della legislazione di settore <la citata lettera g-bis)> e che comportino costi più elevati dei benefìci <lettera g-ter)>. Inoltre, con il nuovo comma 4 vengono automaticamente aboliti, in base alla citata lettera g-quinquies), le ispezioni ordinarie e i collaudi anche per gli apparati che svolgono traffico di corrispondenza pubblica. Risulterebbe infatti incomprensibile il perché si vogliano penalizzare proprio i cittadini che hanno affidato i propri apparati a una concessionaria della amministrazione. Se ispezioni si devono effettuare, queste devono essere rivolte al responsabile della gestione e non certo al cittadino che, per legge, è stato obbligato ad affidarla al concessionario. Per quanto attiene all'abolizione del collaudo è bene precisare che il suo mantenimento avrebbe creato le premesse per un'azione di infrazione, in quanto sarebbe stato in conflitto con il principio comunitario della libera circolazione dei prodotti, per garantire la quale l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 94/25/CE recita: "nel proprio territorio gli Stati membri non vietano, limitano od impediscono l'immissione in commercio e la messa in servizio delle imbarcazioni da diporto recanti la marcatura CE". Un caso analogo si è presentato per i motori entrobordo: è stato necessario abolire il procedimento di omologazione (vedi articolo 1, commi da 4 a 8). Resta naturalmente il diritto-dovere della amministrazione sulla sorveglianza e il controllo come previsto nel comma 7.
        Il comma 4 dell'articolo 49 è già stato abrogato dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 413 del 1998.
        Gli articoli 50 e 51 sono stati abrogati dall'articolo 33, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997. L'articolo 52 è stato abrogato dall'articolo 16 della legge n. 171 del 1989.
        Il capo II della presente proposta di legge reca disposizioni per il noleggio e la locazione da diporto. In particolare l'articolo 2 tratta del contratto di noleggio di unità da diporto. Con una modifica al decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, si stabilisce che, anche per ragioni fiscali, le attività di noleggio e di locazione siano riconfermate annualmente mediante istanza ed annotate annualmente sul registro e sulla licenza di navigazione.
        L'articolo 3 reca disposizioni in merito al trattamento economico, normativo, previdenziale e assicurativo dei marittimi imbarcati su unità da diporto, stabilendo che le condizioni economiche, normative, previdenziali ed assicurative dei marittimi italiani e comunitari imbarcati sulle unità da diporto impiegate nel noleggio sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di contratto di arruolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Il rapporto di lavoro del personale extracomunitario imbarcato a bordo delle unità da diporto impiegate nel noleggio è regolamentato dalle disposizioni di legge vigenti nello Stato italiano o nello Stato di appartenenza del soggetto extracomunitario, in base alla scelta effettuata dalle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro in materia di lavoro marittimo.
        L'articolo 4 si occupa dell'equipaggio delle unità da diporto, stabilendo che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti il numero minimo dei componenti l'equipaggio, nonché i titoli e le qualifiche professionali per il comando e per lo svolgimento degli altri servizi a bordo delle unità da diporto impiegate nel noleggio. A differenza di quanto precedentemente esposto nelle osservazioni relative all'articolo 33 della legge n. 50, nel caso di utilizzo commerciale per noleggio o locazione, viene stabilito che per tutte le unità da diporto l'equipaggio dovrà essere comunque composto da personale marittimo professionale. La navigazione effettuata su tali unità, a prescindere dalla loro lunghezza, viene riconosciuta valida ai fini del conseguimento di titoli o certificazioni professionali.
        Il capo III della presente proposta di legge reca disposizioni varie.
        L'articolo 5 reca misure per l'utilizzo di fondi per la realizzazione o il completamento di strutture dedicate alla nautica da diporto, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e dei relativi servizi turistici, ricettivi, culturali, di assistenza e di rimessaggio, stabilendo, in particolare, che possono essere utilizzati i fondi statali e dell'Unione europea destinati al finanziamento del settore navale.
        L'articolo 6 prevede l'abolizione della tassa di stazionamento per tutte le unità da diporto. La legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha abolito la tassa di stanzionamento per i natanti da diporto (unità a motore di lunghezza fino a metri 7,50 e a vela di lunghezza fino a metri 10); l'articolo 2-bis del citato decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, stabilisce che per la navigazione in acque interne alle imbarcazioni si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per i natanti. Pertanto anche per esse è abolita la tassa di stazionamento. Si è venuta a creare così una situazione paradossale per cui una stessa unità paga o non paga la tassa di stazionamento a seconda che navighi in acque marittime o interne. La situazione è ancora più paradossale se si riflette sul fatto che la tassa di stazionamento è dovuta solo per navigazioni in acque nazionali, cosa che avviene sempre per le acque interne e solo parzialmente per quelle marittime. Solo la totale abolizione della tassa di stazionamento elimina ogni disparità. Il provvedimento, oltretutto, è anche giustificato dall'esiguità delle entrate erariali dovute alla tassa rimasta (non si raggiungono i 10 milioni di euro l'anno) rispetto all'impegno richiesto all'amministrazione per gestirla. Dai dati forniti dagli uffici dell'ex Ministero dei trasporti e della navigazione depositari dei registri di iscrizione, le unità da diporto soggette alla tassa di stazionamento sono circa 70 mila. Anche supponendo che un 20 per cento non scenda in acqua, restano sempre 56 mila bollettini di versamento da controllare per accertare la regolarità dei versamenti che, data la complessità delle norme, molto spesso sono errati. Una volta accertata l'infrazione, spesso con il coinvolgimento degli uffici periferici di iscrizione per accertare le reali caratteristiche dell'unità, è necessario determinare la somma complessiva da pagare (somma evasa più la penale pari a tre volte la somma evasa) e comunicarla agli interessati. In caso di irreperibilità dell'interessato o in mancanza di oblazione, è necessario trasmettere la pratica agli uffici periferici per la ricerca e l'emissione delle ingiunzioni di pagamento. Tutto questo richiede una mole di lavoro sproporzionata rispetto agli importi complessivi della tassa, che distrae un cospicuo numero di funzionari (centrali e periferici) da altri servizi magari di maggior interesse pubblico. Va inoltre ricordato che l'articolo 117 della Costituzione come riformulato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, ha inserito i porti tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni e che ogni realtà locale potrà comunque prevedere il pagamento dei servizi eventualmente offerti dalla pubblica amministrazione ai natanti: la soppressione della tassa a livello nazionale non incide, quindi, su poteri e competenze degli enti locali.
        L'articolo 7 si occupa di unità da diporto d'epoca, stabilendo che sono considerati beni culturali, ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le navi e i galleggianti, di cui agli articoli 136 e seguenti del codice della navigazione, e le unità navali da diporto, di cui all'articolo 1 della legge n. 50, e successive modificazioni, compresi i beni navali che ne siano dotazione od accessorio, che abbiano più di 25 anni di età dal momento della costruzione ed annoverino uno o più dei seguenti requisiti:

            rappresentino un caso particolare per la peculiarità progettuale, tecnica, architettonica, ingegneristica della costruzione o per la scelta dei materiali impiegati;
            abbiano raggiunto traguardi sia sportivi che tecnici che li abbiano resi conosciuti o siano stati protagonisti di eventi particolari;

            rivestano un interesse storico o etnologico o derivante dalle personalità che li hanno posseduti;

            abbiano contribuito attivamente allo sviluppo sociale ed economico del Paese;

            siano fedeli riproduzioni di imbarcazioni storiche, purché utilizzati come strumenti sussidiari, illustrativi e didattici.

        I predetti beni sono soggetti alla disciplina di cui ai capi I e II del titolo I del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in quanto applicabile. Il Ministro per i beni e le attività culturali nomina, con proprio decreto, una commissione che si esprime obbligatoriamente sull'effettivo possesso dei predetti requisiti, sui provvedimenti di individuazione, di tutela, di valorizzazione, di conservazione, di restauro e su eventuali altri interventi sui predetti beni; sul possesso dei requisiti di professionalità e di affidabilità da parte dei cantieri navali nazionali e degli artigiani maestri del legno, compresi i maestri d'ascia e assimilati, che possono procedere agli interventi di restauro dei predetti beni. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo in oggetto.
        Il capo IV reca le disposizioni abrogative e finali. L'articolo 8 abroga, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, numerose norme riformulate o soppresse in conseguenza dell'opera di revisione attuata dalla medesima legge. L'articolo 9 reca la copertura finanziaria, destinando 15.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002 all'attuazione della legge.




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